Ove non stabilito diversamente, i termini utilizzati nel presente Trattato hanno il significato loro attribuito dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti sul cielo unico europeo in vigore negli Stati contraenti. Per l’applicazione del presente Trattato:
- «Trattato» indica, ove non stabilito diversamente, il presente Trattato e i suoi emendamenti;
- «spazio aereo interessato» indica lo spazio aereo al di sopra del territorio degli Stati contraenti e lo spazio aereo sotto la loro responsabilità conformemente alle regole dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), come stabilito nell’articolo 3;
- «Convenzione di Chicago»indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, e include:–tutti gli emendamenti ratificati dagli Stati contraenti e applicati in virtù dell’articolo 94 lettera a della Convenzione di Chicago, e–tutti gli allegati e gli emendamenti adottati in virtù dell’articolo 90 della Convenzione di Chicago, nella misura in cui le norme internazionali secondo l’articolo 37 della Convenzione di Chicago e contenute in tali allegati e tali emendamenti siano in vigore in tutti gli Stati contraenti;
- «zona transfrontaliera» indica lo spazio aereo al di sopra di confini internazionali, riservato per un periodo determinato all’utilizzazione esclusiva di determinati utenti;
- «blocco funzionale di spazio aereo‹Europe Central›(FABEC)» indica il blocco funzionale di spazio aereo istituito dagli Stati contraenti sulla base del presente Trattato;
- «traffico aereo operativo» indica voli che non soddisfano le disposizioni vigenti per il traffico aereo generale e per i quali sono state stabilite regole e procedure dalle autorità nazionali competenti. Il traffico aereo operativo può comprendere anche voli civili come, per esempio, voli sperimentali, che richiedono determinate deroghe alle regole dell’OACI per poter soddisfare i loro requisiti operativi;
- «aeromobili di Stato» indica aeromobili utilizzati in servizi militari, doganali e di polizia;
- «servizio di controllo tattico» indica la predisposizione di servizi di supporto al traffico aereo operativo da parte dell’esercito allo scopo di portare a termine la missione assegnata e di assicurare che siano mantenute in ogni momento distanze sufficienti fra gli aeromobili;
- «territorio» indica le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti che, in base al diritto internazionale, ricadono sotto la sovranità di uno Stato contraente.