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0.748.127.191.23

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania
concernente il traffico aereo di linea

RU 2007 4189

Traduzione1

Concluso il 9 maggio 2007
Applicato a titolo provvisorio dal 9 maggio 2007
Entrato in vigore il 2 novembre 20072

(Stato 21 gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania

(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile d’ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare le imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 3 ,

hanno convenuto quanto segue :

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per l’Albania il Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e delle telecomunicazioni, il Direttorato generale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indica quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, disordini politici o circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per l’approntamento dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di ognuna delle imprese designate a effettuare trasporti aerei internazionali fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente le frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali offerti sul mercato in base a considerazioni commerciali. In conformità con questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero di destinazioni o la regolarità delle prestazioni, oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le sue imprese rispetto a quelle designate dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta alle autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, alla ricezione di una simile designazione le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte è autorizzata a rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, a imporre le condizioni nei limiti che ritiene necessari, per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se non ha la prova che le imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certifi-cato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. non ha la prova che le suddette imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte; oppure
  2. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
  3. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile da atti d’intervento illeciti, per garantirne la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 4 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 5 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 6 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 7 e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, menzionate nel paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di tale Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese dell’altra Parte o d’imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza dei documenti di viaggio

Ciascuna Parte si dichiara disposta ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei suoi passaporti e altri documenti di viaggio.

A questo proposito ciascuna Parte si dichiara disposta a svolgere controlli sulla produzione, il rilascio, la verifica e l’uso legali di passaporti e altri documenti di viaggio o di identità rilasciati da questa Parte o per suo conto.

Ciascuna Parte si dichiara inoltre disposta ad avviare o a migliorare le procedure atte a garantire che i documenti di viaggio e di identità da essa rilasciati siano fatti in modo da non poter essere facilmente utilizzati abusivamente e modificati, riprodotti o rilasciati illegalmente.

Secondo gli scopi summenzionati, ciascuna Parte rilascia i suoi passaporti e altri documenti di viaggi conformemente ai pertinenti documenti dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Ciascuna Parte si dichiara altresì disposta a scambiare ulteriori informazioni pratiche sui documenti di viaggio falsificati o contraffatti e a collaborare con l’altra Parte allo scopo di rafforzare le misure contro l’uso illegale di documenti di viaggio, compresi la falsificazione e la contraffazione di documenti di viaggio, l’uso di documenti di viaggio falsificati o contraffatti, l’uso di documenti di viaggio validi da parte di impostori, l’abuso di documenti di viaggio autentici da parte dei loro legittimi titolari a scopo di reato, l’uso di documenti di viaggio scaduti o revocati e l’uso di documenti di viaggio ottenuti in modo fraudolento.

Art. 9 Passeggeri non ammessi e privi di documenti e persone espulse

Ciascuna Parte si dichiara disposta ad effettuare controlli efficaci alla frontiera.

A questo scopo ciascuna Parte si dichiara disposta ad applicare gli standard e le raccomandazioni dell’allegato 9 (Facilitation) della Convenzione concernente i passeggeri non ammessi e privi di documenti e le persone espulse, al fine di rafforzare la collaborazione nella lotta alla migrazione illegale.

Secondo gli scopi summenzionati, ciascuna Parte si dichiara disposta a rilasciare o accettare, a seconda dei casi, la lettera relativa a documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti o a documenti autentici esibiti da impostori, come sancito nell’appendice 9 b) dell’allegato 9, quando essa agisce in virtù dei pertinenti paragrafi del capitolo 3 dell’allegato relativo al sequestro di documenti di viaggio illegali, falsificati o contraffatti.

Art. 10 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte può domandare in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte e applicate a tutti i settori concernenti i membri d’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Le consultazioni hanno luogo entro i trenta (30) giorni seguenti questa richiesta.

Se, dopo simili consultazioni, una Parte constata che in uno qualunque di tali settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione, la prima Parte deve informare l’altra su queste constatazioni e notificarle i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte deve intraprendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti misure adeguate entro trenta (30) giorni o entro un termine più lungo convenuto, si applica l’articolo 6 del presente Accordo.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa o, in base ad un accordo di leasing, su incarico di un’impresa o di imprese di una delle Parti sulle linee da o verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere oggetto d’indagine da parte di rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte. La verifica a bordo e nell’ambito dell’aeromobile (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico») si riferisce alla validità dei certificati di navigabilità e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato attuale dell’aeromobile e delle sue attrezzature e non può causare ritardi irragionevoli.

la Parte che effettua l’ispezione è libera di concludere, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti il certificato di navigabilità o i brevetti di idoneità con riferimento all’aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato non corrispondono oppure superano le norme minime stabilite in base alla Convenzione.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:

  1. seri motivi per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione;
  2. seri motivi per temere che sussista una lacuna nell’adozione e nell’esecuzione efficienti delle norme di sicurezza in vigore conformemente alle esigenze della Convenzione;

Nel caso in cui l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa di una Parte per effettuare un’ispezione dell’area di traffico in applicazione del summenzionato paragrafo 5 sia negato da un rappresentante dell’impresa, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi di timore, del genere di quelli ai quali è fatto riferimento nel summenzionato paragrafo 6, e può trarne le conclusioni menzionate in detto paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare temporaneamente e con effetto immediato l’autorizzazione d’esercizio dell’impresa dell’altra Parte nel caso in cui, a seguito di un’ispezione dell’area di traffico, di una serie di simili ispezioni, di un accesso negato per simili ispezioni, oppure a seguito di consultazioni o altrimenti, la prima Parte giunga alla conclusione che la necessità di agire immediatamente sia decisiva per la sicurezza dei voli di un’impresa.

Ogni misura adottata da una Parte in conformità con i summenzionati paragrafi 4 e 8 deve essere revocata non appena vengono a mancare le ragioni di tali misure.

Art. 11 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione ) e 10 (Sicurezza tecnica).

Su riserva del precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggio) da qualsiasi impresa, comprese altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che dà gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 12 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate di una Parte, anche se queste provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate per fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che simile materiale e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non sono riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 13 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea, nonché il contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 14 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili delle imprese di tale Parte impiegati nei servizi internazionali.

Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire un controllo esatto dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’applicazione delle tasse.

Art. 15 Attività commerciale

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese designate di ciascuna Parte, oppure con imprese di Stati terzi, accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità (« blocked-space »), accordi di ripartizione di codici (« code-sharing ») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d’esercizio.

Art. 16 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 17 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

Art. 18 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 19 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 20 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 21 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide sulla ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 22 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato per essere reso conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può tuttavia essere revocata di comune intesa.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 24 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abrogherà l’«Accordo del 14 marzo 1986 8 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare socialista d’Albania concernente i trasporti aerei civili». Entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’un l’altra l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 14 marzo 1986 tra la Svizzera e l’Albania.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 9 maggio 2007, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, albanese e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Erich Pircher

Per il
Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania:

Sokol Olldashi

Allegato

Tavole delle linee

A. Linee sulle quali le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Da punti in Svizzera attraverso punti di scalo intermedi verso ogni punto o punti in Albania e punti oltre.

B. Linee sulle quali le imprese designate dell’Albania possono esercitare servizi aerei:

Da punti in Albania attraverso punti di scalo intermedi verso ogni punto o punti in Svizzera e punti oltre.

Note

Le imprese designate possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;
  3. servire punti di scalo intermedi e punti al di là, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
  4. omettere scali in un qualsiasi punto o in più punti;
  5. in tutti i punti, trasferire traffico tra i propri aeromobili;
  6. servire punti fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo, e offrire tali servizi al pubblico come voli diretti e fare pubblicità in merito;

senza limitazione in relazione alla direzione o alla posizione geografica, nonché senza perdita di qualsiasi diritto di effettuare trasporti ammissibile in altro modo secondo il presente Accordo. Ciò presuppone tuttavia che la rotta serva un punto nel territorio della Parte che ha designato l’impresa.