Le Parti contraenti si accordano reciprocamente, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato, per stabilire i servizi aerei internazionali regolari definiti in detto allegato e designati qui di seguito «servizi convenuti».
0.748.127.191.54
Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina Conchiuso a Buenos Aires il 25 gennaio 1956 Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 1957 Entrato in vigore il 7 febbraio 1963
RU 1963 246; FF 1956 II 534, 881 ediz. franc. 1956 II 520, 861 ediz. ted.
Traduzione
(Stato 3 dicembre 1987)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Argentina,
considerato
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che questo mezzo di trasporto, grazie alle sue proprie caratteristiche, facilita l’avvicinamento delle nazioni fra esse mediante i rapidi collegamenti che permette di istituire;
che conviene organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree fra le Parti contraenti e sviluppare per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo settore, senza pregiudicare gli interessi nazionali e regionali;
che è auspicabile la conclusione di una convenzione multilaterale che disciplini i trasporti aerei internazionali regolari;
che, in attesa dell’entrata in vigore di una tale convenzione fra le Parti contraenti, è necessario conchiudere un accordo relativo all’esercizio di servizi aerei fra la Svizzera e la Repubblica Argentina, conformemente alla convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 1944 1 ;
hanno designato i loro plenipotenziari, i quali debitamente autorizzati a tale scopo, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
b. Tuttavia, prima di essere autorizzate a esercitare i servizi convenuti, le imprese designate possono essere invitate a provare la loro capacità, conformemente alle leggi e ai regolamenti normalmente applicati dalle autorità aeronautiche che concedono l’autorizzazione e l’esercizio.
a. Ogni servizio convenuto può essere inaugurato, immediatamente o a una data ulteriore, a scelta della Parte contraente alla quale i diritti specificati nell’allegato sono concessi, a condizione che:
- la Parte contraente alla quale i diritti sono concessi abbia designato una o più imprese di trasporti aerei per servire le linee aeree descritte nell’allegato;
- la Parte contraente che concede i diritti abbia autorizzato, nel più breve tempo possibile, le imprese designate a inaugurare i servizi convenuti, con riserva del paragrafo b del presente articolo e dell’articolo 7 qui appresso.
Art. 3
Per evitare qualsiasi misura discriminatoria e rispettare il principio dell’uguaglianza di trattamento:
- le tasse o gli altri diritti fiscali che ciascuna Parte contraente può imporre o permetterà d’imporre alle imprese designate dall’altra Parte contraente per l’uso degli aeroporti e altre agevolazioni non devono essere superiori a quelli pagati per l’uso di detti aeroporti e agevolazioni dalle imprese nazionali che esercitano servizi internazionali simili;
- i carburanti, i lubrificanti e i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e il materiale in genere esclusivamente destinati all’uso degli aeromobili, che le imprese designate da una Parte contraente utilizzano, e introdotti sul territorio dell’altra Parte contraente da dette imprese, o per conto di esse, o presi su detto territorio per essere usati a bordo degli aeromobili di dette imprese, sono messi al beneficio da quest’ultima Parte contraente del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita, per quanto concerne i dazi, le spese di ispezione o altri diritti fiscali cui sono soggetti gli aeromobili adibiti a servizi internazionali simili;
- gli aeromobili di una Parte contraente adibiti ai servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento, il materiale in genere e le provviste di bordo che restano negli aeromobili, sono esenti, sul territorio dell’altra Parte contraente, da dazi, spese d’ispezione o altri diritti fiscali, anche se questi approvvigionamenti sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio;
- gli oggetti, elencati nel paragrafo c del presente articolo, che godono dell’esenzione prevista da detta disposizione possono essere scaricati dagli aeromobili di una Parte contraente solo con l’approvazione delle autorità doganali dell’altra Parte contraente. Questi oggetti, fino alla loro riesportazione o al loro uso, sono sottoposti al controllo doganale dell’altra Parte contraente, in modo però che il loro uso non sia ostacolato.
Art. 4
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente, sono riconosciuti, mentre sono in vigore, dall’altra Parte contraente, sono riconosciuti, mentre sono in vigore, dall’altra Parte contraente per l’esercizio dei servizi convenuti. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere per il sorvolo del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilascianti ai suoi cittadini dall’altra Parte contraente o da un paese terzo.
Art. 5
a. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente concernenti l’entrata e il soggiorno sul suo territorio, come pure l’uscita, degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o l’esercizio, la manovra e la navigazione di detti aeromobili durante la loro presenza entro i confini del suo territorio sono applicabili agli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte contraente. b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di ciascuna Parte contraente l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili, come quelli concernenti le diverse modalità di polizia, d’ammissione, d’immigrazione e di congedo, i passaporti, la dogana e la quarantena, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci presi a bordo degli aeromobili adibiti ai servizi convenuti. c. I passeggeri in transito sul territorio di una Parte contraente sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto che sono a bordo degli aeromobili di una Parte contraente sono esenti, sul territorio dell’altra Parte contraente, da dazi, spese d’ispezione e tasse simili.
Art. 6
a. Le autorità degli aeroporti e le autorità doganali d’immigrazione, di polizia e sanitarie delle Parti contraenti applicano, nel modo più semplice e rapido, le disposizioni previste agli articoli 3 e 5 del presente accordo, per evitare qualsiasi ritardo nel movimento degli aeromobili adibiti ai servizi convenuti. Le stesse autorità devono tener conto di queste considerazioni nell’elaborazione e nell’esecuzione dei regolamenti. b. Le autorità consolari, d’immigrazione e di polizia di ciascuna Parte contraente concedono, nel modo più semplice e rapido, visti d’entrata validi per un anno e per un numero illimitato di viaggi ai membri del personale navigante delle imprese designate dall’altra Parte contraente che prestano servizio sugli aeromobili adibiti ai servizi convenuti e che sono in possesso dei brevetti e licenze previsti nell’articolo 4 del presente accordo.
Art. 7
Ciascuna Parte contraenti si riserva il diritto di rifiutare o di revocare l’autorizzazione d’esercizio, prevista all’articolo 2, a un’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora, per motivi fondati, essa ritiene di non avere la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini dell’altra Parte contraente. Lo stesso vale quando un’impresa designata da una Parte contraente non si conforma alle leggi e ai regolamenti dell’altra Parte contraente o non adempie gli obblighi che il presente accordo e il suo allegato le impongono.
Art. 8
Conformemente all’articolo 2 del presente accordo, ciascuna Parte contraente può, mediante preavviso all’altra Parte contraente, sostituire con altre imprese nazionali le imprese da essa designate per esercitare i servizi convenuti. Le imprese nuovamente designate godono degli stessi diritti e obblighi, di cui godevano le imprese alle quali sono succedute.
Art. 9
Le imprese designate da ciascuna Parte contraente devono avere una rappresentanza legale provvista di sufficienti poteri per rispondere di fronte alle competenti autorità dell’altra Parte contraente degli obblighi, cui dette imprese sono soggette a causa della loro attività.
Art. 10
Ciascuna delle Parti contraenti, qualora desideri modificare una clausola qualsiasi del presente accordo, può domandare che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consultino. Le modificazioni all’allegato o alle tavole qui appresso possono essere convenute fra le autorità aeronautiche. Le consultazioni devono iniziare entro un termine di 60 giorni dalla data della domanda. Qualsiasi modificazione al presente accordo o all’allegato convenuta fra dette autorità entra in vigore con l’approvazione notificate per via diplomatica.
Art. 11
Una Parte contraente, se ha l’intenzione di disdire il presente accordo, domanda una consultazione all’altra Parte contraente. Se nessuna intesa è raggiunta entro un termine di 60 giorni dalla data d’invio della richiesta di consultazione, la prima Parte contraente può notificare la sua disdetta. Tale disdetta è comunicata contemporaneamente all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale (ICAO). Ricevuta questa comunicazione, il presente accordo cessa di essere in vigore alla data indicata nella notificazione, ma a condizione che dieci mesi siano decorsi dalla data alla quale l’altra Parte contraente ha ricevuto detta notificazione. La notificazione, se l’altra Parte contraente non ne conferma ricevimento, è considerata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento da parte dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale (ICAO).
Art. 12
Qualsiasi contestazione fra le Parti contraenti su l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o del suo allegato, che non può essere risolta direttamente mediante consultazioni fra le imprese designate o fra le autorità aeronautiche o, infine, fra i rispettivi Governi, è sottoposta all’arbitrato conformemente alle regole abituali del diritto internazionale. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisionali che potrebbero essere ordinate in corso d’istanza, nonché alla decisione arbitrale, la quale è considerata, in ogni caso, definitiva.
Art. 13
Il presente accordo e il suo allegato, come pure tutti i contratti e documenti che vi si riferiscono sono registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale (ICAO).
Art. 14
Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti contraenti.
Art. 15
Le infrazioni non delittuose ai regolamenti interni di navigazione aerea, commesse dal personale delle imprese designate da una Parte contraente, sono segnalate alle autorità aeronautiche di detta Parte contraente dalle autorità aeronautiche della Parte contraente, sul cui territorio l’infrazione è stata commessa. Se l’infrazione riveste un carattere grave, queste autorità possono chiedere che appropriate misure disciplinari siano prese. In caso di recidiva, la revoca dei diritti concessi alle imprese responsabili può essere chiesta.
Art. 16
Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato:
- con l’espressione «autorità aeronautiche» sono intesi, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio aeronautico del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie2 e, per quanto concerne la repubblica Argentina, i Ministeri dei trasporti e dell’aeronautica, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da essi;
- con l’espressione «impresa designata» è intesa qualsiasi impresa di trasporti aerei che una Parte contraente ha scelto per esercitare i servizi convenuti e la cui designazione è notificata alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente, in conformità all’articolo 2 del presente accordo;
- con l’espressione «capacità» è inteso il carico commerciale, espresso in numero di posti a sedere per i passeggeri e in peso per gli invii postali e le merci, offerto su un servizio convenuto, per un periodo determinato, da tutti gli aeromobili usati per l’esercizio di detto servizio;
- con l’espressione «linea aerea» è inteso il tragitto prestabilito che un aeromobile adibito a un servizio regolare per il trasporto pubblico dei passeggeri, degli invii postali e delle merci deve seguire;
- con l’espressione «rottura di carico» è inteso che, oltre uno scalo determinato su una linea aerea, la stessa impresa continua a garantire il traffico, ma cambiando il tipo d’aeromobile;
- è considerato «traffico svizzero-argentino» il traffico aereo proveniente originariamente dal territorio svizzero che ha per destinazione finale il territorio argentino, come pure il traffico aereo proveniente originariamente dal territorio argentino che ha per destinazione finale il territorio svizzero, tanto se è esercitato dalle imprese nazionali di trasporti aerei dell’uno o dell’altro paese, quanto se è esercitato da altre imprese staniere.
Art. 17
Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti risolvono di comune intesa e fondandosi sulla reciprocità qualsiasi problema concernente l’esecuzione del presente accordo e del suo allegato e si consultano di tempo in tempo per garantirsi che i principi enunciati sono applicati e gli oggetti sono attuati in modo soddisfacente.
Art. 18
Le Parti contraenti si impegnano a usare i loro buoni uffici presso i Governi dei paesi situati lungo le linee aeree descritte nell’allegato per garantire l’esecuzione totale ed effettiva del presente accordo.
Art. 19
Il presente accordo è applicabile dal giorno in cui le competenti autorità delle Parti contraenti lo firmano. Esso entra in vigore dal giorno in cui la sua ratificazione è notificata reciprocamente per via diplomatica. Fatto a Buenos Aires, il venticinque gennaio millenovecentocinquantasei, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi facendo parimente fede.
Per il |
Per il Governo |
Fumasoli |
L. A. Podestá Costa |
Allegato
I
Il Consiglio federale svizzero accorda al Governo della Repubblica Argentina il diritto di far esercitare da una o più imprese di trasporti aerei designate da detto Governo, servizi aerei sulle linee aeree descritte nella tavola B qui allegata e, reciprocamente, il Governo della Repubblica Argentina accorda al Consiglio federale svizzero lo stesso diritto sulle linee aeree descritte nella tavola A qui allegata. La presente sezione non concerne cabotaggio.
II
Le imprese designate da ciascuna Parte contraente, conformemente all’accordo e al presente allegato, godono, sul territorio dell’altra Parte contraente e su ciascuna linea aerea descritta nelle tavole qui allegate, del diritto di attraversare questo territorio senza atterrarvi e del diritto di atterrare per scopi non commerciali sugli aeroporti aperti al traffico internazionale.
III
a. Le imprese designate godono, inoltre, alle condizioni precisate nella presente sezione, del diritto di sbarcare e del diritto di imbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, invii postali e merci nei punti citati nelle tavole qui appresso.
b. Le imprese designate godono di un trattamento giusto ed equo che permetta loro di godere di possibilità uguali per esercitare i servizi convenuti fra i territori delle Parti contraenti.
c. Le imprese designate prendono in considerazione, sui tragitti in comune, i loro reciproci interessi per non pregiudicare i rispettivi servizi aerei. Tuttavia, l’uso, che le imprese designate da una Parte contraente, farebbero di aeromobili di tipo diverso di quelli delle imprese designate dall’altra Parte contraente, non è considerato lesivo di questo principio. Qualora le imprese designate da una Parte contraente fossero temporaneamente impedite di beneficiare subito delle possibilità loro riconosciute dal presente paragrafo, le due Parti contraenti esaminano la situazione, per agevolare il necessario sviluppo del traffico. Se un’impresa designata da detta Parte contraente desidera inaugurare l’esercizio dei suoi servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte contraente o aumentare la loro frequenza per beneficiare degli stessi vantaggi l’impresa designata dall’altra Parte contraente deve ridurre, se le circostanze lo esigono, quattro mesi dopo che ciò le sia stato notificato, i servizi che ha sviluppato a favore della situazione sopra descritta.
d. Su ogni linea aerea descritta nelle tavole allegate, i servizi convenuti hanno lo scopo primo di mettere in opera, a un coefficiente d’utilizzazione ritenuto ragionevole, una capacità adeguata ai bisogni normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza dalla Parte contraente che ha designato l’impresa esercitante detti servizi o a destinazione di essa.
Nei limiti della capacità messa in opera, in virtù del paragrafo precedente e a titolo complementare di essa, le imprese designate da una Parte contraente possono soddisfare i bisogni di traffico fra i territori degli Stati terzi situati sulle linee descritte nelle tavole allegate e il territorio dell’altra Parte contraente.
e. Una capacità addizionale può essere messa in opera, accessoriamente, oltre a quella menzionata nel precedente paragrafo di; ogni qualvolta lo giustificassero i bisogni di traffico dei paesi situati sulle linee aeree descritte nelle tavole allegate. Qualora gli interessi di una Parte contraente fossero pregiudicati, le Parti contraenti si consultano preventivamente in merito.
Ciascuna Parte contraente si impegna ad accordare all’impresa dell’altra Parte contraente l’esercizio del traffico complementare, nel senso della quinta libertà, a una percentuale non inferiore a quella riconosciuta alle altre imprese estere, che si trovano nelle stelle condizioni, in quanto concernano lo stesso settore di linea.
f. Per l’applicazione dei precedenti paragrafi d ed e, lo sviluppo dei servizi locali e regionali costituisce un diritto fondamentale e primordiale dei paesi interessati alle linee aeree descritte nelle tavole allegate.
g. Le Parti contraenti si impegnano a consultarsi periodicamente per esaminare le condizioni, nelle quali la presente sezione è applicata dalle imprese designate, e per assicurarsi che gli interessi dei loro servizi locali e regionali, come pure di quelli dei loro servizi a lungo corso, non siano pregiudicati.
Le Parti contraenti, in queste consultazioni, devono fondarsi su statistiche del traffico effettuato, che esse si impegnano a trasmettersi regolarmente.
Se un paese intermedio obietta che il suo traffico locale o regionale è pregiudicato, le Parti contraenti devono consultarsi immediatamente per applicare in ogni singolo caso, in modo concreto e pratico, le disposizioni che precedono.
IV
a. Le tariffe devono essere stabilite a prezzi ragionevoli, tenuto conto, in particolare, dell’economia dell’esercizio, di un utile normale, delle tariffe proposte dalle altre imprese che prestano servizi sulle stesse linee o su parte di esse e delle caratteristiche di ciascun servizio convenuto, come la rapidità e la comodità.
b. Le tariffe applicate al traffico imbarcato o sbarcato in uno scalo sulle linee descritte nelle tavole allegate non possono essere inferiori a quelle applicate per lo stesso traffico dalle imprese di trasporti aerei della Parte contraente che esercitano servizi aerei locali e regionali sulla sezione di linea considerata.
c. Le tariffe da applicare sui servizi convenuti, fra i punti dei territori delle Parti contraenti elencati nelle tavole allegate, devono essere stabilite, per quanto possibile, d’intesa fra le imprese designate.
- Queste imprese procedono:
- applicando le risoluzioni che sono state prese in virtù della procedura di determinazione delle tariffe dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA), o
- mediante intesa diretta, se necessario dopo consultazione delle imprese di trasporti aerei di paesi terzi che prestano servizio sulle stesse linee o su parte di esse.
d. Le tariffe così stabilite sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente, il minimo trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore, detto termine potendo essere ridotto, in casi speciali, riservato l’accordo di queste autorità.
e. Se le imprese designate non si accordano su una tariffa, conformemente al precedente paragrafo c, o se una Parte contraente comunica il suo disaccordo circa la tariffa che le è stata sottoposta, conformemente al precedente paragrafo d, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si sforzano di conseguire un regolamento soddisfacente.
In un’ultima istanza, è fatto ricorso all’arbitrato previsto nell’articolo 12 dell’accordo.
La Parte contraente che ha comunicato il suo disaccordo può esigere dall’altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore, fin quando la sentenza arbitrale sia stata resa o misure provvisionali siano state ordinate conformemente all’articolo 12 dell’accordo.
V
Se, per motivi d’economia nell’esercizio, aeromobili diversi sono usati per singole sezioni delle linee descritte nelle tavole allegate e se la rottura di carico avviene sul territorio di una Parte contraente, in uno scalo indicato in dette tavole, il secondo aeromobile deve garantire un servizio in corrispondenza con quello che è esercitato dal primo aeromobile e aspettare normalmente, prima di partire, l’arrivo di questo.
Se una certa capacità è disponibile nell’aeromobile usato fra lo scalo di rottura e gli scali successivi, essa può essere adibita, nell’andata e nel ritorno, al traffico internazionale in provenienza dal territorio sul quali la rottura è avvenuta o a destinazione di detto territorio, riservate le disposizioni dell’accordo e del presente allegato, in particolare i paragrafi d, e, f e g della precedente sezione III.
Non vi può essere rottura di carico sul territorio di una o dell’altra Parte contraente, se detta rottura modifica le caratteristiche dell’esercizio di un servizio di lungo corso o se è incompatibile con i principi enunciati nell’accordo e nel presente allegato.
VI
Qualsiasi modificazione delle linee descritte nelle tavole allegate che pregiudicasse gli scali su territori diversi da quelli delle Parti contraenti non è considerata modificazione del presente allegato. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente possono, di conseguenza, procedere unilateralmente a una tale modificazione, a condizione, tuttavia, di notificarla senza indugio alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente.
Se queste autorità ritengono, avuto riguardo ai principi enunciati nella precedente sezione III, che gli interessi delle loro imprese nazionali di trasporti aerei siano pregiudicati da detta modificazione e per quanto il traffico fra il loro proprio territorio e il nuovo scalo in un paese terzo sia garantito da queste imprese e da quelle di detto paese terzo, le autorità aeronautiche devono intendersi con le autorità del paese terzo per conseguire un accordo soddisfacente.
VII
Dall’applicazione dell’accordo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti devono trasmettersi, il più rapidamente possibile, le informazioni concernenti le autorizzazioni date alle loro imprese di trasporti aerei per esercitare, in tutto o in parte, i servizi convenuti. Queste informazioni consistono, soprattutto in copie delle autorizzazioni concesse, delle loro eventuali modificazioni e di tutti i documenti allegati.
Le autorità aeronautiche di una Parte contraente devono comunicare, per approvazione, alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente, almeno quindici giorni prima che abbia inizio l’esercizio effettivo dei loro rispettivi servizi, gli orari, le frequenze e i tipi d’aeromobili usati. Lo stesso vale per le eventuali modificazioni di questi dati.
VIII
Fin quando esiste la modalità del visto per l’ammissione degli stranieri nei due paesi, gli equipaggi destinati ai servizi convenuti e iscritti sugli elenchi di bordo degli aeromobili delle Parti contraenti devono possedere passaporti validi debitamente vistati e carte d’identità rilasciate dalle imprese designate, alle quali essi appartengono.
Tavola A 3
Linee che le imprese svizzere di trasporti aerei possono esercitare:
- Linee a destinazione del territorio argentino: Punti in Svizzera – Roma – Barcellona o Madrid – Lisbona – uno o due punti in Africa – Recife o Natal – Brasilia – Rio de Janeiro – São Paulo – Asunción – Montevideo – Buenos Aires, nelle due direzioni.
- Linee che toccano e attraversano il territorio argentino: Punti in Svizzera – Roma – Barcellona o Madrid – Lisbona – uno o due punti in Africa – Recife o Natal – Brasilia – Rio de Janeiro – São Paulo – Montevideo – Buenos Aires – Asunción – Santiago del Cile e oltre, nella due direzioni.
Le imprese possono sopprimere uno o più scali sulle linee sopra descritte, durante tutti i voli o parte di essi, purché la soppressione sia tempestivamente preannunciata alle autorità aeronautiche delle Parti.
I servizi convenuti che saranno stabiliti fra i territori svizzero e argentino e che comportano uno scalo commerciale a Roma non possono avere una frequenza più che settimanale, salvo previo accordo fra le Parti.
Tavola B 4
Linee che le imprese argentine di trasporti aerei possono esercitare:
- Linee a destinazione del territorio svizzero: Punti della Repubblica Argentina – Montevideo – São Paulo e/o Rio de Janeiro e/o Brasilia – Recife o Natal – uno o due punti in Africa – Lisbona – Madrid – Zurigo o Ginevra o Basilea, nelle due direzioni.
- Linee che toccano e attraversano il territorio svizzero: Punti della Repubblica Argentina – Montevideo – Porto Alegre – São Paulo – Rio de Janeiro e/o Brasilia – Recife o Natal – uno o due punti in Africa – Lisbona – Madrid o Barcellona – Roma – Zurigo o Ginevra o Basilea – Vienna e/o Praga o uno o due punti della Repubblica federale di Germania, nelle due direzioni.
- Punti della Repubblica Argentina – Montevideo – Porto Alegre – São Paulo – Rio de Janeiro e/o Brasilia – Recife o Natal – uno o due punti in Africa – Lisbona – Madrid o Barcellona – Roma – Zurigo o Ginevra o Basilea – Milano – Tel Aviv, nelle due direzioni.
Le imprese possono, lungo le rotte qui sopra descritte, tralasciare degli scali per tutti o per alcuni voli, purché la soppressione dello scalo sia tempestivamente annunciata alle autorità aeronautiche delle Parti.