Lexipedia

0.748.127.191.91

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente il traffico aereo di linea

RU 2018 3421

Traduzione

Concluso il 22 settembre 2015

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 agosto 2018

(Stato 28 agosto 2018)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina
(di seguito «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile d’ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di agevolare lo sviluppo di opportunità per i servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

desiderando dar modo alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi concorrenziali su mercati liberalizzati;

animati dal desiderio di assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per la Bosnia ed Erzegovina la Direzione dell’aviazione civile (Ministero delle comunicazioni e dei trasporti) o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono del diritto di:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare, sul territorio dell’altra Parte e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di una delle imprese designate di effettuare trasporti aerei internazionali fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato. In conformità a questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume di traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi oppure il tipo di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’ammissione o la partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, la permanenza o l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi e merci delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Parte.

Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione avviene tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra provino di essere in grado di adempiere ai requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la sede di attività principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese aeree designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. non ha la prova che dette imprese hanno la sede di attività principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido (AOC) rilasciato da detta Parte, oppure;
  2. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
  3. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

I diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazioni con l’altra Parte sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 2 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 3 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 4 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 5 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri, dell’equipaggio, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le misure di sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte per quanto riguarda i membri dell’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio tecnico. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che in questi settori l’altra Parte non mantiene né applica effettivamente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a quel momento in base alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte adotta le opportune misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato un motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.

Indipendentemente dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, su loro mandato per servizi da o verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti di base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non soddisfano né superano le norme minime in vigore conformemente a questa Convenzione.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:

  1. seri motivi per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite a quel momento in base alla Convenzione; o
  2. seri motivi per temere che una lacuna a livello di manutenzione effettiva e di esecuzione dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione;

Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di questa impresa, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione di esercizio delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure intraprese da una Parte conformemente al paragrafo 4 oppure 8 summenzionati sono abrogate appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, nonché le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono inoltre esentati da questi dazi e tasse, fatte salve le tasse per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio (inclusi i motori) e le normali attrezzature di bordo importati nel territorio dell’altra Parte per l’approvvigionamento, la manutenzione o la riparazione di un aeromobile impiegato dalle imprese designate dell’altra Parte nei servizi aerei internazionali;
  3. carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo importati o forniti nel territorio di una Parte per essere utilizzati nell’aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte, anche se tali provviste sono destinate a essere utilizzate in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte nella quale sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che simile materiale e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il presupposto è che a suddette imprese di quest’altra Parte sia anche accordata una tale esenzione.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navigazione aerea o dei servizi offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nel servizio internazionale.

Ciascuna Parte appoggia consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte appoggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciale

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a seconda delle necessità delle imprese, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese designate sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese designate di ciascuna Parte possono concludere con le imprese designate di ciascuna Parte oppure con imprese di trasporti aerei di uno Stato terzo accordi di marketing, come accordi di prenotazione di capacità, («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d’esercizio.

Art. 13 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione ) e 8 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Pare possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non porti l’impresa locatrice dell’aeromobile a esercitare diritti di traffico che non le competono.

Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze realizzate sugli introiti in proporzioni ragionevoli rispetto al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 15 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o eccessivamente restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere consultazioni e notificare all’altra le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della domanda. Simili consultazioni si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

Art. 16 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano notificati alle proprie autorità aeronautiche al più tardi sessanta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica significativa di orario.

Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 17 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 18 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 19 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non ha ancora designato il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide in merito alla suddivisione delle spese procedurali.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 20 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica entra in vigore appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità giuridiche.

Modifiche dell’Allegato al presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione

Art. 21 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare per scritto e per via diplomatica all’altra Parte di voler denunciare il presente Accordo. Una simile comunicazione va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di dodici (12) mesi dal ricevimento della notifica, a meno che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.

Se l’altra Parte non conferma di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 22 Registrazione

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche vengono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore non appena le Parti si sono notificate, mediante scambio di note diplomatiche, l’adempimento delle loro formalità giuridiche concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente accordo è abrogato l’accordo del 6 marzo 1998 6 tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente il traffico aereo di linea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sarajevo il 22 settembre 2015 in doppio esemplare, in lingua tedesca, nelle lingue ufficiali della Bosnia ed Erzegovina (bosniaco, croato e serbo) e in lingua inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione del presente accordo, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Heinrich Maurer

Per il Consiglio
dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina:

Slavko Malanović

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti in Bosnia edErzegovina

Punti oltre la Bosnia edErzegovina

Punti in Svizzera

Tutti i punti in Europa

Tutti i punti

Tutti i punti in Europa

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate della Bosnia edErzegovina possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedio

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Bosnia edErzegovina

Tutti i punti in Europa

Tutti i punti

Tutti i punti in Europa

Note:

Ogni impresa designata di una Parte può a sua discrezione su determinati o su tutti i voli:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;
  3. servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti situati oltre, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
  4. rinunciare a atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;
  5. trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili; e
  6. servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti;

in questo contesto non valgono limitazioni di direzione o limitazioni geografiche e non è possibile perdere i diritti di traffico accordati con il presente accordo, a condizione che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.