Lexipedia

0.748.127.193.85

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Guinea equatoriale
concernente il traffico aereo di linea

RU 2008 285

Traduzione1

Concluso il 30 novembre 2004
Applicato provvisoriamente dal 30 novembre 2004

(Stato 30 novembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Guinea equatoriale

(di seguito chiamati «Parti»)

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ;

animati dal desiderio di promuovere e rafforzare le relazioni reciproche nel settore dell’aviazione civile e di stipulare in aggiunta a questa Convenzione un accordo per definire servizi aerei di linea tra i loro rispettivi territori e punti oltre,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Accordo» significa il presente Accordo, il suo Allegato o i suoi Allegati e tutti loro ulteriori emendamenti;
  2. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  3. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica di Guinea equatoriale, il Ministero della comunicazione e dei trasporti, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  4. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  5. le espressioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato attribuito loro dall’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «tariffa» indica i prezzi che devono essere pagati per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

  1. imbarcare e sbarcare, sul territorio dell’altra Parte e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  2. imbarcare e sbarcare, sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci o invii postali destinati a un altro punto nel territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee da essa abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio mediante negoziati preliminari tra le imprese designate delle Parti per questa linea, ivi compresa la concessione, in tale occasione, dei diritti necessari al fine di facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate fra i rispettivi territori.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate nel territorio dell’altra Parte.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di uno sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata alle seguenti condizioni:

  1. a soddisfare la domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. a corrispondere alla domanda di traffico delle regioni attraverso cui passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Nessuna delle Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci, inclusi gli invii postali, sono applicati agli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la sua impresa rispetto a quella designata dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988 6 , e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia d’incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o due imprese per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Una volta ricevuta la notifica della designazione, le autorità aeronautiche accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte in virtù delle leggi e dei regolamenti applicati abitualmente da dette autorità e che disciplinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie pera l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che la sede principale dell’impresa si trova nel territorio della Parte che l’ha designata e che l’impresa è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da quest’ultima Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti, a condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo.

Art. 7 Annullamento dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di stabilire condizioni ch’essa reputa necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti:

  1. qualora non abbia la prova che l’impresa ha la sede principale della sua attività nel territorio della Parte che l’ha designata e che è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte; oppure
  2. qualora questa impresa abbia disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato tali diritti; oppure
  3. qualora questa impresa non eserciti i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tali diritti possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte sempre che l’annullamento, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 8 Sicurezza operativa

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per l’ottenimento di questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o riconosciuti validi dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, all’equipaggio, agli aeromobili o all’esercizio delle imprese designate. Se dopo siffatte consultazioni una Parte ritiene che in questi campi l’altra Parte non mantenga né applichi efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e quest’altra Parte prende adeguate misure per rimediarvi. Se l’altra Parte non prende entro un tempo ragionevole siffatte misure correttive, si applicano le disposizioni concernenti la revoca e la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 9 Esenzione da diritti e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esentati da ogni diritto o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi diritti e queste tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, anche se tali approvvigionamenti devono essere utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati; e
  4. i documenti necessari all’impresa designata di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché ogni veicolo motorizzato, materiale e attrezzatura utilizzati dall’impresa designata a scopi commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto.

Le normali attrezzature di bordo, nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o sul loro trasferimento nel territorio dell’altra Parte, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a detta o dette imprese di beneficino altrettanto.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi regolari internazionali.

Art. 11 Attività commerciali

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano il sostegno necessario per garantire che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte possano esercitare le proprie attività in maniera appropriata.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno può acquistarli in moneta di quello Stato o in valute liberamente convertibili di Paesi terzi.

Per l’esercizio e l’offerta dei servizi convenuti sulle linee indicate, ciascuna impresa designata di una Parte ha il diritto di concludere accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi commerciali con un’impresa designata dell’altra Parte oppure con imprese di Paesi terzi, a condizione che tali imprese dispongano dei pertinenti diritti,. Tali accordi saranno sottoposti alle autorità aeronautiche per approvazione.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti

Conformemente alle leggi e ai regolamenti delle Parti, ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 13 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati in conformità con il presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare le tariffe approvate dall’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA), l’applicazione delle leggi di ciascuna Parte concernenti la normativa generale in materia di concorrenza e la protezione dei consumatori, l’intervento delle Parti si limiterà a:

  1. opporsi a tariffe o pratiche discriminanti e inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute grazie all’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere l’impresa o le imprese designate da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi diretti o indiretti o ad aiuti statali.

Art. 14 Approvazione degli orari

Al più tardi trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari che intende effettuare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Se la Parte richiedente ritiene necessarie consultazioni immediate per evitare danni imminenti e irreparabili alla propria impresa, siffatte consultazioni possono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda dell’altra Parte.

Art. 17 Composizione delle controversie

Le controversie inerenti al presente Accordo che non possono essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, vengono sottoposte, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente del Consiglio è cittadino di una Parte, procede alla nomina il vicepresidente di grado più elevato che non sia escluso per la stessa ragione.

Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti hanno proceduto alla notifica.

Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace a dodici (12) mesi dalla ricezione della notifica, a meno che essa non sia revocata di comune accordo prima della scadenza del termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma ed entra in vigore mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Malabo, il 30 novembre 2004, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnolo, i due testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:


Otto Arregger

Per il
Governo della Repubblica
di Guinea equatoriale:

Demetrio Elo Ndong Nsefumu

Allegato

Tavole delle linee

1 Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Guinea equatoriale

Punti oltre

Punti in Svizzera

1 punto

1 punto

1 punto

2 Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Guinea equatoriale può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti in
Guinea equatoriale


1 punto


punti


1 punto

Note:

Ciascuna impresa designata può servire punti non indicati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.