Ai fini dell’applicazione del presente Accordo s'intende per:
- «Convenzione», la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 (16/09/1323), e include ogni emendamento alla Convenzione adottato conformemente all’articolo 94, sempre che detti emendamenti siano applicabili per le due Parti, e ogni allegato o emendamento agli allegati adottato conformemente all’articolo 90, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- «autorità aeronautiche», per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile o qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità, per la Repubblica islamica dell’Iran, l’organizzazione competente in materia di aviazione civile o qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- «impresa designata», un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- «capacità di trasporto», in relazione ad un aeromobile, il carico utile messo a disposizione da tale aeromobile su una linea o su una parte di essa; la medesima locuzione «capacità di trasporto», in relazione a un «servizio convenuto», indica la capacità messa a disposizione nell’ambito di tale servizio, moltiplicata per il numero di voli effettuati da un simile aeromobile durante un periodo predeterminato su una linea o su una parte di essa;
- «territorio», in relazione a uno Stato, il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione;
- «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciali», il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
- «tariffa», il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e le condizioni per agenti e altre prestazioni supplementari, escluse tuttavia la rimunerazione e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.