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0.748.127.194.67

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno Hascemita di Giordania
concernente il traffico aereo

RU 2006 1169

Traduzione1

Concluso il 28 aprile 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 settembre 2005

(Stato 11 aprile 2006)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Hascemita di Giordania,

(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile di ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ampio ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e ad applicare prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto standard di sicurezza tecnica e generale nei trasporti aerei internazionali;

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per il Governo del Regno Hascemita di Giordania, le autorità competenti in materia di aviazione civile/il Ministro dei trasporti, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione/emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali regolari le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di effettuare, fra il proprio territorio e il territorio dell’altra Parte, trasporti conformemente all’Allegato al presente Accordo;
  4. del diritto di effettuare, fra il territorio dell’altra Parte e il territorio di Stati terzi, trasporti conformemente all’Allegato al presente Accordo.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante questo periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Capacità

Le imprese designate delle due Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate fra i territori delle due Parti.

Le imprese di ciascuna Parte devono tenere conto degli interessi delle imprese dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di queste ultime imprese serventi le stesse linee o parti di esse.

I servizi convenuti offerti dalle imprese designate dalle Parti sono strettamente connessi alla domanda di trasporto sulle linee indicate e hanno come obiettivo primario quello di mettere a disposizione, a un ragionevole tasso di occupazione, capacità adeguate alla domanda attuale e ragionevolmente prevista di trasporto di passeggeri, merci e invii postali in provenienza o a destinazione del territorio dell’altra Parte che ha designato le imprese. Il diritto di ogni impresa designata di effettuare trasporti di passeggeri, merci e invii postali in provenienza o a destinazione di punti sulle linee indicate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato le imprese deve essere esercitato in conformità con i principi generali secondo cui l’offerta di trasporto è adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico dei territori attraversati, considerati gli altri servizi di trasporto effettuati da imprese degli Stati a cui questi territori appartengono; e
  3. alle esigenze di una gestione economica dei servizi aerei che proseguono oltre i punti situati sui territori delle due Parti.

Art. 4 Applicazione di leggi e ordinanze

Le leggi e le ordinanze che, sul territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi o le ordinanze che, sul territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre queste persone e cose si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti illeciti, per garantire la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo, concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte vigila affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia d’incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dell’altra provi d’essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte per l’esercizio dei servizi aerei internazionali in virtù delle leggi e delle ordinanze applicate abitualmente da dette autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che la sede principale dell’impresa si trova nel territorio della Parte che l’ha designata e che l’impresa è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla stessa.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni che essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che la sua sede principale si trova nel territorio della Parte che l’ha designata e che è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla stessa, oppure se
  2. questa impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e le ordinanze della Parte che ha accordato tali diritti, oppure se
  3. questa impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, il divieto temporaneo o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo fossero direttamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e ordinanze tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte .

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti da una Parte sono riconosciuti come validi dall’altra Parte fintanto che sono in vigore.

Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere come validi, per il traffico aereo sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 9 Sicurezza di volo

Per l’esercizio del traffico aereo previsto nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, i membri degli equipaggi, gli aeromobili o l’esercizio delle imprese designate. Se dopo siffatte consultazioni una Parte constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime che possono essere stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e quest’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui quest’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, ciascuna Parte si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione di esercizio o l’omologazione tecnica di un’impresa designata dall’altra Parte.

Art. 10 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte. le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi diritti e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale;
  3. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti devono essere utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati;
  4. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e qualsiasi genere di materiale e di attrezzatura speciale (inclusi i veicoli a motore) e le relative parti costituenti, utilizzati dalle imprese designate all’interno dell’area di un aeroporto internazionale o all’interno di un impianto situato all’esterno dell’area aeroportuale ma per il quale è stato autorizzato un uso per fini commerciali e operativi. La condizione è che detto materiale e le attrezzature speciali, nonché il materiale pubblicitario per i turisti (reclame), distribuito gratuitamente e sul quale figurano le insegne dell’impresa designata, servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo nonché gli oggetti e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con una o più imprese sulla locazione di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o sul loro trasferimento nel territorio dell’altra Parte, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a detta o dette imprese.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione imposte, o ammesse all’imposizione dalle autorità competenti, alle imprese designate dell’altra Parte siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Art. 12 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte il sostegno necessario per un esercizio regolare.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

I prezzi dei servizi aerei internazionali proposti conformemente al presente Accordo non devono essere sottoposti alle autorità aeronautiche delle due Parti.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire prezzi o pratiche discriminanti iniqui;
  2. proteggere i consumatori da prezzi esageratamente elevati o restrittivi ottenuti con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da prezzi mantenuti artificialmente bassi grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di un prezzo riscosso o applicato da un’impresa designata di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se una Parte ritiene che un prezzo non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, deve domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo avere ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, il prezzo viene applicato o rimane in vigore.

Art. 15 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche prima dell’esercizio dei servizi convenuti. La stessa procedura vale per ogni modifica degli stessi.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 18 Composizione delle controversie

Le controversie inerenti al presente Accordo che non possono essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, vengono sottoposte, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide sulla suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

Se le Parti giudicano auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della sua firma. Essa entra in vigore appena le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle proprie formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore con effetto immediato.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può essere tuttavia revocata di comune intesa prima che scada questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abroga l’Accordo del 19 giugno 1974 7 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania concernente i trasporti aerei regolari. Esso entra in vigore appena le Parti si sono notificate l’adempimento delle proprie formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 19 giugno 1974 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman, il 28 aprile 2003, nelle lingue tedesca, araba e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno Hascemita di Giordania:

Rolf Bodenmüller

Nader Al Dahabi

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti intermedi

Punti in Giordania

Punti oltre
la Giordania

Svizzera

Punti

Punti

Punti

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Giordania possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre
la Svizzera

Giordania

Punti

Punti

Punti

Note

1. Tutti i punti sulle linee convenute, o alcuni di essi, possono, a discrezione dell’impresa designata, essere tralasciati su tutti i voli o su una parte di essi.

2. I punti su ciascuna delle linee indicate non devono essere necessariamente serviti nella sequenza in cui sono indicati.

3. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata può servire punti non indicati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.

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