Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto, per il tramite delle sue autorità aeronautiche a quelle dell’altra Parte, un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.
La Parte, cui è stata notificata la designazione di un’impresa di trasporti aerei dell’altra Parte, deve accordare senza indugio a quest’impresa il permesso d’esercizio richiesto, con riserva delle disposizioni dei numeri 3 e 4.
Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere che l’impresa designata dell’altra, provi di essere in grado di soddisfare alle condizioni, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che esse applicano, normalmente e abitualmente, all’esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali, in conformità delle disposizioni della convenzione relativa alla navigazione aerea internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 .
Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il permesso d’esercizio di cui al numero 2, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio, da parte dell’impresa designata, dei diritti indicati all’articolo 2, quando non abbia la prova che la proprietà reale e il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.
Dopo essere stata autorizzata, l’impresa designata può, in ogni momento, iniziare l’esercizio dei servizi convenuti, sempreché sia in vigore la tariffa concernente detti servizi, stabilita conformemente all’articolo 9.