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Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli effetti dell’esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente

RU 1992 979

Traduzione1

Concluso il 23 luglio 1991
Ratificato con strumenti scambiati il 30 gennaio 1992
Entrato in vigore il 1o febbraio 1992

(Stato 1° febbraio 1992)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria

dette qui di seguito Parti contraenti,

  1. riconoscendo la necessità di proteggere dagli effetti nocivi risultanti dall’esercizio dell’aerodromo di Altenrhein gli abitanti delle zone circostanti,
  2. nell’intento di disciplinare le operazioni di volo in base a regole giuridiche comuni,
  3. coscienti che, per l’aerodromo di Altenrhein, ciò è possibile unicamente mediante l’uso comune dello spazio aereo austriaco,
  4. considerato che la Repubblica d’Austria si adopera per stabilire e mantenere un collegamento aereo regolare tra Altenrhein e Vienna,
  5. tenendo conto dell’importanza della riserva naturale del delta del Reno per la Repubblica d’Austria,
  6. nell’intento di concedere reciprocità quanto agli effetti dell’esercizio dell’aerodromo di Hohenems,
  7. memori della loro appartenenza all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Uso dello spazio aereo austriaco

Nell’ambito del presente accordo e della convenzione di cui all’articolo 6, l’uso dello spazio aereo austriaco al di sopra del delta del Reno è autorizzato per avvicinamenti all’aerodromo di Altenrhein e decolli dal medesimo. Il numero massimo di sorvoli annui che gli aeromobili svizzeri di Stato possono effettuare senza un’autorizzazione particolare da parte dell’Austria è fissato a settantacinque.

L’uso dello spazio aereo austriaco al di sopra del delta del Reno per i voli interni da e a destinazione dell’aerodromo di Altenrhein è autorizzato senza che sia necessario consegnare un piano di volo OACI.

La Repubblica d’Austria riconosce quali autorizzazioni aeronautiche ufficiali nella circolazione d’aerodromo di Altenrhein le tessere d’allievo rilasciate dalla Svizzera agli allievi piloti.

Art. 2 Struttura dello spazio aereo

Allo scopo di proteggere i voli a vista e i voli strumentali, le Parti contraenti creano, sotto forma di zona dì circolazione d’aerodromo (ATZ) o di spazio aereo controllato, uno spazio aereo internazionale per l’aerodromo di Altenrhein, la cui struttura tecnica risponda alle norme di sicurezza aerea. Le modalità sono fissate nella convenzione di cui all’articolo 6.

Art. 3 Procedure di avvicinamento e di decollo

L’Ufficio federale svizzero dell’aviazione civile deve rendere note le procedure di avvicinamento e di decollo concernenti l’aerodromo di Altenrhein all’autorità austriaca dell’aviazione civile e alla commissione mista (art. 9), sempre che tali procedure interessino lo spazio aereo austriaco. Se la Repubblica d’Austria non solleva obiezioni entro due mesi, il suo consenso si considera acquisito.

Le procedure di volo a vista e di volo strumentale ovest vigenti al momento della firma del presente accordo si considerano approvate.

Sempre che le condizioni meteorologiche lo consentano e non vi si oppongano ragioni di sicurezza aerea, occorre atterrare da ovest e decollare verso ovest. Nei circuiti d’aerodromo occorre decollare verso ovest, sempre che la componente del vento di poppa non sia superiore al massimo consentito.

Art. 4 Esposizione al rumore

L’esposizione al rumore risultante dall’esercizio dell’aerodromo di Altenrhein è determinata e valutata secondo il diritto svizzero, per il territorio svizzero, e secondo il diritto austriaco, per il territorio austriaco. Se del caso, provvedimenti tecnici necessari al risanamento fonico sono retti parimenti dalle presenti disposizioni.

Il capoverso 1 non concerne le altre disposizioni del presente accordo e della convenzione di cui all’articolo 6, intese a ridurre il rumore.

Art. 5 Reciprocità per l’aerodromo di Hohenems

Sempre che, nell’ambito di un eventuale ampliamento dell’aerodromo di Hohenems, fosse necessario usare lo spazio aereo svizzero per avvicinamenti o decolli, la Svizzera darà il proprio consenso alle stesse condizioni di quelle previste per l’uso dello spazio aereo austriaco per avvicinamenti e decolli da e a destinazione di Altenrhein.

L’articolo 4 si applica per analogia all’aerodromo di Hohenems.

Art. 6 Esecuzione dell’accordo

Le modalità di esecuzione del presente accordo saranno precisate in una convenzione conclusa tra il Dipartimento federale svizzero dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministero federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria.

Art. 7 Assistenza giudiziaria e amministrativa

Le Parti contraenti si accordano assistenza reciproca in campo giudiziario ed amministrativo nel perseguire le violazioni delle prescrizioni di diritto aeronautico connesse a voli verso e dagli aerodromi di Altenrhein e Hohenems e nell’eseguire le decisioni relative a tali violazioni. In tal caso, le autorità competenti possono mettersi direttamente in contatto tra di loro.

Art. 8 Parità di condizioni per un’impresa austriaca di trasporti aerei

Un’impresa austriaca di trasporti aerei che assicura il collegamento regolare tra punti all’interno del Paese e Altenrhein può far uso dell’aerodromo di Altenrhein e delle relative infrastrutture tecniche e operative a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse a un’impresa svizzera che assicura il servizio di linea.

Art. 9 Commissione mista

Le Parti contraenti formano una commissione mista incaricata di:

  1. discutere ogni questione risultante dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo e della convenzione di cui all’articolo 6, o che si ponesse in tale contesto, e definire i provvedimenti da adottare;
  2. proporre eventuali modifiche del presente accordo e della convenzione di cui all’articolo 6;
  3. formulare raccomandazioni alle autorità competenti circa i punti a) e b).

La commissione si compone di tre membri svizzeri e di tre membri austriaci che possono farsi accompagnare da periti. Ogni Parte contraente designa un membro della propria delegazione per presiederla. Ciascun presidente di delegazione può, mediante richiesta rivolta al presidente dell’altra delegazione, convocare la commissione, che si riunirà al più tardi due mesi dopo il ricevimento della domanda.

La commissione decide all’unanimità e si dota di un regolamento interno.

Se una delegazione lo richiede, le sarà concessa, nell’osservanza delle prescrizioni legali, la possibilità di consultare la documentazione sulle operazioni di volo degli aerodromi di Altenrhein e di Hohenems, necessaria per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 10 Divergenze d’opinione

Le divergenze d’opinione riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o della convenzione di cui all’articolo 6 sono, se possibile, composte dalla commissione mista.

Le divergenze che non potessero essere composte dalla commissione mista sono sottoposte ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti.

Il tribunale arbitrale è costituito di caso in caso; ciascuna Parte contraente nomina un membro e i due membri designano di comune intesa un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sarà nominato dai governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati nel termine di due mesi, il presidente nel termine di tre mesi dal momento in cui una delle Parti contraenti ha comunicato all’altra di voler sottoporre la divergenza ad un tribunale arbitrale.

Ove i termini menzionati nel capoverso 3 non fossero rispettati, ciascuna Parte contraente può, salvo patto contrario, invitare il presidente del Consiglio dell’OACI a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente possiede la cittadinanza di una delle Parti o se, per un altro motivo, si trova impedito, il suo sostituto procede alle designazioni.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sopporta i costi dell’arbitro da essa nominato e i propri costi di patrocinio nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale; i costi del presidente e gli altri costi sono sopportati in parti uguali dalle due Parti contraenti. Per altro, il tribunale arbitrale disciplina da se la propria procedura.

Per ciò che riguarda la citazione e l’audizione di testimoni e periti, i tribunali e le autorità amministrative delle Parti contraenti prestano al tribunale arbitrale, se ne fa domanda al relativo governo, l’assistenza giudiziaria e amministrativa normalmente concessa ai tribunali civili esteri.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente accordo soggiace a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente a quello in cui gli strumenti di ratificazione sono stati scambiati. Alla stessa data, è abolito lo scambio di note del 21 dicembre 1956 tra i Governi svizzero e austriaco concernente l’uso eccezionale del territorio austriaco per aeromobili svizzeri di Stato.

Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Può essere denunciato in ogni momento per iscritto e per via diplomatica e decadrà un anno dopo la denuncia.

Nel caso di denuncia, le Parti contraenti avviano immediatamente trattative in vista di un nuovo disciplinamento comune degli effetti dell’esercizio dei loro aerodromi situati in prossimità del confine. Fatto a Bregenz, il 23 luglio 1991, in due originali.

Per la
Confederazione Svizzera:

René Felber

Per la
Repubblica d’Austria:

Alois Mock