Nell’aerostazione passeggeri, nel centro d’aviazione generale (parimenti denominato C 2), nell’edificio (denominato C 3) e nel reparto merci dell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin, in territorio svizzero, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati per effettuarvi il controllo dei viaggiatori e delle merci provenienti dalla Svizzera e a destinazione della Francia o viceversa.
I servizi francesi di dogana e di polizia vi procedono parimenti, alle condizioni stabilite nella Convenzione del 28 settembre 1960 5 , al controllo dei viaggiatori e delle merci provenienti da un Paese diverso dalla Svizzera e a destinazione della Francia o viceversa.
I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita effettuati nel centro d’aviazione generale (C 2) e nell’edificio (C 3) si limitano alle persone nonché ai bagagli e alle merci da essi trasportati. Il controllo effettuato nel padiglione merci si limita alle merci.