0.748.131.934.922.2
Scambio di note del 16 gennaio 1985
tra la Svizzera e la Francia relativo allo statuto giuridico del padiglione merci all’aeroporto di Basilea‑Mulhouse
RU 1985 246
Entrato in vigore il 16 gennaio 1985
Traduzione 1
Ministero degli affari esteri | Parigi, 16 gennaio 1985 |
Ambasciata di Svizzera | |
Parigi |
Il Ministero degli affari esteri complimenta codesta Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota dell’Ambasciata del 16 gennaio 1985 del seguente tenore:
- «L’Ambasciata di Svizzera presenta i propri complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1° paragrafo 4 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 19602 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicargli quanto segue:
- Il Consiglio federale ha preso atto dell’ordinamento doganale relativo all’utilizzazione di un padiglione da parte di Crossair S.A. all’aeroporto di Basilea‑Mulhouse, firmato il 24 aprile e il 4 giugno 1984 dai direttori generali delle dogane dei due Paesi nella loro qualità di Capo della delegazione alla Commissione mista prevista nell’articolo 27 della Convenzione sopraindicata.
- Questo ordinamento ha il tenore seguente:
Ordinamento doganale relativo all’utilizzazione di un padiglione |
- Il Consiglio federale ha approvato il disciplinamento.
- Se le disposizioni che precedono ottengono l’approvazione del Governo francese, la presente nota e la relativa risposta del Ministero all’Ambasciata costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 19603 un Accordo tra i due governi concernente il regolamento summenzionato, detto Accordo entrerà in vigore in data odierna.
- L’Ambasciata di Svizzera coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»
Il Ministero si onora di comunicare a codesta Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni di questo Accordo come pure la proposta dell’Ambasciata relativa alla sua entrata in vigore.
Così stando le cose, la precitata nota dell’Ambasciata e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 4 , un Accordo tra i due Governi concernente lo statuto giuridico del padiglione merci, detto padiglione F. L. F., dell’aeroporto di Basilea‑Mulhouse.
Questo Accordo entra in vigore in data odierna.
Il Ministero coglie questa occasione per rinnovare all’ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.