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Scambio di note del 19 ottobre 1992/
26 gennaio 1993
tra la Svizzera e la Francia relativo all’istituzione presso l’aeroporto di Basilea‑Mulhouse1 di un ufficio a controlli
nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori

RU 1993 1338

Entrato in vigore il 1o marzo 1993

(Stato 7 dicembre 1998)

Traduzione 2

Ambasciata di Svizzera
in Francia

Parigi, 26 gennaio 1993

Al Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota del 19 ottobre 1992 del seguente tenore:

  1. «Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione franco-svizzera del 28 settembre 19603 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:
  2. Il Governo francese ha preso atto dell’accordo che abroga e sostituisce il testo del 26 marzo 19714 relativo all’istituzione presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori.
  3. L’accordo, firmato il 5 febbraio 1992 dal Direttore generale delle dogane e dei dazi indiretti francesi e il 21 maggio 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere, ha il tenore seguente:
  4. «Vista la Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio;
  5. Vista la Convenzione franco‑svizzera del 4 luglio 19495 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea Mulhouse a Blotzheim.

Art. 16

  1. 1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio francese, presso l’aeroporto di Basilea—Mulhouse, per effettuarvi il controllo dei viaggiatori e delle merci in provenienza dalla Francia e a destinazione della Svizzera o viceversa
  2. 2. I servizi svizzeri di dogana e di polizia vi effettuano pure, alle condizioni fissate dalla Convenzione del 28 settembre 19607, il controllo dei viaggiatori e delle merci in provenienza da un Paese che non sia la Francia e a destinazione della Svizzera o viceversa.
  3. 3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si intende per ‹viaggiatore›:1.Per i servizi di polizia dei due Stati, ogni persona che si reca dal settore svizzero al settore francese e viceversa, anche se non esce dal territorio dell’aeroporto.2.Per i servizi di dogana dei due Stati:A.all’atto dell’importazione:–ogni persona che entra temporaneamente nel territorio doganale in cui non ha la sua dimora abituale, e–ogni persona che rientra nel territorio doganale in cui ha la sua dimora abituale, dopo essersi recata temporaneamente nel territorio dell’altro Stato.B.all’atto dell’esportazione:–ogni persona che lascia temporaneamente il territorio doganale in cui ha la sua dimora abituale, e–ogni persona che, dopo un soggiorno temporaneo, lascia il territorio doganale dello Stato in cui non ha la sua dimora abituale.

Art. 2

  1. 1. Nel presente accordo, e ai fini della loro delimitazione, i settori corrispondono a quelli definiti all’articolo 2 paragrafo 6 della Convenzione del 4 luglio 19498.
  2. 2. Di conseguenza si intende per:–settore svizzero, il settore destinato ai servizi svizzeri incaricati del controllo di viaggiatori e merci in provenienza dalla Svizzera o a destinazione di quest’ultima;–settore francese, il settore destinato ai servizi francesi incaricati del controllo di viaggiatori e merci in provenienza dalla Francia o a destinazione di quest’ultima;–settore comune: il settore comprendente le piste, destinato ai servizi aeroportuali generali e al traffico viaggiatori e merci.

Art. 3

  1. 1. I settori definiti nell’articolo 2 sono delimitati sul piano allegato9 che costituisce parte integrante del presente accordo.
  2. 2. Sul piano, i diversi settori sono rappresentati come segue:–Settore svizzero, in rosso;–Settore francese, in blu;–Settore comune, in verde.
  3. 3. I settori del piano tratteggiati indicano le zone che, in funzione delle esigenze dei traffico, possono venire assegnate all’uno od all’altro settore.
  4. 4. I piani menzionati nel paragrafo 1 saranno affissi nel settore svizzero.

Art. 4

  1. La delimitazione del settore svizzero può essere modificata qualora l’attività delle imprese che vi sono installate non risponda più al criterio della franchigia doganale conformemente all’articolo 10 capitolo 1 capoverso 2 della Convenzione franco‑svizzera del 4 luglio 194910 concernente la costruzione e l’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim.

Art. 5

  1. 1. La Direzione regionale delle dogane di Mulhouse e la competente autorità di polizia francese da una parte, la Direzione del primo circondario delle dogane svizzere a Basilea e la competente autorità di polizia svizzera dall’altra decidono di comune accordo:–dell’assegnazione delle zone di cui all’articolo 3 capoverso 3;–delle modifiche delle delimitazioni dei settori in seguito ad eventuali trasferimenti di locali e di terreni.
  2. Dette modifiche dovranno essere oggetto di uno scambio di lettere fra la Direzione regionale delle dogane di Mulhouse e la Direzione del primo circondario delle dogane svizzere a Basilea. Saranno parimenti sottoposte alla Commissione mista franco‑svizzera in occasione della successiva seduta.
  3. 2. La Direzione regionale delle dogane di Mulhouse e la Direzione del primo circondario delle dogane svizzere a Basilea disciplinano di comune accordo i dettagli dopo aver consultato le amministrazioni competenti nonché il consiglio d’amministrazione dell’aeroporto.
  4. 3. Gli agenti in servizio responsabili delle amministrazioni locali interessate dei due Stati adottano di comune accordo i provvedimenti applicabili immediatamente o durante un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante i controlli. Essi possono inoltre, per delega delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2, disciplinare i problemi dovuti ai trasferimenti provvisori di settori.

Art. 6

  1. Il presente accordo abroga quello del 26 marzo 197111 modificato il 17 ottobre 1977 e rimarrà in vigore sintanto che la succitata Convenzione del 4 luglio 1949 rimarrà in vigore.
  2. Tuttavia, ognuno dei due Governi potrà denunciarlo con un preavviso di 6 mesi. La denuncia sarà effettiva il primo giorno del mese successivo la data di scadenza del preavviso. Di comune intesa, i due Governi potranno parimenti modificare il presente accordo.»
  3. Il Ministro degli Affari Esteri sarebbe grato all’Ambasciata di Svizzera se questa gli comunicasse la decisione del Consiglio federale in merito all’approvazione delle disposizioni sovraesposte.
  4. In caso di approvazione, la presente nota e la risposta delle autorità svizzere costituiranno l’accordo, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 196012.
  5. Il Ministero propone di fissare la data dell’entrata in vigore al primo giorno del secondo mese seguente la risposta delle autorità svizzere.
  6. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per esprimere all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.»

L’Ambasciata si onora di comunicare al Ministero che Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni dell’accordo.

Conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 13 relativa agli uffici di controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, la succitata nota del Ministro degli Affari esteri e la presente nota costituiscono l’accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo francese relativo all’istituzione presso l’aeroporto di Basilea‑Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori. Il presente scambio di note sostituisce quello del 26 marzo 1971 14 , modificato mediante scambio di note del 17 ottobre 1977. L’accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data della presente risposta, vale a dire il 1 marzo 1993.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.