Lexipedia

0.748.213.11

Accordo multilaterale concernente i certificati di navigabilità degli aeromobili importati Conchiuso a Parigi il 22 aprile 1960 Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 1961 Entrato in vigore per la Svizzera il 20 ottobre 1961

RU 1961 949; FF 1961 386 sommario; FF 1961 I 548 ediz. franc., BBl 1961 I 558 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 12 febbraio 2025)

Gli Stati firmatari del presente accordo,

Considerando che la Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 1 , contiene determinate disposizioni concernenti i certificati di navigabilità,

considerando che non esiste, tuttavia, alcun accordo multilaterale concernente il rilascio e la convalidazione dei certificati di navigabilità degli aeromobili importati da uno Stato all’altro, e

considerando auspicabile conchiudere tali accordi per quanto concerne determinati aeromobili,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo è applicabile soltanto agli aeromobili civili costruiti sul territorio di uno Stato contraente e importati da uno Stato contraente in un altro, a condizione che detti aeromobili:

  1. siano stati costruiti conformemente alla legislazione, ai regolamenti e alle specificazioni di navigabilità vigenti nello Stato del costruttore;
  2. siano conformi alle norme minime di navigabilità adottate giusta le disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile2 internazio-nale;
  3. possano soddisfare alle specificazioni dei regolamenti di esercizio dello Stato d’importazione; e
  4. soddisfino a tutte le altre condizioni speciali notificate conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

Art. 2

Lo Stato contraente che è richiesto di un certificato di navigabilità per un aeromobile, importato o da importare nel suo territorio, dove debba poi essere intavolato, deve, con riserva dette altre disposizioni del presente accordo:

  1. convalidare il certificato di navigabilità, tuttora valido, di detto aeromobile, oppure
  2. rilasciargli un nuovo certificato.

Tuttavia, detto Stato, quando decida di rilasciare un nuovo certificato, può, in attesa del rilascio, convalidare il certificato in vigore per una durata massima di sei mesi oppure per un periodo che non superi quello in cui il certificato rimane in vigore, ove detta validità sia inferiore a sei mesi.

Art. 3

Ogni domanda di rilascio o di convalidazione di un certificato di navigabilità, conforme alle disposizioni dell’articolo 2, dev’essere corredata dei documenti specificati nell’elenco allegato.

Art. 4

Ogni Stato contraente al quale sia stata fatta una richiesta in virtù delle disposizioni dell’articolo 2, può subordinare la convalidazione del certificato a condizioni particolari, notificate a tutti gli Stati contraenti e applicabili, nel momento della richiesta, al rilascio dei propri certificati di navigabilità. L’esercizio di questo diritto deve essere oggetto di una consultazione preventiva:

  1. con lo Stato che ha fornito all’aeromobile in questione il certificato di navigabilità in vigore; e
  2. a domanda di questo Stato, anche con quello nel quale l’aeromobile è stato costruito.

Art. 5

Ciascuno Stato contraente si riserva il diritto di differire il rilascio o la convalidazione di un certificato di navigabilità nel caso di un aeromobile importato o da importare sul suo territorio:

  1. se presume che detto aeromobile è stato mantenuto in condizioni inferiori a quelle previste dalle norme di manutenzione ordinariamente accettate da esso;
  2. se presume che detto aeromobile presenta caratteristiche inaccettabili;
  3. se presume che detto aeromobile non soddisfa alle condizioni stabilite dalla legislazione, dai regolamenti e dalle specificazioni di navigabilità, applicabili nello Stato nel quale l’aeromobile è stato costruito; o
  4. se detto aeromobile rientra nella categoria contemplata nell’articolo 1, lettera c, e non può, per il momento, soddisfare alle specificazioni dei regolamenti di esercizio dello Stato d’importazione.

Nei casi menzionati nelle lettere a, b e c del paragrafo 1, ciascuno Stato può anche rifiutare di rilasciare o di convalidare un certificato di navigabilità dopo aver consultato lo Stato che ha rilasciato il certificato di navigabilità in vigore e, a domanda di quest’ultimo, anche lo Stato nel quale l’aeromobile è stato costruito.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente che convalida un certificato di navigabilità, giusta le disposizioni dell’articolo 2, deve, spirata che sia la validità dello stesso, sia riconvalidare il certificato in vigore, in condizioni compatibili con quelle che applica al rinnovo dei propri certificati, sia rilasciarne uno nuovo. Prima di eseguire questa formalità, detto Stato può, tuttavia, consultare lo Stato nel quale l’aeromobile è stato costruito o ogni Stato contraente che abbia precedentemente intavolato l’aeromobile.

Art. 7

Ciascuno Stato contraente deve, per quanto possibile, tenere gli altri al corrente della sua legislazione, dei suoi regolamenti e delle sue specificazioni di navigabilità, compresi i regolamenti d’esercizio completivi e tutti gli emendamenti. Esso deve pure, per quanto possibile, fornire allo Stato contraente, che ne lo richieda prevalendosi delle disposizioni dell’articolo 2 del presente accordo, informazioni particolareggiate sulla legislazione, i regolamenti e le specificazioni di navigabilità sul quale è stato fondato il rilascio o convalidazione di un certificato di navigabilità.

Art. 8

Uno Stato contraente sul territorio del quale sia stato costruito un aeromobile esportato in un altro Stato contraente, che rilascia poi a questo aeromobile un certificato di validità conforme alle disposizioni dell’articolo 2, deve:

  1. comunicare a tutti gli Stati contraenti informazioni particolareggiate sulle modificazioni e i controlli obbligatori che potrebbero essere prescritti in ogni momento, per questo tipo di aeromobile; e
  2. fornire, per quanto possibile, a ogni Stato contraente che ne faccia domanda, informazioni e pareri concernenti:1.le condizioni nelle quali il certificato di navigabilità è stato rilasciato in origine per questo aeromobile; e2.ogni riparazione importante che non possa essere effettuata sul fondamento del piano delle riparazioni del manuale di manutenzione di questo tipo di aeromobile o mediante montaggio dei pezzi di ricambio.

Art. 9

La procedura da seguire per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità competenti incaricate, in ciascuno Stato contraente, del rilascio e della convalidazione dei certificati di navigabilità. Ai fini del presente accordo, la decisione di uno Stato contraente circa l’interpretazione o l’applicazione della propria legislazione e dei propri regolamenti o specificazioni di navigabilità è definitiva e fa fede per gli altri Stati contraenti.

Art. 10

Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione europea dell’aviazione civile.

Esso è soggetto alla ratificazione degli Stati firmatari o alla loro approvazione in virtù della loro procedura costituzionale.

Gli strumenti di ratificazione sono deposti presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 11

Il presente accordo, ratificato che sia da due Stati firmatari, entra in vigore tra essi il trentesimo giorno dopo la data di deposito del secondo strumento di ratificazione. Per ogni altro Stato che lo ratifichi in seguito, esso entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del suo strumento di ratificazione.

Non appena entrato in vigore, il presente accordo è registrato presso l’Organizzazione delle Nazione Unite a cura del Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 12

Il presente accordo rimane aperto alla firma durante i sei mesi seguenti la sua entrata in vigore. Esso rimane poi aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario, membro della Commissione europea dell’aviazione civile, e, trascorsi due anni, a quella degli Stati membri dell’Organizzazione dell’associazione civile internazionale ma non della Convenzione europea dell’aviazione civile.

L’adesione di ciascuno Stato avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e ha effetto il trentesimo giorno dopo la data di detto deposito.

Art. 13

Ciascuno Stato contraente può recedere dal presente accordo mediante notificazione scritta al Presidente della Commissione europea della aviazione civile e all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La disdetta ha effetto il trentesimo giorno dopo la data di ricevimento della notificazione da parte dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, ma soltanto nei confronti dello Stato che recede dall’accordo, tuttavia:

  1. le disposizioni dell’articolo 8 restano in vigore per cinque anni a contare dalla data in cui prende effetto la disdetta per quegli aeromobili per i quali il certificato di navigabilità è stato convalidato o rilasciato in virtù delle disposizioni del presente accordo;
  2. le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e dell’articolo 9 restano in vigore per due anni a contare dalla data in cui ha effetto la disdetta per quegli aeromobili per i quali è stata presentata, prima di questa data, una domanda intesa a ottenere il rilascio o la convalidazione di un certificato di navigabilità in virtù delle disposizioni del presente accordo.

Art. 14

Il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica al Presidente della Commissione europea dell’aviazione civile, a tutti gli Stati membri di detta commissione e a ogni altro Stato che abbia aderito al presente accordo:

  1. il deposito di ogni strumento di ratificazione o di adesione e la data di detto deposito, entro quindici giorni dalla stessa; e
  2. il ricevimento di ogni notificazione di disdetta e la data di detto ricevimento, entro quindici giorni dalla data stessa.

Il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica pure al Presidente della Commissione europea della aviazione civile e agli Stati membri di detta Commissione la data alla quale l’accordo entra in vigore, giusta le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1.

Art. 15

Per essere ricevibile, una domanda di convocazione di una riunione degli Stati contraenti, intesa a esaminare eventuali emendamenti all’accordo, dev’essere presentata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale dal venticinque per cento almeno degli Stati contraenti e soltanto dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente accordo. L’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, d’intesa con il Presidente della Commissione europea dell’aviazione civile, convoca la riunione avvertendo gli Stati contraenti almeno tre mesi prima.

Ogni disegno di emendamento dev’essere approvato durante della riunione dalla maggioranza degli Stati contraenti; Perché la riunione possa aver luogo è necessario che siano presenti i due terzi degli Stati contraenti.

L’emendamento entra in vigore, per gli Stati che l’hanno ratificato, alla data in cui è raggiunto il numero di ratificazioni specificato durante detta riunione o ad ogni altra data ulteriore che potesse essere da essa stabilita.

Art. 16

Il presente accordo è applicabile al territorio metropolitano degli Stati contraenti. Ciascuno stato contraente può, depositando lo strumento di ratificazione o di adesione, specificare, in una dichiarazione al Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, i territori che devono essere considerati territori metropolitani ai fini del presente accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Parigi, il ventidue aprile mille novecentosessanta, in un solo esemplare in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facendo parimente fede.

Il presente accordo è depositato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, il cui Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione.

Elenco dei documenti

I documenti da produrre giusta l’articolo 3 del presente accordo sono i seguenti:

  1. un certificato di navigabilità rilasciato, rinnovato o convalidato durante il periodo di sessanta giorni che precede immediatamente la data della domanda presentata conformemente all’articolo 2 dello accordo;
  2. il manuale di volo dell’aeromobile, o ogni altro documento ammesso per determinate categorie d’aeromobili dalle disposizioni dell’allegato alla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale,3 qui applicabile, indicando i dati sotto una forma che permetta all’aeromobile di soddisfare alle norme d’esercizio, come anche a ogni limite di impiego che completi dette norme, in vigore nello Stato che deve intavolare l’aeromobile, a meno che detto Stato non vi rinunci espressamente:
  3. il manuale di manutenzione dell’aeromobile redatto in modo idoneo a fornire tute le informazioni adeguate sul mantenimento delle sue attitudini al volo;
  4. un prospetto dei pesi che indichi il «peso a vuoto» verificato dell’aeromobile e la contrattura corrispondente come anche le centrature limiti ammesse. Il «peso a vuoto» indica il peso di tutta la zavorra fissa, del carburante non utilizzabile, dell’olio non scaricabile, della totalità del liquido di raffreddamento e del fluido dei circuiti idraulici, come anche il peso di tutti gli accessori, strumenti, attrezzature e apparecchi (compresi gli apparecchi radio e i loro contenitori e ogni altro elemento considerato fisso); il prospetto dei pesi comprende, inoltre, l’elenco degli accessori, attrezzature, apparecchi e altri elementi considerati mobili, indicandone il peso e la posizione in rapporto al centro di gravità;
  5. i rapporti di ispezione e di manutenzione necessari a consentire allo Stato che deve intavolare l’aeromobile di accertare che detto aeromobile può soddisfare alle norme di navigazione di detto Stato.

0.748.213.11

Campo d’applicazione della Convenzione il 12 febbraio 20254

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Austria

25 Luglio

1961

24 agosto

1961

Belgio

6 ottobre

1961

5 novembre

1961

Danimarca

13 settembre

1962

13 ottobre

1962

Francia

29 novembre

1962

29 dicembre

1962

Germania

17 luglio

1962

16 agosto

1962

Gran Bretagna*

5 dicembre

1961

4 gennaio

1962

Grecia

29 marzo

1967

29 aprile

1967

Irlanda

14 settembre

1967

14 ottobre

1967

Italia

19 aprile

1968

19 maggio

1968

Lussemburgo

22 marzo

1965

21 aprile

1965

Norvegia

11 aprile

1962

11 maggio

1962

Paesi Bassi

Aruba

25 settembre

1962

25 ottobre

1962

Curaçao

25 settembre

1962

25 ottobre

1962

Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)

25 settembre

1962

25 ottobre

1962

Sint Maarten

25 settembre

1962

25 ottobre

1962

Portogallo

4 giugno

1968

4 luglio

1968

Spagna

1° agosto

1961

31 agosto

1961

Svezia

7 giugno

1960

24 agosto

1961

Svizzera

20 settembre

1961

20 ottobre

1961

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.