Tra l’Amministrazione delle poste della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione delle poste del Regno d’Italia ci sarà uno scambio periodico e regolare di lettere, campioni di merce e stampati d’ogni maniera mediante servizi già stabiliti o da stabilirsi fra quei punti de’ due paesi che saranno di comune accordo designati fra le due Amministrazioni.
0.783.594.541
Trattato postale tra la Confederazione svizzera e il Regno d’Italia Conchiuso l’8 agosto 1861 Approvato dall’Assemblea federale il 27 gennaio 1862 Ratificazioni scambiate il 25 marzo 1862 Entrato in vigore il 1° giugno 1862
CS 13 667
Traduzione1
(Stato 1° giugno 1862)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
egualmente animati dal desiderio di risaldare i rapporti di buon vicinato esistenti fra i due paesi e di regolare con un nuovo Trattato il servizio delle corrispondenze fra l’Italia e la Svizzera sopra basi più liberali e più vantaggiose agli abitanti d’ambo i paesi, hanno a quest’uopo nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, mutuamente comunicatisi i loro pieni poteri rispettivi, s’accordarono in quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il servizio delle corse attualmente stabilito o da stabilirsi per trasporto dei summentovati oggetti, sia per terra o per acqua, sarà esercitato coi mezzi di cui le due Amministrazioni hanno a disporre o che stimeranno in seguito opportuni, e le spese dipendenti da questo servizio saranno sopportate dalle due Amministrazioni in ragione della distanza percorsa sui rispettivi territori.
Art. 3
Dal canto suo l’Amministrazione delle poste italiane s’assume di provvedere a tutte sue spese al trasporto dei dispacci tra il confine italiano da una parte, e Locarno e Magadino dall’altra parte, col mezzo dei battelli a vapore sul Lago Maggiore. Ciascuna delle due Amministrazioni sarà tenuta all’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia, delle poste e di dogana vigenti nello Stato di cui percorrono il territorio.
Per eccezione alle disposizioni dell’articolo precedente, l’Amministrazione delle poste svizzere s’assume di provvedere a tutte sue spese al trasporto dei dispacci colle diligenze federali tra il confine svizzero da una parte e i punti qui appresso designati dall’altra parte, cioè:
- Arona, Camerlata. Chiavenna, Colico, Luino e Tirano.
Art. 4
L’Amministrazione delle poste svizzere trasporterà gratuitamente sino ai punti menzionati al primo alinea del precedente art. 3, tanto le corrispondenze internazionali, come i dispacci da scambiarsi fra loro dagli uffici italiani dalle diligenze svizzere sulla linea dalle medesime percorsa. L’Amministrazione delle poste italiane trasporterà gratuitamente sino ai punti menzionati al secondo alinea del precedente art. 3, tanto le corrispondenze internazionali, come i dispacci da scambiarsi fra loro dagli uffici svizzeri che sono sulla linea percorsa dai battelli a vapore.
Art. 5
Il Governo del Regno d’Italia accorda al Governo svizzero l’esenzione di qualsiasi imposta da pagarsi allo Stato per l’esercizio del servizio federale dipendente dal trasporto delle corrispondenze, dei viaggiatori e degli articoli di messaggeria, designati all’art. 3 del presente Trattato. Dal canto suo il Governo svizzero accorda al Governo italiano l’esenzione di qualsiasi imposta da pagarsi allo Stato per l’esercizio del servizio italiano sul territorio svizzero.
Art. 6
Ciascuno dei servizi menzionati all’art. 3 qui precedente potrà essere soppresso in tutto o in parte a beneplacito dell’una o dell’altra Amministrazione mediante previo avviso di sei mesi almeno, e ciascuna delle due Amministrazioni dovrà parimenti far conoscere sei mesi prima all’altra Amministrazione la sua intenzione di sostituire in tutto o in parte i servizi in questione.
Art. 7a372
Art. 38
Col giorno dell’attivazione del presente Trattato restano abrogate tutte le anteriori stipulazioni e disposizioni concernenti i rapporti postali tra la Svizzera e l’Italia.
Art. 39
Il presente Trattato entra in vigore col giorno che sarà reciprocamente fissato dalle due Amministrazioni. Il medesimo continua ad essere in vigore d’anno in anno insino a che l’una delle due Parti contraenti non dinunzi all’altra l’intenzione di farne cessare gli effetti, la quale dinunzia però deve sempre essere fatta un anno innanzi.
Art. 40
Il presente Trattato sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche seguirà al più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Torino, in doppio originale, l’ottavo giorno del mese di agosto dell’anno di grazia mille ottocento sessantuno (8 agosto 1861).
(Seguono le firme)