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Scambio di note del 4 marzo 1999
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato
del Liechtenstein relativo all’abrogazione della Convenzione
del 9 gennaio 1978 e dell’Accordo del 2 novembre 1994
sulle poste e le telecomunicazioni e relativo alla cooperazione futura
negli ambiti della posta, del trasporto di viaggiatori,
delle telecomunicazioni e della radiotelevisione

RU 2003 684

Entrato in vigore il 4 marzo 1999

(Stato 4 marzo 1999)

Traduzione 1

Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 4 marzo 1999

Ambasciata del
Principato del Liechtenstein

Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di confermare la ricevuta della sua nota del 4 marzo 1999, del tenore seguente:

«Con riferimento ai lavori preparatori nel quadro della Commissione mista istituita conformemente all’accordo del 2 novembre 1994 2 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, relativo alla Convenzione del 9 gennaio 1978 3 concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni) e con riferimento ai colloqui bilaterali degli esperti relativi all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni in seguito alla liberalizzazione del settore delle poste e delle telecomunicazioni nei due Stati contraenti, l’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri quanto segue:

Il Governo del Principato del Liechtenstein, preso atto dei progetti e delle raccomandazioni riguardanti convenzioni e accordi espressi dalla Commissione mista precedentemente menzionata e dagli esperti delle due parti, ha l’onore di proporre al Consiglio federale svizzero di abrogare di comune accordo per il 31 marzo 1999 la Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, compreso l’accordo del 2 novembre 1994.

Contemporaneamente, il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale svizzero di proseguire dal 1° aprile 1999 la consolidata cooperazione bilaterale nei settori della posta, del trasporto viaggiatori, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sulla base dei seguenti nuovi principi:

  1. nei settori della posta e del trasporto viaggiatori mediante una convenzione separata tra il Governo del Principato del Liechtenstein e la Posta Svizzera concernente lo svolgimento a tempo determinato dei servizi di posta e di trasporto viaggiatori nel Principato del Liechtenstein; nell’ambito di questi servizi sono applicabili le prescrizioni legali svizzere valide nel Principato in base alla Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni nonché le convenzioni e gli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati terzi (allegati I e II della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni), per l’estensione e la durata stabiliti nella convenzione. La convenzione sarà sostituita da accordi tra la Liechtensteinische Post AG o la Liechtenstein Bus Anstalt e la Posta Svizzera;
  2. nel settore del trasporto viaggiatori, mediante un accordo separato tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori;
  3. nel settore delle telecomunicazioni, mediante una convenzione separata tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni (ferma restando la necessità di stipulare, non appena nel Principato del Liechtenstein saranno creati i presupposti, un accordo di cooperazione in materia di limitazione delle telecomunicazioni in situazioni eccezionali);
  4. nel settore radiotelevisivo, mediante scambio di note separato sull’applicazione reciproca tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein delle normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione stabilite dalla Convenzione europea del 5 maggio 19894 sulla televisione transfrontaliera (art. 11–18), relative al settore televisivo e, mutatis mutandis, a quello radiofonico.

In caso di approvazione di quanto precede da parte del Consiglio federale svizzero, la presente nota e la risposta da parte svizzera assumono valore di accordo tra i due Governi finalizzato all’abrogazione il 31 marzo 1999 della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, compreso l’accordo del 2 novembre 1994, e alla stipula di nuove normative conformemente ai paragrafi 1–4 summenzionati. Tali normative entreranno in vigore il 1° aprile 1999 (par. 1 e 3) o saranno applicate in forma provvisoria a partire dalla stessa data (par. 2 e 4).

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie quest’occasione per esprimere al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima stima.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare al Governo del Principato del Liechtenstein il benestare del Consiglio federale svizzero su quanto precedentemente indicato e coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein i sensi della sua alta considerazione.

Scambio di note del 4 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’abrogazione della Convenzione del 9 gennaio 1978 e dell’Accordo del 2 novembre 1994 sulle poste e le telecomunicazioni e relativo alla cooperazione futura negli ambiti della posta, del trasporto di viaggiatori, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione | Lexipedia | Lexipedia