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0.784.021

Strumento di emendamento alla Convenzione istitutiva dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998 Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006

RU 2006 4041

Traduzione

(Stato 11 settembre 2023)

(Versione consolidata) 1

Capitolo I Funzionamento dell’Unione

Sezione 1

Art. 1 Conferenza di plenipotenziari

1

  1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 8 della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni2 (in appresso designata «la Costituzione»).

2

  1. Qualora ciò sia possibile da un punto di vista pratico, il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla precedente Conferenza di plenipotenziari; altrimenti tale luogo e tali date sono determinati dal Consiglio con l’accordo della maggioranza degli Stati membri.

3

  1. (1) Il luogo preciso e le date esatte della prossima Conferenza di plenipotenziari, o uno dei due, possono essere modificati:

4

  1. in base ad una richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata individualmente al Segretario generale,

5

  1. su proposta del Consiglio.

6

  1. Per queste modifiche è necessario l’accordo della maggioranza degli Stati membri.

Art. 2 Elezioni e questioni connesse

Il Consiglio

7

1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10–12 in appresso, gli Stati membri eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data in cui viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.

8

  1. (1) Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante in seno al Consiglio, esso spetta di diritto allo Stato membro che ha ottenuto, durante l’ultimo scrutinio, il numero più elevato di voti tra gli Stati membri che fanno parte della stessa regione e la cui candidatura non è stata accettata.

9

  1. Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non può essere assegnato in base alla procedura indicata al numero 8 di cui sopra, il Presidente del Consiglio invita gli altri Stati membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d’invito a presentare la candidatura. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita gli Stati membri ad eleggere il nuovo Stato membro del Consiglio. L’elezione ha luogo mediante una scheda segreta per corrispondenza. È richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Stato membro del Consiglio conserva il suo seggio fino all’elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza competente di plenipotenziari.

10

3. Un seggio al Consiglio è considerato come vacante:

11

  1. se uno Stato membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due sessioni ordinarie consecutive del Consiglio;

12

  1. se uno Stato membro si dimette dalle sue funzioni di Stato membro del Consiglio.

Funzionari eletti

13

1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta.

14

2. Se l’incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l’incarico di Vice-Segretario generale è divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 in appresso.

15

3. Se l’incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere.

16

4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il direttore che è stato più a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice-Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore.

17

5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinché le funzioni del direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l’incarico è divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.

18

6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all’articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e ciò durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto è divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni.

19

7. Il periodo di servizio di un funzionario che è stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformità alle condizioni prescritte ai numeri 14–18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico.

Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

20

1. I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola.

21

2. Se, nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato dà le dimissioni o è impedito ad esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, invita gli Stati membri che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione di un sostituto, da parte del Consiglio, nella sua sessione successiva. Tuttavia, se il posto diviene vacante più di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, lo Stato membro interessato nomina, il prima possibile ed entro 90 giorni, un altro cittadino in qualità di sostituto, che rimarrà in carica, a seconda dei casi, fino all’entrata in funzione del nuovo membro eletto dal Consiglio o fino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Il sostituto potrà essere presentato come candidato dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi.

22

3. Si considera che un membro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non è più in grado di esercitare le sue funzioni dopo che è stato tre volte consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato e lo Stato membro interessato, dichiara che vi è un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra.

Art. 3 Altre Conferenze e assemblee

23

1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze e le assemblee mondiali dell’Unione in appresso sono di regola convocate nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari:

24

  1. una o due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

25

  1. un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

26

  1. una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

27

  1. una o due assemblee delle radiocomunicazioni.

28

2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari:

29

  1. Abrogato

30

  1. può essere indetta un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni addizionale.

31

3. Questi provvedimenti sono adottati:

32

  1. dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

33

  1. su raccomandazione della precedente Conferenza o assemblea mondiale del Settore interessato, su riserva di approvazione da parte del Consiglio; nel caso dell’assemblea delle radiocomunicazioni, la raccomandazione dell’assemblea è trasmessa alla successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni affinché formuli commenti all’attenzione del Consiglio;

34

  1. su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata individualmente al Segretario generale;

35

  1. dietro proposta del Consiglio.

36

4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può essere convocata:

37

  1. dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

38

  1. su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell’approva-zione del Consiglio;

39

  1. su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale;

40

  1. su proposta del Consiglio.

41

  1. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza mondiale o regionale o di un’assemblea di un Settore possono essere stabiliti da una Conferenza di plenipotenziari.

42

  1. In mancanza di decisioni in merito, il luogo preciso e le date esatte di una conferenza mondiale sono determinati dal Consiglio con l’accordo della maggioranza degli Stati membri o di un’assemblea di un Settore e, se si tratta di una conferenza regionale, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47.

43

  1. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un’assemblea possono essere modificati:

44

  1. su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea di un Settore, o di un quarto degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione;

45

  1. su proposta del Consiglio.

46

  1. Nei casi di cui ai numeri 44 e 45, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea di un Settore, o con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47.

47

7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123 e 138 della presente Convenzione e ai numeri 26, 28, 29, 31 e 36 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione, gli Stati membri che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero degli Stati membri consultati, si procede ad una nuova consultazione il cui risultato è determinante a prescindere dal numero di voti dati.

48

  1. (1) Le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza di plenipotenziari.

49

  1. Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l’adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.

Sezione 2

Art. 4 Il Consiglio

50

  1. (1) Il numero degli Stati membri del Consiglio è fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che si svolge ogni quattro anni.

50A

  1. Questo numero non deve eccedere il 25% del numero totale degli Stati membri.

51

  1. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria presso la sede dell’Unione.

52

  1. Durante tale sessione può decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale.

53

  1. Nell’intervallo tra due sessioni ordinarie, può in linea di massima essere convocato presso la sede dell’Unione dal Presidente, su richiesta della maggioranza dei suoi Stati membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione.

54

3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza.

55

4. All’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Stati membri ed in considerazione del principio di un’alternanza tra le regioni, il suo presidente ed il vice-presidente. Questi rimangono in funzione fino all’apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il vice-presidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo.

56

5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da uno Stato membro di quest’ultimo è un funzionario dell’amministrazione delle telecomunicazioni o è direttamente responsabile nei confronti di questa amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza in materia di servizi di telecomunicazione.

57

6. Sono a carico dell’Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio dal rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo, la cui lista è compilata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD/PNUS).

58

7. Il rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio ha diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell’Unione.

59

8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio.

60

9. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti degli Stati membri.

60A

9bis. Dopo aver avvisato il Segretario generale, uno Stato membro che non è Stato membro del Consiglio può inviare a sue spese un osservatore alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro. L’osservatore non ha diritto di voto.

60B

9ter. Fatte salve le condizioni stabilite dal Consiglio, incluso per quanto concerne il numero e le modalità della loro nomina, i Membri dei Settori possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro.

61

10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sull’attuazione del piano strategico adottato dalla Conferenza di plenipotenziari e gli dà il seguito che ritiene appropriato.

61A

10bis. Sempre rispettando i limiti finanziari adottati dalla Conferenza di plenipotenziari, se occorre, il Consiglio può riesaminare e aggiornare il piano strategico che sta alla base dei piani operativi corrispondenti e informare di conseguenza gli Stati membri e i Membri dei Settori.

61B

10ter. Il Consiglio elabora il suo regolamento interno.

62

11. Il Consiglio procede ad una supervisione, nell’intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari, sulla gestione e l’amministrazione globale dell’Unione. In particolare il Consiglio:

62A

  1. riceve ed esamina i dati concreti per la pianificazione strategica forniti dal Segretario generale come sancito dal numero 74A della Costituzione e, durante la penultima sessione ordinaria del Consiglio prima della successiva Conferenza di plenipotenziari, inizia ad elaborare un progetto di nuovo piano strategico per l’Unione, avvalendosi dei contributi degli Stati membri e dei Membri dei Settori, quelli dei gruppi consultivi, ed elabora un progetto di nuovo piano strategico coordinato al più tardi quattro mesi prima della Conferenza di plenipotenziari;

62B

  1. fissa uno scadenzario per l’elaborazione del piano strategico e finanziario dell’Unione e dei piani operativi di ogni Settore e del Segretario generale in modo da garantire un coordinamento appropriato tra questi piani;

63

  1. approva e rivede Io Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell’Unione e gli altri regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennità e le pensioni;

64

  1. adegua se del caso:

65

  1. le scale retributive di base del personale della categoria professionale e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati mediante elezione, al fine di adattarle alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;

66

  1. le scale retributive di base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarle alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell’Unione;

67

  1. le indennità di sede delle categorie professionali e superiori, nonché quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformità con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell’Unione;

68

  1. le indennità di cui beneficia tutto il personale dell’Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;

69

  1. adotta le misure necessarie per assicurare un’equa ripartizione geografica del personale dell’Unione, una rappresentazione delle donne nelle categorie professionali e superiori e controlla l’attuazione di queste decisioni;

70

  1. decide riguardo all’adozione delle proposte di riforme importanti relative all’organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell’Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento;

71

  1. esamina e stabilisce piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonché ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell’Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell’Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell’articolo 27 della Costituzione;

72

  1. adegua, se del caso, i contributi dell’Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformità con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonché le indennità di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell’Unione, in conformità con la prassi di quest’ultima;

73

  1. esamina e decide il bilancio preventivo biennale dell’Unione ed esamina il bilancio di previsione (incluso nel rapporto di gestione finanziaria elaborato dal Segretario generale conformemente al numero 101 della presente Convenzione) per il ciclo di due anni successivi a un determinato esercizio di bilancio, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti finanziari stabiliti da tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l’obbligo per l’Unione di ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile. Ciò facendo, il Consiglio tiene conto delle priorità stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari, e contenute nel piano strategico dell’Unione, delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 della presente Convenzione e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione;

74

  1. prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell’Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di plenipotenziari;

75

  1. prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze o delle assemblee dell’Unione ed impartisce al Segretariato generale e ai Settori dell’Unione, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri se si tratta di una conferenza o di un’assemblea mondiale o con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l’assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione e all’organizzazione delle conferenze o delle assemblee;

76

  1. adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione;

77

  1. delibera sull’attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie;

78

  1. entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell’Unione;

79

  1. adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza degli Stati membri, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi, per risolvere i quali non è possibile attendere la successiva conferenza competente;

80

  1. è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude, a nome dell’Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 50 della Costituzione e ai numeri 260 e 261 della Convenzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell’articolo 8 della Costituzione;

81

  1. invia agli Stati membri, entro un termine di 30 giorni dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonché ogni documento che ritiene utile;

82

  1. sottopone alla Conferenza di plenipotenziari un rapporto sulle attività dell’Unione a far data dall’ultima Conferenza di plenipotenziari nonché le raccomandazioni che ritiene appropriate.

Sezione 3

Art. 5 Segretariato generale

83

1. Il Segretariato generale:

84

  1. è responsabile delle gestioni globali delle risorse dell’Unione; può delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice-Segretario generale nonché ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se del caso, con il Comitato di coordinamento;

85

  1. coordina le attività del Segretariato generale e dei Settori dell’Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordinamento al fine di garantire l’utilizzazione più efficace ed economica possibile delle risorse dell’Unione;

86

  1. prepara, con l’assistenza del Comitato di coordinamento, e sottopone al Consiglio un rapporto sull’andamento del settore delle telecomunicazioni dall’ultima Conferenza di plenipotenziari, contenente raccomandazioni relative alle future politiche e strategie dell’Unione, nonché una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie;

86A

  1. coordina la realizzazione del piano strategico adottato dalla Conferenza di plenipotenziari e prepara un rapporto annuale relativo alla realizzazione affinché sia esaminato dal Consiglio;

87

  1. organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di questo Segretariato, in conformità con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consiglio;

87A

  1. determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le attività che devono essere svolte dal personale del Segretariato generale conformemente al Piano strategico e le incidenze finanziarie tenendo debitamente conto del Piano finanziario approvato dalla Conferenza di plenipotenziari; questo piano operativo quadriennale è esaminato dai gruppi consultivi dei tre Settori ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio;

88

  1. adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori dell’Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte dei direttore dell’Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento;

89

  1. sottopone alla conoscenza del Consiglio ogni decisione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate relativa alle condizioni di servizio, di indennità e di pensioni del regime comune;

90

  1. vigila sull’applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio;

91

  1. fornisce pareri legali all’Unione;

92

  1. effettua opera di supervisione, ai fini della gestione amministrativa, sul personale dell’Unione, per assicurare l’utilizzazione più efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d’impiego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici è posto sotto l’autorità amministrativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformità con le direttive amministrative generali del Consiglio;

93

  1. nell’interesse generale dell’Unione ed in consultazione con i direttori degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni di lavoro presso la sede dell’Unione;

94

  1. adotta, di comune accordo con il direttore dell’Ufficio interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore;

95

  1. fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono le conferenze dell’Unione, in considerazione delle responsabilità di ciascun Settore;

96

  1. elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 della presente Convenzione3, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali;

97

  1. assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il segretariato per le Conferenze dell’Unione e, se del caso, in collaborazione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell’Unione, facendo appello, nella misura che ritiene necessaria, al personale dell’Unione, secondo il numero 93 di cui sopra. Il Segretario generale può, su richiesta e su base contrattuale, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sulle telecomunicazioni;

98

  1. adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d’informazione nonché di altri documenti e rapporti informativi elaborati dal Segretariato generale e dai Settori, o che sono stati inviati all’Unione, o la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l’elenco dei documenti da pubblicare, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai documenti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze;

99

  1. pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che può raccogliere presso altre organizzazioni internazionali, un giornale informativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni;

100

  1. previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell’Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questo progetto di bilancio, redatto in due versioni, si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformità con le direttive di bilancio promulgate dal Segretario generale. Una versione corrisponde ad una crescita zero per l’unità contributiva, l’altra ad una crescita inferiore o uguale ai limiti stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risoluzione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, è trasmessa a titolo informativo a tutti gli Stati membri;

101

  1. con l’aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestione finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per fini di esame e di approvazione definitiva;

102

  1. con l’aiuto del Comitato di coordinamento, redige un rapporto annuale sull’attività dell’Unione, trasmesso a tutti gli Stati membri, previa approvazione del Consiglio;

102A

  1. gestisce gli accordi particolari menzionati al numero 76A della Costituzione, le spese di gestione devono essere assunte dai firmatari di tali accordi nel modo concordato tra di loro e il Segretario generale;

103

  1. compie ogni altra funzione di segretariato dell’Unione;

104

  1. compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio.

105

2. Il Segretario generale o il Vice-Segretario generale possono assistere, a titolo consultivo, alle conferenze dell’Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione.

Sezione 4

Art. 6 Comitato di coordinamento

106

  1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario generale su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 26 della Costituzione nonché negli articoli pertinenti della presente Convenzione.

107

  1. Il Comitato è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione per quanto concerne la rappresentanza dell’Unione alle conferenze di tali organizzazioni.

108

  1. Il Comitato esamina i risultati delle attività dell’Unione ed assiste il Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al numero 86 della presente Convenzione, che è presentato al Consiglio.

109

2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l’appoggio della maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilità, qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto agli Stati membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto dagli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione.

110

3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato può altresì riunirsi, in caso di necessità, su richiesta di due dei suoi membri.

111

4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento è elaborato e comunicato su richiesta agli Stati membri del Consiglio.

Sezione 5 Settore delle radiocomunicazioni

Art. 7 Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni

112

1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo.

113

  1. (1) L’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può comportare:

114

  1. la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all’arti-colo 4 della Costituzione;

115

  1. ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza;

116

  1. un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni inerente alle loro attività ed all’esame di queste ultime;

117

  1. la scelta degli argomenti che l’assemblea delle radiocomunicazioni e le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono esaminare, nonché quelli che saranno esaminati concernenti le future conferenze delle radiocomunicazioni.

118

  1. Il quadro generale dell’ordine del giorno deve essere stabilito con un anticipo di quattro-sei anni, e l’ordine del giorno definitivo è stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. Queste due versioni dell’ordine del giorno si basano sulle raccomandazioni della conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al numero 126 della presente Convenzione.

119

  1. Tale ordine del giorno comporta ogni argomento la cui inclusione è stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari.

120

  1. (1) Tale ordine del giorno può essere modificato:

121

  1. su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione;

122

  1. su proposta del Consiglio.

123

  1. I progetti di modifica dell’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

124

4. Inoltre la conferenza:

125

  1. esamina ed approva il rapporto del direttore dell’Ufficio sulle attività del Settore a decorrere dall’ultima conferenza;

126

  1. indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all’ordine del giorno della futura conferenza, espone le sue opinioni sull’ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie;

127

  1. include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell’Unione.

128

5. Il presidente ed i vice–presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.

Art. 8 Assemblea delle radiocomunicazioni

129

1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo.

129A

1bis. L’assemblea delle radiocomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.

130

2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radiocomunicazioni:

131

  1. esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 della presente Convenzione, approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione contenuti in tali rapporti ed esamina i rapporti del Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni elaborati conformemente alle disposizioni di cui al numero 160H della presente Convenzione;

132

  1. tenendo presente la necessità di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull’Unione, approva il programma di lavoro derivante dall’esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorità e d’urgenza di tali questioni nonché l’incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione;

133

  1. decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna le questioni da esaminare;

134

  1. raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i Paesi in via di sviluppo, per facilitare la partecipazione di questi ultimi al loro studio;

135

  1. esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

136

  1. fa rapporto, alla successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, sull’avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell’ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni;

136A

  1. decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi dei quali nomina i presidenti e vice-presidenti;

136B

  1. definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 136A, i quali non adottano né problemi/questioni né raccomandazioni.

137

3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona designata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa, il presidente è assistito dai vice-presidenti eletti dall’assemblea.

137A

4. Un’assemblea delle radiocomunicazioni può affidare al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni questioni specifiche relative al suo settore di competenza, eccetto quelle concernenti le procedure contenute nel Regolamento delle radiocomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni.

Art. 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni

138

L’ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attività che interessano la regione di cui si tratta, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118–123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne gli Stati membri della regione interessata.

Art. 10Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

139

1. Abrogato

140

2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comitato:

  1. su richiesta di una o più amministrazioni interessate, esamina i rapporti del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni relativi allo studio dei casi di interferenze pregiudizievoli ed elabora le raccomandazioni necessarie.
  2. esamina inoltre gli appelli alle decisioni pronunciate dall’Ufficio delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione di frequenze, indipendentemente dall’Ufficio, su richiesta di una o più amministrazioni interessate.

141

3. I membri del Comitato devono partecipare, a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni. In questo caso, non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale.

141A

3bis. Due membri del Comitato, designati dal Comitato stesso, devono partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle assemblee delle radiocomunicazioni. I due membri così designati dal Comitato non sono autorizzati a partecipare a queste conferenze o assemblee in qualità di membri della loro delegazione nazionale.

142

4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione sono a carico dell’Unione.

142A

4bis. Nell’esercitare le loro funzioni al servizio dell’Unione, come definite dalla Costituzione e dalla Convenzione oppure nel compiere missioni per l’Unione, i membri del Comitato godono di privilegi e immunità funzionali equivalenti a quelli accordati ai funzionari eletti dall’Unione da ogni Stato membro, fatte salve disposizioni pertinenti della legislazione nazionale o di altre legislazioni applicabili in ogni Stato membro. Questi privilegi e immunità funzionali sono accordati ai membri del Comitato nell’interesse dell’Unione e non per un loro vantaggio personale. L’unione potrà e dovrà levare l’immunità accordata a un membro del Comitato qualora ritenesse che tale immunità ostacola il buon funzionamento della giustizia e che è possibile levarla senza pregiudicare gli interessi dell’Unione.

143

5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti:

144

  1. I membri del Comitato eleggono tra di loro un presidente ed un vicepresidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il vice-presidente succede ogni anno al presidente, ed un nuovo vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, i membri del Comitato eleggono, per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro.

145

  1. Di regola il Comitato tiene al massimo quattro riunioni all’anno, di una durata massima di cinque giorni, in generale presso la sede dell’Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato può essere svolto con l’aiuto dei moderni mezzi di comunicazione. Se lo ritiene necessario e in base ai problemi da esaminare, il Comitato può tenere più riunioni e, in casi eccezionali, le riunioni possono durare un massimo di due settimane.

146

  1. Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all’unanimità. Qualora non vi riesca, una decisione è considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri dei Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro del Comitato dispone di un voto; è vietato il voto per procura.

147

  1. Il Comitato può adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformità con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte del Regolamento interno.

Art. 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni

148

1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un’assemblea delle radiocomunicazioni.

149

  1. (1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i problemi adottati conformemente a una procedura stabilita dall’assemblea delle radiocomunicazioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati conformemente alla procedura sancita ai numeri 246A–247 della presente Convenzione.

149A

  1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni valutano anche i temi determinati nelle risoluzioni e nelle raccomandazioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni. I risultati di queste valutazioni figurano nelle raccomandazioni o nei rapporti stilati conformemente al numero 156.

150

  1. Fatte salve le disposizioni del numero 158, lo studio dei problemi e temi summenzionati verte essenzialmente su:

151

  1. l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle radiocomunicazioni di Terra e nelle radiocomunicazioni spaziali e quella dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite;

152

  1. le caratteristiche e la qualità di funzionamento dei sistemi radioelettrici;

153

  1. il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione;

154

  1. gli aspetti di «radiocomunicazione» delle questioni relative al soccorso ed alla sicurezza.

155

  1. Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica, ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche oppure operative, si potrà tener conto dei fattori economici.

156

3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio.

157

4. Ciascuna commissione di studio elabora, ad intenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare.

158

5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151–154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.

159

6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni.

160

7. Al fine di agevolare l’esame delle attività del Settore delle radiocomunicazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti.

Art. 11A Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni

160A

1. Al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi; il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni agisce tramite il direttore.

160B

2. Il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni:

160C

  1. esamina le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanziarie e le strategie concernenti le assemblee delle radiocomunicazioni, le commissioni di studio e altri gruppi e la preparazione delle conferenze delle radiocomunicazioni, nonché tutte le questioni particolari affidategli da una conferenza dell’Unione, un’assemblea delle radiocomunicazioni o dal Consiglio;

160CA

  1. esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiunto o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie;

160D

  1. esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 132 della presente Convenzione;

160E

  1. fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio;

160F

  1. raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altri organi di normalizzazione, con il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e con il Segretariato generale;

160G

  1. adotta i propri metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dall’assemblea delle radiocomunicazioni;

160H

  1. redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, indicando le misure adottate in relazione ai punti sopraccitati;

160I

  1. redige un rapporto all’attenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 137A della presente Convenzione e lo trasmette al direttore affinché lo sottoponga all’assemblea.

Art. 12 Ufficio delle radiocomunicazioni

161

1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

162

2. In particolare il direttore:

163

  1. trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni:

164

  1. coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio, di altri gruppi e dell’Ufficio, comunica agli Stati membri e ai Membri del Settore i risultati di tali lavori, raccoglie i loro commenti e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che può anche includere proposte a carattere regolamentare;

165

  1. partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni delle conferenze delle radiocomunicazioni, dell’assemblea delle radiocomunicazioni, delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’attuazione di tale preparazione;

166

  1. fornisce la sua assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni;

167

  1. trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni:

168

  1. elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti di regole di procedura comportano, tra l’altro, metodi di calcolo e i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;

169

  1. comunica a tutti gli Stati membri le regole di procedura del Comitato, raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni e le sottopone al Comitato;

170

  1. tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, degli accordi regionali e delle regole di procedura correlate e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata;

171

  1. applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato il riesame di ogni conclusione richiesto da un’amministrazione e che non può essere attuato per via di tali regole di procedura;

172

  1. procede metodicamente, in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all’iscrizione e alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l’amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze;

173

  1. aiuta l’amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e, se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate;

174

  1. svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato;

175

  1. coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi ed è responsabile dell’organizzazione di tali lavori;

175A

  1. fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del Settore delle radiocomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei lavori del gruppo consultivo;

175B

  1. adotta misure concrete per facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi.

176

  1. inoltre il direttore:

177

  1. intraprende studi al fine di fornire pareri in vista dell’utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonché in vista di un’utilizzazione equa, efficace ed economica dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite, in considerazione dei fabbisogni degli Stati membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni Paesi;

178

  1. ha, con gli Stati membri e i Membri del Settore, scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e aggiorna i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni e adotta, insieme al Segretario generale, ogni misura utile, come necessario, affinché siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell’Unione secondo il numero 172 della Costituzione;

179

  1. tiene aggiornate le pratiche necessarie;

180

  1. rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell’attività del Settore a decorrere dalla precedente conferenza; se non è prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull’attività del Settore nel periodo successivo la precedente conferenza sarà presentato al Consiglio e, per informazione, agli Stati membri e ai Membri del Settore;

181

  1. istituisce un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinché sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell’Unione;

181A

  1. determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni conformemente all’articolo 11A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio.

182

3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

183

4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Sezione 6 Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni

Art. 13 Assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni

184

1. In conformità con il numero 104 della Costituzione, è indetta un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell’ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni.

184A

1bis. L’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.

185

2. Le questioni da esaminare da parte di un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che l’assemblea ha selezionato in conformità al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza o dal Consiglio.

186

3. In conformità con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, l’assemblea:

187

  1. esamina i rapporti elaborati dalle commissioni di studio in conformità con le disposizioni del numero 194 della presente Convenzione, approva, modifica o respinge progetti di raccomandazioni che contengono tali rapporti ed esamina i rapporti elaborati dal Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni conformemente alle disposizioni dei numeri 197H e 197I della presente Convenzione;

188

  1. data l’esigenza di mantenere al minimo le esigenze per quanto riguarda le risorse dell’Unione, approva il programma di lavoro derivante dall’esame delle questioni esistenti e da nuovi problemi, determina il loro grado di priorità e di urgenza e valuta l’incidenza finanziaria ed il calendario necessario ai fini della loro realizzazione;

189

  1. decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 188 precedente, se sia il caso di mantenere o di sciogliere le commissioni di studio esistenti o di crearne altre, ed assegna a ciascuna di esse i problemi da esaminare;

190

  1. raggruppa, per quanto possibile, le questioni che interessano i Paesi in via di sviluppo al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi al loro esame;

191

  1. esamina ed approva il rapporto del direttore sulle attività del Settore a seguito dell’ultima conferenza;

191A

  1. decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi, dei quali nomina i presidenti e vice-presidenti;

191B

  1. definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 191A, che non adottano né questioni né raccomandazioni.

191C

4. Un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni.

191D

5. L’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni è presieduta da un presidente nominato dal Governo del Paese nel quale si svolge la riunione oppure, se la riunione avviene alla sede dell’Unione, da un presidente eletto dall’assemblea stessa; il presidente viene assistito da vice-presidenti eletti dall’assemblea.

Art. 14 Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni

192

  1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni studiano i problemi adottati conformemente a una procedura stabilita dall’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati in conformità alla procedura di cui ai numeri 246A–247 della presente Convezione.

193

  1. Fatte salve le disposizioni del numero 195 in appresso, le com-missioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di taríffazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull’interconnessio-ne dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualità richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciate ai numeri 151–154 della presente Convenzione dipendono dal Settore delle radiocomunicazioni.

194

  1. Ciascuna commissione di studio elabora, all’attenzione dell’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le raccomandazioni adottate in conformità con la procedura di consultazione di cui al numero 192 ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare.

195

2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri 151–154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminate da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Se un accordo non ha potuto essere ottenuto, tale questione potrà essere sottoposta per decisione alla Conferenza di plenipotenziari tramite il Consiglio.

196

3. Nell’adempiere i loro compiti, le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull’elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali di normalizzazione e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere la sua posizione preminente in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni.

197

4. In vista di agevolare l’esame delle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, è opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. Un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.

Art. 14A Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni

197A

1. Al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi.

197B

2. Il Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni:

197C

  1. valuta le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanziarie e le strategie applicabili alle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni;

197CA

  1. esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiunto o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie;

197D

  1. esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 188 della presente Convenzione;

197E

  1. fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio;

197F

  1. raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altri organi competenti, con il Settore delle radiocomunicazioni, con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e con il Segretariato generale;

197G

  1. adotta metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dall’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

197H

  1. redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, indicando le misure adottate in relazione ai punti sopraccitati;

197I

  1. redige un rapporto all’attenzione dell’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 191A e lo trasmette al direttore affinché lo sottoponga all’assemblea.

Art. 15 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni

198

1. Il Direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni.

199

2. In particolare il direttore:

200

  1. aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e altri gruppi, il programma di lavoro approvato dall’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

201

  1. partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni, delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle assemblee e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative a tale preparazione;

202

  1. tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali o delle decisioni dell’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata;

203

  1. scambia, con gli Stati membri e i Membri del Settore, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, come necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in conformità con il numero 172 della Costituzione;

204

  1. rende conto, in un rapporto presentato all’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, sull’attività del Settore a decorrere dall’ultima assemblea e sottopone al Consiglio, nonché agli Stati membri e ai Membri del Settore, un rapporto sull’attività di questo Settore durante il biennio seguente l’ultima assemblea, a meno che non venga convocata una seconda assemblea;

205

  1. elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinché sia incorporato nel bilancio dell’Unione;

205A

  1. determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni conformemente all’articolo 14A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio;

205B

  1. fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei suoi lavori;

205C

  1. fornisce assistenza ai Paesi in via di sviluppo per i preparativi delle assemblee mondiali per la normalizzazione, in particolare per lo studio delle questioni prioritarie per questi Paesi.

206

3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, d’accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

207

4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Sezione 7 Settore di sviluppo delle telecomunicazioni

Art. 16 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

207A

1. La conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e le procedure applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.

208

1bis. In conformità con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è il seguente:

209

  1. le conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio;

209A

  1. decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi, dei quali nomina i presidenti e vice-presidenti;

209B

  1. definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 209A, che non adottano né questioni né raccomandazioni;

210

  1. le conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni esaminano i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomunicazioni, tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche della regione in questione; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

211

  1. le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all’espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei Paesi in via di sviluppo nonché alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l’esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione;

212

  1. le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attività del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attività degli altri Settori dell’Unione.

213

2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è elaborato dal direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni; esso è sottoposto dal Segretario generale all’approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza degli Stati membri nel caso di una conferenza mondiale o di una maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

213A

3. Una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni, indicando le misure raccomandate in merito a tali questioni.

Art. 17 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni

214

1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i Paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i Paesi in via di sviluppo ed hanno come oggetto le mansioni.

215

2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza i problemi allo studio, in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per l’effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.

215A

3. Ogni commissione di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni prepara per la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni un rapporto nel quale indica lo stato d’avanzamento dei lavori ed eventuali progetti di raccomandazioni nuove o rivedute, affinché sia esaminato dalla conferenza.

215B

4. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni valutano questioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati conformemente alle procedure di cui ai numeri 246A–247 della presente Convenzione.

Art. 17A Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni

215C

1. Al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori, i presidenti e vice-presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi.

215D

2. Il Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni:

215E

  1. valuta le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanziarie e le strategie applicabili alle attività del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

215EA

  1. esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiunto o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie;

215F

  1. esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 209 della presente Convenzione;

215G

  1. fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio;

215H

  1. raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazione e il coordinamento con il Settore delle radiocomunicazioni, con il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e con il Segretariato generale e con altre istituzioni competenti per lo sviluppo e il finanziamento;

215I

  1. adotta i propri metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dalla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

215J

  1. redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni, indicando le misure adottate in relazione ai punti sopraccitati;

215JA

  1. redige un rapporto all’attenzione della conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 213A della presente Convenzione e lo trasmette al direttore affinché lo sottoponga alla conferenza.

215K

3. Il direttore può invitare rappresentanti d’organi bilaterali di cooperazione e di aiuto allo sviluppo nonché d’istituzioni multilaterali di sviluppo a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo.

Art. 18 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni

216

1. Il direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni.

217

2. In particolare, il direttore:

218

  1. partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni, delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, gli altri Settori dell’Unione, e tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative a tale preparazione;

219

  1. tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari e delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata;

220

  1. scambia, con i membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in conformità con il numero 172 della Costituzione;

221

  1. raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con il Segretariato generale e gli altri settori dell’Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolarmente utili ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi Paesi devono inoltre tenere debitamente conto delle possibilità offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

222

  1. rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell’attività del Settore a decorrere dalla precedente conferenza e sottopone al Consiglio, nonché agli Stati membri e ai Membri del Settore, un rapporto sull’attività di questo Settore durante il biennio seguente la precedente conferenza;

223

  1. elabora una stima del bilancio preventivo basata sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni e la trasmette al Segretario generale affinché sia esaminata dal Comitato di coordinamento e incorporata nel bilancio preventivo dell’Unione;

223A

  1. determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni conformemente all’articolo 17A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio;

223B

  1. fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei suoi lavori.

224

3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell’Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il direttore dell’Ufficio interessato, per intraprendere azioni appropriate, ad esempio convocando riunioni d’informazione relative alle attività del Settore corrispondente.

225

4. A richiesta degli Stati membri interessati, il direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e dà consigli riguardo alle questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di tali Stati. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di più soluzioni tecniche possibili, si potrà tener conto dei fattori economici.

226

5. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

227

6.Abrogato

Sezione 8 Disposizioni comuni ai tre Settori

Art. 19 Partecipazione di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attività dell’Unione

228

1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni in appresso a partecipare in maniera più ampia alle attività dell’Unione:

229

  1. gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali e organismi di finanziamento o di sviluppo approvati dallo Stato membro in questione;

230

  1. altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazione approvati dallo Stato membro in questione;

231

  1. organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di sviluppo.

232

2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori di uno o più Settori dell’Unione.

233

3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente di cui al numero 229 in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dallo Stato membro interessato è indirizzata da quest’ultimo al Segretario generale.

234

4. Ogni domanda di un ente di cui al numero 230 presentata dallo Stato membro interessato è trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformità di una domanda di questo tipo con detta procedura è oggetto di un esame da parte del Consiglio.

234A

4bis. La domanda d’ammissione in qualità di Membro di un Settore formulata da uno degli enti di cui ai numeri 229 o 230, può anche essere inviata direttamente al Segretario generale. Gli Stati membri che autorizzano questi enti ad inviare una domanda direttamente al Segretario generale devono informarne quest’ultimo. Gli enti il cui Stato membro non ha informato il Segretario generale non hanno la possibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo. Il Segretario generale deve aggiornare e pubblicare periodicamente la lista degli Stati membri che hanno autorizzato enti di loro competenza o che sottostanno alla loro sovranità a rivolgersi direttamente a lui.

234B

4ter. Se riceve direttamente da un ente una domanda conforme al numero 234A di cui sopra, il Segretario generale bada, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio, che la funzione e gli obiettivi del candidato siano conformi all’obiettivo dell’Unione. In seguito il Segretario generale informa immediatamente lo Stato membro di questa domanda invitandolo ad approvarla. Se il Segretario generale non riceve obiezioni da parte dello Stato membro entro 4 mesi, gli invia un telegramma di sollecito. Se entro 4 mesi dalla data d’invio del telegramma di sollecito, il Segretario generale non riceve obiezioni, la domanda è considerata approvata. Se riceve un’obiezione dallo Stato membro, il Segretario generale invita il richiedente a mettersi in contatto con lo Stato membro in questione.

234C

4quater. Nell’autorizzare l’invio di una domanda direttamente al Segretario generale, uno Stato membro può informare quest’ultimo che gli conferisce facoltà di approvare ogni domanda proveniente da un ente di sua competenza o che sottostà alla sua sovranità.

235

5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o un’organizzazione di cui al numero 231 di cui sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) è trasmessa al Segretario generale e trattata in conformità con le procedure istituite dal Consiglio.

236

6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un’organizzazione di cui ai numeri 260–262 della presente Convenzione è trasmessa al Segretario generale e l’organizzazione interessata è iscritta sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra.

237

7. Il Segretario generale elabora e aggiorna, per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229–231 nonché ai numeri 260– 262 della presente Convenzione che sono ammessi a partecipare ai lavori dei Settori. Pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone per conoscenza di tutti gli Stati membri, dei Membri dei Settori interessati e del direttore dell’Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessati sul seguito che è stato dato alla loro richiesta e ne informa gli Stati membri interessati.

238

8. Le condizioni di partecipazione ai lavori dei Settori degli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 sono enunciate nel presente articolo, all’articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 25–28 della Costituzione non sono loro applicabili.

239

9. Un membro di Settore può agire a nome dello Stato membro che l’ha riconosciuto, a condizione che quest’ultimo informi il direttore dell’Ufficio interessato che l’ha debitamente autorizzato.

240

10. Ogni Membro di un Settore ha diritto di denunciare la sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Se del caso, tale partecipazione può anche essere denunciata dallo Stato membro o, nel caso del membro di Settore approvato conformemente al numero 234C, in base ai criteri e alle procedure sancite dal Consiglio. La cessazione produrrà i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

241

11. Il Segretario generale elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli/e che non sono più autorizzati/e a partecipare ai lavori di un Settore, in conformità con i criteri e le procedure definite dal Consiglio.

241A

12. L’assemblea o la conferenza di un Settore può decidere di ammettere la partecipazione di un ente o di un’organizzazione in qualità di Associato ai lavori di una data commissione di studio e dei suoi gruppi subordinati, in base ai principi enunciati qui di seguito:

241B

  1. Un ente o un’organizzazione menzionato ai numeri 229–231 di cui sopra può domandare di partecipare ai lavori di una data commissione di studio in qualità di Associato.

241C

  1. Se un Settore ha deciso di ammettere Associati, il Segretario generale applica ai richiedenti le disposizioni pertinenti del presente articolo, tenendo conto della grandezza dell’ente o dell’organizzazione e di ogni altro criterio pertinente.

241D

  1. Gli Associati ammessi a partecipare ai lavori di una data commissione di studio non sono elencati nella lista di cui al numero 237.

241E

  1. Le condizioni di partecipazione ai lavori di una commissione di studio sono specificate ai numeri 248B e 483A della presente Convenzione.

Art. 20 Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio

242

1. L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni nominano il presidente di ciascuna commissione di studio e uno o più vice-presidenti. All’atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terrà conto in particolare di criteri di competenza e dell’esigenza di un’equa ripartizione geografica nonché della necessità di favorire una partecipazione più efficace dei Paesi in via di sviluppo.

243

2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l’assemblea o la conferenza nominano tanti vice-presidenti quanti ne ritengono necessari.

244

3. Se, nell’intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non è in grado di esercitare le sue funzioni ed è stato nominato un solo vice-presidente, quest’ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale più vice-presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente e, se del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito ad esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato.

245

4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono, nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione.

246

5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell’Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell’assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio.

246A

  1. (1) Gli Stati membri e i Membri dei Settori adottano problemi che devono essere esaminati conformemente alle procedure stabilite, secondo i casi, dalla conferenza o dall’assemblea competente, in particolare indicando se una raccomandazione che ne deriva deve essere oggetto di una consultazione formale degli Stati membri.

246B

  1. Le raccomandazioni che derivano dell’esame dei problemi di cui sopra sono adottate da una commissione di studio conformemente alle procedure stabilite, secondo i casi, dalla conferenza o dall’assemblea competente. Le raccomandazioni che non necessitano di una consultazione formale degli Stati membri per essere approvate sono considerate approvate.

246C

  1. Una raccomandazione che necessita di una consultazione formale degli Stati membri è trattata conformemente alle disposizioni del numero 247 di cui sopra o è trasmessa, secondo i casi, alla conferenza o all’assemblea competente.

246D

  1. I numeri 246A e 246B di cui sopra non devono essere utilizzati per i problemi e le raccomandazioni che hanno incidenze politiche o normative, ad esempio:

246E

  1. problemi e raccomandazioni approvati dal Settore delle radiocomunicazioni che riguardano i lavori delle conferenze delle radiocomunicazioni e altre categorie di problemi e di raccomandazioni che l’assemblea delle radiocomunicazioni potrà determinare;

246F

  1. problemi e raccomandazioni approvati dal Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni che riguardano questioni di tariffazione e di contabilità e alcuni piani di numerazione e d’indirizzamento;

246G

  1. problemi e raccomandazioni approvati dal Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni che riguardano questioni normative, politiche o finanziarie;

246H

  1. problemi e raccomandazioni con un campo d’applicazione incerto.

247

6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte degli Stati membri, l’approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione sono quelle approvate dall’assemblea o dalla conferenza competente, a seconda dei casi.

247A

6bis. Le raccomandazioni approvate in applicazione del numero 246B o 247 di cui sopra hanno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza o dall’assemblea propriamente detta.

248

7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l’esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di più commissioni di studio.

248A

7bis. In base a una procedura elaborata dal Settore in questione, il direttore di un Ufficio può, dopo aver consultato il presidente della commissione di studio in questione, invitare un’organizzazione che non partecipa ai lavori del Settore ad inviare rappresentanti per partecipare allo studio di una questione precisa in una determinata commissione di studio o nei gruppi che da essa dipendono.

248B

7ter. Un Associato ai sensi del numero 241A della presente Convenzione è autorizzato a partecipare ai lavori di una determinata commissione di studio senza prendere parte al processo decisionale o alle attività di contatto di tale commissione di studio.

249

8. Il direttore dell’Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformità con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il più presto possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.

Art. 21 Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un’altra conferenza

250

1. Ogni conferenza può sottoporre ad un’altra conferenza dell’Unione raccomandazioni di sua competenza.

251

2. Tali raccomandazioni sono indirizzate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 320 della presente Convenzione.

Art. 22 Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali

252

1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati.

253

2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere, a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri Settori o i loro rappresentanti nonché i membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessità, queste conferenze o riunioni possono invitare, a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non hanno ritenuto necessario farsi rappresentare.

254

3. Quando un Settore è invitato a partecipare ad una riunione di un’organizzazione internazionale, il suo direttore è autorizzato, in considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.

Capitolo II Disposizioni particolari concernenti le conferenze e le assemblee

Art. 23 Ammissione alle Conferenze di plenipotenziari

255266

Abrogati

267

1. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari:

268

  1. le delegazioni;

268A

  1. i funzionari eletti a titolo consultivo;

268B

  1. il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, conformemente al numero 141A della presente Convenzione, a titolo consultivo;

269

  1. gli osservatori delle organizzazioni, delle istituzioni e degli enti seguenti:

269A

  1. l’Organizzazione delle Nazioni Unite,

269B

  1. le organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all’articolo 43 della Costituzione,

269C

  1. le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi satellitari,

269D

  1. le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché l’Agenzia internazionale dell’energia atomica,

269E

  1. i Membri dei Settori di cui ai numeri 229 e 231 della presente Convenzione e le organizzazioni a carattere internazionale che rappresentano tali Membri.

269F

2. Il Segretariato generale e i tre Uffici dell’Unione sono rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo.

Art. 24 Ammissione alle conferenze di radiocomunicazione

270275

Abrogati

276

1. Sono ammessi alle conferenze delle radiocomunicazioni:

277

  1. le delegazioni;

278

  1. gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 269A–269D della presente Convenzione;

279

  1. gli osservatori delle altre organizzazioni internazionali invitate dal Governo e ammesse dalla Conferenza secondo le disposizioni pertinenti del capitolo I delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione;

280

  1. gli osservatori che rappresentano Membri del Settore delle radiocomunicazioni debitamente autorizzati dallo Stato membro interessato;

281

Abrogato

282

  1. gli osservatori degli Stati membri che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quella cui appartengono.

282A

  1. a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, e i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

Art. 25 Ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni, alle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni e alle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

283294

Abrogati

295

1. Sono ammessi all’assemblea o alla conferenza:

296

  1. le delegazioni;

297

  1. gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni seguenti;

298

Abrogato

298A

  1. le organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all’articolo 43 della Costituzione;

298B

  1. le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi satellitari;

298C

  1. qualsiasi altra organizzazione regionale, o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che riguardano l’assemblea o la conferenza;

298D

  1. l’Organizzazione delle Nazioni Unite;

298E

  1. le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché l’Agenzia internazionale dell’energia atomica;

298F

  1. i rappresentanti dei Membri dei Settori in questione.

298G

2. I funzionari eletti, il Segretariato generale e gli Uffici dell’Unione, secondo i casi, sono rappresentati all’assemblea o alla conferenza a titolo consultivo. Due membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, designati dal Comitato, devono partecipare a titolo consultivo alle assemblee delle radiocomunicazioni.

Art.26a30 Abrogti

Art. 31 Credenziali per le conferenze

324

1. La delegazione inviata a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza delle radiocomunicazioni o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di uno Stato membro deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325–331.

325

  1. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri.

326

  1. Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.

327

  1. Su riserva di conferma proveniente da una delle autorità di cui ai numeri 325 o 326, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione può provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica dello Stato membro interessato presso il governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione Svizzera, dal capo della delegazione permanente dello Stato membro interessato presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

328

3. Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità competenti enumerate ai numeri 325–327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:

329

  1. conferire i pieni poteri alla delegazione;

330

  1. autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni;

331

  1. dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali.

332

  1. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria è abilitata a esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, e a firmare gli Atti finali.

333

  1. Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non è abilitata ad esercitare il diritto di voto né a firmare gli Atti Finali fino a quando non è stato posto rimedio a questo stato di cose.

334

5. Le credenziali devono essere depositate presso il segretariato della conferenza non appena possibile; a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero inviare le loro credenziali prima della data d’apertura della conferenza al Segretario generale che le trasmette al segretariato della conferenza non appena istituito. La commissione prevista al numero 68 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato.

335

6. In linea di massima, gli Stati membri devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell’Unione la loro delegazione. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, uno Stato membro non può inviare la sua delegazione, può dare alla delegazione di un altro Stato membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.

336

7. Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per scritto.

337

8. Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura.

338

9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali.

339

10. Uno Stato membro o ente o organizzazione abilitata che intende inviare una delegazione o dei rappresentanti a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o a un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.

Capitolo III

Art. 32 Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione

339A

1. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono adottate dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative alla procedura d’emendamento di tali Regole e all’entrata in vigore degli emendamenti sono contenute in tali Regole.

340

2. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono applicabili senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione.

Art. 32A Diritto di voto

340A

1. A tutte le sedute di una conferenza, di un’assemblea o di altre riunioni, la delegazione di uno Stato membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, all’assemblea o ad altre riunioni, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione.

340B

2. La delegazione di uno Stato membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione.

340C

3. Se uno Stato membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione a un’assemblea delle radiocomunicazioni, a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dello Stato membro interessato hanno insieme, e a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, fatte salve le disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335–338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze e assemblee.

Art. 32B Riserve

340D

1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possibile, di aderire all’opinione della maggioranza.

340E

2. Ogni Stato membro che, durante una Conferenza di plenipotenziari, si riserva di diritto di formulare riserve, come indicato nella dichiarazione da esso fatta al momento della firma degli Atti finali, può formulare riserve in merito a un emendamento alla Costituzione e alla presente Convenzione, fino a quando non avrà depositato al Segretario generale il suo strumento di ratifica, d’approvazione di tale emendamento o d’adesione ad esso.

340F

3. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione alla fine della Conferenza che adotta tale revisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di uno Stato membro che non partecipa alla conferenza competente ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione.

340G

4. Una riserva formulata al termine di una conferenza è valida solo se lo Stato membro che l’ha formulata la conferma ufficialmente al momento di notificare il suo consenso ad aderire allo strumento emendato o rivisto adottato dalla conferenza alla fine della quale ha formulato tale riserva.

341467

Abrogati

Capitolo IV Altre disposizioni

Art. 33 Finanze

468

  1. (1) La scala secondo la quale ciascun Stato membro, con riserva delle disposizioni del numero 468A di cui sopra, o Membro del Settore, con riserva delle disposizioni del numero 468B di cui sopra, sceglie la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione, è la seguente:[tab]classe di 40 unità[tab]classe di 35 unità[tab]classe di 30 unità[tab]classe di 28 unità[tab]classe di 25 unità[tab]classe di 23 unità[tab]classe di 20 unità[tab]classe di 18 unità[tab]classe di 15 unità[tab]classe di 13 unità[tab]classe di 10 unità[tab]classe di 8 unità[tab]classe di 5 unità[tab]classe di 4 unità[tab]classe di 3 unità[tab]classe di 2 unità[tab]classe di 11/2 unità[tab]classe di 1 unità[tab]classe di 1/2 unità[tab]classe di 1/4 unità[tab]classe di 1/8 unità[tab]classe di 1/16 unità

468A

  1. Solo gli Stati membri recensiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite quali Paesi meno avanzati e quelli determinati dal Consiglio possono scegliere le classi di contribuzione di 1/8 e 1/16 d’unità.

468B

  1. I Membri dei Settori non possono scegliere una classe di contribuzione inferiore a 1/2 unità, ad eccezione dei Membri del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni, che possono scegliere la classe di contribuzione di 1/4, 1/8 o 1/16 d’unità. Tuttavia, la classe di 1/16 d’unità è riservata ai Membri del Settore provenienti da Paesi in via di sviluppo, Paesi la cui lista è compilata dal PNUD/PNUS ed esaminata dal Consiglio.

469

  1. Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Stato membro o Membro del Settore può scegliere un numero di unità contributive superiore a 40.

470

  1. Il Segretario generale notifica senza indugio a ciascuno Stato membro non rappresentato alla Conferenza di plenipotenziari la decisione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta da quest’ultimo.

471

Abrogato

472

  1. (1) Ogni nuovo Stato membro e ogni nuovo Membro del Settore pagano, per l’anno della loro adesione o ammissione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese dell’adesione o dell’ammissione, a seconda dei casi.

473

  1. Se uno Stato membro denuncia la Costituzione e la presente Convenzione o se un Membro del Settore denuncia la sua partecipazione ai lavori di un Settore, il contributo va pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, conformemente al numero 237 della Costituzione o al numero 240 della presente Convenzione, a seconda dei casi.

474

3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio del quarto mese di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3 % (tre per cento) annuo per i tre mesi seguenti e al tasso del 6 % (sei per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese.

475

Abrogato

476

  1. (1) Le organizzazioni di cui ai numeri 269A–269E della presente Convenzione, altre organizzazioni internazionali (eccetto se sono esonerate dal Consiglio, su riserva di reciprocità) e i Membri dei Settori che partecipano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza, a un’assemblea, a una riunione di un Settore dell’Unione, o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, contribuiscono alle spese delle conferenze, delle assemblee e delle riunioni alle quali partecipano in funzione dei costi di tali conferenze e riunioni e conformemente al Regolamento finanziario. Tuttavia, i Membri dei Settori non contribuiranno in modo specifico alle spese legate alla loro partecipazione a una conferenza, a un’assemblea o a una riunione del loro rispettivo Settore, eccetto in caso di conferenze regionali delle radiocomunicazioni.

477

  1. Ogni Membro di un Settore che figura sulle liste menzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformità con i numeri 480 e 480A.

478 e 479

Abrogati

480

  1. L’importo della contribuzione per unità a carico di ciascun Settore interessato è stabilito a 1/5 dell’unità contributiva degli Stati membri. Tali contributi sono considerati come proventi dell’Unione. Maturano interessi in conformità con le disposizioni del numero 474 di cui sopra.

480A

  1. (5bis) Se un Membro di Settore contribuisce alle spese dell’Unione conformemente al numero 159 della Costituzione, dovrebbe essere identificato il Settore a nome del quale viene versato il contributo.

481483

Abrogati

483A

4bis. Gli Associati, ai sensi del numero 241A della presente Convenzione, contribuiscono alle spese del Settore, della commissione di studio e dei gruppi subordinati ai quali partecipano, in base alle modalità stabilite dal Consiglio.

484

5. Il Consiglio determina i criteri d’applicazione della copertura dei costi di alcuni prodotti e servizi.

485

6. L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.

486

  1. (1) Previo accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale può accettare contributi volontari in contanti o in natura, su riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se del caso, all’oggetto e ai programmi dell’Unione nonché al Regolamento finanziario, il quale dovrà contenere disposizioni speciali relative all’accettazione e all’impiego di tali contributi volontari.

487

  1. Il Segretario generale informa il Consiglio di tali contributi volontari per mezzo del rapporto di gestione finanziaria e di un documento che indica brevemente l’origine e l’utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi e il seguito che è stato dato loro.

Art. 34 Responsabilità finanziarie delle conferenze

488

1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell’Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell’Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare.

489

2. Non è dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare.

Art. 35 Lingue

490

  1. (1) Possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione:

491

  1. qualora venga richiesto al Segretario generale di prevedere l’utilizzazione orale o scritta di una o più lingue supplementari, in modo permanente o ad hoc, su riserva che le spese supplementari così sostenute siano a carico degli Stati membri che hanno espresso tale richiesta o che l’hanno appoggiata;

492

  1. se, durante conferenze o riunioni dell’Unione, dopo averne informato il Segretario generale o il direttore dell’Ufficio interessato, una delegazione prende i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

493

  1. Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale dà seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dagli Stati membri interessati la garanzia che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all’Unione.

494

  1. Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

495

2. Tutti i documenti elencati nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che gli Stati membri che chiedono tale pubblicazione s’impegnino ad assumere la totalità delle spese di traduzione e di pubblicazione.

Capitolo V Disposizioni varie relative alla gestione dei servizi di telecomunicazione

Art. 36 Tasse e franchigia

496

Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazioni ed i vari casi in cui la franchigia è concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi.

Art. 37 Elaborazione e pagamento dei conti

497

1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti degli Stati membri e dei Membri dei Settori interessati, se i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti avvengono in conformità con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi.

498

2. Le amministrazioni degli Stati membri e dei Membri dei Settori che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti.

499

3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.

Art. 38 Unità monetaria

500

In mancanza di intese particolari concluse tra gli Stati membri, l’unità monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l’elaborazione dei conti internazionali è:

  1. sia l’unità monetaria del Fondo monetario internazionale,
  2. sia il franco-oro,

come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalità di applicazione sono stabilite nell’appendice 1 del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali.

Art. 39 Intercomunicazione

501

1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano.

502

2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l’utilizzo di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi, a condizione che tale inabilità sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l’effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l’intercomunicazione.

503

3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione può essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalità di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.

Art. 40 Linguaggio segreto

504

1. I telegrammi di Stato, nonché i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni.

505

2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti gli Stati membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza.

506

3. Gli Stati membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all’articolo 35 della Costituzione.

Capitolo VI Arbitrato ed emendamento

Art. 41 Arbitrato: procedura (vedere l’art. 56 della Costituzione4)

507

1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notifica di richiesta di arbitrato.

508

2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a governi.

509

3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere né cittadini di uno Stato parte alla controversia, né avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio.

510

4. Se l’arbitrato è affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra gli Stati membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti all’accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia.

511

5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro.

512

6. Se più di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformità con la procedura prevista ai numeri 510 e 511 di cui sopra.

513

7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d’accordo per nominare un terzo arbitro, che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che, inoltre, deve avere una nazionalità diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro.

514

8. Le parti litiganti possono intendersi affinché la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse può anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l’arbitro unico.

515

9. L’arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell’arbitrato e delle regole di procedura da applicare per tale arbitrato.

516

10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti alla controversia. Se l’arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri è definitiva e vincola le parti.

517

11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell’istruttoria e della presentazione dell’arbitrato. Le spese di arbitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia.

518

12. L’Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l’arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia così decidono, la decisione dell’arbitro o degli arbitri è comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.

Art. 42 Disposizioni per emendare la presente Convenzione

519

1. Ogni Stato membro può proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere esaminata da essi in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti gli Stati membri, il più presto possibile e al più tardi sei mesi prima della data di cui sopra.

520

2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto in conformità con il numero 519 può tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da uno Stato membro o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari.

521

3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l’esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta è costituito da oltre la metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.

522

4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o no, deve essere approvata in seduta plenaria da più della metà delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto.

523

5. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.

524

6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore a una data stabilita dalla Conferenza nella loro totalità e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra gli Stati membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento.

525

7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari può decidere che un emendamento alla presente Convenzione è necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l’emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Costituzione.

526

8. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

527

9. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione in conformità con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata.

528

10. Dopo l’entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizza-zione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5. Il numero 241 della Costituzione si applica altresì ad ogni strumento di emendamento.

Annesso

Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini in appresso hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.

1001

Esperto: Persona inviata da:

  1. il Governo o l’amministrazione del suo Paese, oppure
  2. un ente o un’organizzazione approvati, in conformità alla norma dell’articolo 19 della presente Convenzione, oppure
  3. un’organizzazione internazionale,

per partecipare alle mansioni dell’Unione che rientrano nell’ambito della sua competenza professionale.

1002

Osservatore: Persona inviata da:

  1. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, un’organizzazione regionale di telecomunicazione o un’organizzazione intergovernativa che gestisce sistemi satellitari, per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza o a una riunione di un Settore,
  2. un’organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo a una conferenza o a una riunione di un Settore,
  3. il governo di uno Stato membro, per partecipare senza diritto di voto a una conferenza regionale,
  4. un Membro di Settore di cui al numero 229 o 231 della Convenzione o un’organizzazione a carattere internazionale che rappresenta tali Membri dei Settori,

in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

1003

Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili.

1004

Organismo scientifico o industriale: Ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni.

1005

Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.

Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è convenzionalmente inferiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Nota 2: Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine «radiocomunicazione» include altresì le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

1006

Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomuni-cazioni pubbliche internazionali, effettuata tra:

  1. le amministrazioni,
  2. le gestioni riconosciute,
  3. il presidente del Consiglio, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni o altri rappresentanti o funzionari autorizzati dell’Unione, compresi quelli incaricati di funzioni ufficiali fuori dalla sede dell’Unione.

0.784.021

Campo d’applicazione l’11 settembre 20236

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan*

5 novembre

2006

5 novembre

2006

Albania

24 giugno

2005

24 giugno

2005

Angola

10 novembre

2006

10 novembre

2006

Arabia Saudita*

20 settembre

2005

20 settembre

2005

Argentina*

6 agosto

2007

6 agosto

2007

Australia

3 marzo

2005

3 marzo

2005

Austria*

27 gennaio

2006

27 gennaio

2006

Bahrein*

20 settembre

2004

20 settembre

2004

Belarus

9 agosto

2006

9 agosto

2006

Botswana

14 novembre

2006

14 novembre

2006

Brasile

10 febbraio

2010

10 febbraio

2010

Bulgaria

3 agosto

2004

3 agosto

2004

Cambogia

18 dicembre

2003

1° gennaio

2004

Canada*

26 aprile

2004

26 aprile

2004

Ceca, Repubblica

18 dicembre

2003

1° gennaio

2004

Cipro

30 maggio

2008

30 maggio

2008

Congo (Kinshasa)

25 marzo

2009 A

25 marzo

2009

Corea (Sud)

5 maggio

2004

5 maggio

2004

Cuba*

25 gennaio

2012

25 gennaio

2012

Danimarca

20 giugno

2003

1° gennaio

2004

Ecuador

16 giugno

2004

16 giugno

2004

Egitto

8 luglio

2004

8 luglio

2004

El Salvador

9 ottobre

2013

9 ottobre

2013

Emirati Arabi Uniti

6 gennaio

2005

6 gennaio

2005

Estonia

12 gennaio

2005

12 gennaio

2005

Finlandia*

19 ottobre

2004

19 ottobre

2004

Francia

23 aprile

2008

23 aprile

2008

Gabon

21 luglio

2004

21 luglio

2004

Germania

6 dicembre

2006

6 dicembre

2006

Giappone

2 luglio

2004

2 luglio

2004

Grenada

11 ottobre

2010

11 ottobre

2010

Indonesia*

3 febbraio

2005

3 febbraio

2005

Iran

22 giugno

2009

22 giugno

2009

Iraq

8 febbraio

2006 A

8 febbraio

2006

Italia

10 luglio

2012

10 luglio

2012

Kiribati

10 gennaio

2007 A

10 gennaio

2007

Kuwait

10 settembre

2007

10 settembre

2007

Lettonia

25 novembre

2005

24 novembre

2005

Libano

3 marzo

2009 A

3 marzo

2009

Liberia

8 ottobre

2008 A

8 ottobre

2008

Libia

10 luglio

2007

10 luglio

2007

Liechtenstein*

13 aprile

2006

13 aprile

2006

Lituania

7 dicembre

2006

7 dicembre

2006

Lussemburgo

27 aprile

2007

27 aprile

2007

Malaysia

24 dicembre

2004

24 dicembre

2004

Malta

6 aprile

2004

6 aprile

2004

Marocco

27 aprile

2011

27 aprile

2011

Messico*

18 ottobre

2005

18 ottobre

2005

Moldova

15 settembre

2004

15 settembre

2004

Monaco

29 luglio

2004 A

29 luglio

2004

Montenegro

21 luglio

2006 A

21 luglio

2006

Myanmar

25 marzo

2009

25 marzo

2009

Nigeria

23 giugno

2014

23 giugno

2014

Norvegia

7 dicembre

2017

7 dicembre

2017

Nuova Zelanda

20 giugno

2006

20 giugno

2006

Oman

25 ottobre

2004

25 ottobre

2004

Paesi Bassi*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Aruba*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Curaçao*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Sint Maarten*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Pakistan

10 gennaio

2007

10 gennaio

2007

Panama

27 agosto

2004

27 agosto

2004

Paraguay

9 gennaio

2009

9 gennaio

2009

Perù

18 ottobre

2006

18 ottobre

2006

Qatar

22 dicembre

2004

22 dicembre

2004

Regno Unito

2 agosto

2017

2 agosto

2017

Romania*

17 luglio

2008

17 luglio

2008

Ruanda

5 ottobre

2006

5 ottobre

2006

Saint Kitts e Nevis

15 marzo

2006 A

15 marzo

2006

San Marino

14 febbraio

2006

14 febbraio

2006

Serbia

1° settembre

2010

1° settembre

2010

Sierra Leone

26 novembre

2010

26 novembre

2010

Singapore

11 giugno

2004

11 giugno

2004

Siria

14 febbraio

2007

14 febbraio

2007

Slovacchia

15 marzo

2004

15 marzo

2004

Slovenia

13 settembre

2007

13 settembre

2007

Somalia

24 giugno

2005 A

24 giugno

2005

Spagna*

16 maggio

2006

16 maggio

2006

Stati Uniti d’America*

16 gennaio

2009

16 gennaio

2009

Sudafrica

18 ottobre

2006

18 ottobre

2006

Sudan

23 giugno

2006

23 giugno

2006

Sudan del Sud

3 ottobre

2011 A

3 ottobre

2011

Svezia

22 dicembre

2003

1° gennaio

2004

Svizzera*

17 gennaio

2006

17 gennaio

2006

Timor Est

24 agosto

2010

24 agosto

2010

Togo

9 luglio

2014

9 luglio

2014

Trinidad e Tobago

16 febbraio

2004 A

16 febbraio

2004

Turchia

3 marzo

2006

3 marzo

2006

Ungheria

28 settembre

2011

28 settembre

2011

Uzbekistan

19 gennaio

2007 A

19 gennaio

2007

Vaticano, Città del

22 luglio

2009

22 luglio

2009

Vietnam

12 novembre

2003

1° gennaio

2004

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le dichiarazioni e le riserve fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Strumento di emendamento alla Convenzione istitutiva dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998 Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006 | Lexipedia | Lexipedia