Lexipedia

0.784.404

Accordo europeo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali Conchiuso a Strasburgo il 22 gennaio 1965 Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 1975 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 18 agosto 1976 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 settembre 1976

RU 1976 1949; FF 1975

Traduzione1

(Stato 7 ottobre 2005)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,

Considerato che la finalità del Consiglio d’Europa è quella di realizzare un’unione più stretta tra i propri Membri;

Considerato che il Regolamento delle radiocomunicazioni 2 allegato alla Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni 3 vieta lo stabilimento e l’impiego di stazioni di radiodiffusione a bordo di navi, aeromobili o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato fuori dei territori nazionali;

Considerato parimente l’utilità di prevedere la facoltà di divieto di impianti e di uso di stazioni di radiodiffusione su oggetti fissati o appoggiati sul fondo marino, fuori dei territori nazionali;

Considerato l’interesse di una collaborazione europea nella materia,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo concerne le stazioni di radiodiffusione installate o in servizio a bordo di una nave, di un aeromobile o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato che, fuori dei territori nazionali, trasmette emissioni destinate ad essere captate o suscettibili di esserlo, completamente o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti oppure che causano disturbi a un servizio di radiocomunicazione esercitato coll’autorizzazione di una delle Parti contraenti conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni.

Art. 2

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere, conformemente al proprio ordinamento giuridico interno, i provvedimenti necessari intesi a reprimere quale infrazione l’allestimento di stazioni di cui all’articolo 1, il loro esercizio come anche gli atti di collaborazione scientemente compiuti per tale scopo.

Sono considerati come atti di collaborazione, per quanto concerne le stazioni di cui all’articolo 1, gli atti seguenti:

  1. la fornitura, la manutenzione o la riparazione di materiale;
  2. la fornitura d’approvvigionamento;
  3. la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o d’approvvigionamento;
  4. l’ordinazione o la realizzazione di produzioni di qualsiasi natura, compresa la pubblicità destinata ad essere radiodiffusa;
  5. la fornitura di servizi concernenti la pubblicità in favore delle stazioni interessate.

Art. 3

Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a mettere in applicazione, conformemente alla propria legislazione nazionale, le norme previste nel presente Accordo per quanto concerne:

  1. i propri cittadini che hanno commesso uno degli atti di cui all’articolo 2, sia sul proprio territorio o a bordo di proprie navi o aeromobili, sia fuori dei territori nazionali, a bordo di navi, aeromobili o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato;
  2. gli stranieri che hanno commesso uno di questi atti sul proprio territorio o a bordo di navi o aeromobili della stessa nazione oppure a bordo di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato sottoposto alla medesima giurisdizione.

Art. 4

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo è considerata infirmante le Parti contraenti:

  1. di reprimere come infrazioni atti diversi da quelli previsti all’articolo 2 o da quelli commessi da persone diverse da quelli di cui all’articolo 3;
  2. d’applicare le disposizioni del presente Accordo alle stazioni di radiodiffusione installate o in servizio su oggetti fissati o appoggianti sul fondo marino.

Art. 5

Le Parti contraenti possono non applicare il presente Accordo alle prestazioni degli artisti, interpreti o operatori, fornite fuori delle stazioni di cui all’articolo 1.

Art. 6

Le disposizioni dell’articolo 2 non concernono gli atti compiuti nell’intento si soccorrere una nave, un aeromobile o un oggetto galleggiante o aeroportato in stato d’emergenza oppure per salvaguardare la vita umana.

Art. 7

Non è ammessa riserva alcuna alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 8

Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono divenirne parte mediante:

  1. firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione, oppure
  2. firma con riserva di ratificazione o d’accettazione seguita dalla ratificazione o dall’accettazione.

Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o d’accettazione o avranno depositato i loro strumenti di ratificazione o d’accettazione.

Per ciascun Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o d’accettazione oppure lo ratificherà o l’accetterà, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d’accettazione.

Art. 10

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, ciascun Membro o Membro associato dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni che non è Membro del Consiglio d’Europa può, previo consenso del Comitato dei Ministri, aderire a tale Accordo.

L’adesione avviene mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che prende effetto un mese dopo la data del deposito.

Art. 11

Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, designare il o i territori cui l’Accordo s’applica.

Ciascuna Parte contraente può, al momento dei deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l’applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa garantisce i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata per quanto concerne un territorio designato in tale dichiarazione, secondo le condizioni previste nell’articolo 12 del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo è di durata illimitata.

Ciascuna Parte contraente, per quanto la concerne, potrà disdirlo rivolgendo una notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta prende effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 13

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e al governo di ogni Stato aderente al presente Accordo:

  1. qualsiasi firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione;
  2. ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione;
  3. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione;
  4. ogni data d’entrata in vigore del presente Accordo conformemente agli articoli 9 e 10;
  5. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 11;
  6. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e la data in cui la disdetta prende effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 22 gennaio 1965, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunica copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

0.784.404

Campo d’applicazione il 7 ottobre 2005

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Belgio

18 settembre

1967

19 ottobre

1967

Cipro

1° settembre

1971

2 ottobre

1971

Croazia

30 novembre

2004

31 dicembre

2004

Danimarca

22 settembre

1965

19 ottobre

1967

Francia

5 marzo

1968

6 aprile

1968

Germania

30 gennaio

1970

28 febbraio

1970

Grecia

13 luglio

1979

14 agosto

1979

Irlanda

22 gennaio

1969

23 febbraio

1969

Italia

18 febbraio

1983

19 marzo

1983

Liechtenstein

13 gennaio

1977 A

14 febbraio

1977

Norvegia

16 settembre

1971

17 ottobre

1971

Paesi Bassi

26 agosto

1974

27 settembre

1974

Polonia

10 ottobre

1994

11 novembre

1994

Portogallo

6 agosto

1969 A

7 settembre

1969

Regno Unito

2 novembre

1967

3 dicembre

1967

  1. Isola di Man

2 novembre

1967 A

3 dicembre

1967

  1. Isole del Canale

2 novembre

1967 A

3 dicembre

1967

Spagna

10 febbraio

1988

11 marzo

1988

Svezia

15 giugno

1966

19 ottobre

1967

Svizzera

18 agosto

1976

19 settembre

1976

Turchia

16 gennaio

1975

17 febbraio

1975