0.784.409.514.1
Scambio di note del 15 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’applicazione delle normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo Applicato provvisoriamente dal 1° aprile 1999 Entrato in vigore definitivamente mediante scambio di note il 23 aprile 1999
RU 2003 707
(Stato 8 aprile 2003)
Traduzione 1
Dipartimento federale | Berna, 15 marzo 1999 |
Ambasciata del | |
Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di confermare la ricevuta della sua nota del 15 marzo 1999, del tenore seguente:
«Con riferimento all’intesa reciproca, menzionata nel paragrafo 4 dello scambio di note del 4 marzo 1999 2 relativo all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni 3 e riguardante l’applicazione delle normative in materia di pubblicità e di sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo, e considerando che, anche in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, permangono in entrambi i Paesi le condizioni quadro unitarie relative ai settori pubblicità e sponsorizzazione, l’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di proporre al Dipartimento federale degli affari esteri quanto segue:
Nel settore radiotelevisivo sono applicate nelle relazioni reciproche tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein le normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione della Convenzione europea del 5 maggio 1989 4 sulla televisione transfrontaliera (articoli 11–18) sia nel settore televisivo, sia, mutatis mutandis, nel settore radiofonico. Tale regolamentazione ha durata illimitata e può essere abrogata dalle due parti con un preavviso di tre mesi.
In caso di approvazione di quanto precede da parte del Consiglio federale svizzero, la presente nota e la risposta da parte svizzera costituiscono un accordo tra i due Governi.
Il presente accordo è applicato provvisoriamente dal 1° aprile 1999. Esso entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie l’occasione per esprimere al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima stima.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare al Governo del Principato del Liechtenstein il benestare del Consiglio federale svizzero su quanto precedentemente indicato e coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein i sensi della sua alta considerazione.