Preambolo
Gli Stati, Parti della presente Convenzione,
sottolineando l’importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo;
prendendo atto del fatto che l’Organizzazione provvisoria europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT INTERINALE», (in precedenza l’Organizzazione provvisoria europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT INTERINALE») è stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite;
in considerazione delle relative disposizioni del Trattato sulle norme per l’esplora-zione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 ;
desiderando realizzare l’attuazione e l’esercizio del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell’ambito di una rete transeuropea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a tutti gli Stati membri dei servizi di telecomunicazione, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed obblighi degli Stati che sono membri degli accordi comunitari e internazionali pertinenti;
riconoscendo la necessità di seguire lo sviluppo tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvisi in modo adeguato, e in particolare la volontà di trasferire le attività operative e gli attivi corrispondenti d’EUTELSAT a una società anonima che dipende da una giurisdizione nazionale ed è gestita secondo sani principi economici e finanziari, conformemente ai principi accettati in materia commerciale e all’Arrangiamento,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
I
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT», (in precedenza Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»), compresi il suo Preambolo ed i suoi Allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi, come ulteriormente emendata;
- il termine «Accordo provvisorio» designa l’Accordo istitutivo dell’Organizzazione provvisoria europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT INTERINALE», (in precedenza Accordo istitutivo dell’Organizzazione provvisoria europea per le telecomunicazioni a mezzo satelliti «EUTELSAT INTERINALE»), stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entità private riconosciute competenti, e depositato presso l’Amministrazione francese;
- il termine «Accordo ECS» designa l’Accordo addizionale all’Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978;
- il termine «Parte» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio;
- il termine «Direttore generale d’EUTELSAT» designa il capo dell’organo esecutivo d’EUTELSAT;
- il termine «Segretario esecutivo d’EUTELSAT» designa il capo del Segretariato d’EUTELSAT;
- il termine «Società Eutelsat SA» designa una società che sottostà alle leggi di una delle Parti; essa avrà inizialmente sede in Francia;
- il termine «segmento spaziale» designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
- il termine «sistema via satellite» designa il complesso costituito da un segmento spaziale e dalle stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale;
- il termine «telecomunicazioni» designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l’impiego della radioelettricità oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
- il termine «Principi di base» designa i principi di cui all’articolo III paragrafo a) della Convenzione;
- il termine «Arrangiamento» designa l’Accordo tra EUTELSAT e la Società Eutelsat SA il cui scopo è definire le relazioni tra EUTELSAT e la Società Eutelsat SA come pure i loro rispettivi obblighi e fornire un quadro che permetta a EUTELSAT di garantire la supervisione e il rispetto da parte della Società Eutelsat SA dei Principi di base.
Art.
IX
Assemblea delle Parti. Funzioni
All’Assemblea delle Parti sono attribuite le seguenti funzioni:
- esaminare le attività della Società Eutelsat SA in relazione ai Principi di base. La Società Eutelsat SA può emanare raccomandazioni in merito che verranno prese in considerazione dall’Assemblea delle Parti;
- garantire che la Società Eutelsat SA rispetti i Principi di base, conformemente all’Arrangiamento;
- decidere in merito alle proposte di cambiamento dell’Arrangiamento; tali cambiamenti sono fatti su riserva d’intesa tra le Parti all’Arrangiamento;
- adottare le decisioni necessarie a garantire la continuità in materia di diritti e obblighi internazionali derivanti dall’esercizio del settore spaziale d’EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat SA, segnatamente in conformità al Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto concerne l’utilizzazione delle frequenze;
- adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni formali tra l’EUTELSAT e gli Stati – che siano o meno Parti – o le organizzazioni internazionali, e, in particolare, negoziare l’Accordo di Sede menzionato all’articolo XII paragrafo c) della Convenzione;
- decidere di tutte le proposte il cui scopo è abrogare la Convenzione giusta le disposizioni dell’articolo XIV paragrafo c);
- esaminare i reclami presentati dalle Parti;
- adottare, secondo quanto dispone l’articolo XIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte dall’EUTELSAT;
- deliberare, in conformità a quanto dispone l’articolo XIV della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della Convenzione, e sottoporre alla Società Eutelsat SA ogni proposta di emendamento suscettibile di influire sul modo di condurre le sue attività;
- decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in conformità all’articolo XVIII paragrafo e) della Convenzione;
- conformemente all’articolo X della Convenzione, nominare e destituire il Segretario esecutivo e, su raccomandazione del Segretario esecutivo, determinare gli effettivi, lo statuto e le condizioni d’impiego di tutto il personale del Segretariato, tenendo debitamente conto dell’Arrangiamento;
- designare un alto funzionario del Segretariato che funga da Segretario esecutivo ad interim, quando il Segretario esecutivo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, oppure quando il posto di Segretario esecutivo è vacante;
- approvare un bilancio annuale o biennale;
- approvare i cambiamenti di luogo d’insediamento della Società Eutelsat SA conformemente alle disposizioni dell’Arrangiamento.
Art.
XIX
Responsabilità
Nessuna Parte sarà responsabile individualmente degli atti ed obblighi dell’EUTELSAT, salvo nel caso in cui tale responsabilità derivi da un trattato concluso tra la Parte e lo Stato che richiede il risarcimento del danno. In questo caso, l’EUTELSAT dovrà risarcire la Parte in questione per ognuna di tali responsabilità, a meno che quest’ultima abbia espressamente dichiarato di assumersi suddetta responsabilità in via esclusiva.
Aperta alla firma a Parigi, il quindici del mese di luglio del millenovecentoottantadue, in un unico esemplare, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti parimente fede.
Allegato A
(Disposizioni transitorie)
1. Continuità delle attività
- Ogni accordo, stipulato dall’EUTELSAT ed in vigore al momento della creazione della Società Eutelsat SA, resterà in vigore a meno che non sia e fino a quando non sarà modificato o annullato in conformità alle disposizioni contenute nell’accordo stesso. Ogni decisione, presa dall’EUTELSAT in vigore al momento della creazione della Società Eutelsat SA, resterà in vigore a meno che non sia e fino a quando non sarà modificata o annullata.
- Se al momento della creazione della Società Eutelsat SA, un organo dell’EUTELSAT avrà intrapreso, ma non completato, un’azione che era stato autorizzato o incaricato di compiere, il Segretario esecutivo o il primo Presidente del Consiglio della Società Eutelsat SA, nel quadro dei loro rispettivi compiti, e conformemente alle disposizioni stabilite tra l’EUTELSAT e la Società Eutelsat SA, si sostituirà a detto organo al fine di portare a termine l’azione in questione.
2. Metodo di trasferimento
- L’EUTELSAT conclude con la Società Eutelsat SA un accordo (il «Trattato di Trasferimento») in vista del trasferimento di tutto o parte del suo attivo e del suo passivo legati alla sua attività (come più ampiamente precisato nel Trattato di Trasferimento) alla Società Eutelsat SA (il «Trasferimento»).
- Il Trasferimento comporta una trasmissione universale di tutti i diritti, beni e obblighi compresi nel patrimonio legato all’attività trasferita che si considera costituisca un settore completo e autonomo d’attività. Tale Trasferimento produce gli stessi effetti di quelli derivanti dal regime delle scissioni in applicazione degli articolo 382 e seguenti della legge francese n. 66-537 del 24 luglio 1966 relativa alle società commerciali, senza, tuttavia, che gli obblighi e le formalità che incombono alla società che effettua il Trasferimento ai sensi delle disposizioni di detta legge siano applicabili all’EUTELSAT.
- Indipendentemente da quanto precede, il Trasferimento è opponibile erga omnes a partire dalla data prevista nel Trattato di Trasferimento senza che sia richiesta la notifica a o il consenso di ognuno, compresi i creditori. Il Trasferimento è opponibile allo stesso modo a chiunque è legato all’EUTELSAT mediante un contratto intuitu personae.
3. Gestione
- Per quanto concerne il capoverso 2 lettera c del presente articolo, tutto il personale dell’Organo esecutivo d’EUTELSAT ha il diritto di essere trasferito alla Società Eutelsat SA, e le persone che esercitano tale diritto beneficiano, alla data del loro trasferimento, di condizioni di lavoro che, nella misura in cui sono conformi al diritto francese, sono almeno equivalenti a quelle di cui beneficiavano immediatamente prima di tale data.
- Per quanto concerne le persone che, alla data del trasferimento, ricevono delle prestazioni in virtù del Regolamento delle pensioni d’EUTELSAT, esse continueranno a riceverle conformemente a tutte le disposizioni pertinenti di suddetto Regolamento in vigore alla data del Trasferimento.
- Per quanto concerne le persone che, alla data del Trasferimento, hanno acquisito diritti a prestazioni in virtù del Regolamento delle pensioni d’EUTELSAT, verranno adottate delle misure adeguate al fine di conservare tali diritti.
- In conformità al capoverso 1 del presente Allegato, le condizioni di lavoro del personale in vigore continuano ad essere applicate fino a che la Società Eutelsat SA non ne stabilisca delle nuove.
- Fino all’entrata in carica del primo Presidente del Consiglio della Società Eutelsat SA e del primo Segretario esecutivo, il Direttore generale d’EUTELSAT assume le loro rispettive funzioni.
4. Trasferimento delle funzioni d’EUTELSAT alla Società Eutelsat SA e al Segretario esecutivo
- Alla data della creazione della Società Eutelsat SA e del Segretariato, il Direttore generale d’EUTELSAT informa tutti gli interessati di tale creazione.
- Il Direttore generale d’EUTELSAT, in qualità di rappresentante legale d’EUTELSAT, adotterà tutte le misure per garantire a tempo debito il Trasferimento alla Società Eutelsat SA e al Segretario esecutivo di tutti i diritti e obblighi acquisiti dall’EUTELSAT.