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0.784.602

Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «Eutelsat» Conchiusa a Parigi il 14 maggio 1982 Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 1985 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 luglio 1985 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o settembre 1985 Mod. approvata dall’Assemblea delle Parti a Cardiff il 20 maggio 1999 Applicata provvisoriamente dalla Svizzera a partire dal 2 luglio 2001 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 2002

RU19851493; FF 1984 III 377

Traduzione1

(Stato 11 aprile 2016)

Preambolo

Gli Stati, Parti della presente Convenzione,

sottolineando l’importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo;

prendendo atto del fatto che l’Organizzazione provvisoria europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT INTERINALE», (in precedenza l’Organizzazione provvisoria europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT INTERINALE») è stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite;

in considerazione delle relative disposizioni del Trattato sulle norme per l’esplora-zione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 2 ;

desiderando realizzare l’attuazione e l’esercizio del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell’ambito di una rete transeuropea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a tutti gli Stati membri dei servizi di telecomunicazione, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed obblighi degli Stati che sono membri degli accordi comunitari e internazionali pertinenti;

riconoscendo la necessità di seguire lo sviluppo tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvisi in modo adeguato, e in particolare la volontà di trasferire le attività operative e gli attivi corrispondenti d’EUTELSAT a una società anonima che dipende da una giurisdizione nazionale ed è gestita secondo sani principi economici e finanziari, conformemente ai principi accettati in materia commerciale e all’Arrangiamento,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT», (in precedenza Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»), compresi il suo Preambolo ed i suoi Allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi, come ulteriormente emendata;
  2. il termine «Accordo provvisorio» designa l’Accordo istitutivo dell’Organizzazione provvisoria europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT INTERINALE», (in precedenza Accordo istitutivo dell’Organizzazione provvisoria europea per le telecomunicazioni a mezzo satelliti «EUTELSAT INTERINALE»), stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entità private riconosciute competenti, e depositato presso l’Amministrazione francese;
  3. il termine «Accordo ECS» designa l’Accordo addizionale all’Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978;
  4. il termine «Parte» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio;
  5. il termine «Direttore generale d’EUTELSAT» designa il capo dell’organo esecutivo d’EUTELSAT;
  6. il termine «Segretario esecutivo d’EUTELSAT» designa il capo del Segretariato d’EUTELSAT;
  7. il termine «Società Eutelsat SA» designa una società che sottostà alle leggi di una delle Parti; essa avrà inizialmente sede in Francia;
  8. il termine «segmento spaziale» designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
  9. il termine «sistema via satellite» designa il complesso costituito da un segmento spaziale e dalle stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale;
  10. il termine «telecomunicazioni» designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l’impiego della radioelettricità oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
  11. il termine «Principi di base» designa i principi di cui all’articolo III paragrafo a) della Convenzione;
  12. il termine «Arrangiamento» designa l’Accordo tra EUTELSAT e la Società Eutelsat SA il cui scopo è definire le relazioni tra EUTELSAT e la Società Eutelsat SA come pure i loro rispettivi obblighi e fornire un quadro che permetta a EUTELSAT di garantire la supervisione e il rispetto da parte della Società Eutelsat SA dei Principi di base.

Art. II Creazione d’EUTELSAT e della Società Eutelsat S.A

  1. Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l’Organizzazione Europea di Telecomunicazioni via Satellite «EUTELSAT», qui di seguito denominata «EUTELSAT».
  2. b) i) La Società Eutelsat SA viene creata per esercitare un sistema via satellite e fornire dei servizi satellitari e, a tal fine, gli attivi e le attività operative d’EUTELSAT sono trasferiti alla Società Eutelsat SA; ii)la Società Eutelsat SA è regolata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del Paese in cui è stata costituita;iii)ogni Parte sul cui territorio viene stabilita la sede della Società Eutelsat SA o sul quale sono situati e/o utilizzati degli attivi adotta, conformemente agli accordi che devono essere conclusi tra la Parte e la Società Eutelsat SA, le misure necessarie a facilitare la creazione e il funzionamento della Società Eutelsat SA
  3. Le relazioni tra EUTELSAT e la Società Eutelsat SA sono definite nell’Arrangiamento.
  4. Le disposizioni pertinenti dell’Allegato A della Convenzione intendono assicurare la continuità tra le attività d’EUTELSAT e quelle della Società Eutelsat SA

Art. III Scopo d’EUTELSAT

  1. Lo scopo principale d’EUTELSAT è garantire che la Società Eutelsat SA rispetti i Principi di base enumerati nel presente articolo, ossia:i)obblighi di servizio pubblico/servizio universale: questi obblighi si applicano al settore spaziale e al suo utilizzo per offrire servizi collegati alla rete telefonica pubblica commutata; i servizi audiovisivi e i servizi futuri saranno offerti in conformità alle regolamentazioni nazionali e agli accordi internazionali pertinenti, in particolare alle disposizioni della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera3 e tenendo conto di quelle che si applicano al concetto di servizio universale e alla società dell’informazione;ii)copertura paneuropea del sistema via satellite: grazie alla copertura paneuropea del suo sistema via satellite, la Società Eutelsat SA si sforza di fornire, su una base economica, servizi di comunicazione nelle zone degli Stati membri in cui vi è questo bisogno;iii)non discriminazione: agli utilizzatori vengono forniti i servizi in modo equo, su riserva di flessibilità commerciale e di conformità alla legislazione in vigore;iv)concorrenza leale; la Società Eutelsat SA si conforma a tutte le leggi e regolamentazioni in vigore in materia di concorrenza.
  2. EUTELSAT ha inoltre lo scopo di garantire la continuità in materia di diritti e obblighi internazionali derivanti dall’esercizio del settore spaziale d’EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat SA, segnatamente in conformità al Regolamento delle radiocomunicazioni4 per quanto concerne l’utilizzazione delle frequenze.

Art. IV Personalità giuridica

  1. L’EUTELSAT ha personalità giuridica.
  2. L’EUTELSAT possiede la piena capacità per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi e, in particolare, per:i)stipulare contratti;ii)acquistare, prendere in affitto, possedere e cedere beni mobili ed immobili;iii)comparire in giudizio;iv)concludere accordi con Stati o organismi internazionali.

Art. V Costi

  1. EUTELSAT e la Società Eutelsat SA concludono accordi per coprire i costi e le spese d’EUTELSAT, conformemente all’Arrangiamento.
  2. I costi afferenti la realizzazione e il funzionamento del Segretariato, comprese, ma non solo, le spese d’affitto e di manutenzione dei suoi locali, i salari e le tasse amministrative del suo personale, le spese d’organizzazione e di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea delle Parti, le spese di consultazione tra EUTELSAT e le Parti e altre organizzazioni e i costi afferenti l’applicazione delle misure adottate da EUTELSAT in virtù dell’articolo III al fine di garantire che la Società Eutelsat SA rispetti i Principi di base, sono a carico della Società Eutelsat SA conformemente alle disposizioni dell’articolo V paragrafo a), entro il limite massimo fissato dall’Arrangiamento.

Art. VI Struttura dell’EUTELSAT

  1. L’EUTELSAT comprende i seguenti organi:i)l’Assemblea delle Parti;ii)il Segretariato, diretto dal Segretario esecutivo.
  2. Ciascun organo agirà entro i limiti dei poteri che gli sono conferiti dalla Convenzione.

Art. VII Assemblea delle Parti. Composizione e sessioni

  1. L’Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti.
  2. Una Parte potrà essere rappresentata da un’altra in una sessione dell’Assemblea delle Parti ma nessuna Parte potrà rappresentare più di due altre Parti.
  3. La prima sessione ordinaria dell’Assemblea delle Parti sarà convocata nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni a meno che l’Assemblea decida, in una sessione, che la successiva sessione venga tenuta con un diverso intervallo.
  4. L’Assemblea potrà, inoltre, tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti con l’approvazione di almeno un terzo delle Parti o su richiesta di convocazione da parte della Società Eutelsat SA La richiesta di convocazione in questione dovrà essere motivata.
  5. Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alla partecipazione dei rispettivi rappresentanti all’Assemblea delle Parti.

Art. VIII Assemblea delle Parti. Procedura

  1. Ciascuna Parte dispone di un voto nell’Assemblea. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.
  2. Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che ne rappresenti un’altra o altre due in conformità all’articolo VII paragrafo b) della Convenzione potrà votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.
  3. Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.
  4. Qualunque sia il tipo di sessione, l’Assemblea delle Parti è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente.
  5. L’Assemblea delle Parti adotterà un proprio regolamento interno che sarà conforme alle disposizioni della Convenzione che, in particolare, comprenderà le norme relative a:i)elezione del Presidente e degli altri membri dell’ufficio;ii)convocazione delle sessioni;iii)rappresentanza ed accreditamento;iv)procedure per la votazione.

Art. IX Assemblea delle Parti. Funzioni

All’Assemblea delle Parti sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. esaminare le attività della Società Eutelsat SA in relazione ai Principi di base. La Società Eutelsat SA può emanare raccomandazioni in merito che verranno prese in considerazione dall’Assemblea delle Parti;
  2. garantire che la Società Eutelsat SA rispetti i Principi di base, conformemente all’Arrangiamento;
  3. decidere in merito alle proposte di cambiamento dell’Arrangiamento; tali cambiamenti sono fatti su riserva d’intesa tra le Parti all’Arrangiamento;
  4. adottare le decisioni necessarie a garantire la continuità in materia di diritti e obblighi internazionali derivanti dall’esercizio del settore spaziale d’EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat SA, segnatamente in conformità al Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto concerne l’utilizzazione delle frequenze;
  5. adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni formali tra l’EUTELSAT e gli Stati – che siano o meno Parti – o le organizzazioni internazionali, e, in particolare, negoziare l’Accordo di Sede menzionato all’articolo XII paragrafo c) della Convenzione;
  6. decidere di tutte le proposte il cui scopo è abrogare la Convenzione giusta le disposizioni dell’articolo XIV paragrafo c);
  7. esaminare i reclami presentati dalle Parti;
  8. adottare, secondo quanto dispone l’articolo XIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte dall’EUTELSAT;
  9. deliberare, in conformità a quanto dispone l’articolo XIV della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della Convenzione, e sottoporre alla Società Eutelsat SA ogni proposta di emendamento suscettibile di influire sul modo di condurre le sue attività;
  10. decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in conformità all’articolo XVIII paragrafo e) della Convenzione;
  11. conformemente all’articolo X della Convenzione, nominare e destituire il Segretario esecutivo e, su raccomandazione del Segretario esecutivo, determinare gli effettivi, lo statuto e le condizioni d’impiego di tutto il personale del Segretariato, tenendo debitamente conto dell’Arrangiamento;
  12. designare un alto funzionario del Segretariato che funga da Segretario esecutivo ad interim, quando il Segretario esecutivo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, oppure quando il posto di Segretario esecutivo è vacante;
  13. approvare un bilancio annuale o biennale;
  14. approvare i cambiamenti di luogo d’insediamento della Società Eutelsat SA conformemente alle disposizioni dell’Arrangiamento.

Art. X Segretariato

  1. Il Segretariato è diretto dal Segretario esecutivo nominato dall’Assemblea delle Parti.
  2. Il Segretario esecutivo ha un mandato di quattro anni, a meno che l’Assemblea delle Parti decida altrimenti.
  3. L’Assemblea delle Parti può destituire il Segretario esecutivo, con una decisione motivata, prima della fine del suo mandato.
  4. Il Segretario esecutivo è il rappresentante legale d’EUTELSAT. Egli dipende dall’Assemblea delle Parti davanti alla quale è direttamente responsabile dell’esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato.
  5. Il Segretario esecutivo ha il potere di nominare tutto il personale del Segretariato, su riserva d’approvazione da parte dell’Assemblea, conformemente alle disposizioni dell’articolo IX paragrafo k).
  6. Se il posto di Segretario esecutivo è vacante, oppure se egli è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo ad interim, debitamente designato dall’Assemblea delle Parti, dispone dei poteri che la Convenzione ha conferito al Segretario esecutivo.
  7. Il Segretario esecutivo e il personale del Segretariato si astengono dal compiere qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilità in seno all’EUTELSAT.

Art. XI Diritti ed obblighi

  1. Le Parti eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi derivanti dalla Convenzione, in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.
  2. Tutte le Parti possono assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali esse hanno il diritto di essere rappresentate in conformità alle disposizioni della Convenzione, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall’EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformità agli accordi presi per tali riunioni, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute.
  3. Prima di ciascuna conferenza o riunione tenuta al di fuori del territorio in cui ha sede l’EUTELSAT, il Segretario esecutivo dovrà assicurarsi che gli accordi con il Paese che ospita detta conferenza o riunione includano una disposizione che consenta ai rappresentanti di tutte le Parti, aventi diritto di parteciparvi, di entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della conferenza o riunione suddetta.

Art. XII Sede dell’EUTELSAT, privilegi, esenzioni, immunità

  1. L’EUTELSAT ha sede in Francia.
  2. L’EUTELSAT ed i suoi beni, relativamente all’ambito delle attività svolte in base alla Convenzione, saranno esenti nel territorio di tutte le Parti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale.
  3. In conformità al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte accorderà i necessari privilegi, immunità ed esenzioni all’EUTELSAT, ai suoi funzionari e alle categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti, ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concederà alle anzidette persone l’immunità giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La Parte nel cui territorio ha sede l’EUTELSAT dovrà, con ogni sollecitudine, negoziare o, se necessario, rinegoziare con l’EUTELSAT un Accordo di sede relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità. Anche le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno concludere un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità. L’Accordo di sede ed il Protocollo dovranno prevedere le condizioni della loro scadenza e saranno indipendenti dalla Convenzione.

Art. XIII Recesso

  1. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento volontariamente dall’EUTELSAT notificandolo per iscritto al Depositario, come definito all’articolo XXI. Il recesso avrà effetto tre mesi dopo che il Depositario ha ricevuto la notifica.
  2. Qualora risulti che una Parte è venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l’Assemblea delle Parti, agendo sia di propria iniziativa sia a seguito di specifica notifica e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte, potrà decidere, dopo aver accertato la violazione dell’obbligo, di considerare che la Parte stessa ha inteso recedere dall’EUTELSAT. A decorrere dalla data di questa decisione, cesseranno gli effetti della Convenzione nei confronti di detta Parte. L’Assemblea delle Parti può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine.
  3. In caso di recesso o di presunzione di recesso dall’EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata nell’Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità a decorrere dalla data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data suddetta.
  4. Il Depositario deve comunicare immediatamente a tutte le Parti ogni notifica di recesso ed ogni decisione relativa ad un recesso presunto.

Art. XIV Emendamenti ed estinzione

  1. Ogni Parte potrà proporre degli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Segretario esecutivo, il quale provvederà sollecitamente a distribuire i relativi testi a tutte le Parti. L’Assemblea delle Parti esaminerà la proposta di emendamento solo dopo un periodo di sei mesi a partire dalla data della sua distribuzione, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Società Eutelsat SA il cui parere viene richiesto se la proposta di emendamento alla Convenzione potrebbe influire sulla conduzione delle sue attività. In alcuni casi particolari, il suddetto periodo potrà essere ridotto dall’Assemblea delle Parti mediante decisione adottata secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza.
  2. Se adottato dall’Assemblea delle Parti, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario ha ricevuto le relative notifiche di accettazione dei due terzi degli Stati, che erano Parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Dopo la sua entrata in vigore, l’emendamento diventerà vincolante per tutte le Parti.
  3. Le Parti possono sciogliere l’EUTELSAT abrogando la Convenzione mediante un voto alla maggioranza dei due terzi delle Parti.
  4. L’estinzione della Convenzione non rimette in discussione l’esistenza della Società Eutelsat SA
  5. Fintanto che i diritti e gli obblighi internazionali di cui all’articolo III paragrafo b) non sono interamente estinti non può essere deciso di sciogliere l’EUTELSAT conformemente al paragrafo c) del presente articolo, a meno che sia stabilito diversamente con la Società Eutelsat SA

Art. XV Regolamento delle vertenze

  1. Ogni vertenza sorta tra le Parti o tra l’EUTELSAT ed una o più Parti in relazione all’interpretazione od applicazione della Convenzione, dovrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all’Allegato B della Convenzione, se non è stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza ha notificato all’altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole.
  2. Ogni vertenza in relazione all’interpretazione ed applicazione della Convenzione, sorta tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, oppure tra l’EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia sorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sarà sottoposta alla procedura arbitrale secondo le disposizioni dell’Allegato B della Convenzione, se non è stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza ha notificato all’altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte acconsenta. Se uno Stato perde la qualità di Parte dopo l’inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza nella quale era interessato, giusta il paragrafo a) del presente articolo, la procedura arbitrale sarà proseguita fino alla sua conclusione.

Art. XVI Firma della Convenzione – Riserve

  1. Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle telecomunicazioni o Entità privata riconosciuta, è o ha il diritto di diventare Parte Firmataria dell’Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante:i)firma non soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, oppureii)firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita dalla necessaria ratifica, accettazione o approvazione, oppureiii)adesione.
  2. La Convenzione sarà aperta alla firma a Parigi a partire dal 15 luglio 1982 fino alla sua entrata in vigore e successivamente rimarrà aperta all’adesione.
  3. Nessuna riserva potrà essere formulata in relazione alla Convenzione.

Art. XVII Entrata in vigore della Convenzione

  1. La Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo l’avvenuta firma, ai sensi dell’articolo XVI paragrafo a) comma i) della Convenzione, o sessanta giorni dopo la ratifica, accettazione od approvazione da parte dei due terzi degli Stati sotto la cui giurisdizione si trovano, al momento dell’apertura alla firma della Convenzione, le Parti Firmatarie dell’Accordo provvisorio, a condizione che dette Parti Firmatarie, o i Firmatari da esse designati dell’Accordo ECS, detengano i due terzi delle quote finanziarie di cui all’Accordo ECS.
  2. La Convenzione non potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla sua apertura alla firma. La Convenzione non potrà entrare in vigore se non sarà stata firmata, ratificata, accettata o approvata secondo le disposizioni del paragrafo a) del presente articolo entro trentasei mesi dalla data di apertura alla firma.
  3. Se uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione viene depositato da uno Stato dopo l’entrata in vigore della Convenzione, essa entrerà in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito.
  4. Al momento della sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere applicata provvisoriamente nei confronti di uno Stato che l’ha firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che lo ha richiesto al momento della firma o prima dell’entrata in vigore. L’applicazione provvisoria cessa:i)al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;ii)dopo un periodo di due anni dall’entrata in vigore della Convenzione, se essa non è stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato;iii)al momento in cui lo Stato stesso comunica, prima che sia decorso il periodo di cui al comma ii) del presente paragrafo, che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione.
  5. Se l’applicazione provvisoria viene a cessare ai sensi dei commi ii) o iii) del presente paragrafo, i diritti e gli obblighi della Parte saranno regolati conformemente all’articolo XIII paragrafo c) della Convenzione.
  6. Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituirà l’Accordo provvisorio, che cesserà di avere effetto. Tuttavia nessuna disposizione della Convenzione potrà riguardare i diritti o gli obblighi che una Parte ha acquisito in qualità di Parte Firmataria dell’Accordo provvisorio.

Art. XVIII Adesione alla Convenzione

  1. Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle telecomunicazioni o Entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte Firmataria dell’Accordo provvisorio alla data dell’apertura alla firma della Convenzione, potrà aderire alla Convenzione dal momento in cui questa cessa di essere aperta alla firma per un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore.
  2. Le disposizioni di cui ai paragrafi c), d) ed e) del presente articolo si applicheranno alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:i)uno Stato, la cui Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni o Entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stata o abbia avuto il diritto di diventare Parte Firmataria dell’Accordo provvisorio alla data dell’apertura alla firma della Convenzione, il quale non sia divenuto Parte della Convenzione ai sensi dell’articolo XVI paragrafo a) commi i) o ii), oppure ai sensi del paragrafo a) del presente articolo;ii)ogni altro Stato europeo, membro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.
  3. Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione nelle circostanze menzionate nella lettera a) del presente articolo (qui di seguito denominato «Stato richiedente») dovrà darne notifica al Segretario esecutivo per iscritto e fornirgli ogni informazione concernente la domanda.
  4. Il Segretario esecutivo riceve la domanda dello Stato richiedente e la sottopone all’Assemblea delle Parti.
  5. L’Assemblea delle Parti dovrà prendere una decisione sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo decide di essere in possesso di tutte le necessarie informazioni, di cui al paragrafo c) del presente articolo. La decisione del Segretario esecutivo sarà sollecitamente notificata all’Assemblea delle Parti. La decisione dell’Assemblea delle Parti sarà presa con votazione segreta e secondo la procedura prevista per le questioni di sostanza. A questo scopo l’Assemblea delle Parti potrà essere convocata in sessione straordinaria.
  6. Il Segretario esecutivo notificherà allo Stato richiedente le condizioni per l’adesione stabilite dall’Assemblea delle Parti, le quali saranno oggetto di un protocollo allegato allo strumento di adesione, che sarà depositato dal suddetto Stato presso il Depositario.

Art. XIX Responsabilità

Nessuna Parte sarà responsabile individualmente degli atti ed obblighi dell’EUTELSAT, salvo nel caso in cui tale responsabilità derivi da un trattato concluso tra la Parte e lo Stato che richiede il risarcimento del danno. In questo caso, l’EUTELSAT dovrà risarcire la Parte in questione per ognuna di tali responsabilità, a meno che quest’ultima abbia espressamente dichiarato di assumersi suddetta responsabilità in via esclusiva.

Art. XX Disposizioni varie

  1. Le lingue ufficiali e di lavoro dell’EUTELSAT sono l’inglese ed il francese.
  2. L’EUTELSAT, tenendo in considerazione le direttive generali dell’Assemblea delle Parti, dovrà cooperare, per le questioni di comune interesse, con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, tra cui, in particolare, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, e con altre organizzazioni internazionali.
  3. In conformità alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’EUTELSAT trasmetterà, a titolo di informazione, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed alle istituzioni specializzate interessate, una relazione annuale sulle sue attività. La relazione annuale è trasmessa anche alla Società Eutelsat SA

Art. XXI Depositario

  1. Il Governo della Repubblica francese è il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall’EUTELSAT o di cessazione dell’applicazione provvisoria della Convenzione.
  2. La Convenzione sarà depositata negli archivi del Depositario. Questi ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
  3. Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione e, se necessario, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni in merito a:i)tutte le firme della Convenzione;ii)deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;iii)inizio del periodo di sessanta giorni di cui all’articolo XVII paragrafo a) della Convenzione;iv)entrata in vigore della Convenzione;v)tutte le domande di applicazione provvisoria di cui all’articolo XVII paragrafo d) della Convenzione;vi)nomina del Segretario esecutivo di cui all’articolo X paragrafo a) della Convenzione;vii)adozione e entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla Convenzione;viii)tutte le notifiche di recesso;ix)tutte le decisioni dell’Assemblea delle Parti, di cui all’articolo XIII paragrafo b) della Convenzione, quando essa considera che una Parte abbia receduto dall’EUTELSAT,x)tutte le altre notifiche o comunicazioni relative alla Convenzione.
  4. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmetterà al Segretariato delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, una copia certificata conforme della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Aperta alla firma a Parigi, il quindici del mese di luglio del millenovecentoottantadue, in un unico esemplare, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti parimente fede.

(Seguono le firme)

Allegato A

(Disposizioni transitorie)

1. Continuità delle attività

  1. Ogni accordo, stipulato dall’EUTELSAT ed in vigore al momento della creazione della Società Eutelsat SA, resterà in vigore a meno che non sia e fino a quando non sarà modificato o annullato in conformità alle disposizioni contenute nell’accordo stesso. Ogni decisione, presa dall’EUTELSAT in vigore al momento della creazione della Società Eutelsat SA, resterà in vigore a meno che non sia e fino a quando non sarà modificata o annullata.
  2. Se al momento della creazione della Società Eutelsat SA, un organo dell’EUTELSAT avrà intrapreso, ma non completato, un’azione che era stato autorizzato o incaricato di compiere, il Segretario esecutivo o il primo Presidente del Consiglio della Società Eutelsat SA, nel quadro dei loro rispettivi compiti, e conformemente alle disposizioni stabilite tra l’EUTELSAT e la Società Eutelsat SA, si sostituirà a detto organo al fine di portare a termine l’azione in questione.

2. Metodo di trasferimento

  1. L’EUTELSAT conclude con la Società Eutelsat SA un accordo (il «Trattato di Trasferimento») in vista del trasferimento di tutto o parte del suo attivo e del suo passivo legati alla sua attività (come più ampiamente precisato nel Trattato di Trasferimento) alla Società Eutelsat SA (il «Trasferimento»).
  2. Il Trasferimento comporta una trasmissione universale di tutti i diritti, beni e obblighi compresi nel patrimonio legato all’attività trasferita che si considera costituisca un settore completo e autonomo d’attività. Tale Trasferimento produce gli stessi effetti di quelli derivanti dal regime delle scissioni in applicazione degli articolo 382 e seguenti della legge francese n. 66-537 del 24 luglio 1966 relativa alle società commerciali, senza, tuttavia, che gli obblighi e le formalità che incombono alla società che effettua il Trasferimento ai sensi delle disposizioni di detta legge siano applicabili all’EUTELSAT.
  3. Indipendentemente da quanto precede, il Trasferimento è opponibile erga omnes a partire dalla data prevista nel Trattato di Trasferimento senza che sia richiesta la notifica a o il consenso di ognuno, compresi i creditori. Il Trasferimento è opponibile allo stesso modo a chiunque è legato all’EUTELSAT mediante un contratto intuitu personae.

3. Gestione

  1. Per quanto concerne il capoverso 2 lettera c del presente articolo, tutto il personale dell’Organo esecutivo d’EUTELSAT ha il diritto di essere trasferito alla Società Eutelsat SA, e le persone che esercitano tale diritto beneficiano, alla data del loro trasferimento, di condizioni di lavoro che, nella misura in cui sono conformi al diritto francese, sono almeno equivalenti a quelle di cui beneficiavano immediatamente prima di tale data.
  2. Per quanto concerne le persone che, alla data del trasferimento, ricevono delle prestazioni in virtù del Regolamento delle pensioni d’EUTELSAT, esse continueranno a riceverle conformemente a tutte le disposizioni pertinenti di suddetto Regolamento in vigore alla data del Trasferimento.
  3. Per quanto concerne le persone che, alla data del Trasferimento, hanno acquisito diritti a prestazioni in virtù del Regolamento delle pensioni d’EUTELSAT, verranno adottate delle misure adeguate al fine di conservare tali diritti.
  4. In conformità al capoverso 1 del presente Allegato, le condizioni di lavoro del personale in vigore continuano ad essere applicate fino a che la Società Eutelsat SA non ne stabilisca delle nuove.
  5. Fino all’entrata in carica del primo Presidente del Consiglio della Società Eutelsat SA e del primo Segretario esecutivo, il Direttore generale d’EUTELSAT assume le loro rispettive funzioni.

4. Trasferimento delle funzioni d’EUTELSAT alla Società Eutelsat SA e al Segretario esecutivo

  1. Alla data della creazione della Società Eutelsat SA e del Segretariato, il Direttore generale d’EUTELSAT informa tutti gli interessati di tale creazione.
  2. Il Direttore generale d’EUTELSAT, in qualità di rappresentante legale d’EUTELSAT, adotterà tutte le misure per garantire a tempo debito il Trasferimento alla Società Eutelsat SA e al Segretario esecutivo di tutti i diritti e obblighi acquisiti dall’EUTELSAT.

Allegato B

(Procedimento arbitrale)

  1. Al fine di decidere su ogni vertenza di cui all’articolo XV della Convenzione, sarà istituito un tribunale arbitrale secondo le disposizioni contenute nei capoversi seguenti.
  2. Ciascuna Parte della Convenzione potrà unirsi all’una o all’altra parte della vertenza in un procedimento arbitrale.
  3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna parte della vertenza nominerà un arbitro entro un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle parti di sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale. Qualora l’articolo XV della Convenzione richieda il consenso delle parti per sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorrerà dalla data di detto consenso. I primi due arbitri, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo arbitro, designeranno il terzo arbitro, che assumerà le funzioni di Presidente del tribunale arbitrale. Se uno dei due arbitri non è stato nominato nel periodo suddetto, su richiesta dell’una e dell’altra parte, sarà nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, o, in mancanza di accordo tra le Parti, dal Segretario Generale della Corte arbitrale permanente. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nel periodo stabilito.
  4. Il tribunale arbitrale stabilirà la sede delle riunioni ed adotterà un proprio regolamento interno.
  5. Ciascuna parte sosterrà le spese relative all’arbitro che ha designato e quelle concernenti i suoi rappresentanti presso il tribunale. Le spese relative al Presidente del tribunale arbitrale saranno invece ripartite in misura uguale tra le parti della vertenza.
  6. La sentenza del tribunale arbitrale dovrà essere adottata dalla maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva e vincolante per tutte le parti della vertenza e nessuno potrà appellarsi contro di essa. Le Parti dovranno conformarsi alla sentenza immediatamente. In caso di vertenza circa il significato o le finalità di detta sentenza, il tribunale arbitrale ne fornirà la giusta interpretazione su richiesta di una delle Parti.

0.784.602

Campo d’applicazione l’11 aprile 20166

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

18 febbraio

1993 A

18 febbraio

1993

Andorra

2 dicembre

1994 A

2 dicembre

1994

Armenia

9 ottobre

1992 A

9 ottobre

1992

Austria

30 aprile

1985

1° settembre

1985

Azerbaigian

8 aprile

1992 A

8 aprile

1992

Belgio

3 luglio

1985

1° settembre

1985

Bielorussia

8 dicembre

1994 A

8 dicembre

1994

Bosnia e Erzegovina

22 marzo

1993 A

22 marzo

1993

Bulgaria

21 maggio

1996 A

21 maggio

1996

Cipro

17 luglio

1985

1° settembre

1985

Croazia

23 ottobre

1992 A

23 ottobre

1992

Danimarca

17 luglio

1984

1° settembre

1985

Finlandia

31 gennaio

1985

1° settembre

1985

Francia

12 gennaio

1984

1° settembre

1985

Georgia

25 febbraio

1993 A

25 febbraio

1993

Germania

3 dicembre

1984

1° settembre

1985

Grecia

26 agosto

1987

26 agosto

1987

Irlanda

20 marzo

1985

1° settembre

1985

Islanda

12 giugno

1987

12 giugno

1987

Italia

3 luglio

1985

1° settembre

1985

Kazakistan

22 maggio

1998 A

22 maggio

1998

Lettonia

23 settembre

1994 A

23 settembre

1994

Liechtenstein

4 febbraio

1987

4 febbraio

1987

Lituania

28 ottobre

1991 A

28 ottobre

1991

Lussemburgo

27 agosto

1987

27 agosto

1987

Macedonia

14 giugno

2000 A

14 giugno

2000

Malta

5 febbraio

1987

5 febbraio

1987

Moldova

13 maggio

1994 A

13 maggio

1994

Monaco

23 maggio

1984

1° settembre

1985

Montenegro

28 ottobre

2009 A

28 ottobre

2009

Norvegia

24 febbraio

1984

1° settembre

1985

Paesi Bassi

29 aprile

1985

1° settembre

1985

Polonia

20 dicembre

1991 A

20 dicembre

1991

Portogallo

17 dicembre

1985

17 dicembre

1985

Regno Unito

21 febbraio

1985

1° settembre

1985

Repubblica Ceca

10 novembre

1993 A

10 novembre

1993

Romania

29 ottobre

1990 A

29 ottobre

1990

Russia

4 luglio

1994 A

4 luglio

1994

San Marino

7 marzo

1985

1° settembre

1985

Santa Sede

20 marzo

1985

1° settembre

1985

Serbia

30 agosto

1987

30 agosto

1987

Slovacchia

9 giugno

1992 A

9 giugno

1992

Slovenia

19 novembre

1997 A

19 novembre

1997

Spagna

31 gennaio

1985

1° settembre

1985

Svezia

10 gennaio

1984

1° settembre

1985

Svizzera

15 luglio

1985

1° settembre

1985

Turchia

18 giugno

1985

1° settembre

1985

Ucraina

27 dicembre

1993 A

27 dicembre

1993

Ungheria

19 ottobre

1993 A

19 ottobre

1993