Ai fini del presente Accordo: per autorità competente si intende un’autorità che la FDA ha definito competente in base ai criteri e alle procedure specificate nell’Allegato 3 e a cui viene fatto riferimento nelle leggi e nei regolamenti statunitensi riportati nell’Allegato 1. Per maggiore chiarezza si precisa che la «competenza» di un’autorità di regolamentazione non dipende dal fatto che essa adotti procedure d’ispezione e di supervisione degli impianti di fabbricazione identiche a quelle della FDA; per equivalenza si intende che il sistema normativo in cui un’autorità opera è paragonabile al punto da garantire che il processo d’ispezione e i relativi documenti ufficiali sulla buona prassi di fabbricazione dei medicinali (di seguito «documenti BPF ufficiali») forniscono le informazioni necessarie a stabilire se i requisiti legali e normativi delle autorità siano soddisfatti. Per maggiore chiarezza si precisa che ai fini di tale «equivalenza» non è necessario che i rispettivi sistemi normativi prevedano procedure identiche; per autorità equivalente si intende un’autorità che Swissmedic ha definito equivalente in base ai criteri e alle procedure specificate nell’Allegato 3 e a cui viene fatto riferimento nelle leggi e nei regolamenti svizzeri riportati nell’Allegato 1; per buona prassi di fabbricazione (BPF) si intendono i sistemi che garantiscono l’adeguatezza dell’elaborazione, del monitoraggio e del controllo dei processi e degli impianti di fabbricazione, il cui rispetto assicura l’identità, l’efficacia, la qualità e la purezza dei medicinali. La BPF comprende rigorosi sistemi di gestione della qualità, l’ottenimento di materie prime (comprese le sostanze di partenza) e di materiali da imballaggio di qualità adeguata, la messa in atto di procedure operative solide, l’individuazione e l’esame dei vizi di qualità di un prodotto e il mantenimento di laboratori di prova affidabili; per ispezioni BPF si intendono le ispezioni degli impianti di fabbricazione, compresi gli impianti di lavorazione, imballaggio, collaudo e sterilizzazione nonché gli impianti che, per contratto, svolgono queste funzioni nella fase di immissione in commercio dei prodotti per verificarne la conformità alla BPF; per ispezione si intende la valutazione in loco di un impianto di fabbricazione per determinare se opera in conformità alla BPF, agli impegni assunti nell’ambito dell’approvazione all’immissione in commercio di un prodotto o a entrambi; per rapporto d’ispezione si intende un rapporto redatto da un investigatore o da un ispettore di un’autorità in merito a un’ispezione di un impianto di fabbricazione condotta dall’investigatore o dall’ispettore che specifichi lo scopo, la portata e i dettagli dell’ispezione e che comprenda osservazioni scritte o constatazioni fattuali relative alla conformità dell’impianto di fabbricazione ai requisiti della BPF applicabili stabiliti nelle leggi e nei regolamenti elencati nell’Allegato 1 e a qualsiasi impegno assunto nell’ambito dell’approvazione all’immissione in commercio di un prodotto; per documento BPF ufficiale si intende un documento rilasciato da un’autorità dopo un’ispezione di un impianto di fabbricazione. I documenti BPF ufficiali comprendono: rapporti di ispezione, certificati rilasciati da un’autorità che attestano la conformità di un impianto di fabbricazione alla BPF, dichiarazioni di non conformità alla BPF rilasciate da Swissmedic, avvisi di osservazione, lettere di notifica o di avvertimento e avvisi d’importazione rilasciati dalla FDA; per ispezione post-approvazione si intende l’ispezione di un impianto di fabbricazione relativamente a una domanda già approvata; e per ispezione pre-approvazione si intende l’ispezione di un impianto di fabbricazione nel quadro dell’esame di una domanda prima che sia concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio.
per valutazioni1 si intendono:
- per la Svizzera, le valutazioni di equivalenza effettuate da Swissmedic; e
- per gli Stati Uniti, le valutazioni della competenza effettuate dalla FDA;
per autorità si intende:
- per Swissmedic, un’autorità equivalente; e
- per la FDA, un’autorità competente;