Salvo espressa indicazione contraria, le definizioni che seguono si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
Per «Convenzione di Ginevra» si intende la Convenzione internazionale dell’oppio firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925 3 .
Per «Droghe» si intendono le droghe seguenti, siano esse parzialmente fabbricate o intieramente raffinate.
- Gruppo I
- Sottogruppo (a):
- la morfina e i suoi sali, comprese le preparazioni fatte partendo direttamente dall’oppio greggio o medicinale e contenenti più del 20 % di morfina;
- la diacetilmorfina e gli altri eteri (eteri-sali) della morfina e i loro sali;
- la cocaina e i suoi sali, comprese le preparazioni fatte partendo direttamente dalla foglia di coca e contenenti più di 0,1 % di cocaina, tutti gli eteri dell’ecgonina e i loro sali;
- il cloridrato di idroossicodeinone (di cui l’eucodal, nome depositato, è un sale), il di-idrocodeinone (di cui il dicodid, nome depositato, è un sale), il cloridrato di di-idromorfinone (di cui il dilaudid, nome depositato, è un sale), l’acetildiidrocodeinone o l’acetildimetildiidrotebaina (di cui l’acedicon, nome depositato, è un sale), la di-idromorfina (di cui il paramorfan, nome depositato, è un sale) i loro eteri e i sali di una qualsiasi di queste sostanze e i loro eteri, la N-ossimorfina (genomorfina, nome depositato), i composti N‑ossimorfinici, nonchè tutti gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente.
- Sottogruppo (b):
- L’ecgonina, la tebaina e i loro sali, gli eteri ossidi della morfina, quali al benzilmorfina, e i loro sali, eccettuati la metilmorfina (codeina) e l’etilmorfina e i loro sali.
- Gruppo II
- La metilmorfina (codeina), l’etilmorfina e i loro sali.
- Le sostanze menzionate nel presente paragrafo saranno considerate come «droghe», anche se esse fossero prodotte per via sintetica.
- I termini «Gruppo I» e «Gruppo II» designano rispettivamente i gruppi I e II del presente paragrafo.
Per «oppio greggio» si intende il succo coagulato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero (Papaver somniferum L.) che abbia subìto solo le manipolazioni necessarie per l’imballaggio ed il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina. Per «oppio medicinale» si intende l’oppio che abbia subìto le preparazioni necessarie per adattarlo all’uso medicinale, sia in polvere o granulato, sia in forma di miscela con materie neutre, secondo le esigenze della farmacopea. Per «morfina» si intende il principale alcaloide dell’oppio, avente la formola C 17 H 19 O 3 N. Per «diacetilmorfina» si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formola (C 21 H 23 O 5 N) (C 17 H 17 (C 2 H 3 O) 2 O 3 N). Per «foglie di coca» si intendono le foglie dell’ Erythroxylon coca Lamark, dell’ Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle Eritrossilacee e le foglie di altre specie di questo genere, da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta per trasformazione chimica. Per «cocaina» si intende l’etere metilico della benzoilecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, ([a] D 20° = – 16°4) in una soluzione cloroformica al 20 % avente la formola C 17 H 21 O 4 N. Per «ecgonina» si intende l’ecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata ([a] D 20° = – 45°6 in soluzione acquosa al 5 %) avente la formola C 9 H 15 O 3 N+H 2 O e tutti i derivati dell’ecgonina che potessero servire industrialmente a ritrasformarla. Le «droghe» seguenti sono definite con le loro formole chimiche come segue:
Di‑idroossicodeinone | C18H21O4N | |
Di‑idrocodeinone | C18H21O3N | |
Di‑idromorfinone | C17H19O3N | |
Acetildiidrocodeinone o | } | C20H23O4N (C18H20(C2H3O)O3N) |
Di‑idromorfina | C17H21O3N | |
N‑ossimorfina | C17H19O4N | |
Tebaina | C19H21O3N | |
Metilmorfina (codeina) | C18H21O3N (C17H18(CH3O)O2N) | |
Etilmorfina | C19H23O3N (C17H18(C2H5O)O2N) | |
Benzilmorfina | C24H25O3N (C17H18(C7H7O)O2N) |
Per «fabbricazione» si intende anche la raffinatura. Per «trasformazione» si intende la trasformazione di una «droga» per via chimica, eccettuata la trasformazione degli alcaloidi nei loro sali. Allorchè una delle «droghe» è trasformata in un’altra «droga», quest’operazione è considerata come una trasformazione per rapporto alla prima «droga» e come una fabbricazione per rapporto alla seconda. Per «valutazioni» si intendono le valutazioni fornite in conformità degli art. da 2 a 5 della presente Convenzione e, salvo indicazione contraria del contesto, comprese le valutazioni supplementari. Il termine «scorte di Stato», nel caso di una «droga» qualsiasi, indica le scorte mantenute sotto controllo dello Stato per uso dello Stato, e per far fronte a circostanze eccezionali. Salvo indicazione contraria del contesto, la parola «esportazione» è considerata come comprendente la riesportazione.
Il termine «scorte di riserva», nel caso di una droga qualsiasi designa le scorte richieste:
- per il consumo interno normale del paese o del territorio in cui sono tenute,
- per la trasformazione, in questo paese o in questo territorio, e
- per l’esportazione.