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0.814.284.6

Accordo concernente la protezione del Reno dall’inquinamento dovuto ai cloruri Conchiuso a Bonn il 3 dicembre 1976 Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 1977 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 novembre 1977 Modificato con scambio di lettere il 29 aprile/13 maggio 1983 Entrato in vigore per la Svizzera il 5 luglio 1985

RU 1985 1045; FF 1977 I 929

Traduzione1

Il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica Francese,
il Governo del Granducato del Lussemburgo,
il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
e il Governo della Confederazione Svizzera,

riferendosi all’Accordo del 29 aprile 1963 2 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento,

considerato l’attuale carico del Reno in ioni‑cloruro, consapevoli dei danni che possono risultarne,

riferendosi alle conoscenze e ai risultati acquisiti alla Conferenza ministeriale sull’inquinamento del Reno, tenutasi all’Aja il 25 e 26 ottobre 1972, in occasione della quale è stato espresso il desiderio di un progressivo miglioramento della qualità delle acque del Reno, in modo che il tenore di 200 mg/l in ionicloruro non venga oltrepassato alla frontiera germano‑olandese,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti intensificano la loro collaborazione in vista della lotta contro l’inquinamento del Reno dovuto agli ioni‑cloruro basandosi, in una prima tappa, sulle disposizioni del presente Accordo.

L’Allegato A al presente Accordo precisa ciò che le Parti contraenti intendono per «Reno» nell’applicazione di detto Accordo.

Art. 2

Gli scarichi di ioni‑cloruro nel Reno vengono ridotti di almeno 60 kg/s di ionicloruro (media annua). Questo obiettivo viene attuato progressivamente su territorio francese.

Allo scopo di concretizzare l’impegno formulato al capoverso 1, il Governo francese provvede all’attuazione di un impianto ai sensi dell’allegato I al presente Accordo per depositare dei cloruri nel sottosuolo alsaziano, in vista di ridurre, per una durata di 10 anni, gli scarichi delle miniere di potassio d’Alsazia in ragione di 20 kg/s di ioni‑cloruro. L’impianto verrà allestito il più rapidamente possibile, al massimo però entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Il Governo francese ne informa regolarmente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento (di seguito chiamata «Commissione internazionale»).

Le Parti contraenti hanno convenuto che il Governo francese, considerati i risultati ottenuti nella prima fase prevista al capoverso 2, prenderà tutte le misure che permettano, entro il 1 o gennaio 1980, di raggiungere, mediante deposito nel sottosuolo alsaziano o altri mezzi, l’obiettivo stabilito al capoverso 1, con riserva di un accordo sulle modalità tecniche del progetto e sul finanziamento dei relativi costi.

Il Governo francese presenta un piano globale delle modalità tecniche e dei costi delle misure da adottare in applicazione del capoverso 3.

Art. 33

Art. 4

Di propria iniziativa o a richiesta di un’altra Parte contraente, il Governo francese può fare interrompere il deposito nel sottosuolo o la ritenzione di ioni‑cloruro all’insorgere di gravi pericoli per l’ambiente e, in particolare, per le acque sotterranee.

Il Governo francese o qualsiasi altra Parte contraente informa immediatamente della situazione la Commissione internazionale e le fornisce dati sull’estenzione e sulla natura dei pericoli.

Il Governo francese prende immediatamente le misure che la situazione impone. Esso ne informa la Commissione internazionale. Se la situazione non è più ritenuta pericolosa, le operazioni di deposito nel sottosuolo o di ritenzione di ioni‑cloruro devono riprendere immediatamente.

Le Parti contraenti, a richiesta di una di esse, si consultano in seno alla Commissione internazionale per prendere, se necessario, misure complementari.

Art. 5

Se il deposito nel sottosuolo o la ritenzione di ioni‑cloruro provoca danni, di cui i costruttori dell’impianto o terzi non possono assicurarne il risarcimento integrale o parziale, le Parti contraenti si consultano, a richiesta di una di esse, sull’eventuale contributo da versare al Governo francese.

Art. 64

Art. 7

Le spese risultanti dal deposito nel sottosuolo, previsto all’articolo 2 capoverso 2, e dai lavori preparatori vanno a carico della parte francese.

Le Parti contraenti di cui in appresso contribuiscono con una somma forfettaria alle spese totali ammontanti a centotrentadue milioni di franchi francesi, ripartiti come segue: I contributi vanno versati al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

Repubblica federale di Germania

trenta per cento

Regno dei Paesi Bassi

trentaquattro per cento

Confederazione Svizzera

sei per cento

Dopo presentazione del piano globale previsto all’articolo 2 capoverso 4, le Parti contraenti, a richiesta del Governo francese, deliberano il finanziamento delle misure da adottare in vista dell’applicazione dell’articolo 2 capoverso 3, poggiando sulla chiave formulata al capoverso 2 di cui sopra. Nel piano di finanziamento vanno inclusi anche i costi delle ricerche preparatorie, segnatamente quelli per gli studi e le esplorazioni, in quanto non siano già coperti dal finanziamento della prima fase.

Art. 8

I versamenti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 sono effettuati in franchi francesi al conto n. 440‑09/ligne 1 presso l’Agence Comptable Centrale du Trésor francais.

Art. 9

Se dopo l’entrata in vigore dei presente Accordo, la Commissione internazionale constata che ad uno dei punti di misurazione i carichi e le concentrazioni di ioni‑cloruro tendono ad un continuo aumento, essa invita ciascuna Parte contraente, sul territorio della quale si trova l’origine di tale sviluppo, a prendere le necessarie misure per porvi rimedio.

Art. 10

Se l’applicazione dell’articolo 9 fa nascere difficoltà e se trascorre un termine di sei mesi dalla constatazione fatta dalla Commissione internazionale, questa può, nell’intento di presentare un rapporto ai Governi, ricorrere, a richiesta di una Parte contraente, ad un esperto indipendente.

Le spese dell’inchiesta, compresi gli onorari dell’esperto, sono ripartite tra le seguenti Parti contraenti come segue: In determinati casi, la Commissione internazionale può stabilire un’altra ripartizione.

Repubblica federale di Germania

due settimi

(2/7)

Repubblica Francese

due settimi

(2/7)

Regno dei Paesi Bassi

due settimi

(2/7)

Confederazione Svizzera

un settimo

(1/7)

Art. 11

Se una delle Parti contraenti constata nelle acque del Reno un improvviso e considerevole aumento di ioni‑cloruro o viene a conoscenza di un sinistro, le cui conseguenze possono costituire una grave minaccia per la qualità di dette acque, essa ne informa tempestivamente, secondo una procedura che la Commissione internazionale è tenuta a stabilire, la Commissione internazionale e le Parti contraenti che potrebbero esserne colpite.

Art. 12

Nei punti di misurazione convenuti, ciascuna Parte contraente interessata si assume l’impianto e l’esercizio dei sistemi ed attrezzi di misurazione per il controllo delle concentrazioni di ioni‑cloruro nelle acque del Reno.

I carichi in ioni‑cloruro sono accertati in base alle misurazioni effettuate secondo le raccomandazioni della Commissione internazionale.

Le Parti contraenti informano regolarmente, almeno ogni semestre, la Commissione internazionale dei risultati dei controlli effettuati ai sensi del capoverso 1.

Art. 13

Ogni dissidio tra le Parti contraenti, nato dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo e non composto in via negoziale, è assoggettato, in quanto le Parti contraenti non dispongano altrimenti, a richiesta di una di esse, all’arbitrato secondo le disposizioni dell’allegato B. Quest’ultimo, come pure gli allegati A, I e Il, costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 14

Ciascuna Parte contraente notifica al Governo della Confederazione Svizzera l’avvenuta esecuzione delle rispettive procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. Questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricevimento dell’ultima notificazione.

Art. 15

Il presente Accordo, decorso un triennio dopo l’entrata in vigore, può essere in ogni momento denunciato da ciascuna Parte contraente, mediante una dichiarazione inviata al Governo della Confederazione Svizzera. Per la parte denunciante, la denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione da parte del Governo della Confederazione Svizzera. Una denuncia non infirma la continuità dell’esecuzione dei compiti già finanziati sul piano internazionale.

Art. 16

Il Governo della Confederazione Svizzera informa le Parti contraenti della data di ricevimento di tutte le notificazioni o dichiarazioni pervenutegli in applicazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17

Se l’Accordo del 29 aprile 1963 5 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento è denunciato da una delle sue Parti contraenti, le Parti contraenti si consultano senza indugio sulle necessarie disposizioni da prendere in vista di assicurare la continuità dell’esecuzione delle incombenze attribuite alla Commissione internazionale in virtù del presente Accordo.

Se non c’è intesa entro sei mesi dall’apertura delle consultazioni, ciascuna Parte contraente potrà, giusta l’articolo 15, denunciare il presente Accordo, senza attendere la scadenza del periodo triennale.

Art. 18

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale invierà a ciascuna Parte contraente una copia certificata conforme. Fatto a Bonn, il 3 dicembre 1976.

(Seguono le firme)

Allegato A

Per l’applicazione del presente Accordo, il Reno inizia allo sbocco del Lago inferiore e include, fino al limite delle acque dolci, i bracci nei quali le sue acque scorrono liberamente al Mare del Nord, compreso l’IJssel fino a Kampen.

Il limite delle acque dolci si trova nel punto del corso d’acqua in cui, durante il ciclo di bassa marea e in periodo di debole afflusso di acque dolci, si constata un notevole aumento del tenore in sale, dovuto alla presenza delle acque di mare. Per il Nieuwe Maas, questo punto si trova a 1000 km‑Reno a valle del ponte sul Reno, a Costanza. Gli altri punti del limite delle acque dolci sono stabiliti dalla Commissione internazionale, in base alle modalità di determinazione del limite qui sopra definito.

Allegato B

Arbitrato

(1) In quanto le Parti in causa non dispongano altrimenti, la procedura d’arbitrato si svolge conformemente alle disposizioni del presente allegato.

(2) Il tribunale arbitrale si compone di tre membri; i due membri nominati da ciascuna Parte in causa ne designano, di comune accordo, un terzo che assuma la presidenza del tribunale.

Se, entro un termine di due mesi seguenti la nomina del secondo arbitrato, il Presidente del tribunale non è stato designato, la designazione è fatta dal Presidente della Corte europea per i Diritti dell’Uomo, a richiesta della Parte più diligente, entro un nuovo termine di due mesi.

(3) Se, entro un termine di due mesi seguenti il ricevimento della richiesta, prevista all’articolo 13 dell’Accordo, una delle Parti in causa non ha proceduto, come le incombe, alla designazione di un membro del tribunale, l’altra Parte può adire il Presidente della Corte europea per i Diritti dell’Uomo che designa il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena designato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che ancora non ha nominato l’arbitro di farlo entro un termine di due mesi. Alla scadenza di questo termine, esso adisce il Presidente della Corte europea per i Diritti dell’Uomo che procede a questa designazione entro un nuovo termine di due mesi.

(4) Se nei casi contemplati dai capoversi precedenti, il Presidente della Corte europea per i Diritti dell’Uomo è impedito o è cittadino di una delle due Parti in causa, la designazione del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro incombe al vicepresidente dalla Corte o al membro più anziano della Corte, che non si trovi impedito e che non sia cittadino di una delle Parti in causa.

(5) Queste disposizioni si applicano per analogia in caso di rioccupazione dei seggi divenuti vacanti.

(6) Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, secondo le disposizioni del presente Accordo.

(7) Le decisioni del tribunale arbitrale in merito alle questioni sia procedurali sia materiali sono prese in base alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parità di voti, è determinante quello del Presidente. Le Parti devono attenersi alle decisioni del tribunale. Esse sostengono le spese dell’arbitro da loro designato e si dividono le altre spese per metà. La procedura per le altre questioni è regolata dal tribunale arbitrale stesso.

Allegato I

Basi tecniche dell’impianto per il deposito previsto
dall’articolo 2 capoverso 2

I sali residuali sciolti vengono depositati nel sottosuolo, in uno strato di roccia calcarea permeabile, chiamata «Grande Oolite», ad una profondità di 1500/2000 m, a sud‑ovest di Mulhouse.

Considerati gli studi e gli esperimenti finora effettuati, il deposito si svolge a mezzo di un impianto conforme alla descrizione seguente:

1. un’installazione per la produzione di acqua salsa concentrata, sull’area degli impianti in superficie della miniera «Amélie», capace di fornire un quantitativo di acqua salsa corrispondente a 20 kg/s di ioni‑cloruro (media annua);

2. dei bacini stagni per l’immagazzinamento delle acque salse concentrate e delle acque prelevate dalle rocce permeabili;

3. una rete di condotte per l’adduzione, a mezzo relativa stazione di pompaggio a valle del bacino d’immagazzinamento, dal bacino ai pozzi d’iniezione ad una distanza di circa 10 km;

4. due nuovi pozzi d’iniezione che, come quello di Schweighouse, sono equipaggiati di un doppio sistema che permette l’iniezione delle acque salse tanto a mezzo la sola forza di gravità quanto a mezzo l’azione di una pompa;

5. tre pozzi muniti di pompe immerse a grande profondità per prelevare l’acqua dalle rocce permeabili;

6. una rete di condotte lunga circa 22 km per le acque prelevate dalle rocce permeabili, che parte dai pozzi di prelevamento e arriva al bacino d’immagazzinamento per tali acque;

7. una rete di telecomando e di telecontrollo per la direzione e la sorveglianza dell’esercizio.

L’esercizio dell’impianto comprende l’iniezione degli ioni‑cloruro alle condizioni previste nell’Accordo, la fornitura d’energia, i lavori di manutenzione e di sorveglianza dell’immagazzinamento sotterraneo.

Allegato II6

Carichi nazionali (in kg/s) derivanti dalle immissioni
di ioni-cloruro di più di 1 kg/s nelle singole sezioni del fiume

Sezione del fiume

in Svizzera

in Francia

valore medio1)

valore mass.2)

valore medio1)

valore mass.2)

Stein am Rhein–Kembs
Kembs–Seltz/Maxau
Seltz/Maxau–Mainz
Mainz–Braubach/Koblenz
Braubach/Koblenz–

  1. Bimmen/Lobith

Bimmen/Lobith–foce

10






1303)



384)

Totale fino al 31. 12. 1998
Totale dal 1. 1. 1999

10
5

1683)
1085)

Sezione del fiume

in Germania

nei Paesi Bassi

valore medio1)

valore mass.2)

valore medio1)

valore mass.2)

Stein am Rhein–Kembs
Kembs–Seltz/Maxau
Seltz/Maxau–Mainz
Mainz–Braubach/Koblenz
Braubach/Koblenz–

  1. Bimmen/Lobith

Bimmen/Lobith–foce


4,2
15,8
9,9

105


4,2
17,5
10,0

123,6

Totale fino al 31. 12. 1998
Totale dal 1. 1. 1999

134,9
134,9

1)

Per valore medio si intende il valore medio annuo di lunga durata delle misurazioni delle immissioni.

2)

Per valore massimale si intende il carico massimo ammissibile (raggiunto saltuariamente, per esempio in concomitanza con una portata superiore).

3)

Detto valore diminuisce in funzione della realizzazione dei provvedimenti previsti
all’articolo 2 capoverso 2 dell’Accordo e all’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo.

4)

Le immissioni di ioni-cloruro sono modulate in modo tale che la concentrazione risultante dalle immissioni di più di 1 kg/s di ionicloruro non superi 400 mg/l di ioni-cloruro alla stazione di misurazione di Hauconcourt sulla Mosella. Il carico medio annuo non
deve essere superato.

5)

Sulla sezione Kembs–Seltz/Maxau il valore di 75 kg/s non deve essere superato.

Campo d’applicazione dell’Accordo il 5 luglio 1985

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Germania

7 dicembre

1978

5 luglio

1985

Francia

2 febbraio

1984

5 luglio

1985

Lussemburgo

3 maggio

1978

5 luglio

1985

Paesi Bassi

18 settembre

1978

5 luglio

1985

Svizzera

28 novembre

1977

5 luglio

1985