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0.814.295

Convenzione internazionale del 2001
sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

RU 2013 5543; FF 2012 7595

Traduzione

Conclusa a Londra il 5 ottobre 2001
Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 20131
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2013
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 dicembre 2013

(Stato 5 marzo 2026)

Le Parti contraenti la presente Convenzione,

consapevoli che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai governi e dalle organizzazioni internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi antivegetativi sulle navi presentano un considerevole rischio di tossicità e altri effetti cronici per alcuni organismi marini ecologicamente ed economicamente importanti e consapevoli altresì che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell’uomo;

consapevoli in particolare delle gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi antivegetativi nei quali alcuni composti organostannici sono utilizzati come biocidi e convinti che l’introduzione di tali composti organostannici nell’ambiente debba essere gradualmente eliminata;

ricordando il capitolo 17 del Programma «Agenda 21» adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo che chiede agli Stati di adottare misure per ridurre l’inquinamento causato da composti organostannici presenti nei sistemi antivegetativi;

ricordando altresì che la risoluzione A.895(21) adottata dall’Assemblea dell’Organizzazione Marittima Internazionale il 25 novembre 1999 ha raccomandato vivamente al Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) di adoperarsi per un rapido evolversi di uno strumento mondiale giuridicamente vincolante atto a far fronte con carattere di urgenza agli effetti nocivi dei sistemi antivegetativi;

consapevoli dell’approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e menzionato nella Risoluzione MEPC.67(37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995;

riconoscendo l’importanza della protezione dell’ambiente marino e della salute dell’uomo dagli effetti nocivi dei sistemi antivegetativi;

riconoscendo altresì che l’uso di sistemi antivegetativi destinati a prevenire l’accumulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l’efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni;

riconoscendo inoltre la necessità di continuare a sviluppare sistemi antivegetativi efficaci e non pericolosi per l’ambiente e di promuovere la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi meno pericolosi o preferibilmente non nocivi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obblighi generali

Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna a dare piena e completa efficacia alle sue disposizioni al fine di ridurre o di eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi antivegetativi sull’ambiente marino e sulla salute dell’uomo.

Gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento ai suoi allegati.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di impedire a uno Stato, individualmente o congiuntamente, di adottare misure più rigorose destinate a ridurre o eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi antivegetativi sull’ambiente, in conformità con il diritto internazionale.

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di garantire un’efficace messa in opera, l’osservanza e l’applicazione effettiva della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo continuo di sistemi antivegetativi efficaci e non nocivi per l’ambiente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressamente contraria:

Per «Amministrazione» si intende il governo dello Stato sotto la cui autorità la nave è operativa. Nel caso di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato, l’Amministrazione è il governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti, adibite all’esplorazione e allo sfruttamento dei fondali marini e del sottosuolo adiacente alla costa sulla quale lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali, l’Amministrazione è il governo dello Stato costiero interessato.

Per «sistema antivegetativo» si intende un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o per prevenire il deposito di organismi indesiderati.

Per «Comitato» si intende il Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione.

Per «stazza lorda» si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura contenute nell’Allegato 1 della Convenzione internazionale del 1969 2 sulla stazzatura delle navi, o di qualsiasi altra convenzione successiva.

Per «viaggio internazionale» si intende un viaggio effettuato dalla nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato da o per un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la giurisdizione di un altro Stato.

Per «lunghezza» si intende la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 1966 3 sulle linee di carico, nella versione del relativo Protocollo del 1988, o in qualsiasi altra convenzione successiva.

Per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione Marittima Internazionale.

Per «Segretario generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione.

Per «nave» si intende un’imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell’ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d’aria, i sommergibili, i natanti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Unit – FSU) e le unità galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units – FPSO).

Per «gruppo tecnico» si intende un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, di organizzazioni intergovernative che hanno concluso accordi con l’Organizzazione e di organizzazioni non-governative che hanno lo status di consulente presso l’Organizzazione, che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti delle istituzioni e di laboratori che effettuano le analisi dei sistemi antivegetativi. Tali rappresentanti devono essere esperti nel campo dello sviluppo ambientale e degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell’uomo, dell’analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecnologie di rivestimento con sistemi antivegetativi o di altri settori specializzati necessari per esaminare in modo obiettivo le qualità tecniche di proposte dettagliate.

Art. 3 Applicazione

Salvo diversa disposizione specificata nella presente Convenzione, la presente si applica:

  1. alle navi battenti la bandiera di una Parte;
  2. alle navi non battenti la bandiera di una Parte ma che operano sotto l’autorità di una Parte; e
  3. alle navi in approdo ad un porto, ad un cantiere navale o ad un terminale offshore di una Parte, che non rientrano nelle lettere a o b.

La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle unità ausiliarie o ad altre navi possedute da una Parte o da essa gestite e adibite per il momento esclusivamente a servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ogni Parte si assicura, mediante l’adozione di misure appropriate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle suddette navi ad essa appartenenti o da essa gestite, che esse agiscano conformemente alla presente Convenzione, per quanto ragionevole e possibile da mettere in pratica.

Nel caso di navi di Stati non-Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria ad assicurare che tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.

Art. 4 Misure di controllo dei sistemi antivegetativi

e prende misure efficaci per assicurare che tali navi soddisfino i suddetti requisiti.

In conformità alle prescrizioni specificate nell’Allegato 1, ciascuna Parte vieta e/o limita:

  1. l’applicazione, la riapplicazione, l’installazione o l’uso di sistemi antivegetativi nocivi sulle navi riferiti all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a o b; e
  2. l’applicazione, la riapplicazione, l’installazione o l’uso di tali sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera c, mentre si trovano nel porto, cantiere navale, terminale off-shore di una Parte;

Le navi dotate di un sistema antivegetativo sottoposto a una misura di controllo risultante da un emendamento all’Allegato 1, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione possono mantenere tale sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, senza eccedere un periodo di 60 mesi dall’applicazione di tale sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali tali da giustificare l’applicazione più tempestiva della misura di controllo.

Art. 5 Misure di controllo dei rifiuti di cui all’Allegato 1

Tenuto conto delle regole, delle norme e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul proprio territorio per esigere che i rifiuti risultanti dall’applicazione o dalla rimozione di un sistema antivegetativo sottoposto ad azioni di controllo ai sensi dell’Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologico al fine di proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente.

Art. 6 Procedura per la proposta di emendamenti per i controlli sui sistemi antivegetativi

Ogni Parte può proporre un emendamento all’Allegato 1 in conformità al presente articolo.

Una proposta iniziale deve contenere le informazioni prescritte all’Allegato 2 ed essere sottoposta all’Organizzazione. Quando l’Organizzazione riceve una proposta, essa la sottopone all’attenzione delle Parti, dei membri dell’Organizzazione, delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, delle organizzazioni intergovernative che hanno concluso accordi con l’Organizzazione e di organizzazioni non-governative che hanno lo status di consulente presso l’Organizzazione, e comunica loro il testo.

Il Comitato decide se il sistema antivegetativo in questione richieda uno studio più approfondito sulla base della proposta iniziale. Se il Comitato decide che un’indagine più ampia sia giustificata, domanda alla Parte proponente di sottoporgli una proposta dettagliata con le informazioni di cui all’Allegato 3, salvo che la proposta iniziale non includa già tutte le informazioni richieste nell’Allegato 3. Se il Comitato ritiene che esista un rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica piena non deve essere usata per impedirgli di procedere alla valutazione della proposta. Il Comitato istituisce un gruppo tecnico conformemente all’articolo 7.

Il gruppo tecnico studia la proposta dettagliata insieme a ogni eventuale dato supplementare sottoposto da ciascun soggetto interessato e procede a una valutazione e indica al Comitato se la proposta ha dimostrato un potenziale di rischio eccessivo per gli effetti sfavorevoli su organismi non target o sulla salute umana tale da giustificare un emendamento all’Allegato 1. A tale riguardo:

  1. lo studio del gruppo tecnico include:i.una valutazione dell’associazione tra il sistema antivegetativo in questione e i relativi effetti sfavorevoli osservati sia sull’ambiente che sulla salute umana, ivi compreso, ma non solo, il consumo di alimenti marini contagiati, ottenuti attraverso studi controllati, basati sui dati descritti all’Allegato 3 e su tutti gli altri dati pertinenti messi in evidenza;ii.una valutazione della riduzione del rischio potenziale attribuibile alle misure di controllo proposte e ogni altra misura di controllo che può essere presa in considerazione dal gruppo tecnico;iii.un esame delle informazioni disponibili sulla fattibilità tecnica delle misure di controllo e del rapporto costo-efficacia della proposta;iv.un esame delle informazioni disponibili sugli altri effetti provenienti dall’introduzione di tali misure di controllo relative a:–l’ambiente (ivi compreso, ma non solo, il costo della non azione e l’impatto sulla qualità dell’aria),–le problematiche di salute e di sicurezza per i cantieri navali (vale a dire gli effetti sui lavoratori dei cantieri),–il costo per i trasporti marittimi internazionali e altri settori interessati; ev.un esame della disponibilità di alternative appropriate, ivi compresi i rischi potenziali delle soluzioni alternative.
  2. Il rapporto del gruppo tecnico è messo per iscritto e tiene in conto ciascuna delle valutazioni e delle considerazioni di cui alla lettera a, eccetto quando il gruppo tecnico decide di non procedere con le valutazioni e con le considerazioni descritte nella lettera a punti ii-v se constata, dopo la valutazione descritta nella lettera a punto i, che tale proposta non merita di essere ulteriormente esaminata.
  3. Il rapporto del gruppo tecnico include, tra l’altro, una raccomandazione indicante se le misure di controllo internazionali previste nell’applicazione della presente Convenzione siano giustificate per i sistemi antivegetativi, se le misure specifiche di controllo suggerite nella proposta dettagliata siano appropriate o se il gruppo ritenga più idonee altre misure di controllo.

Il rapporto del gruppo tecnico è trasmesso alle Parti, ai membri dell’Organizzazione, all’ONU e alle sue agenzie specializzate, alle organizzazioni intergovernative che hanno concluso accordi con l’Organizzazione e alle organizzazioni non-governative quali organi consultivi presso l’Organizzazione, prima del suo esame da parte del Comitato. Il Comitato decide se sia il caso di approvare eventuali proposte di emendamento dell’Allegato 1 e ogni eventuale modifica del caso, in considerazione del rapporto del gruppo tecnico. Se il rapporto indica un rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezza scientifica piena non deve essere invocata per impedire l’iscrizione di un sistema antivegetativo nell’Allegato 1. Le proposte di emendamento all’Allegato 1 sono divulgate, se approvate dal Comitato, in conformità all’articolo 16 paragrafo 2 lettera a. La decisione di non approvare una proposta non esclude un successivo esame di una nuova proposta relativa ad un determinato sistema antivegetativo, qualora emergano nuove informazioni.

Solo le Parti possono partecipare alle decisioni prese dal Comitato, come descritto nei paragrafi 3 e 5.

Art. 7 Gruppi tecnici

Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell’articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevute contemporaneamente o una dopo l’altra, il Comitato può costituire uno o più gruppi tecnici, secondo le necessità.

Ogni Parte può partecipare alle deliberazioni del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.

Il Comitato definisce il mandato, l’assetto ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Tali mandati garantiscono il rispetto del carattere confidenziale di ogni informazione che potrebbe essere divulgata. I gruppi tecnici possono tenere le riunioni che ritengono necessarie ma devono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per posta elettronica o con un altro mezzo ritenuto appropriato.

Solo i rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottoporre al Comitato in applicazione dell’articolo 6. Il gruppo tecnico deve sforzarsi di raggiungere l’unanimità tra i rappresentanti delle Parti: se ciò non è possibile, comunica le osservazioni della minoranza.

Art. 8 Ricerca scientifica e tecnica e monitoraggio

Le Parti prendono misure appropriate per promuovere e facilitare la ricerca tecnico-scientifica sugli effetti dei sistemi antivegetativi, nonché il monitoraggio di tali effetti. In particolare tale ricerca dovrebbe includere l’osservazione, la misurazione, la campionatura, la valutazione e l’analisi degli effetti dei sistemi antivegetativi.

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l’accesso delle altre Parti che ne fanno richiesta alle informazioni pertinenti:

  1. alle attività scientifiche e tecniche intraprese in conformità alla presente Convenzione;
  2. ai programmi scientifici e tecnologici concernenti l’ambiente marino ed i loro obiettivi; e
  3. gli effetti osservati durante i programmi di monitoraggio e di valutazione concernenti i sistemi antivegetativi.

Art. 9 Comunicazioni e scambio di informazioni

Ciascuna Parte s’impegna a comunicare all’Organizzazione:

  1. una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad agire per conto di tale Parte nella gestione delle materie concernenti il controllo dei sistemi antivegetativi, in conformità alla presente Convenzione, ai fini della sua divulgazione alle Parti che la sottoporranno alla conoscenza dei loro funzionari. L’Amministrazione notifica quindi all’Organizzazione le specifiche responsabilità e le condizioni dell’autorità delegata a designare gli ispettori o gli organismi riconosciuti nonché le condizioni di autorità che è stata loro delegata; e
  2. su base annuale, informazioni relative a ogni sistema antivegetativo approvato, sottoposto a limitazioni o proibito ai sensi della sua legislazione nazionale.

L’Organizzazione divulga con ogni mezzo appropriato le informazioni che le sono state trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

Qualora determinati sistemi antivegetativi vengano approvati, registrati o autorizzati da una Parte, detta Parte fornisce o richiede ai fabbricanti di tali sistemi di fornire alle Parti richiedenti le informazioni pertinenti in base alle quali essa ha deliberato, ivi comprese le informazioni indicate nell’Allegato 3, o altre informazioni che permettano di procedere ad una valutazione appropriata dei sistemi antivegetativi. Nessuna informazione tutelata dalla legge verrà divulgata.

Art. 10 Visita e rilascio dei certificati

Una Parte deve assicurarsi che le navi sotto la sua bandiera o che operano sotto la sua autorità siano oggetto di ispezioni e che i certificati siano loro rilasciati in conformità alle regole dell’Allegato 4.

Art. 11 Ispezione delle navi e ricerca delle trasgressioni e violazioni

Una nave cui si applica la presente Convenzione può essere ispezionata in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale offshore di una Parte da funzionari autorizzati dalla suddetta Parte al fine di verificare se la nave sia conforme alla presente Convenzione. Eccetto i casi in cui sussistano buone ragioni di pensare che una nave abbia violato la presente Convenzione, eventuali ispezioni di questo tipo si limitano a:

  1. verificare che, laddove richiesto, la nave abbia a bordo un certificato internazionale del sistema antivegetativo o una dichiarazione relativa a detto sistema in corso di validità; e/o
  2. una breve campionatura del sistema antivegetativo della nave che non nuoccia né all’integrità né alla struttura né al funzionamento di questo sistema, tenuto conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione4. Tuttavia, il termine richiesto per trattare i risultati di questa campionatura non deve impedire il movimento e la partenza della nave.

Qualora esistano buone ragioni di ritenere che la nave violi la presente Convenzione, un’ispezione approfondita può essere effettuata tenendo conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione 5 .

Se si è constatato che la nave trasgredisce la presente Convenzione, la Parte che procede all’ispezione può prendere misure per inviare un avvertimento alla nave, trattenerla, dimetterla o non ammetterla nei suoi porti. Una Parte che prende tali misure nei confronti di una nave perché non soddisfa la presente Convenzione, deve informare immediatamente l’Amministrazione della nave interessata.

Le Parti cooperano alla ricerca delle violazioni e all’applicazione della presente Convenzione. Una Parte può altresì ispezionare una nave che entra in un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la sua giurisdizione, qualora un’altra Parte chieda di procedere ad un’indagine, fornendo prove sufficienti che la nave è gestita o che è stata gestita trasgredendo la presente Convenzione. Il rapporto di tale inchiesta è indirizzato alla Parte richiedente nonché all’autorità competente dell’Amministrazione da cui la nave in causa dipende, affinché possano essere intraprese misure appropriate ai sensi della presente Convenzione.

Art. 12 Infrazioni

Ogni infrazione alla presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell’Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto, ovunque essa si trovi. Se è informata di una tale violazione, l’Amministrazione procede a un’inchiesta e può chiedere alla Parte che l’ha informata di fornire prove supplementari sulla presunta infrazione. Se ritiene che vi siano prove sufficienti per intraprendere azioni giudiziarie a motivo dell’infrazione in questione, l’Amministrazione fa in modo che tali azioni siano intraprese al più presto in conformità alla sua legislazione. L’Amministrazione informa prontamente la Parte che ha segnalato la presunta infrazione nonché l’Organizzazione sulle misure prese. Se non ha intrapreso alcuna misura entro un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, l’Amministrazione deve darne notizia alla Parte che ha segnalato la presunta infrazione.

Ogni infrazione alla presente Convenzione all’interno della giurisdizione di una Parte è proibita e le sanzioni saranno stabilite dalla legislazione di questa Parte. Ogni qualvolta avviene una tale violazione, la Parte deve:

  1. fare in modo che azioni giudiziarie vengano intraprese in conformità alla sua legislazione; o
  2. fornire all’Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto le informazioni e le prove che potrebbero essere in suo possesso per attestare che vi è stata infrazione.

Le sanzioni previste dalla legislazione di una Parte in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le infrazioni alla presente Convenzione, ovunque esse avvengano.

Art. 13 Ritardo indebito o detenzione delle navi

Conviene evitare per quanto possibile che una nave sia trattenuta indebitamente o subisca dei ritardi, ai sensi degli articoli 11 o 12.

Una nave che sia trattenuta indebitamente o che subisca dei ritardi ai sensi degli articoli 11 o 12 ha diritto a un risarcimento per ogni pregiudizio o danno subito.

Art. 14 Regolamento delle controversie

Le Parti regolano tra di esse qualsiasi controversia per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione per via negoziale, d’inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici a loro scelta.

Art. 15 Rapporto con il diritto internazionale del mare

Nessuna norma della presente Convenzione interferisce nei diritti e negli obblighi di ogni Stato in virtù delle regole del diritto internazionale consuetudinario enunciate dalle Nazioni Unite sul diritto del mare 6 .

Art. 16 Emendamenti

La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei seguenti paragrafi.

Emendamenti dopo un esame nell’ambito dell’Organizzazione:

  1. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. L’emendamento proposto è sottoposto al Segretario generale che lo divulga alle Parti ed ai membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima del suo esame. Nel caso di una proposta di emendamento all’Allegato 1, quest’ultima è trattata in conformità all’articolo 6 prima di essere esaminata ai sensi del presente articolo.
  2. Un emendamento proposto e diffuso nella maniera di cui sopra è rinviato al Comitato per l’esame. Le Parti, a prescindere che siano o meno membri dell’Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell’esame e dell’adozione dell’emendamento.
  3. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a patto che un terzo almeno delle Parti sia presente al momento del voto.
  4. Gli emendamenti adottati conformemente alla lettera c sono comunicati dal Segretario generale alle Parti per l’accettazione.
  5. Si reputa che un emendamento è stato accettato nei seguenti casi:i.Un emendamento a un articolo della presente Convenzione si può ritenere accettato alla data in cui due terzi delle Parti hanno notificato la loro accettazione al Segretario generale.ii.Un emendamento a un allegato si reputa accettato alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua adozione o ogni altra data stabilita dal Comitato. Tuttavia, se a questa data oltre un terzo delle Parti ha notificato al Segretario generale un’obiezione contro questo emendamento, quest’ultimo si ritiene respinto.
  6. Un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni:i.Un emendamento a un articolo della presente Convenzione entra in vigore per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato in conformità alla lettera e punto i.ii.Un emendamento all’Allegato 1 entra in vigore per tutte le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, a eccezione di tutte le Parti che:1.hanno notificato la loro obiezione all’emendamento, conformemente alla lettera e punto ii e che non hanno ritirato tale obiezione;2.hanno notificato al Segretario generale, prima dell’entrata in vigore di detto emendamento, che esso entrerà in vigore solo dopo la susseguente notifica della sua accettazione; oppure3.hanno fatto una dichiarazione al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, che gli emendamenti all’Allegato 1 entreranno in vigore per loro solo dopo la notifica al Segretario generale della sua accettazione rispetto a tali emendamenti.iii.Un emendamento a un allegato diverso dall’Allegato 1 entra in vigore per tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, a eccezione di tutte le Parti che hanno notificato la loro obiezione all’emendamento conformemente alla lettera e punto ii e che non hanno ritirato tale obiezione.
  7. g. i. Una Parte che ha notificato un’obiezione sulla base della lettera f punto ii numero 1 o punto iii può successivamente notificare al Segretario generale l’accettazione dell’emendamento. Tale emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell’emendamento, se quest’ultima è posteriore. ii.Se una Parte che ha indirizzato una notifica o ha fatto una dichiarazione indicata alla lettera f punto ii numero 2 rispettivamente 3 notifica al Segretario generale la sua accettazione di un emendamento, tale emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell’emendamento, se quest’ultima è posteriore.

Emendamento tramite Conferenza:

  1. Alla domanda di una Parte, sostenuta da almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Un emendamento adottato da questa Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per accettazione.
  3. A meno che la conferenza decida diversamente, l’emendamento si reputa accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite nei paragrafi 2 lettera e rispettivamente f del presente articolo.

Ogni Parte che ha respinto un emendamento a un allegato è considerata come non Parte soltanto ai fini dell’applicazione dell’emendamento suddetto.

L’aggiunta di un nuovo allegato è proposta ed entra in vigore in conformità alla procedura applicabile a un emendamento a un articolo della presente Convenzione.

Ogni notifica o dichiarazione in virtù del presente articolo è indirizzata per iscritto al Segretario generale.

Il Segretario generale informa le Parti ed i membri dell’Organizzazione:

  1. di ogni emendamento che entra in vigore e della data della sua entrata in vigore in generale e nei confronti di ogni Parte; e
  2. di ogni notifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo.

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma di qualsiasi Stato, nella sede dell’Organizzazione, dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane successivamente aperta all’adesione.

Gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione mediante:

  1. firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o
  2. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Se uno Stato è ripartito in due o più unità territoriali in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione esso può dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più unità territoriali e può modificare questa dichiarazione presentandone un’altra in qualsiasi momento.

La dichiarazione è notificata al Segretario generale e menziona espressamente le unità territoriali cui si applica la presente Convenzione.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno 25 Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 25 per cento della stazza lorda della flotta mondiale mercantile, hanno sia firmato la Convenzione senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione sia depositato lo strumento richiesto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione conformemente all’articolo 17.

Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione, dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore sono state adempiute ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione esplicano i loro effetti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento, qualsiasi sia la data finale.

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ha effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento.

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è reputato accettato in virtù dell’articolo 16, si applica alla Convenzione così come emendata.

Art. 19 Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte.

La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica.

Art. 20 Depositario

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito.

Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione, il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito:i.di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data,ii.della data di entrata in vigore della presente Convenzione,iii.del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data in cui esso è stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia;
  2. dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, ne trasmette il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite7.

Art. 21 Lingue

La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente parimenti fede.

In fede della quale i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Londra, il 5 ottobre duemilauno.

(Seguono le firme)

Allegato 1 a 48

0.814.295

Campo d’applicazione il 5 marzo 20269

Stati Parti

Ratifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Albania

9 luglio

2024 A

9 ottobre

2024

Antigua e Barbuda

6 gennaio

2003 A

17 settembre

2008

Arabia Saudita

25 aprile

2018 A

25 luglio

2018

Australia

9 gennaio

2007

17 settembre

2008

Bahama

30 gennaio

2008 A

17 novembre

2008

Bangladesh

7 giugno

2018 A

7 settembre

2018

Barbados

20 gennaio

2012 A

30 aprile

2012

Belarus

25 luglio

2019 A

25 ottobre

2019

Belgio

15 aprile

2009

15 luglio

2009

Brasile

20 febbraio

2012

20 maggio

2012

Bulgaria

3 dicembre

2004 A

17 settembre

2008

Canada

8 aprile

2010 A

8 luglio

2010

Cile

6 ottobre

2016 A

6 gennaio

2017

Cina

7 marzo

2011 A

7 giugno

2011

Hong Kong

15 febbraio

2016

15 febbraio

2016

Macao

7 marzo

2011

7 giugno

2011

Cipro

23 dicembre

2005 A

17 settembre

2008

Congo (Kinshasa)

19 maggio

2014 A

19 agosto

2014

Cook, Isole

12 marzo

2007 A

17 settembre

2008

Corea del Sud

24 luglio

2008 A

24 ottobre

2008

Corea (Nord)

21 agosto

2020 A

21 novembre

2020

Côte d’Ivoire

17 marzo

2023 A

17 giugno

2023

Croazia

2 dicembre

2006 A

17 settembre

2008

Danimarca* a

19 febbraio

2003 F

17 settembre

2008

Isole Färöer

4 giugno

2010

4 giugno

2010

Egitto*

26 settembre

2012 A

26 dicembre

2012

Estonia

23 gennaio

2009 A

23 aprile

2009

Etiopia

14 luglio

2009 A

14 ottobre

2009

Figi

8 marzo

2016 A

8 giugno

2016

Filippine

6 giugno

2018 A

6 settembre

2018

Finlandia

9 luglio

2010

9 luglio

2010

Francia

12 marzo

2007 A

17 settembre

2008

Gabon

17 aprile

2019 A

17 luglio

2019

Georgia

13 settembre

2018 A

13 dicembre

2018

Germania

20 agosto

2008 A

20 novembre

2008

Giappone

8 luglio

2003 A

17 settembre

2008

Giordania

24 marzo

2010 A

24 giugno

2010

Grecia

22 dicembre

2005 A

17 settembre

2008

Grenada

26 luglio

2018 A

26 ottobre

2018

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 agosto

2022

Guinea Equatoriale

3 dicembre

2025 A

3 marzo

2026

Guyana

20 febbraio

2019 A

20 maggio

2019

India

24 aprile

2015 A

27 luglio

2015

Indonesia

11 settembre

2014 A

11 dicembre

2014

Iran*

6 aprile

2011 A

6 luglio

2011

Iraq

8 agosto

2023 A

8 novembre

2023

Irlanda

20 ottobre

2011 A

20 gennaio

2012

Isole Salomone

30 settembre

2024 A

30 dicembre

2024

Italia

21 gennaio

2013 A

21 aprile

2013

Kenya

7 luglio

2015 A

7 ottobre

2015

Kiribati

5 febbraio

2007 A

17 settembre

2008

Lettonia

9 dicembre

2003 A

17 settembre

2008

Libano

2 dicembre

2010 A

2 marzo

2011

Liberia

17 settembre

2008 A

17 dicembre

2008

Lituania

29 gennaio

2007 A

17 settembre

2008

Lussemburgo

21 novembre

2005 A

17 settembre

2008

Madagascar

26 luglio

2019 A

26 ottobre

2019

Malaysia

27 settembre

2010 A

27 dicembre

2010

Malta

27 marzo

2009 A

27 giugno

2009

Marocco

17 aprile

2010

14 luglio

2010

Marshall, Isole

9 maggio

2008 A

17 settembre

2008

Messico

7 giugno

2006 A

17 settembre

2008

Mongolia

28 settembre

2011 A

28 dicembre

2011

Montenegro

29 novembre

2011 A

29 febbraio

2012

Myanmar

17 agosto

2022 A

17 novembre

2022

Nigeria

5 marzo

2003 A

17 settembre

2008

Niue

18 maggio

2012 A

18 agosto

2012

Norvegia

5 settembre

2003 A

17 settembre

2008

Oman

6 marzo

2019 A

6 giugno

2019

Paesi Bassi*

16 aprile

2008 A

17 settembre

2008

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Palau

28 settembre

2011 A

28 dicembre

2011

Panama

17 settembre

2007 A

17 settembre

2008

Perù

2 luglio

2019 A

2 ottobre

2019

Polonia

9 agosto

2004 A

17 settembre

2008

Portogallo

8 gennaio

2019 A

8 aprile

2019

Regno Unito

7 giugno

2010 A

7 settembre

2010

Gibilterra

2 gennaio

2013

2 gennaio

2013

Man, Isola di

21 maggio

2014

21 maggio

2014

Vergini Britanniche, Isole

9 settembre

2013

9 settembre

2013

Romania

16 febbraio

2005 A

17 settembre

2008

Russia

19 ottobre

2012 A

19 gennaio

2012

Saint Kitts e Nevis

30 agosto

2005 A

17 settembre

2008

Santa Lucia

2 dicembre

2020 A

2 marzo

2021

São Tomé e Príncipe

15 agosto

2022 A

15 novembre

2022

Serbia

8 luglio

2010 A

8 ottobre

2010

Seycelles

28 novembre

2023 A

28 febbraio

2024

Sierra Leone

21 novembre

2007 A

17 settembre

2008

Singapore

31 dicembre

2009 A

31 marzo

2010

Siria*

24 aprile

2009 A

24 luglio

2009

Slovenia

18 maggio

2007 A

17 settembre

2008

Spagna

16 febbraio

2004 A

17 settembre

2008

Stati Uniti d’America*

21 agosto

2012

21 novembre

2012

Sudafrica

2 luglio

2008 A

2 ottobre

2008

Svezia

10 dicembre

2003

17 settembre

2008

Svizzera

24 settembre

2013 A

24 dicembre

2013

Togo

6 febbraio

2017 A

6 maggio

2017

Tonga

16 aprile

2014 A

16 luglio

2014

Trinidad e Tobago

3 gennaio

2012 A

3 aprile

2012

Tunisia

5 settembre

2011 A

5 dicembre

2011

Turchia*

30 novembre

2018 A

28 febbraio

2019

Tuvalu

2 dicembre

2005 A

17 settembre

2008

Ucraina*

15 giugno

2017 A

15 giugno

2017

Ungheria

30 gennaio

2008 A

17 novembre

2008

Uruguay

26 marzo

2013 A

26 giugno

2013

Vanuatu

20 agosto

2008 A

20 novembre

2008

Vietnam

27 novembre

2015 A

27 febbraio

2015

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. La Conv. non si applica alla Groenlandia.