Nel presente Regolamento «aeromobile» indica un’aeromobile che effettua un viaggio internazionale; «aeroporto» indica un aeroporto designato dallo Stato in cui si trova come aeroporto di arrivo o di partenza nel traffico aereo internazionale; «amministrazione sanitaria» indica l’autorità governativa competente a garantire l’esecuzione delle misure sanitarie previste dal regolamento su tutto un territorio al quale il regolamento è pubblicabile; «autorità sanitaria» indica l’autorità direttamente responsabile per l’applicazione, in una determinata circoscrizione, delle misure sanitarie adeguate, permesse o prescritte dal presente regolamento; «bagagli» indica gl’indumenti e gli oggetti personali d’un viaggiatore o d’un membro dell’equipaggio; «caso importato» indica una persona affetta, in arrivo d’un viaggio internazionale; «Caso trasferito» indica una persona affetta, contagiata in un’altra circoscrizione della stessa amministrazione sanitaria; «certificato valevole» indica, se riferito alla vaccinazione, un certificato conforme alle regole e ai modelli indicati negli allegati 2, 3 e 4, non pubblicati qui; «Direttore generale» indica il Direttore generale dell’Organizzazione; «epidemia» indica il diffondersi di una malattia quarantenaria mediante il moltiplicarsi dei casi in una circoscrizione; «equipaggio» indica il personale in servizio su una nave, un aeromobile, un treno o un veicolo stradale; «febbre ricorrente» indica la febbre ricorrente trasmessa dai pidocchi; «giorno» indica un intervallo di tempo di ventiquattro ore; «indice di Aedes aegypti» indica il rapporto percentuale fra, da una parte, il numero di case in una zona determinata e ben delimitata, nella quale sono state effettivamente trovate larve dell’Aedes aegypti, e precisamente nei locali stessi o nei terreni vicini che vi appartengono, e, dall’altra parte, il numero complessivo delle case esaminate in questa zona; «isolamento», se riferito ad una persona o ad un gruppo, indica la separazione della persona o del gruppo da tutte le altre persone, ad eccezione del personale sanitario di servizio, allo scopo di evitare il diffondersi dell’infezione; malattie quarantenarie» indicano la peste, il colera, la febbre gialla, il vaiolo, il dermotifo e la febbre ricorrente; «nave» indica una nave di lungo corso oppure una nave destinata alla navigazione interna che effettua un viaggio internazionale; «nave di pellegrini» indica una nave che «Organizzazione» indica l’Organizzazione mondiale della sanità; «persona affetta» indica la persona colpita da una malattia quarantenaria o sospetta di esserne affetta; «porto» indica un porto di mare o un porto della navigazione interna al quale le navi fanno scalo regolarmente; «sospetto» indica la persona che l’autorità sanitaria considera come già stata esposta al pericolo d’infezione di una malattia quarantenaria e ritiene possa diffonderla; «tifo» indica il tifo trasmesso dai pidocchi (dermotifo); «visita medica» indica sia l’ispezione di una nave, di un aeromobile, di un treno o d’un veicolo stradale sia l’esame preliminare delle persone a bordo, ma non comprende l’ispezione periodica d’una nave allo scopo di determinare se sia necessaria la derattizzazione; «zona di ricettività amarillica» indica una regione, nella quale il virus della febbre gialla non esiste, ma la presenza dell’Aedes aegypti o di qualsiasi altro vettore domestico o periferico della febbre gialla permetterebbe a questo virus di svilupparsi, qualora fosse importato. «zona di transito diretto» indica una zona speciale situata nel recinto dell’aeroporto o ad esso collegata con l’approvazione dell’autorità sanitaria competente e da questa controllata, destinata a facilitare il traffico in transito diretto e che permetta particolarmente, durante le interruzioni del viaggio, l’isolamento dei passeggeri e degli equipaggi senza che debbano uscire dall’aeroporto.
«arrivo»d’una nave, d’un aeromobile, d’un treno o d’un veicolo stradale significa:
- per le navi di lungo corso, l’arrivo nel porto;
- per gli aeromobili, l’arrivo in un aeroporto;
- per le navi destinate alla navigazione interna, l’arrivo in un porto o ad un posto di confine, a seconda delle condizioni geografiche e degli accordi stipulati fra gli Stati interessati conformemente all’articolo 104 oppure secondo le leggi e i regolamenti vigenti nel territorio d’arrivo;
- per i treni e per i veicoli stradali, l’arrivo a un posto di confine;
- «circoscrizione»significa:
- l’area più piccola d’un territorio, che può essere un porto o un aeroporto, ben delimitata e provvista di un’organizzazione sanitaria in grado di prendere le misure adeguate, permesse o prescritte dal regolamento; nel senso del regolamento, detta area forma una circoscrizione anche se fa parte di una unità amministrativa più vasta dotata di una organizzazione sanitaria;
- un aeroporto provvisto d’una zona di transito diretto;
- «circoscrizione infetta» significa:
- una circoscrizione dove esiste un caso di peste, di colera, di febbre gialla o di vaiolo che non sia né importato né trasferito, o
- una circoscrizione dove esiste un’infezione pestosa fra i rosicanti a terra o su apparecchiature galleggianti del porto, oppure
- una circoscrizione dove il virus della febbre gialla si manifesta in vertebrati altri che l’uomo; oppure
- una circoscrizione colpita da un’epidemia di dermotifo o di febbre ricorrente, o
- effettua un viaggio per o dall’Heggiaz durante la stagione dei pellegrinaggi, e
- trasporta pellegrini nella proporzione di almeno un pellegrino per ogni cento tonnellate di stazza lorda;
«viaggio internazionale»significa:
- trattandosi d’una nave o d’un aeromobile, un viaggio fra porti o aeroporti situati nei territori di diversi Stati, oppure un viaggio fra porti o aeroporti situati nel territorio o nei territori d’un medesimo Stato, qualora la nave o l’aeromobile entri in contatto, durante il viaggio, col territorio di qualsiasi altro Stato, ma solo per quanto concerne detto contatto;
- trattandosi d’una persona, un viaggio durante il quale è toccato il territorio d’uno Stato che non sia quello in cui il viaggio è cominciato;