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0.822.15

Convenzione internazionale sulla proibizione dell’uso del fosforo bianco (giallo) nell’industria dei fiammiferi Conchiusa a Berna il 26 settembre 1906 Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1907 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1908 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1912

CS 14 57, FF1907 VI 96 ediz. franc. 1907 V 1038 ediz. ted.

Traduzione1

(Stato 11 agosto 2010)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, Sua Maestà il Re di
Danimarca, il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re d’Italia,
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la
Regina dei Paesi Bassi, il Consiglio federale svizzero,

desiderando facilitare lo sviluppo della protezione degli operai mediante l’adozione di disposizioni comuni,

hanno risolto di conchiudere a questo effetto una Convenzione concernente l’uso del fosforo bianco (giallo) nell’industria dei fiammiferi, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si obbligano a proibire, nel loro territorio, la fabbricazione, l’importazione e la vendita di fiammiferi contenenti fosforo bianco (giallo).

Art. 2

Ciascuno degli Stati contraenti prenderà le misure amministrative necessarie per assicurare nel suo territorio la rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. I Governi si comunicheranno in via diplomatica le leggi e i regolamenti sulla materia della presente Convenzione che sono o che saranno in vigore nel loro paese, come pure i rapporti periodici sull’applicazione di queste leggi e regolamenti.

Art. 3

Le disposizione della presente Convenzione non saranno applicabili a una colonia, possedimento o protettorato, se non nel caso che il Governo della madre-patria facesse in loro nome una dichiarazione in questo senso al Consiglio federale svizzero.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate presso il Consiglio federale svizzero, al più tardi il 31 dicembre 1908. Di questo deposito si stenderà processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti. La presente Convenzione entrerà in vigore tre anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Art. 5

Gli Stati che non hanno preso parte alla presente Convenzione possono dichiarare la loro adesione mediante un atto indirizzato al Consiglio federale svizzero, che lo farà conoscere a ciascuno degli altri Stati contraenti. Il termine previsto dall’art. 4 per l’entrata in vigore della presente Convenzione, è portato a cinque anni per gli Stati che non l’hanno firmata e per le colonie, possedimenti e protettorati, contando dalla data della loro adesione.

Art. 6

La presente Convenzione non potrà essere denunziata sia dagli Stati firmatari, sia dagli Stati, colonie, possedimenti o protettorati che vi aderissero più tardi, prima che siano spirati cinque anni dalla chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni. Spirato questo termine, essa potrà essere denunziata d’anno in anno. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che il Governo interessato, o, se si tratta di una colonia, di un possedimento o di un protettorato, la madre-patria, l’avrà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero, il quale ne darà subito conoscenza a tutti gli altri Stati contraenti. La denunzia non avrà effetto che in confronto dello Stato, colonia, possedimento o protettorato nel cui nome sarà stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il ventisei di settembre millenovecentosei, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’Archivio della Confederazione, e una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'11 agosto 20102

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

16 ottobre

1936 A

16 ottobre

1941

Australia

30 dicembre

1919 A

30 dicembre

1924

Austria

23 marzo

1921 A

23 marzo

1926

Belgio

8 dicembre

1922 A

8 dicembre

1927

Bulgaria

1° novembre

1926 A

1° novembre

1931

Canada

20 settembre

1914 A

20 settembre

1919

Cile

28 gennaio

1936 A

28 gennaio

1941

Cina

6 dicembre

1923 A

6 dicembre

1928

Cipro

22 febbraio

1968 S

16 agosto

1960

Côte d'Ivoire

27 settembre

1968 S

7 agosto

1960

Danimarca

4 marzo

1908

1° gennaio

1912

  1. Isole Faeröer

4 marzo

1908

1° gennaio

1912

Egitto

7 aprile

1932 A

7 aprile

1937

Estonia

2 febbraio

1923

2 febbraio

1928

Figi

4 ottobre

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia

13 ottobre

1921 A

13 ottobre

1926

Francia

23 dicembre

1908

1° gennaio

1912

  1. Nuova Caledonia

26 novembre

1909 A

26 novembre

1914

  1. Polinesia francese

15 gennaio

1910 A

15 gennaio

1915

  1. Riunione

15 gennaio

1910 A

15 gennaio

1915

Gambia

28 maggio

1968 S

18 febbraio

1965

Germania

12 giugno

1908

1° gennaio

1912

Giappone

14 ottobre

1921 A

14 ottobre

1926

India

30 dicembre

1919 A

30 dicembre

1924

Iran

5 giugno

1933 A

5 giugno

1938

Irlanda

15 aprile

1926 S

6 dicembre

1921

Israele

19 aprile

1968 A

19 aprile

1973

Italia

6 luglio

1910 A

6 luglio

1915

Lussemburgo

12 novembre

1907

1° gennaio

1912

Madagascar

12 agosto

1968 S

26 giugno

1960

Mali

8 giugno

1968 S

22 settembre

1960

Malta

16 maggio

1966 S

21 settembre

1964

Marocco

5 luglio

1927 A

5 luglio

1932

Mauritania

13 luglio

1968 S

28 novembre

1960

Maurizio

12 agosto

1970 S

12 marzo

1968

Montenegro

26 marzo

2007 S

3 giugno

2006

Niger

15 aprile

1972 S

3 agosto

1960

Norvegia

10 luglio

1914 A

10 luglio

1919

Nuova Zelanda

27 novembre

1911 A

27 novembre

1916

Paesi Bassi

8 settembre

1908

1° gennaio

1912

Polonia

14 gennaio

1921 A

14 gennaio

1926

Regno Unito

28 dicembre

1908 A

28 dicembre

1913

  1. Bermuda

19 dicembre

1910 A

19 dicembre

1915

  1. Gibilterra

4 gennaio

1910 A

4 gennaio

1915

Romania

21 luglio

1921 A

21 luglio

1926

Senegal

29 dicembre

1967 S

20 agosto

1960

Serbia

24 dicembre

1929 A

24 dicembre

1934

Spagna

29 ottobre

1909 A

29 ottobre

1914

Sudafrica

6 dicembre

1910 A

3 maggio

1914

Svezia

10 aprile

1920 A

10 aprile

1925

Svizzera

10 gennaio

1908

1° gennaio

1912

Turchia

17 febbraio

1933 A

17 febbraio

1938

Uganda

8 aprile

1965 A

8 aprile

1970

Ungheria

19 novembre

1925 A

19 novembre

1930