Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali» specialmente:
- le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere.
- Le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie prime sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità.
- La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la trasformazione o demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici, cloache ordinarie, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra.
- Il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la manutenzione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
In ogni Stato l’autorità competente fisserà la linea di separazione tra l’industria, da una parte, il commercio e l’agricoltura dall’altra.