Lexipedia

0.822.725.3

Convenzione n. 153 concernente la durata del lavoro e i periodi di riposo negli autotrasporti Conchiusa a Ginevra il 27 giugno 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 5 marzo 1981 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 4 maggio 1981 Entrata in vigore per la Svizzera il 30 febbraio 1983

RU 1983 211; FF 1980 III 701

Traduzione1

(Stato 3 maggio 2011)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1979, nella sua sessantacinquesima sessione;

Dopo aver risolto di adottare talune proposte relative alla durata del lavoro e ai periodi di riposo nei trasporti stradali, tema che configura come quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale,

Adotta, questo ventisette giugno millenovecentosettantanove, la convenzione qui appresso, chiamata Convenzione sulla durata del lavoro e i periodi di riposo (autotrasporti), 1979.

Art. 1

La presente convenzione s’applica ai conducenti salariati di veicoli a motore, effettuanti, a titolo professionale, trasporti interni o internazionali su strada di merci o di persone, impiegati nelle aziende di trasporto per conto terzi o nelle aziende effettuanti trasporti di merci o di persone per conto proprio.

Salvo disposizione contraria la convenzione s’applica, se occupati in qualità di conducenti, parimenti ai proprietari di autoveicoli effettuanti a titolo professionale trasporti stradali e ai membri non salariati della loro famiglia.

Art. 2

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può escludere dall’applicazione delle disposizioni della presente convenzione o, da alcune di esse, le persone occupate a condurre un veicolo effettuante:

  1. trasporti urbani o taluni tipi di questi trasporti, tenuto conto delle condizioni tecniche d’esercizio che gli sono proprie e delle condizioni locali;
  2. trasporti d’aziende agricole o forestali nella misura in cui questi trasporti siano effettuati con trattori o altri attrezzi adibiti ai lavori agricoli o forestali locali e servano esclusivamente all’esercizio di tali aziende;
  3. trasporti di malati o feriti, trasporti di salvataggio come anche trasporti effettuati per il servizio della lotta antincendio;
  4. trasporti effettuati per la difesa nazionale e i servizi della polizia nonché trasporti effettuati per altri servizi essenziali dell’ente pubblico nella misura in cui essi non facciano concorrenza a quelli delle aziende di trasporto per conto terzi;
  5. trasporti con taxi;
  6. trasporti i quali, in ragione dei tipi di veicoli utilizzati, della loro capacità per il trasporto di persone o di merci, dei percorsi limitati effettuati o delle velocità massime autorizzate, non rientrano tra quelli per cui è richiesto un ordinamento speciale in materia di durata alla guida o del riposo.

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese deve stabilire norme adeguate sulla durata della guida o del riposo da applicare ai conducenti esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, o da talune di esse, conformemente al paragrafo l.

Art. 3

Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate devono essere consultate dall’autorità o dall’ente competente in ogni Paese prima di prendere decisioni su questioni assoggettate alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 4

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «durata del lavoro» designa il tempo consacrato dai conducenti salariati:

  1. alla guida e ad altri lavori durante il periodo di circolazione del veicolo;
  2. ai lavori ausiliari concernenti il veicolo, i passeggeri o il carico.

I periodi di semplice presenza, d’attesa o di disponibilità, trascorsi sul veicolo o nel luogo di lavoro e durante i quali i conducenti non dispongono liberamente del proprio tempo, possono essere considerati facenti parte della durata del lavoro in una proporzione da determinarsi, in ogni Paese, dall’autorità o dall’ente competente, dalle convenzioni collettive oppure da qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi nazionale.

Art. 5

Nessun conducente deve essere autorizzato a guidare oltre un periodo ininterrotto di quattro ore al massimo senza fruire di una pausa.

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può, considerate le condizioni particolari sul piano nazionale, autorizzare un superamento di un’ora al massimo del periodo menzionato al paragrafo 1.

La durata della pausa contemplata nel presente articolo e, occorrendo, il suo frazionamento, devono essere determinati dall’autorità o dall’ente competente in ogni Paese.

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può precisare i casi in cui le disposizioni del presente articolo saranno inapplicabili ove i conducenti fruissero già di pause sufficienti durante la guida, a causa di interruzioni previste dall’orario o in seguito al carattere intermittente del lavoro.

Art. 6

La durata totale massima di guida, comprese le ore suppletive, non deve superare né nove ore giornaliere né quarantott’ore settimanali.

La durata totale di guida di cui al paragrafo 1 può essere calcolata in media per un periodo di giorni o di settimane determinabile dall’autorità o dall’organismo competente in ogni Paese.

Il totale delle ore di guida stabilito nel paragrafo 1 qui innanzi, deve essere ridotto nei trasporti effettuantisi in condizioni particolarmente difficili. L’autorità o l’ente competente in ogni Paese determinerà i trasporti che si svolgono in tali condizioni e fisserà l’insieme delle ore di guida da applicare al conducente considerato.

Art. 7

Ciascun conducente salariato ha diritto a una pausa dopo una durata del lavoro di cinque ore consecutive, come definito nell’articolo 4 paragrafo 1 della presente convenzione.

La durata della pausa di cui al paragrafo i qui innanzi e, occorrendo, il suo frazionamento, devono essere determinati dall’autorità o ente competente in ogni Paese.

Art. 8

Il riposo giornaliero dei conducenti deve essere di almeno dieci ore consecutive nel corso di ciascun periodo di ventiquattro ore a decorrere dall’inizio della giornata lavorativa.

Il riposo giornaliero può essere calcolato in media su periodi determinabili dall’autorità o dall’ente competente in ogni Paese, restando inteso che non dovrà in nessun caso essere inferiore a otto ore né ridotto a otto ore più di due volte la settimana.

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può prevedere durate diverse di riposo giornaliero secondo che trattisi di trasporti di viaggiatori o di merci, o che tale riposo sia preso nel luogo di residenza del conducente o altrove, alla condizione che le durate minime stipulate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano rispettate.

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può prevedere durate e modalità di riposo giornaliero deroganti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i veicoli il cui equipaggio consta di due conducenti e per i veicoli trasportati in ferry‑boat o ferrovia.

Durante il riposo giornaliero, il conducente non sarà tenuto a rimanere sul proprio veicolo o nelle vicinanze del medesimo se ha preso le precauzioni necessarie per la sicurezza del veicolo stesso e del suo carico.

Art. 9

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può, a titolo di deroga temporanea ma unicamente nella misura necessaria per effettuare lavori indispensabili, permettere una prolungazione della durata di guida o della durata del lavoro ininterrotto nonché una riduzione della durata di riposo giornaliero di cui è menzione negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente convenzione:

  1. in caso d’infortunio, riparazione, ritardo imprevisto, perturbazione del servizio o interruzione del traffico;
  2. in caso di forza maggiore;
  3. in caso di necessità urgente ed eccezionale onde assicurare il funzionamento dei servizi di interesse pubblico.

Qualora le condizioni nazionali o locali in cui sono effettuati i trasporti stradali non si prestassero alla stretta osservanza degli articoli 5, 6, 7 o 8 della presente convenzione, l’autorità o l’ente competente in ogni Paese può anche autorizzare la prolungazione della durata di guida, della durata del lavoro continuo nonché riduzioni della durata del riposo giornaliero di cui è menzione in questi articoli e autorizzare deroghe all’applicazione degli articoli 5, 6 o 8 ai conducenti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1. In tale caso, il Membro in questione deve, mediante una dichiarazione allegata alla ratificazione, descrivere dette condizioni nazionali o locali come anche le prolungazioni, riduzioni o deroghe autorizzate in virtù del presente paragrafo. Esso deve indicare, nei suoi rapporti da sottoporre in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizazzione internazionale del Lavoro 2 , quali sono stati i progressi realizzati per l’applicazione più rigorosa o più elastica degli articoli 5, 6, 7 e 8 qui innanzi e può, in ogni momento, annullare la sua dichiarazione con una dichiarazione ulteriore.

Art. 10

L’autorità o l’ente competente in ogni Paese deve prescrivere:

  1. l’allestimento di un libretto individuale di controllo, le condizioni del suo rilascio, il contenuto e il modo in cui dovrà essere conservato dai conducenti;
  2. una procedura di dichiarazione delle ore lavorative effettuate in applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1, della presente convenzione e le circostanze che le hanno giustificate.

Ogni datore di lavoro deve:

  1. tenere, in una forma approvata da l’autorità o l’ente competente in ogni Paese, un estratto indicante le ore di lavoro e di riposo di ciascun conducente dipendente;
  2. mettere tale estratto a disposizione delle autorità di controllo nelle condizioni determinabili dall’autorità o dall’ente competente di ogni Paese.

I mezzi di controllo tradizionali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono, ove si rivelasse necessario per talune categorie di trasporti, essere sostituiti o completati, nella misura del possibile, dal ricorso ai mezzi moderni, quali, per esempio, i tachigrafi, giusta le norme da stabilirsi dall’autorità o dall’ente competente di ogni Paese.

Art. 11

L’autorità o l’ente competente di ogni Paese deve prevedere:

  1. un sistema d’ispezione adeguato, comportante controlli nelle aziende e sulle strade;
  2. sanzioni appropriate in caso d’infrazione.

Art. 12

Le disposizioni della presente convenzione, nella misura in cui non siano applicate mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in qualsiasi altra maniera conforme alla prassi nazionale, devono essere applicate per via legislativa o regolamentare.

Art. 13

La presente convenzione comporta revisione della convenzione concernente la durata del lavoro e i riposi (autotrasporti), 1939.

Art. 14

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvede alla registrazione.

Art. 15

La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che il Direttore generale avrà registrato le ratificazioni di due Membri.

Successivamente la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 16

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, dall’entrata in vigore della medesima, mediante notificazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta diverrà effettiva dopo un anno dalla registrazione.

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dalla scadenza del decennio menzionato innanzi, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 17

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 , informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati giusta gli articoli precedenti.

Art. 19

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 20

Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova riveduta convenzione, comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
  2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione rimane in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 21

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 3 maggio 20114

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Ecuador

20 maggio

1988

20 maggio

1989

Iraq

17 aprile

1985

17 aprile

1986

Messico

10 febbraio

1982

10 febbraio

1983

Spagna

7 febbraio

1985

7 febbraio

1986

Svizzera

4 maggio

1981

10 febbraio

1983

Turchia

17 marzo

2005

17 marzo

2006

Ucraina

9 giugno

2008

9 giugno

2009

Uruguay

19 giugno

1989

19 giugno

1990

Venezuela

5 luglio

1983

5 luglio

1984