L’autorità o l’ente competente in ogni Paese può, a titolo di deroga temporanea ma unicamente nella misura necessaria per effettuare lavori indispensabili, permettere una prolungazione della durata di guida o della durata del lavoro ininterrotto nonché una riduzione della durata di riposo giornaliero di cui è menzione negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente convenzione:
- in caso d’infortunio, riparazione, ritardo imprevisto, perturbazione del servizio o interruzione del traffico;
- in caso di forza maggiore;
- in caso di necessità urgente ed eccezionale onde assicurare il funzionamento dei servizi di interesse pubblico.
Qualora le condizioni nazionali o locali in cui sono effettuati i trasporti stradali non si prestassero alla stretta osservanza degli articoli 5, 6, 7 o 8 della presente convenzione, l’autorità o l’ente competente in ogni Paese può anche autorizzare la prolungazione della durata di guida, della durata del lavoro continuo nonché riduzioni della durata del riposo giornaliero di cui è menzione in questi articoli e autorizzare deroghe all’applicazione degli articoli 5, 6 o 8 ai conducenti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1. In tale caso, il Membro in questione deve, mediante una dichiarazione allegata alla ratificazione, descrivere dette condizioni nazionali o locali come anche le prolungazioni, riduzioni o deroghe autorizzate in virtù del presente paragrafo. Esso deve indicare, nei suoi rapporti da sottoporre in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizazzione internazionale del Lavoro , quali sono stati i progressi realizzati per l’applicazione più rigorosa o più elastica degli articoli 5, 6, 7 e 8 qui innanzi e può, in ogni momento, annullare la sua dichiarazione con una dichiarazione ulteriore.