La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 25 giugno 1990, nella sua 77 a sessione;
viste le pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sul benzene, 1971 ; la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale, 1974 ; la Convenzione e la Raccomandazione sull’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni), 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi per la salute nell’ambito del lavoro, 1985; la Convenzione e la Raccomandazione sull’amianto, 1986 , e l’elenco delle malattie professionali, allegato alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e da malattie professionali, 1964, come emendata nel 1980;
notando che la protezione dei lavoratori contro gli effetti nocivi dei prodotti chimici rafforza anche la protezione del pubblico e dell’ambiente;
notando che l’accesso alle informazioni concernenti i prodotti chimici utilizzati sul luogo di lavoro risponde a una necessità e costituisce un diritto dei lavoratori;
considerando che è fondamentale prevenire le malattie e le lesioni professionali dovute ai prodotti chimici o ridurne l’incidenza:
- accertando che tutti i prodotti chimici siano oggetto di una valutazione per definire i pericoli che presentano;
- mettendo a disposizione dei datori di lavoro un sistema che permetta di ottenere dai fornitori informazioni sui prodotti chimici utilizzati sul lavoro allo scopo di predisporre programmi efficaci di protezione dei lavoratori contro i pericoli connessi con detti prodotti;
- fornendo ai lavoratori istruzioni in merito ai prodotti chimici utilizzati sul lavoro come anche le adeguate misure preventive affinché possano partecipare efficacemente ai programmi di protezione;
- elaborando i principi di tali programmi per garantire la sicurezza nell’utilizzazione dei prodotti chimici;
riconosciuta la necessità di una collaborazione nel quadro del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, visti gli strumenti, i codici e le relative guide pubblicati da dette Organizzazioni;
dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza nell’utilizzazione delle sostanze chimiche sul lavoro, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione;
dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, questo venticinquesimo giorno di giugno millenovecentonovanta, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione sui prodotti chimici 1990.