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0.822.728.3

Convenzione n. 183
sulla protezione della maternità, 2000

RU 20151233; FF 2012 1503 1529

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 15 giugno 2000
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20121
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 4 giugno 2014
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 giugno 2015

(Stato 29 aprile 2025)

Preambolo

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 30 maggio 2000 per l’ottantottesima sessione;

considerata la necessità di rivedere la Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), del 1952, e la Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, al fine di promuovere ulteriormente l’uguaglianza di tutte le donne che lavorano nonché la salute e la sicurezza della madre e del bambino, e al fine di riconoscere la diversità dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri nonché la diversità delle imprese e lo sviluppo della protezione della maternità nelle legislazioni e nelle pratiche nazionali;

richiamate le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 2 (1979), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 3 (1989), della Dichiarazione e del Programma d’azione di Beijing (1995), della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla parità di opportunità e di trattamento per le lavoratrici (1975), della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro e alle misure successive (1998), nonché delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro volte a garantire la parità di opportunità e di trattamento ai lavoratori e alle lavoratrici, segnatamente la Convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari, del 1981;

considerata la situazione familiare delle donne che lavorano e preso atto della necessità di garantire la protezione della gravidanza in quanto responsabilità comune dei poteri pubblici e della società;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla revisione della Convenzione (riveduta) e della Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, il quindicesimo giorno di giugno duemila, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla protezione della maternità, del 2000:

Campo di applicazione

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione il termine «donna» si applica a tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna, ed il termine «bambino» a tutti i bambini, senza discriminazione alcuna.

Art. 2

La presente Convenzione si applica a tutte le donne occupate, comprese le donne inserite nelle forme atipiche di lavoro dipendente.

Tuttavia lo Stato membro che ratifichi la Convenzione può, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui l’applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza.

Ogni Stato membro in cui si preveda la possibilità di cui al paragrafo 2 deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato secondo quanto previsto all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 4 , indicare le categorie di lavoratori così esclusi e le ragioni della loro esclusione. Nei suoi rapporti successivi, lo Stato membro deve descrivere le misure prese al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione a queste categorie.

Tutela della salute

Art. 3

Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve adottare le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro che l’autorità competente ha definito pregiudizievole per la loro salute o per quella del loro bambino o per il quale venga stabilito, attraverso una valutazione, che comporta un rischio significativo per la salute della madre o del bambino.

Congedo di maternità

Art. 4

Su presentazione di certificato medico o altra documentazione appropriata, come stabilito dalla legislazione e dalla pratica nazionali, indicante la data presunta del parto, ogni donna alla quale la presente Convenzione si applica ha diritto ad un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane.

La durata del congedo summenzionato deve essere specificata dallo Stato membro con una dichiarazione che accompagni la ratifica della presente Convenzione.

Ogni Stato membro può, in seguito, depositare presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione indicante l’estensione della durata del congedo di maternità.

Tenendo debito conto della tutela della salute della madre e del bambino, il congedo di maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, salvo che a livello nazionale si sia convenuto diversamente tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La durata del congedo prenatale deve essere prolungata con un congedo equivalente al periodo trascorso tra la data effettiva e quella presunta del parto, senza alcuna riduzione della durata del congedo postnatale obbligatorio.

Congedo in caso di malattia o di complicazioni

Art. 5

Su presentazione di certificato medico, può essere accordato un congedo – prima o dopo il periodo di congedo per maternità – in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di detto congedo possono essere precisate conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali.

Prestazioni

Art. 6

Conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali, prestazioni specifiche debbono essere assicurate alla donna che si assenta dal suo lavoro a motivo di congedo previsto agli articoli 4 o 5 della presente Convenzione.

Le prestazioni specifiche di maternità debbono essere stabilite ad un livello tale che la donna possa provvedere al suo sostentamento e a quello del suo bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato.

Qualora la legislazione o la prassi nazionale preveda che dette prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all’articolo 4 siano determinate sulla base della precedente remunerazione, l’importo di queste prestazioni non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione precedente della lavoratrice o della remunerazione presa come parametro per il calcolo delle prestazioni.

Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale preveda che le prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all’articolo 4 siano determinate in modo differente, l’importo di dette prestazioni deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello che risulta in media dall’applicazione del paragrafo precedente.

Ogni Stato membro deve assicurare che le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni possano essere adempiute dalla maggior parte delle donne alle quali la presente Convenzione si applica.

Se la lavoratrice non rientra nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale o da qualsiasi altra modalità conforme alla prassi nazionale per beneficiare delle prestazioni di maternità, essa ha diritto a prestazioni adeguate finanziate attraverso i fondi dell’assistenza sociale, dietro controllo delle risorse richieste per i contributi delle prestazioni.

Alla madre ed al bambino dovranno essere assicurate prestazioni mediche conformemente alla legislazione o a quanto previsto dalla prassi nazionale. Queste prestazioni debbono prevedere le cure prenatali, le cure legate al parto, le cure postnatali e le cure ospedaliere se necessarie.

Per tutelare le condizioni delle donne nel mercato del lavoro, le prestazioni relative al congedo di cui agli articoli 4 e 5 dovranno essere erogate attraverso assicurazione sociale obbligatoria o attraverso il prelevamento dei fondi pubblici secondo quanto previsto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. L’imprenditore non potrà essere ritenuto personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo genere dovuta ad una donna impiegata presso di lui, senza il suo consenso, salvo che:

  1. questo sia previsto dalla prassi o dalle leggi in vigore nello Stato membro prima dell’adozione della presente Convenzione da parte della Conferenza Internazionale del Lavoro; oppure
  2. questo sia stato convenuto in seguito a livello nazionale tra il governo e le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 7

Ogni Stato membro la cui economia e il cui sistema di sicurezza sociale siano insufficientemente sviluppati deve dare effetto a quanto previsto all’articolo 6 paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione se le prestazioni per maternità sono almeno uguali a quelle per malattia o per incapacità temporanea come previsto dalla legge nazionale.

Ogni Stato membro in cui si presenti la possibilità prevista al paragrafo precedente, deve spiegarne le ragioni e precisare il tasso al quale le prestazioni sono erogate nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 5 . Nei suoi successivi rapporti lo Stato membro deve descrivere le misure prese per elevare progressivamente questo tasso.

Tutela dell’occupazione e non discriminazione

Art. 8

È vietato licenziare una lavoratrice durante la gravidanza, durante il periodo di congedo di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione o durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo per maternità da stabilire attraverso la legislazione nazionale, salvo per motivi non legati alla gravidanza, alla nascita del bambino e alle sue conseguenze o all’allattamento. Spetta all’imprenditore provare che i motivi del licenziamento non sono da mettere in rapporto con lo stato di gravidanza, la nascita del bambino e le sue conseguenze, o l’allattamento.

Al ritorno dal congedo per maternità, la lavoratrice, qualora riprenda il lavoro, deve essere sicura di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente con la medesima retribuzione.

Art. 9

Ogni Stato membro dovrà adottare misure adeguate a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego, compreso l’accesso al lavoro e fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono il divieto di esigere da una donna candidata ad un posto di lavoro che si sottometta a test di gravidanza o che essa presenti un certificato che attesti lo stato di non gravidanza, salvo quando la legislazione nazionale lo preveda per quei lavori che:

  1. sono vietati parzialmente o totalmente alle donne incinte o allattanti; oppure
  2. comportano rischi riconosciuti o significativi per la salute della donna e del bambino.

Madri allattanti

Art. 10

La lavoratrice ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera del suo orario di lavoro per allattare il suo bambino.

Il periodo durante il quale le pause per allattamento o la riduzione giornaliera dell’orario di lavoro sono permesse, il numero e la durata delle pause nonché le modalità di riduzione giornaliera dell’orario di lavoro debbono essere stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Queste pause o la riduzione dell’orario di lavoro dovranno essere considerate tempo di lavoro e retribuite conseguentemente.

Esami periodici

Art. 11

Ogni Stato membro dovrà esaminare periodicamente, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’opportunità di estendere la durata del congedo previsto all’articolo 4 e di aumentare l’importo delle specifiche prestazioni di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.

Applicazione

Art. 12

La presente Convenzione dovrà essere applicata per via legislativa, salvo nel caso in cui le si dia effetto con altre modalità quali la contrattazione collettiva, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie o secondo quanto previsto dalla prassi nazionale.

Disposizioni finali

Art. 13

La presente Convenzione modifica la Convenzione sulla maternità (riveduta), del 1952.

Art. 14

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 15

1. La presente Convenzione è vincolante solo per i Paesi membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. 2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. 3. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

Art. 16

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarne la risoluzione dopo un periodo di dieci anni dalla data iniziale delle sua entrata in vigore con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrato. Detta denuncia avrà effetto l’anno successivo alla sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell’intervallo di un anno dopo il termine dei dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà prevista dal presente articolo sarà obbligato (ad applicarla) per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la risoluzione della presente Convenzione alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 17

1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli verranno comunicati dai Membri dell’Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 6 , relazioni complete in merito ad ogni ratifica e ad ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19

Ogni volta che lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di mettere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 20

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nei suoi contenuti per tutti gli Stati membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a correzione parziale o totale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

  1. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova Convenzione causerebbe a pieno diritto – fatto salvo l’articolo 16 – la denuncia immediata della presente Convenzione sempre che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata dagli Stati membri.

Art. 21

Le versioni francese ed inglese del testo fanno egualmente fede. (Seguono le firme)

0.822.728.3

Campo d’applicazione il 29 aprile 20257

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

18 agosto

2004

18 agosto

2005

Antigua e Barbuda

6 maggio

2022

6 maggio

2023

Austria

30 aprile

2004

30 aprile

2005

Azerbaigian

29 ottobre

2010

29 ottobre

2011

Belarus

10 febbraio

2004

10 febbraio

2005

Belize

9 novembre

2005

9 novembre

2006

Benin

10 gennaio

2012

10 gennaio

2013

Bosnia ed Erzegovina

18 gennaio

2010

18 gennaio

2011

Bulgaria

6 dicembre

2001

6 dicembre

2002

Burkina Faso

4 marzo

2013

4 marzo

2014

Ceca, Repubblica

3 luglio

2017

3 luglio

2018

Cipro

12 gennaio

2005

12 gennaio

2006

Cuba

1° giugno

2004

1° giugno

2005

Dominicana, Repubblica

9 febbraio

2016

9 febbraio

2017

El Salvador

7 giugno

2022

7 giugno

2023

Germania

30 settembre

2021

30 settembre

2022

Gibuti

25 settembre

2020

25 settembre

2021

Italia

7 febbraio

2001

7 febbraio

2002

Kazakhistan

13 giugno

2012

13 giugno

2013

Lettonia

9 febbraio

2009

9 febbraio

2010

Lituania

29 settembre

2003

29 settembre

2004

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Macedonia del Nord

3 ottobre

2012

3 ottobre

2013

Mali

5 giugno

2008

5 giugno

2009

Marocco

13 aprile

2011

13 aprile

2012

Maurizio

13 giugno

2019

13 giugno

2020

Moldova

28 agosto

2006

28 agosto

2007

Montenegro

19 aprile

2012

19 aprile

2013

Niger

10 giugno

2019

10 giugno

2020

Norvegia

9 novembre

2015

9 novembre

2016

Paesi Bassi

15 gennaio

2009

15 gennaio

2010

Panama

22 marzo

2022

22 marzo

2023

Perù

9 maggio

2016

9 maggio

2017

Portogallo

8 novembre

2012

8 novembre

2013

Romania

23 ottobre

2002

23 ottobre

2003

San Marino

19 giugno

2019

19 giugno

2020

São Tomé e Príncipe

12 giugno

2017

12 giugno

2017

Senegal

18 aprile

2017

18 aprile

2017

Serbia

31 agosto

2010

31 agosto

2011

Slovacchia

12 dicembre

2000

7 febbraio

2002

Slovenia

1° marzo

2010

1° marzo

2011

Suriname

28 novembre

2024

28 novembre

2025

Svizzera

4 giugno

2014

4 giugno

2015

Ungheria

4 novembre

2003

4 novembre

2004