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0.831.105

Convenzione n. 128 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Conchiusa a Ginevra il 29 giugno 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 1977 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 13 settembre 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 settembre 1978

RU 1978 1493; FF 1976 III 1313

Traduzione

(Stato 30 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi adunatasi il 7 giugno 1967, nella sua cinquantunesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte di revisione della convenzione sull’assicurazione-vecchiaia (industria ecc.), 1933, della convenzione sull’assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933, della convenzione sull’assicurazione-invalidità (industria ecc.), 1933, della convenzione sull’assicurazione‑invalidità (agricoltura), 1933, della convenzione sull’assicurazione-morte (industria ecc.), 1933, e della convenzione sull’assicurazione-morte (agricoltura), 1933, questione costituente il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventinovesimo giorno di giugno millenovecentosessantasette, la convenzione seguente, denominata Convenzione concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 1967.

Parte I Disposizioni generali

Art. 1

Secondo la presente convenzione:

  1. il termine «legislazione» comprende le leggi e i regolamenti, come anche le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale;
  2. il termine «prescritto» significa determinato dalla legislazione nazionale o in virtù della medesima;
  3. il termine «azienda industriale» comprende qualsiasi azienda dei seguenti rami economici: industrie estrattive; industrie manifatturiere; edilizia e lavori pubblici; elettricità, gas, acqua e servizi sanitari; trasporti, magazzini di deposito e comunicazioni;
  4. il termine «residenza» designa la residenza abituale sul territorio del Membro, e il termine «residente» indica una persona che risiede abitualmente sul territorio del Membro;
  5. il termine «a carico» indica lo stato di dipendenza presunto esistente in casi prescritti;
  6. il termine «moglie» indica una moglie a carico del marito;
  7. il termine «vedova» indica una donna che era a carico del coniuge al momento del decesso di costui;
  8. il termine «figlio» indica:i)un fanciullo al di sotto dell’età in cui è prosciolto dall’obbligo scolastico oppure un fanciullo d’età inferiore a quindici anni, restando inteso che deve essere tenuto conto dell’età più elevata,ii)nelle condizioni prescritte, un fanciullo al di sotto di un’età più elevata di quella indicata nel sottoalinea precedente, qualora svolga un tirocinio, segua gli studi o sia colpito da una malattia cronica o da un’infermità che lo rendono inabile all’esercizio di un’attività professionale qualsiasi, a meno che la legislazione nazionale intenda per «figlio» ogni ragazzo al di sotto di un’età sensibilmente più elevata di quella indicata nel sottoalinea precedente;
  9. il termine «stage» designa sia un periodo di contribuzione, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una combinazione qualsiasi di questi periodi, secondo quanto è prescritto:
  10. i termini «prestazioni contributive» e «prestazioni non contributive» indicano rispettivamente le prestazioni la cui concessione dipende o non dipende da una partecipazione finanziaria diretta delle persone protette o del loro datore di lavoro, oppure da una condizione di «stage» professionale.

Art. 2

Qualsiasi Membro per il quale è vigente la presente convenzione deve applicare:

  1. la parte I;
  2. una almeno delle parti II, III e IV;
  3. le disposizioni corrispondenti delle parti V e VI;
  4. la parte VII.

Qualsiasi Membro deve indicare nella sua ratificazione la parte o le parti, tra la II e la IV della presente convenzione, per le quali accetta gli obblighi risultanti dalla convenzione.

Art. 3

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può, successivamente, notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi risultanti dalla convenzione per quanto concerne una o più parti da II a IV che non sono già state specificate nella sua ratificazione.

Gli obblighi previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratificazione ed esplicheranno gli stessi effetti a contare dalla data della loro notificazione.

Art. 4

Un Membro, la cui evoluzione economica non è sufficiente, può, mediante una dichiarazione motivata, annessa alla ratificazione, riservarsi il diritto alle deroghe temporanee previste nel paragrafo 2 dell’articolo 9, nel paragrafo 2 dell’articolo 13, nel paragrafo 2 dell’articolo 16 e nel paragrafo 2 dell’articolo 22.

Qualsiasi Membro che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo precedente indica, nei rapporti sull’applicazione della presente convenzione, da presentare giusta l’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro1, riguardo a ciascuna deroga di cui si è riservato il diritto:

  1. sia che i motivi giustificanti la deroga continuano a sussistere;
  2. sia che rinuncia ad avvalersi della deroga a contare da una data determinata.

Qualsiasi Membro che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo deve aumentare il numero dei salariati protetti, se le circostanze lo consentono.

Art. 5

Un membro, se, in applicazione di una qualsiasi delle parti ratificate da II a IV della presente convenzione, è tenuto a proteggere categorie prescritte di persone costituenti complessivamente almeno un’aliquota determinata dei salariati o dell’insieme della popolazione economica attiva, deve assicurarsi, prima d’obbligarsi ad applicare detta parte, che l’aliquota pertinente sia raggiunta.

Art. 6

Per l’applicazione delle parti II, III o IV della presente convenzione, un Membro può tener conto della protezione risultante da assicurazioni che, in virtù della sua legislazione, non sono obbligatorie per le persone protette, se tali assicurazioni:

  1. sono controllate dalle autorità pubbliche o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
  2. coprono una parte sostanziale delle persone il cui guadagno non supera quello dell’operaio qualificato di sesso maschile;
  3. soddisfano, se necessario, congiuntamente con altre forme di protezione, le pertinenti disposizioni convenzionali.

Parte II Prestazioni d’invalidità

Art. 7

Ogni Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire prestazioni per l’invalidità alle persone protette, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 8

L’evento coperto comprende l’incapacità a esercitare un’attività professionale qualsiasi, in una misura prescritta, qualora sia probabile che questa incapacità sarà permanente o qualora essa continua a sussistere alla scadenza di un periodo prescritto di incapacità temporanea o iniziale.

Art. 9

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia tutti i salariati, compresi gli apprendisti;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 75 per cento dell’insieme della popolazione attiva;
  3. sia tutti i residenti o i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedano limiti prescritti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28.

Se è vigente una dichiarazione fatta in applicazione dell’articolo 4, la cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 25 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia categorie prescritte di salariati delle aziende industriali costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali.

Art. 10

Le prestazioni per l’invalidità sono fornite in forma di pagamenti calcolati periodicamente:

  1. conformemente alle disposizioni, sia dell’articolo 26, sia dell’articolo 27, qualora siano protetti salariati o categorie della popolazione attiva;
  2. conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, qualora siano protetti tutti i residenti oppure i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti.

Art. 11

Le prestazioni di cui all’articolo 10 devono, ove insorga l’evento coperto, essere garantite almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento e secondo norme prescritte, uno «stage» che può consistere in 15 anni di contribuzione o di impiego oppure in 10 anni di residenza;
  2. qualora, di norma, siano protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento e secondo norme prescritte, uno «stage» di 3 anni di contribuzione e per la quale siano stati pagati, nel corso del periodo attivo della sua vita, dei contributi il cui numero medio annuo o il numero annuo raggiunge una cifra prescritta.

Se l’assegnazione di prestazioni d’invalidità è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione, di impiego o di residenza, devono essere garantite prestazioni ridotte almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento e secondo norme prescritte, uno «stage» di 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza;
  2. se, di norma, sono protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento e secondo norme prescritte, uno «stage» di 3 anni di contribuzione e per la quale sia stata versata, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo o del numero annuo di contributi prescritto cui si riferisce l’alinea b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate, soddisfatte qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte V, ma secondo un’aliquota inferiore di 10 unità a quella indicata nella tavola allegata a detta parte per il beneficiario-tipo, sia garantita almeno a ogni persona protetta che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, 5 anni di contribuzione, d’impiego o di residenza.

Una riduzione proporzionale dell’aliquota indicata nella tavola allegata alla parte V può essere eseguita, qualora lo «stage» per la prestazione corrispondente all’aliquota ridotta sia superiore a 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego o a 10 anni di residenza; sono concesse prestazioni ridotte conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerate soddisfatte qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte V, sia garantita almeno a ogni persona protetta che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, uno «stage» di contribuzione o di impiego, che non dovrebbe eccedere 5 anni a un’età minima prescritta, ma che può essere maggiore in funzione dell’età, senza nondimeno poter superare un numero massimo di anni prescritto.

Art. 12

Le prestazioni di cui agli articoli 10 e 11 devono essere accordate durante tutto il periodo dell’evento o fino alla loro sostituzione mediante prestazioni per la vecchiaia.

Art. 13

Qualsiasi Membro per il quale è vigente la presente parte della convenzione deve, nelle condizioni prescritte:

  1. prevedere servizi di riqualificazione, destinati a preparare gli invalidi, in tutti i casi ove ciò sia possibile, a riprendere la loro attività anteriore oppure, nei casi contrari, a esercitare un’altra attività professionale che convenga ottimalmente alle loro attitudini e capacità;
  2. adottare provvedimenti intesi ad agevolare il collocamento degli invalidi in impieghi appropriati.

Se è vigente una dichiarazione fatta in applicazione dell’articolo 4, il Membro interessato può derogare alle disposizioni del paragrafo precedente.

Parte III Prestazioni di vecchiaia

Art. 14

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di vecchiaia, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 15

L’evento coperto è costituito dalla sopravvivenza oltre un’età prescritta.

L’età prescritta non deve superare 65 anni. Nondimeno, un limite superiore può essere stabilito dalle autorità competenti, tenuto conto di adeguati criteri demografici, economici e sociali, statisticamente comprovati.

L’età prescritta, se è uguale o superiore a 65 anni, deve essere ridotta, in condizioni prescritte, per le persone che sono state occupate in lavori considerati faticosi o insalubri dalla legislazione nazionale, per l’assegnazione di prestazioni di vecchiaia.

Art. 16

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia tutti i salariati, compresi gli apprendisti;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 75 per cento dell’insieme della popolazione attiva;
  3. sia tutti i residenti o i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono limiti prescritti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28.

Se è vigente una dichiarazione fatta in applicazione dell’articolo 4, la cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 25 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia categorie prescritte di salariati di aziende industriali costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali.

Art. 17

Le prestazioni di vecchiaia devono essere corrisposte in forma di pagamenti calcolati periodicamente:

  1. conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 o dell’articolo 27, se sono protetti salariati o categorie della popolazione attiva;
  2. conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, se sono protetti tutti i residenti oppure i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono limiti prescritti.

Art. 18

Le prestazioni di cui all’articolo 17, nel caso di attuazione dell’evento coperto, sono garantite almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento e secondo le norme prescritte, uno «stage» che può consistere in 30 anni di contribuzione o di impiego oppure in 20 anni di residenza;
  2. se, di principio, sono protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento, uno «stage» di contribuzione prescritto e per la quale siano state pagate, nel corso del periodo attivo della sua vita, dei contributi, il cui numero medio annuo raggiunge una cifra prescritta.

Se l’assegnazione di prestazioni per la vecchiaia è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, sono garantite prestazioni ridotte almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento e secondo norme prescritte, uno «stage» di 15 anni di contribuzione o di impiego;
  2. qualora, di principio, siano protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’attuazione dell’evento, uno «stage» di contribuzione prescritto e per la quale sia stata versata, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo di contributi prescritto, cui si riferisce l’alinea b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate soddisfatte, qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte V, ma secondo un’aliquota inferiore di 10 unità a quella indicata nella tavola allegata a detta parte per il beneficiario‑tipo, sia garantita almeno a una persona protetta che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, sia un periodo di 10 anni di contribuzione o di impiego, sia un periodo di 5 anni di residenza.

Una riduzione proporzionale dell’aliquota indicata nella tavola allegata alla parte V può essere eseguita qualora lo «stage» richiesto per la prestazione corrispondente all’aliquota ridotta sia superiore a 10 anni di contribuzione o di impiego o a 5 anni di residenza, ma inferiore a 30 anni di contribuzione o di impiego o a 20 anni di residenza. Nel caso in cui detto «stage» sia superiore a 15 anni di contribuzione o di impiego, sono concesse prestazioni ridotte, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 19

Le prestazioni di cui agli articoli 17 e 18 devono essere accordate per tutta la durata dell’evento.

Parte IV Prestazioni per superstiti

Art. 20

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni per superstiti, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 21

L’evento coperto deve comprendere la perdita dei mezzi d’esistenza, subita dalla vedova o dai figli a cagione della morte del sostegno di famiglia.

Il diritto di una vedova a prestazioni per superstiti può essere subordinato alla condizione che essa abbia raggiunto un’età prescritta. L’età non deve essere superiore a quella prescritta per aver diritto a prestazioni di vecchiaia.

Nondimeno, non può essere chiesta alcuna condizione d’età:

  1. se la vedova è invalida, nel senso prescritto;
  2. se la vedova ha un figlio del defunto a suo carico.

Affinché una vedova senza figli abbia diritto a prestazioni per superstiti, può essere prescritta una durata minima del matrimonio.

Art. 22

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia le mogli, i figli e le altre persone a carico designate nella legislazione nazionale, delle quali il sostegno di famiglia era salariato o apprendista;
  2. sia le mogli, i figli e altre persone a carico designate nella legislazione nazionale, il cui sostegno di famiglia apparteneva a categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 75 per cento dell’insieme della popolazione attiva;
  3. sia tutte le vedove, i figli e le altre persone a carico designate nella legislazione nazionale, che hanno perso il loro sostegno di famiglia, che sono residenti e, se del caso, le cui risorse durante l’evento non eccedono limiti prescritti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28.

Se è vigente una dichiarazione fatta in applicazione dell’articolo 4, la cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia le mogli, i figli e le altre persone a carico, designate nella legislazione nazionale, il cui sostegno di famiglia apparteneva a categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente il 25 per cento almeno dell’insieme dei salariati;
  2. sia le mogli, i figli e le altre persone a carico, designate nella legislazione nazionale, il cui sostegno di famiglia apparteneva a categorie prescritte di salariati di aziende industriali, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali.

Art. 23

Le prestazioni per superstiti sono fornite in forma di pagamenti calcolati periodicamente:

  1. conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 o dell’articolo 27, se sono protetti salariati o categorie della popolazione attiva;
  2. conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, se sono protetti tutti i residenti o i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedono limiti prescritti.

Art. 24

Le prestazioni di cui all’articolo 23 devono, nel caso d’attuazione dell’evento coperto, essere garantite almeno:

  1. alla persona protetta, il cui sostegno di famiglia abbia compiuto, secondo norme prescritte, uno «stage» che può consistere sia in 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in 10 anni di residenza; nondimeno, ove trattisi di prestazioni per superstiti assegnate a una vedova, il compimento, da parte di quest’ultima, di uno «stage» prescritto di residenza può essere considerato sufficiente;
  2. se, di norma, sono protetti le mogli e i figli di tutte le persone attive, alla persona protetta, il cui sostegno di famiglia abbia compiuto, secondo norme prescritte, uno «stage» di 3 anni di contribuzione, a condizione che siano stati pagati, per codesto sostegno di famiglia, durante il periodo attivo della sua vita, dei contributi, il cui numero medio annuo o il numero annuo raggiunge una cifra prescritta.

Se l’assegnazione di prestazioni di superstiti è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, devono essere garantite prestazioni ridotte almeno:

  1. a una persona protetta, il cui sostegno di famiglia abbia compiuto, secondo norme prescritte, uno «stage» di 5 anni di contribuzione o di impiego;
  2. se, di norma, sono protetti le mogli e i figli di tutte le persone attive, a una persona protetta, il cui sostegno di famiglia abbia compiuto, secondo norme prescritte, uno «stage» di 3 anni di contribuzione, a condizione che sia stata pagata, per codesto sostegno di famiglia nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo o del numero annuo di contributi prescritti, cui si riferisce l’alinea b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate soddisfatte qualora una prestazione, calcolata in conformità della parte V, ma secondo un’aliquota inferiore di 10 unità a quella indicata nella tavola allegata a detta parte per il beneficiario‑tipo, sia garantita almeno a ogni persona protetta, il cui sostegno di famiglia abbia compiuto, secondo norme prescritte, 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza.

Una riduzione proporzionale dell’aliquota indicata nella tavola allegata alla parte V può essere eseguita, se lo «stage» per la prestazione corrispondente all’aliquota ridotta sia superiore a 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego o a 10 anni di residenza. Nel caso in cui lo «stage» richiesto è uno stage di contribuzione o di impiego, sono assegnate prestazioni ridotte, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerate soddisfacenti qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte V, sia garantita almeno a ogni persona protetta, il cui sostegno di famiglia abbia compiuto, secondo norme prescritte, uno «stage» di contribuzione o di impiego, che non dovrebbe eccedere 5 anni a un’età minima prescritta, ma che può essere maggiore in funzione dell’età, senza nondimeno poter superare un numero massimo di anni prescritto.

Art. 25

Le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 devono essere concesse per tutta la durata dell’evento.

Parte V Calcolo dei pagamenti periodici

Art. 26

l. Per ogni pagamento periodico, cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, aumentato della somma degli assegni familiari pagati durante l’evento, deve essere, per il beneficiario‑tipo di cui alla tavola allegata alla presente parte, almeno uguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata in questa tavola in rapporto al totale del guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia e dell’importo degli assegni familiari pagati a una persona protetta avente gli stessi oneri familiari del beneficiario tipo.

Il guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia è calcolato conformemente a norme prescritte e, se le persone protette o i loro sostegni di famiglia sono suddivisi in classi secondo i loro guadagni, il guadagno precedente può essere calcolato secondo i guadagni di base delle classi cui hanno appartenuto.

Può essere prescritto un limite per l’ammontare delle prestazioni o per il guadagno computato per il calcolo delle prestazioni purché il limite massimo sia stabilito in modo che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, qualora il guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia sia uguale o inferiore al salario di un operaio qualificato di sesso maschile.

Il guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia, il salario dell’operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari sono calcolati sugli stessi tempi di base.

Per gli altri beneficiari, la prestazione è stabilita in modo da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario‑tipo.

Per l’applicazione del presente articolo, l’operaio qualificato di sesso maschile è:

  1. sia un aggiustatore meccanico o un tornitore nell’industria meccanica, diversa dall’industria delle macchine elettriche;
  2. sia un operaio qualificato-tipo, definito conformemente alle disposizioni del paragrafo seguente;
  3. sia una persona il cui guadagno è uguale o superiore ai guadagni del 75 per cento di tutte le persone protette, tenuto conto che questi guadagni sono determinati su una base annua o sulla base di un periodo più breve, secondo quanto è prescritto;
  4. sia una persona il cui guadagno è uguale al 125 per cento del guadagno medio di tutte le persone protette.

L’operaio qualificato-tipo, per l’applicazione dell’alinea b) del paragrafo precedente, è scelto nella classe occupante il maggior numero di persone di sesso maschile, protette per l’evento considerato, o di sostegni di famiglia delle persone protette, nel ramo che occupa il maggior numero di queste persone protette o di questi sostegni di famiglia; al riguardo, è utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami dell’attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’organizzazione delle Nazioni Unite nella sua settima sessione del 27 agosto 1948, che è riprodotta nella sua forma riveduta del 1958 in allegato alla presente convenzione, tenuto conto di ogni modificazione eventuale.

Se le prestazioni variano da una regione all’altra, un operaio qualificato di sesso maschile può essere scelto in ciascuna delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

Il salario dell’operaio qualificato di sesso maschile è determinato in base al salario per un numero normale di ore di lavoro, stabilito sia in convenzioni collettive, sia, se del caso, nella legislazione nazionale o in virtù di quest’ultima, sia per consuetudine, ivi comprese le indennità di rincaro eventuali ; se i salari così determinati variano da una regione a un’altra e se le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicate, è considerato determinante il salario medio.

Art. 27

Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo, l’ammontare della prestazione, aumentato della somma degli assegni familiari pagati durante l’evento, deve essere, per il beneficiario‑tipo, di cui alla tavola allegata alla presente parte, almeno uguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata in detta tavola in rapporto al totale del salario di un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, e dell’importo degli assegni familiari pagati a una persona protetta, avente gli stessi oneri familiari del beneficiario‑tipo.

Il salario dell’operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, le prestazioni e gli assegni familiari sono calcolati sui medesimi tempi di base.

Per gli altri beneficiari, la prestazione è stabilita in modo tale da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario‑tipo.

Per l’applicazione del presente articolo, l’operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, è:

  1. sia un manovale-tipo nell’industria meccanica, diversa da quella delle macchine elettriche;
  2. sia un manovale‑tipo definito conformemente alle disposizioni del paragrafo seguente.

Il manovale‑tipo, per l’applicazione dell’alinea b) del paragrafo precedente, è scelto nella classe occupante il maggior numero di persone di sesso maschile, protette per l’evento considerato, oppure di sostegni di famiglia delle persone protette, nel ramo che occupa il maggior numero di queste persone protette o di questi sostegni di famiglia; al riguardo, è utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami dell’attività economica adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella settima sessione del 27 agosto 1948, che è riprodotta, nella sua forma riveduta nel 1958, in allegato alla presente convenzione, tenuto conto di ogni modifica eventuale.

Se le prestazioni variano da una regione all’altra, un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile può essere scelto in ciascuna delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Il salario dell’operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, è determinato in base al salario per un numero normale di ore di lavoro fissato, sia in convenzioni collettive, sia, se del caso, nella legislazione nazionale o in virtù di quest’ultima, sia per consuetudine, comprese eventuali indennità di rincaro; se i salari così determinati variano da una regione all’altra e se il paragrafo precedente non è applicato, è considerato il salario medio.

Art. 28

Per ogni pagamento periodico cui si applica il presente articolo:

  1. l’ammontare della prestazione deve essere stabilito secondo una scala prescritta, o secondo una scala stabilita dalle autorità pubbliche competenti, conformemente a norme prescritte;
  2. l’ammontare della prestazione può essere ridotto soltanto nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario superino importi sostanziali, prescritti o fissati dalle autorità pubbliche competenti, conformemente alle norme prescritte;
  3. il totale della prestazione e delle altre risorse, previa deduzione degli importi sostanziali di cui all’alinea precedente, deve essere sufficiente per assicurare, alla famiglia del beneficiario, condizioni di vita sane e confortevoli e non deve essere inferiore all’ammontare della prestazione calcolata conformemente alle disposizioni dell’articolo 27;
  4. le disposizioni dell’alinea precedente sono considerate soddisfatte se l’ammontare totale delle prestazioni pagate in virtù della parte in questione supera di almeno il 30 per cento l’importo complessivo delle prestazioni che si otterrebbero applicando le disposizioni dell’articolo 27 e le disposizioni:i)dell’alinea b) del paragrafo 1 dell’articolo 9 per la parte II,ii)dell’alinea b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 per la parte III,iii)dell’alinea b) del paragrafo 1 dell’articolo 22 per la parte IV.

Art. 29

L’importo dei pagamenti periodici in corso di cui all’articolo 10, all’articolo 17 e all’articolo 23 è riveduto non appena insorgano mutamenti sensibili del livello generale dei guadagni o mutamenti sensibili del costo della vita.

Qualsiasi Membro deve indicare le conclusioni di queste revisioni nei rapporti sull’applicazione della presente convenzione, da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 2 e menzionare quali provvedimenti sono stati presi. Tavola (allegata alla parte V) Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo

Parte

Evento

Beneficiario-tipo

Percentuale

II

Invalidità

Uomo con moglie e 2 figli

50

III

Vecchiaia

Uomo con moglie in età pensionabile

45

IV

Decesso del sostegno di famiglia

Vedova con 2 figli

45

Parte VI Disposizioni comuni

Art. 30

La legislazione nazionale deve prevedere il mantenimento dei diritti in corso d’acquisizione alle prestazioni contributive di invalidità, di vecchiaia e di superstiti, nelle condizioni prescritte.

Art. 31

Le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti possono essere sospese, nelle condizioni prescritte, se il beneficiario esercita un’attività lucrativa.

Le prestazioni contributive per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti possono essere ridotte, qualora il guadagno del beneficiario ecceda un ammontare prescritto, tenuto conto che la riduzione delle prestazioni non può essere superiore all’importo del guadagno.

Le prestazioni non contributive per l’invalidità, là vecchiaia o i superstiti possono essere ridotte, qualora il guadagno del beneficiario o le sue altre risorse, oppure ambedue, eccedano un ammontare prescritto.

Art. 32

Le prestazioni, cui avrebbe diritto una persona protetta, in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a IV della presente convenzione, possono essere sospese, in una misura che può essere prescritta:

  1. fintanto che l’interessato non si trovi sul territorio del Membro, salvo, nelle condizioni prescritte, ove trattisi di prestazioni contributive;
  2. fintanto che l’interessato è mantenuto, mediante fondi pubblici o a spese di un’istituzione o di un servizio di sicurezza sociale;
  3. qualora l’interessato abbia tentato di ottenere fraudolentemente le prestazioni;
  4. qualora l’evento sia stato provocato da un crimine o da un delitto commesso dall’interessato;
  5. qualora l’evento sia stato provocato da un errore grave ed intenzionale dell’interessato;
  6. in determinati casi, qualora l’interessato ometta, senza motivo valido, di utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua disposizione, non ottemperi le norme prescritte per verificare l’esistenza dell’evento o per la condotta dei beneficiari di prestazioni;
  7. per quanto concerne le prestazioni di superstite assegnate ad una vedova, fintanto che la vedova vive in concubinaggio.

Nei casi e nei limiti prescritti, una parte delle prestazioni, che dovrebbe essere normalmente versata, deve essere pagata alle persone a carico dell’interessato.

Art. 33

Nel caso in cui una persona protetta può o avesse potuto pretendere simultaneamente differenti prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di superstite, le prestazioni possono essere ridotte, nelle condizioni e nei limiti prescritti. Nondimeno, la persona protetta deve ricevere complessivamente un ammontare equivalente almeno a quello delle prestazioni più favorevoli.

Nel caso in cui una persona protetta può o avesse potuto pretendere prestazioni previste nella presente convenzione e se essa riceve in contanti, per lo stesso evento, altre prestazioni di sicurezza sociale, ad eccezione degli assegni familiari, le prestazioni dovute in virtù della presente convenzione possono essere ridotte o sospese nelle condizioni e nei limiti prescritti, con riserva che la parte di prestazione ridotta o sospesa non superi l’ammontare delle altre prestazioni.

Art. 34

Qualsiasi richiedente deve avere il diritto di ricorrere in caso di diniego delle prestazioni o di contestazione della loro natura o del loro ammontare.

Devono essere istituite procedure che permettano, se necessario, al richiedente di farsi rappresentare o assistere da una persona qualificata, di sua scelta, o da un delegato di un’organizzazione rappresentativa delle persone protette.

Art. 35

Qualsiasi Membro deve assumere una responsabilità generale per quanto concerne il servizio delle prestazioni attribuite in applicazione della presente convenzione ed adottare qualsiasi misura opportuna al riguardo.

Qualsiasi Membro deve assumere una responsabilità generale, per la buona gestione degli istituti e dei servizi che contribuiscono all’applicazione della presente convenzione.

Art. 36

Se l’amministrazione non è assicurata da un’istituzione disciplinata dalle autorità pubbliche o da un dipartimento governativo responsabile davanti al Parlamento, all’amministrazione devono partecipare rappresentanti delle persone protette, nelle condizioni prescritte; la legislazione nazionale può pure prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche.

Parte VII Disposizioni varie

Art. 37

Qualsiasi Membro, la cui legislazione protegge salariati può, nella misura necessaria, escludere dall’applicazione della presente convenzione:

  1. le persone che eseguono lavori occasionali;
  2. i familiari del datore di lavoro, conviventi con lui, nella misura in cui lavorano per lui;
  3. altre categorie di salariati, il cui numero non deve eccedere il 10 per cento dell’insieme dei salariati diversi da quelli esclusi in applicazione degli alinea a) e b) del presente articolo.

Art. 38

Qualsiasi Membro la cui legislazione protegge salariati può, mediante una dichiarazione annessa alla ratificazione, escludere temporaneamente dall’applicazione della presente convenzione i salariati del settore agrario che non sono ancora protetti dalla sua legislazione, alla data di detta ratificazione.

Qualsiasi Membro che fa una dichiarazione in applicazione del paragrafo precedente deve, nei rapporti sull’applicazione della presente convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 3 , indicare in quale misura ha soddisfatto e in quale misura intende soddisfare le disposizioni della convenzione, per quanto concerne i salariati del settore agrario, come anche qualsiasi progresso attuato nell’applicazione della convenzione a detti salariati oppure, se non vi sono mutamenti da segnalare, fornire ogni adeguata spiegazione.

Qualsiasi Membro che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo deve aumentare il numero dei salariati protetti del settore agricolo nella misura e secondo il ritmo permessi dalle circostanze.

Art. 39

qualora queste categorie siano protette mediante sistemi speciali che concedono, complessivamente, prestazioni almeno equivalenti a quelle previste nella presente convenzione.

Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione può, mediante una dichiarazione annessa alla ratificazione, escludere dall’applicazione della convenzione:

  1. la gente di mare, compresi i marinai pescatori;
  2. gli agenti pubblici;

Se è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione del paragrafo precedente, il Membro può escludere le persone indicate in questa dichiarazione dal numero delle persone computate per il calcolo delle aliquote previste nell’alinea b) del paragrafo 1 e nell’alinea b) del paragrafo 2 dell’articolo 9, nell’alinea b) del paragrafo 1 e nell’alinea b) del paragrafo 2 dell’articolo 16, nell’alinea b) del paragrafo 1 e nell’alinea b) del paragrafo 2 dell’articolo 22 e nell’alinea c) dell’articolo 37.

Qualsiasi Membro che ha fatto una dichiarazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, successivamente, notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della presente convenzione, per quanto concerne qualsiasi categoria esclusa al momento della ratificazione.

Art. 40

Se una persona protetta può beneficiare, in virtù della legislazione nazionale, in caso di morte del sostegno di famiglia, di prestazioni periodiche diverse dalle prestazioni di superstite, siffatte prestazioni periodiche possono essere parificate a prestazioni di superstite, per l’applicazione della presente convenzione.

Art. 41

può avvalersi delle disposizioni del paragrafo seguente.

Un Membro, se:

  1. ha accettato gli obblighi della presente convenzione per quanto concerne le parti II, III e IV;
  2. protegge un’aliquota della popolazione attiva che è di almeno di 10 unità più elevata dell’aliquota richiesta nell’articolo 9 paragrafo 1 alinea b), nell’articolo 16, paragrafo 1 alinea b), nell’articolo 22 paragrafo 1 alinea b), oppure soddisfa le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1 alinea c), dell’articolo 16, paragrafo 1 alinea c) e dell’articolo 22, paragrafo 1 alinea c);
  3. garantisce, per quanto concerne almeno due eventi coperti dalle parti II, III e IV, prestazioni di un ammontare corrispondente ad un’aliquota di almeno 5 unità più elevata delle aliquote indicate nella tavola allegata alla parte V;

Detto Membro può:

  1. sostituire, per i fini dell’articolo 11, paragrafo 2, alinea b) e dell’articolo 24, paragrafo 2, alinea b), uno «stage» di 5 anni allo «stage» specificato di 3 anni;
  2. determinare i beneficiari di prestazioni di superstite in un modo diverso da quello stabilito all’articolo 21, ma assicurante che il numero totale dei beneficiari non sia inferiore al numero che risulterebbe dall’applicazione dell’articolo 21.

Qualsiasi Membro che si avvale delle disposizioni del paragrafo precedente deve indicare, nei rapporti sull’applicazione della presente convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro 4 , lo stato della sua legislazione e della sua prassi riguardanti i temi di cui a detto paragrafo e i progressi attuati per l’applicazione completa delle disposizioni convenzionali.

Art. 42

può derogare a talune disposizioni delle parti II, III o IV, purché l’ammontare complessivo delle prestazioni fornite, secondo la parte di cui si tratta, sia almeno equivalente al 110 per cento dell’importo totale delle prestazioni che si otterrebbero applicando l’insieme delle disposizioni di detta parte.

Un Membro, se:

  1. ha accettato gli obblighi della presente convenzione per quanto concerne le parti II, III e IV;
  2. protegge un’aliquota della popolazione attiva di almeno 10 unità più elevata che l’aliquota richiesta nell’articolo 9, paragrafo 1, alinea b) nell’articolo 16, paragrafo 1, alinea b) e nell’articolo 22, paragrafo 1, alinea b), oppure soddisfa le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, alinea c), dell’articolo 16, paragrafo 1, alinea c), e dell’articolo 22, paragrafo 1, alinea c);

Qualsiasi Membro che ha ricorso a siffatte deroghe deve indicare, nei rapporti sull’applicazione della presente convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro 5 , lo stato della sua legislazione e della sua prassi, per quanto concerne i temi costituenti l’oggetto di siffatte deroghe e i progressi attuati per l’applicazione completa delle disposizioni convenzionali.

Art. 43

La presente convenzione non si applica:

  1. agli eventi sopravvenuti prima dell’entrata in vigore della parte corrispondente della convenzione per il Membro interessato;
  2. alle prestazioni assegnate per eventi sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della parte corrispondente della convenzione per il Membro interessato, nella misura in cui i diritti a tali prestazioni procedano da periodi anteriori alla data della suddetta entrata in vigore.

Art. 44

La presente convenzione modifica, nelle condizioni indicate qui di seguito, la convenzione sull’assicurazione‑vecchiaia (industria ecc.), 1933; la convenzione sull’assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933; la convenzione sull’assicurazione-invalidità (industria ecc.), 1933; la convenzione sull’assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933; la convenzione sull’assicurazione‑morte (industria ecc.), 1933, e la convenzione sull’assicurazione‑morte (agricoltura), 1933.

L’accettazione degli obblighi della presente convenzione da parte di un Membro partecipante a una o a parecchie delle convenzioni così emendate esplicherà, alla data in cui la convenzione entrerà in vigore per questo Membro, gli effetti giuridici seguenti:

  1. l’accettazione degli obblighi della parte II della convenzione implica, di pieno diritto, la disdetta immediata della convenzione sull’assicurazione-invalidità (industria ecc.), 1933, e della convenzione sull’assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933;
  2. l’accettazione degli obblighi della parte III della convenzione implica, di pieno diritto, la disdetta immediata della convenzione sull’assicurazione-vecchiaia (industria ecc.), 1933, e della convenzione sull’assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933;
  3. l’accettazione degli obblighi della parte IV della convenzione implica, di pieno diritto, la disdetta immediata della convenzione sull’assicurazione-morte (industria ecc.), 1933, e della convenzione sull’assicurazione-morte (agricoltura), 1933.

Art. 45

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 della convenzione concernente la sicurezza sociale (norma minima)6, le parti seguenti di detta convenzione e le disposizioni corrispondenti nelle altre parti di detta convenzione cesseranno di essere applicabili a qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione, a contare dalla data in cui le disposizioni di questa convenzione, vincolano detto Membro, anche se non è in vigore una dichiarazione in applicazione dell’articolo 38:

  1. parte IX, se il Membro ha accettato gli obblighi della parte II della presente convenzione;
  2. parte V, se il Membro ha accettato gli obblighi della parte III della presente convenzione;
  3. parte X, se il Membro ha accettato gli obblighi della parte IV della presente convenzione.

A condizione che una dichiarazione in applicazione dell’articolo 38 non sia in vigore, l’accettazione degli obblighi della presente convenzione è considerata, ai fini dell’articolo 2 della convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime)7, come costituente l’accettazione degli obblighi delle parti seguenti e delle disposizioni corrispondenti nelle altre parti di detta convenzione:

  1. parte IX, se il Membro ha accettato gli obblighi della parte II della presente convenzione;
  2. parte V, se il Membro ha accettato gli obblighi della parte III della presente convenzione;
  3. parte X, se il Membro ha accettato gli obblighi della parte IV della presente convenzione.

Art. 46

Se così è disposto in una convenzione successivamente adottata dalla Conferenza e concernente una o più materie trattate nella presente convenzione, le disposizioni di quest’ultima, specificate nella nuova convenzione, cesseranno di applicarsi a qualsiasi Membro che ha ratificato la nuova, a contare dalla data della sua entrata in vigore per il Membro interessato.

Parte VIII Disposizioni finali

Art. 47

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

Art. 48

La presente convenzione vincola soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 49

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può, alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, disdire la convenzione o una delle sue parti da II a IV, oppure parecchie di esse, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dopo la scadenza del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimane vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la convenzione o una delle sue parti da II a IV oppure parecchie di esse, alla scadenza di ogni periodo decennale, nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 50

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta, comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale avvertirà i Membri dell’Organizzazione riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 51

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 8 , informazioni complete riguardo a ogni ratificazione e a ogni atto di disdetta, registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 52

Ogni qualvolta lo giudica necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 53

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione provoca di pieno diritto, nonostante l’articolo 49 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessa di essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione permarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 54

Il tenore francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimenti fede.

Allegato

Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami dell’attività economica

(Riveduta nel 1958)

Nomenclatura dei rami e delle categorie

Classe

Ramo

Ramo 0. Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca:

01.

Agricoltura ed allevamento del bestiame

02.

Silvicoltura e sfruttamento delle foreste

03.

Caccia, cattura con trappole e ripopolamento della selvaggina

04.

Pesca

Ramo 1. Industrie estrattive:

11.

Estrazione del carbone

12.

Estrazione dei minerali

13.

Petrolio greggio e gas naturale

14.

Estrazione della pietra da costruzione, dell’argilla e della sabbia

19.

Estrazione dei minerali non metalliferi, non classificati altrove

Rami 2–3. Industrie manifatturiere:

20.

Industria delle derrate alimentari (ad esclusione delle bevande)

21.

Industria delle bevande

22.

Industria del tabacco

23.

Industrie tessili

24.

Industrie di calzature, articoli di abbigliamento, ed altri articoli derivati da materiali tessili

25.

Industrie del legno e del sughero (ad esclusione dell’industria del mobile)

26.

Industrie del mobile

27.

Industrie della carta e fabbricazione di articoli a base di carta

28.

Stampa, editoria ed industrie affini

29.

Industrie del cuoio e degli articoli in cuoio (ad esclusione delle calzature)

30.

Industria della gomma

31.

Industrie chimiche e di prodotti chimici

32.

Industria dei derivati dal petrolio e dal carbone

33.

Industria dei prodotti minerali non metallici (ad esclusione dei derivati del petrolio e del carbone)

34.

Industrie metalliche di base

35.

Fabbricazione di prodotti metallurgici (ad esclusione dei macchinari e del materiale da trasporto)

36.

Costruzione di macchinari (ad esclusione delle macchine elettriche)

37.

Costruzione di macchinari, apparecchi e forniture elettriche

38.

Costruzione di materiale da trasporto

39.

Industrie manifatturiere varie

Ramo 4. Costruzione:

40.

Costruzione

Ramo 5. Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari:

51.

Elettricità, gas e vapore

52.

Servizi idrici e servizi sanitari

Ramo 6. Commercio, banche, assicurazioni e affari immobiliari:

61.

Commercio all’ingrosso e al minuto

62.

Banche ed altri istituti finanziari

63.

Assicurazioni

64.

Affari immobiliari

Ramo 7. Trasporti, magazzini di deposito e comunicazioni

71.

Trasporti

72.

Depositi e magazzini

73.

Comunicazioni

Ramo 8. Servizi:

81.

Servizi governativi

82.

Servizi forniti al pubblico

83.

Servizi forniti alle imprese

84.

Servizi ricreativi

85.

Servizi personali

Ramo 9. Attività non descritta adeguatamente:

90.

Attività non descritta adeguatamente

Campo d’applicazione il 30 aprile 20259

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Austria* a

4 novembre

1969

4 novembre

1970

Barbados* b

15 settembre

1972

15 settembre

1973

Belgio

14 giugno

2017

14 giugno

2018

Bolivia* c

31 gennaio

1977

31 gennaio

1978

Ciprod

7 gennaio

1969

7 gennaio

1970

Ecuador* c

5 aprile

1978

5 aprile

1979

Finlandia c

13 gennaio

1976

13 gennaio

1977

Germania c

15 gennaio

1971

15 gennaio

1972

Libia c

19 giugno

1975

19 giugno

1976

Norvegia c

1° novembre

1968

1° novembre

1969

Paesi Bassi c

27 ottobre

1969

27 ottobre

1970

Repubblica Ceca a

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovacchia a

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Svezia c

26 luglio

1968

1° novembre

1969

Svizzera c

13 settembre

1977

13 settembre

1978

Uruguay c

28 giugno

1973

28 giugno

1974

Venezuela* c

1° dicembre

1983

1° dicembre

1984

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna
  3. Questo Stato ha accettato gli obblighi di cui alla parte III della Conv.
  4. Questo Stato ha accettato gli obblighi di cui alle parti II e III della Conv.
  5. Questo Stato ha accettato gli obblighi di cui alle parti II a IV della Conv.
  6. Questo Stato ha accettato gli obblighi di cui alla parte IV della Conv.