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0.831.107

Accordo
relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno
adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’Accordo del 13 febbraio 1961 relativo alla sicurezza sociale
dei battellieri del Reno (riveduto)

RU 1988 420; FF 1982 II 546

Traduzione1

Concluso a Ginevra il 30 novembre 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 29 novembre 19822
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 30 novembre 1984
Entrato in vigore per la Svizzera il 1o dicembre 1987

Gli Stati partecipi dell’accordo del 13 febbraio 1961 3 , relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (riveduto), ossia il Regno dei Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera,

avendo deciso di sostituire questo accordo con un nuovo accordo e istituito a tal fine i loro plenipotenziari, i cui poteri sono stati trovati in buona e debita forma,

hanno adottato le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Per l’applicazione del presente Accordo:

  1. il termine «Parte Contraente» indica ogni Stato che ha depositato uno strumento di ratifica, d’accettazione o di adesione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 90 o del paragrafo 2 dell’art. 93;
  2. le espressioni «territorio della Parte Contraente» e «cittadino di una Parte Contraente» sono definite nell’Allegato 1; ogni Parte Contraente notificherà le modifiche da apportare all’Allegato 1, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 97;
  3. il termine «legislazione» indica le leggi, le ordinanze e le disposizioni statutarie in vigore al momento della firma del presente Accordo o che lo saranno ulteriormente per l’insieme o per una parte del territorio della Parte Contraente e che concernono i rami e i regimi di sicurezza sociale indicati ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 3;
  4. l’espressione «convenzione di sicurezza sociale» definisce tutti gli strumenti bilaterali o multilaterali stipulati o che si stipuleranno esclusivamente fra due o più Parti Contraenti, oppure ogni altro strumento multilaterale, che vincoli o fosse per vincolare due o più Parti Contraenti e uno o più altri Stati, concernente la sicurezza sociale, nell’insieme o per una parte dei rami e dei regimi indicati ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 3, come pure accordi di altra natura, conclusi nell’ambito di questi strumenti;
  5. il termine «autorità competente» significa, per ogni Parte Contraente, il o i ministri o altra autorità corrispondente, cui incombono i regimi di sicurezza sociale applicabili ai battelli del Reno, sul territorio o su una qualunque parte del territorio della Parte Contraente in questione;
  6. il termine «istituti» indica, per ogni Parte Contraente, l’ente o l’autorità incaricata di applicare, parzialmente o totalmente, la legislazione;
  7. il termine «istituto competente» indica:i)se si tratta di un sistema d’assicurazione sociale: sia l’istituto a cui l’interessato è affiliato al momento della richiesta di prestazioni, sia l’istituto da parte del quale egli ha o avrebbe diritto alle prestazioni se risiedesse sul territorio della Parte Contraente dove si trova questo istituto, sia l’istituto incaricato dall’autorità competente della Parte Contraente in questione;ii)se si tratta di un regime assicurativo diverso da quello sociale o di un sistema di prestazioni familiari: l’istituto incaricato dall’autorità competente della Parte Contraente in questione;iii)se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro concernenti le prestazioni citate al paragrafo 1 dell’art. 3: sia il datore di lavoro o l’assicuratore che lo sostituisce, sia, in Ioro mancanza, l’ente o l’autorità incaricata dall’autorità competente della Parte Contraente in questione;
  8. il termine «Stato competente» significa la Parte Contraente sul cui territorio si trova l’istituto competente;
  9. il termine «residenza» significa l’abituale luogo di soggiorno;
  10. il termine «soggiorno» indica il soggiorno temporaneo;
  11. l’espressione «istituto del luogo di residenza» indica l’istituto competente per il versamento di prestazioni per il luogo dove risiede l’interessato, secondo la legislazione della Parte Contraente applicata dall’istituto oppure, se questo non esiste, l’istituto designato dalla Parte Contraente in questione;
  12. l’espressione «istituto del luogo di soggiorno» indica l’istituto competente per il versamento delle prestazioni per il luogo dove l’interessato soggiorna, secondo la propria legislazione oppure, se questo non esiste, l’istituto incaricato dall’autorità competente della Parte Contraente in questione;
  13. il termine «battellieri del Reno» designa i lavoratori salariati o indipendenti o le persone ad essi parificate in virtù della legislazione applicabile, che esercitano la loro attività professionale come membri dell’equipaggio di un’imbarcazione adibita commercialmente alla navigazione renana e munita del certificato previsto nell’articolo 22 della Convenzione riveduta, per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 18684, tenuto conto delle modificazioni successivamente introdotte e da introdurre in questa Convenzione e dei relativi regolamenti d’applicazione;
  14. il termine «lavoratore ausiliario» indica un battelliere del Reno assunto temporaneamente per completare o rafforzare l’equipaggio, conformemente ai regolamenti del Reno, oppure per essere addetto alle manovre portuali;
  15. l’espressione «membri della famiglia» indica le persone definite o ammesse come tali, o designate come membri dell’economia domestica, dalla legislazione applicata dall’istituto incaricato della distribuzione delle prestazioni oppure, nei casi previsti dai capoversi a) e c) del paragrafo 1 dell’articolo 16 e dal paragrafo 6 dell’articolo 21, dalla legislazione della Parte Contraente in cui essi risiedono. Tuttavia, se queste legislazioni considerano membri della famiglia o dell’economia domestica soltanto le persone che vivono sotto lo stesso tetto dell’interessato, si considera realizzata questa condizione, quando le persone in causa sono a carico dell’interessato in modo preponderante. Se poi queste legislazioni non permettono di determinare i membri della famiglia, l’istituto del luogo di soggiorno o di residenza si riferirà alla legislazione applicata dall’istituto competente;
  16. il termine «superstiti» indica le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione secondo la quale sono concesse le prestazioni. Tuttavia, se questa legislazione considera superstiti solo le persone che vivevano sotto lo stesso tetto del defunto, si ritiene realizzata questa condizione quando le persone in causa erano a carico dei defunto in modo preponderante;
  17. il termine «periodi assicurativi» significa i periodi di contribuzione, d’impiego, d’attività professionale o di residenza definiti come tali o considerati periodi assicurativi dalla legislazione, nel cui ambito detti periodi sono stati compiuti, compresi, eventualmente, quelli che non sono stati compiuti esercitando la professione di battellieri del Reno e tutti i periodi assimilati a questi, nella misura in cui essi sono riconosciuti come equivalenti a periodi assicurativi da questa legislazione;
  18. le espressioni «periodo d’impiego» e «periodo d’attività professionale» indicano i periodi definiti o ammessi come tali dalla legislazione, nel cui ambito sono stati adempiti, e tutti i periodi assimilati a questi, nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti a periodi d’impiego o di attività professionale da questa legislazione;
  19. il termine «periodo di residenza» indica i periodi definiti o ammessi come tali dalla legislazione nell’ambito della quale sono stati compiuti;
  20. il termine «prestazioni» indica tutte le prestazioni in natura e tutte le prestazioni in contanti (pensioni e rendite) previste per l’eventualità considerata, comprese:i)le prestazioni in natura aventi come scopo la prevenzione, la reintegrazione e la rieducazione professionali;ii)trattandosi di prestazioni in contanti (pensioni o rendite), ogni elemento a carico di fondi pubblici, ogni maggiorazione, indennità di rivalutazione o indennità supplementare (salvo disposizione contraria del presente Accordo) e le prestazioni destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno, le prestazioni in capitale che possono sostituire le pensioni o le rendite e gli eventuali versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi;
  21. u) i) il termine «prestazioni familiari» indica le prestazioni in natura e tutte quelle in contanti, compresi gli assegni familiari, destinati a compensare gli oneri familiari, escludendo però le maggiorazioni o i supplementi di pensioni o rendite, previsti per i membri della famiglia del beneficiario; ii)il termine «assegni familiari» indica le prestazioni periodiche in contanti assegnate secondo il numero e l’età dei figli;
  22. l’espressione «assegno di morte» indica la somma globale versata in una sola volta in caso di morte, escludendo però le prestazioni in capitale citate al capoverso t) ii) del presente articolo;
  23. l’espressione «a carattere contributivo» si applica a quelle prestazioni, la cui assegnazione dipende sia da una partecipazione finanziaria diretta dei beneficiari o del loro datore di lavoro, sia da una condizione di tirocinio professionale e alle legislazioni o regimi che le concedono. Le prestazioni, la cui assegnazione non dipende né da una partecipazione finanziaria diretta del beneficiario o del suo datore di lavoro né da una condizione di tirocinio professionale sono dette «a carattere non contributivo». Questa designazione vale anche per le legislazioni o i regimi che concedono esclusivamente tali prestazioni;
  24. l’espressione «prestazione concessa a titolo di regolamentazione transitoria» indica sia le prestazioni concesse a persone che avevano superato un certo limite d’età al momento dell’entrata in vigore della legislazione applicabile, sia le prestazioni accordate a titolo transitorio in considerazione di fatti sopraggiunti o di periodi adempiti fuori dai confini attuali del territorio di una Parte Contraente;
  25. il termine «Centro amministrativo» indica il Centro amministrativo di sicurezza sociale per i battellieri del Reno, figurante all’art. 71.

Art. 2

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 e dell’articolo 54, il presente Accordo si applica, sul territorio delle Parti Contraenti, a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti Contraenti come battellieri del Reno, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.

Il presente Accordo non è applicabile ai membri degli equipaggi:

  1. delle imbarcazioni marittime riconosciute tali dalla legislazione dello Stato di cui battono bandiera;
  2. delle imbarcazioni adibite esclusivamente o quasi esclusivamente al traffico nei porti fluviali o marittimi.

Art. 3

Il presente Accordo si applica a tutte le legislazioni relative ai rami della sicurezza sociale concernenti:

  1. le prestazioni in caso di malattia e maternità;
  2. le prestazioni in caso di invalidità;
  3. le prestazioni per la vecchiaia;
  4. le prestazioni per i superstiti;
  5. le prestazioni in caso d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
  6. gli assegni di morte;
  7. le prestazioni in caso di disoccupazione;
  8. gli assegni familiari.

Il presente Accordo s’applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi quelli relativi agli obblighi del datore di lavoro concernenti le prestazioni figuranti al numero precedente. Le condizioni attraverso le quali il presente Accordo sarà applicabile ai regimi costituiti tramite accordi collettivi resi obbligatori da decisioni del potere pubblico saranno determinati, nel limite del possibile, da accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti Contraenti.

Il presente Accordo non si applica né all’assistenza sociale e medica, né ai sistemi di prestazioni in favore delle vittime di guerra o per la riparazione delle sue conseguenze.

Art. 4

Le legislazioni e i sistemi citati ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 per ogni Parte Contraente figurano nell’Allegato 2.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 97, ogni Parte Contraente notificherà le modifiche da apportare all’Allegato 2 in seguito all’adozione di una nuova legislazione. Questa notificazione sarà effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione della legislazione o al momento della ratifica o dell’accettazione del presente Accordo, se essa è pubblicata prima di questa data.

Art. 5

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano le obbligazioni conseguenti a una qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro.

Per ciò che riguarda le persone a cui il presente Accordo si applica, esso sostituisce tutte le convenzioni di sicurezza sociale stipulate:

  1. esclusivamente da due o più Parti Contraenti;
  2. da almeno due Parti Contraenti e da uno o più altri Stati, ma solo se si tratta di casi nella cui soluzione non debba intervenire un istituto di uno di questi Stati.

Malgrado le disposizioni del paragrafo precedente e sempre per ciò che riguarda le persone a cui si applica il presente Accordo, due o più Parti Contraenti possono, di comune accordo, mantenere in vigore le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che hanno stipulato, menzionandole nell’Allegato 3, ma a condizione che si tratti di disposizioni almeno altrettanto favorevoli agli interessati di quelle del presente Accordo. Tuttavia il presente Accordo è applicabile in tutti quei casi per la cui soluzione deve intervenire un’istituzione della Parte Contraente che non sia una di quelle vincolate alle disposizioni mantenute in vigore conformemente alla frase precedente.

Due o più Parti Contraenti, vincolate dalle disposizioni figuranti nell’Allegato 3 possono, di comune accordo, apportare le necessarie modifiche all’Allegato 3, notificandole conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 97.

Art. 6

Due o più Parti Contraenti possono concludere fra di loro degli accordi complementari basati sui principi del presente Accordo.

Ogni Parte Contraente deve notificare, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 97, gli accordi conclusi secondo il paragrafo precedente e tutte le ulteriori modifiche o la denuncia di questi accordi. La notificazione deve avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo o delle sue modifiche o dal momento in cui la denuncia è effettiva.

Art. 7

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione citata nell’articolo 1, lettera m), oppure residenti sul territorio di una Parte Contraente, alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, sono sottoposte agli obblighi ed ammesse al beneficio della legislazione di sicurezza sociale di ogni Parte Contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultima.

Tuttavia il beneficio di prestazioni speciali a carattere non contributivo, concesse a persone che non possono beneficiare di prestazioni normali, può essere sottoposto alla condizione che l’interessato abbia risieduto sul territorio della Parte Contraente in questione o, se si tratta di prestazioni per i superstiti, che il defunto vi abbia risieduto per un tempo variabile secondo i casi:

  1. a più di cinque anni consecutivi, immediatamente prima della domanda di prestazioni (per ciò che riguarda le prestazioni d’invalidità) o del decesso (per le prestazioni ai superstiti);
  2. a più di dieci anni, tra i sedici anni e l’età di ammissione alla pensione di vecchiaia. Possono anche essere richiesti cinque anni consecutivi di residenza, compresi in questo periodo, immediatamente prima della richiesta di prestazioni (per ciò che riguarda le prestazioni di vecchiaia).

Le prestazioni previste dalla legislazione di ogni Parte Contraente interessata, a cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo precedente, figurano nell’Allegato 4.

Ogni Parte Contraente deve notificare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 97, tutte le modifiche da apportare all’Allegato 4. Se esse risultano dall’adozione di una nuova legislazione, la notificazione sarà effettuata entro tre mesi dalla sua pubblicazione o al momento della ratifica o dell’accettazione del presente Accordo, se la sua pubblicazione è precedente a questa data.

Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non pregiudicano quelle della legislazione di ogni Parte Contraente, relativa alla partecipazione degli interessati all’amministrazione o alle giurisdizioni della sicurezza sociale.

Art. 8

Le disposizioni della legislazione di una Parte Contraente, che subordinano l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata alla residenza sul territorio di questa Parte, non sono opponibili alle persone, per le quali si applica il presente Accordo e che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, purché esse siano state soggette da ultimo alla legislazione della prima Parte come battellieri del Reno.

Se un battelliere del Reno richiede l’ammissione a un’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata, secondo la legislazione di una Parte Contraente che subordina l’ammissione a questo tipo d’assicurazioni all’adempimento dei periodi assicurativi, i periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente vengono tenuti in debita considerazione, come se si trattasse di periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione della prima Parte.

Art. 9

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le prestazioni per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti in contanti, le rendite assegnate in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali e gli assegni di morte, acquisiti grazie alla legislazione di una o più Parti Contraenti, non possono subire nessuna riduzione, modifica, soppressione, sospensione, né confisca per il fatto che il beneficiario risieda sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella che gli è debitrice.

Le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudicano né le disposizioni della legislazione di una Parte Contraente, né quelle di convenzioni di sicurezza sociale che vincolano una Parte Contraente con un altro Stato e che prevedono la consegna delle prestazioni citate nel paragrafo a beneficiari residenti fuori dal territorio delle Parti Contraenti il presente Accordo.

Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili alle seguenti prestazioni, nella misura in cui esse figurano nell’Allegato 5:

  1. le prestazioni speciali a carattere non contributivo, assegnate a persone che non sono in grado di guadagnarsi la vita a causa del loro stato di salute;
  2. le prestazioni speciali a carattere non contributivo, concesse a persone che non possono beneficiare delle prestazioni normali;
  3. le prestazioni concesse a titolo di regime transitorio;
  4. le prestazioni speciali assegnate come sostegno o in considerazione di una situazione di necessità.

Ogni Parte Contraente deve notificare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 97, tutte le modifiche che devono essere apportate all’Allegato 5. Se esse risultano dall’adozione di una nuova legislazione, la, notificazione deve avvenire entro tre mesi dalla sua pubblicazione o al momento della ratifica o dell’accettazione del presente Accordo, se la pubblicazione è anteriore a questa data.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l’interessato non sia più soggetto all’assicurazione obbligatoria, si considera che questa condizione non è realizzata fino a quando l’interessato è soggetto a un’assicurazione obbligatoria, secondo la legislazione di ogni altra Parte Contraente.

Art. 10

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di una Parte Contraente sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Titolo II Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Art. 11

Ogni battelliere del Reno è sottoposto alla legislazione di una sola Parte Contraente.

Il battelliere del Reno è sottoposto alla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio si trova la sede dell’impresa, da cui dipende l’imbarcazione citata al capoverso m) dell’articolo 1, a bordo della quale il battelliere esercita la sua attività professionale. Tuttavia, se la sede non si trova sul territorio di una Parte Contraente, il battelliere è soggetto alla legislazione della Parte Contraente in cui si trova una succursale o la rappresentanza permanente dell’impresa.

Il battelliere, che gestisce in proprio il suo battello, è sottoposto alla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio la sua impresa ha sede. Se invece la sede non si trova sul territorio di una Parte Contraente, il battelliere e quelli che esercitano la loro attività su questo battello sono soggetti alla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio si trova il luogo d’immatricolazione o il porto d’attracco del battello.

Il lavoratore ausiliario è soggetto alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio egli risiede.

Art. 12

Le disposizioni dell’articolo 11 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa prolungata, a meno che esista un solo regime d’assicurazione volontaria, in virtù della legislazione della Parte Contraente in questione, per uno dei rami della sicurezza sociale citati al paragrafo 1 dell’articolo 3.

Nel caso in cui l’applicazione delle legislazioni di due o più Parti Contraenti implicasse l’affiliazione a un regime di assicurazione obbligatoria e nello stesso tempo 1’ammissione a uno o più regimi d’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata, l’interessato è soggetto esclusivamente al regime d’assicurazione obbligatoria. Tuttavia, in materia di vecchiaia, invalidità e decessi (pensioni), non sono pregiudicate le disposizioni della legislazione di nessuna Parte Contraente, che permettono il cumulo dell’affiliazione all’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata in virtù di questa legislazione e all’assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un’altra Parte Contraente.

Nel caso in cui l’applicazione delle legislazioni di due o più Parti Contraenti implicasse l’ammissione a due o più regimi d’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata, l’interessato può essere ammesso unicamente al regime della Parte Contraente dove egli risiede o di cui è cittadino.

Art. 13

Le autorità competenti di due o più Parti Contraenti, di comune accordo, possono prevedere delle eccezioni alle disposizioni degli articoli 11 e 12 in favore dei battellieri del Reno interessati.

In caso di necessità, l’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente è subordinata a una richiesta dei battellieri interessati ed eventualmente dei loro datori di lavoro. Inoltre essa deve fare oggetto di una decisione, tramite la quale la competente autorità della Parte Contraente, la cui legislazione dovrebbe essere applicata, constata che i battellieri in questione non sono più soggetti alla sua legislazione per esserlo invece a quella di un’altra Parte Contraente.

Art. 14

Se, in virtù delle disposizioni del presente titolo, un battelliere del Reno è soggetto alla legislazione di una Parte Contraente, pur non esercitandovi un’attività professionale o non risiedendo sul suo territorio, questa legislazione è applicabile come se egli lavorasse o risiedesse su questo territorio.

Titolo III Disposizioni particolari per le differenti categorie di prestazioni

Capitolo 1 Malatia e maternità

Art. 15

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, la conservazione o il ricupero del diritto alle prestazioni all’adempimento dei periodi di assicurazione, l’istituto che applica questa legislazione terrà conto, per l’importo totale, dei periodi d’assicurazione adempiti presso ogni altra Parte Contraente come se lo fossero stati a norma della legislazione della prima Parte.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di prestazioni in natura per i membri della famiglia del battelliere alla condizione che essi siano personalmente assicurati, l’istituto che la applica tiene conto, per l’applicazione del paragrafo precedente ai membri della famiglia, dei periodi d’assicurazione adempiti dal battelliere a norma della legislazione di ogni altra Parte Contraente e durante i quali queste persone erano membri della sua famiglia.

Art. 16

Il battelliere del Reno che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per il diritto alle prestazioni, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 15 e

  1. che, a causa del suo stato, necessita di prestazioni durante il soggiorno sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, oppure
  2. che, dopo aver ottenuto le prestazioni a carico dell’istituto competente, è da questi autorizzato a trasferire la sua residenza sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, oppure
  3. che è autorizzato dall’istituto competente a recarsi sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, per ricevervi cure idonee al suo stato,
  4. beneficia:i)delle prestazioni in natura, concesse, a carico dell’istituto competente, dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione da questi applicata, come se l’interessato fosse un suo affiliato, nei limiti della durata eventualmente fissata dalla legislazione dello Stato competente;ii)delle prestazioni in contanti, concesse dall’istituto competente, secondo le disposizioni della legislazione da questi applicata, come se l’interessato si trovasse sul territorio dello Stato competente. Tuttavia, dopo intesa tra l’istituto competente e quello del luogo di soggiorno o di residenza, le prestazioni in contanti possono essere concesse tramite quest’ultimo istituto, per conto di quello competente.
  5. a) L’autorizzazione citata al capoverso b) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo se lo spostamento dell’interessato è di natura tale da compromettere il suo stato di salute o l’applicazione del trattamento medico;
  6. l’autorizzazione citata al capoverso e) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo se le cure in questione possono essere dispensate all’interessato sul territorio della Parte Contraente in cui egli risiede.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia ai membri della famiglia di un battelliere, per ciò che concerne le prestazioni in natura.

Art. 17

Il battelliere del Reno che risiede sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente e che soddisfa le condizioni di diritto alle prestazioni stabilite dalla legislazione dello Stato competente, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 15, beneficia, sul territorio della Parte Contraente dove risiede:

  1. delle prestazioni in natura, concesse dall’istituto del luogo di residenza, a carico dell’istituto competente, secondo le disposizioni della legislazione applicate dal primo, come se egli fosse un suo affiliato;
  2. delle prestazioni in contanti, concesse dall’istituto competente secondo la legislazione su cui egli si basa, come se l’interessato risiedesse sul territorio dello Stato competente. Tuttavia le prestazioni in contanti possono anche essere assegnate tramite l’istituto del luogo di residenza per conto dell’istituto competente, dopo accordo tra i due istituti.

Per ciò che riguarda le prestazioni in natura, le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili per analogia ai membri della famiglia di un battelliere, che risiedono su un territorio diverso da quello dello Stato competente, a condizione che essi non abbiano già diritto a queste prestazioni secondo la legislazione della Parte Contraente dove risiedono.

Se un battelliere o i membri della sua famiglia, citati nel paragrafo precedente, soggiornano su un territorio che non è quello dello Stato competente, essi beneficiano delle prestazioni in natura secondo la legislazione di questo Stato, come se risiedessero sul suo territorio, anche se hanno già beneficiato di tali prestazioni per uno stesso caso di malattia o maternità prima dell’inizio del loro soggiorno.

Se un battelliere o i membri della sua famiglia, citati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, essi beneficiano delle prestazioni in natura secondo la legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di tali prestazioni per uno stesso caso di malattia o maternità prima del trasferimento.

Art. 18

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 16 o del paragrafo 1 dell’ articolo 17, secondo i casi, sono applicabili al battelliere rimasto disoccupato, se egli soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente, che deve assumersi l’onere delle prestazioni di disoccupazione, per aver diritto alle prestazioni di malattia o di maternità, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo15.

Le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 16 o del paragrafo 2 dell’articolo 17, secondo i casi, sono applicabili ai membri della famiglia del battelliere citato al paragrafo precedente.

Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 17 sono applicabili al battelliere del Reno e ai membri della sua famiglia citati ai paragrafi precedenti del presente articolo.

Art. 19

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in contanti si basi su un salario medio, l’istituto competente di questa Parte lo determina esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi d’assicurazione adempiti a norma di questa legislazione.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’importo delle prestazioni in contanti vari secondo il numero dei membri della famiglia, l’istituto competente tiene conto anche dei membri della famiglia residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente (considerandoli residenti sul territorio della prima Parte).

Art. 20

Il richiedente di una pensione o di una rendita, a cui si applica il presente Accordo, che soddisfa le condizioni di diritto alle prestazioni in natura, richieste dalla legislazione di una Parte Contraente, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 15, che non risiede o soggiorna sul territorio di questa Parte, ma avrebbe diritto alle prestazioni se vi avesse la sua residenza, beneficia di queste prestazioni, con i membri della sua famiglia, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 o 17, secondo i casi.

Le prestazioni in natura, concesse in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente, sono a carico dell’istituto che ha riscosso i contributi. Nel caso in cui il richiedente di pensioni o rendite non deve versare contributi per aver diritto alle prestazioni in natura, l’istituto che deve sostenere l’onere di queste prestazioni rimborsa l’importo delle prestazioni assegnate all’istituto del luogo di soggiorno o di residenza, dopo la liquidazione della pensione o della rendita e conformemente alle disposizioni dell’articolo 21.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non sono applicabili né al richiedente di pensioni o rendite, né ai membri della sua famiglia, che hanno diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione della Parte Contraente, cui sono sottoposti a causa dell’esercizio di un’attività professionale oppure secondo quella della Parte Contraente, sul cui territorio essi risiedono.

Se il diritto a prestazioni in natura di un richiedente deriva dalla legislazione di una Parte Contraente che obbliga l’interessato a versare i dovuti contributi all’assicurazione‑malattia durante la trattazione della richiesta di pensioni o rendite, esso si estingue per l’interessato e per i membri della sua famiglia, alla fine del secondo mese per cui egli non ha versato i contributi.

Art. 21

Se il titolare di pensioni o di rendite accordate in virtù della legislazione di più Parti Contraenti a cui si può applicare il presente Accordo, ha diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione della Parte sul cui territorio egli risiede, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 15, dette prestazioni vengono corrisposte, a lui ed ai membri della sua famiglia, dall’istituto del luogo di residenza e a carico di questi, come se fosse titolare d’una pensione o di una rendita accordata in virtù della sola legislazione del Paese di residenza.

Se il titolare di una pensione o di una rendita, accordata in virtù della legislazione di una sola Parte Contraente o di pensioni e rendite accordate da due o più Parti, a cui è applicabile il presente Accordo, non ha diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione della Parte Contraente dove egli risiede, può comunque beneficiarne con i membri della sua famiglia, purché siano previste dalla legislazione di un’altra Parte in causa, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 15 e dell’Allegato 8, oppure se egli ne avrebbe diritto risiedendo sul territorio di una di queste Parti. Le prestazioni in natura sono assegnate dall’istituto del luogo di residenza, secondo le disposizioni della propria legislazione, come se l’interessato ne avesse diritto in virtù di questa legislazione, ma l’onere incombe all’istituto, determinato secondo le regole del paragrafo seguente.

Nei casi citati al paragrafo precedente, l’onere delle prestazioni in natura incombe all’istituto, determinato secondo le seguenti regole:

  1. se il titolare ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di una sola Parte Contraente, esse sono a carico dell’istituto competente di questa Parte;
  2. se invece le prestazioni sono dovute in virtù delle legislazioni di due o più Parti Contraenti, esse sono a carico dell’istituto competente di quella Parte, a norma della cui legislazione l’assicurato ha compiuto il periodo d’assicurazione più lungo. Nel caso in cui l’applicazione di questa regola causerebbe l’attribuzione degli oneri a diversi istituti, le prestazioni sono a carico dell’istituto di quella Parte Contraente alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto da ultimo.

Se i membri della famiglia di un titolare di pensioni o di rendite, dovute in virtù della legislazione di una singola o di due o più Parti Contraenti, risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella del titolare, essi beneficiano delle prestazioni in natura, come se il titolare risiedesse sullo stesso territorio, a condizione però che egli abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di una Parte Contraente. Queste prestazioni sono assegnate dall’istituto del luogo di residenza, secondo le disposizioni della propria legislazione, come se essi ne avessero diritto in virtù di questa legislazione, ma sono a carico dell’istituto del luogo di residenza del titolare.

Se i membri della famiglia, citati al paragrafo precedente, trasferiscono la loro residenza sul territorio della Parte Contraente dove risiede il titolare, essi beneficiano delle prestazioni in natura, secondo le disposizioni della legislazione di questa Parte, anche se ne hanno già tratto vantaggio per casi simili di malattia e maternità prima del trasferimento della loro residenza.

Il titolare di una pensione o di una rendita assegnata in virtù della legislazione di una Parte Contraente o di pensioni o rendite in virtù della legislazione di due o più Parti Contraenti, che, secondo la legislazione di una di queste Parti, ha diritto a prestazioni in natura, ne può beneficiare, unitamente ai membri della sua famiglia,

  1. durante il soggiorno sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella di residenza, se il loro stato necessita immediatamente le prestazioni; oppure
  2. se essi sono stati autorizzati dall’istituto del luogo di residenza a recarsi sul territorio di una Parte Contraente, diversa da quella di residenza, per ricevervi le cure idonee al loro stato. L’autorizzazione può essere rifiutata solo nel caso in cui queste cure possono essere dispensate all’interessato sul territorio della Parte Contraente di residenza.

Nei casi citati nel paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono assegnate dall’istituto del luogo di soggiorno, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, come se l’interessato ne avesse diritto in virtù di questa legislazione. Esse sono però a carico dell’istituto del luogo di residenza del titolare.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede delle trattenute contributive a carico del titolare della pensione o della rendita come garanzia delle prestazioni in natura, l’istituto di questa Parte, debitore di una pensione o di una rendita, è autorizzato a effettuare queste trattenute, se l’onere delle prestazioni in natura incombe a un istituto di questa Parte, secondo le disposizioni del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo, eccettuati il 6 e il 7, non sono applicabili né al titolare di una rendita o di una pensione, né ai membri della sua famiglia, che hanno diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di una Parte Contraente, alla quale sono soggetti a motivo dell’esercizio di un’attività lucrativa, o secondo quella della Parte Contraente di residenza.

Art. 22

Se la legislazione applicata dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza comporta diversi regimi di assicurazione‑malattia o maternità, le disposizioni applicabili all’assegnazione delle prestazioni in natura sono quelle del regime da cui dipende il battelliere del Reno salariato (per i casi citati ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 16; 1 e 2 dell’articolo 17, 1 e 2 dell’articolo 18, 1 dell’ articolo 20 e 2, 4, 6 dell’articolo 21).

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di prestazioni in natura a una condizione relativa all’origine della malattia, questa condizione non è valida per le persone a cui il presente Accordo è applicabile, qualunque sia la Parte Contraente di residenza.

Se un battelliere del Reno o il titolare di una pensione o di una rendita hanno ottenuto il riconoscimento del diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre importanti prestazioni in natura da parte dell’istituto di una Parte Contraente, per sé o per un membro della propria famiglia, e ciò prima dell’affiliazione all’istituto di un’altra Parte, essi beneficiano delle prestazioni a carico del primo istituto, anche se esse sono concesse dopo l’affiliazione al secondo istituto.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di prestazioni in natura a favore dei membri della famiglia di un battelliere, di un disoccupato, di un richiedente o di un titolare di pensioni o rendite, o dei membri delle loro famiglie, alla condizione che essi siano assicurati personalmente, le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20 e 21 sono loro applicabili solo se essi sono personalmente affiliati a un istituto della Parte che assegna le corrispondenti prestazioni.

Art. 23

L’istituto competente è obbligato a rimborsare all’istituto del luogo di soggiorno o di residenza il montante effettivo delle prestazioni in natura, corrisposte per suo conto, secondo le disposizioni di questo capitolo.

Per il rimborso citato al paragrafo precedente non sono prese in considerazione tariffe superiori a quelle previste dalla legislazione applicata dal’istituto creditore per l’assegnazione di prestazioni in natura ai cittadini della Parte Contraente dove esso si trova.

I rimborsi, trattati nel paragrafo 1 del presente articolo, saranno determinati e rimborsati secondo le modalità previste dall’accordo amministrativo figurante al paragrafo 1 dell’articolo 96, sia su giustificazione delle spese effettive, sia in base a contributi globali.

Due o più Parti Contraenti o le loro autorità competenti possono, di comune accordo, fissare altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso tra istituti soggetti alla loro competenza.

Le Parti Contraenti devono notificare al Centro amministrativo, entro tre mesi, ogni accordo concluso tra loro, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

Parte 1 Disposizioni generali

Art. 24

Se una persona è stata sottoposta successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Parti Contraenti come battelliere del Reno, essa o i suoi superstiti beneficiano delle prestazioni, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, anche nel caso in cui gli interessati potrebbero rivendicare diritti a prestazioni secondo la legislazione di una o più Parti Contraenti senza ricorrere a queste disposizioni.

Tuttavia le disposizioni seguenti sono applicabili solo alle seguenti condizioni:

  1. per quanto riguarda le prestazioni in caso d’invalidità o di morte, i battellieri del Reno devono essere soggetti alla legislazione di una Parte Contraente al momento in cui insorge un’incapacità di lavoro seguita da un’invalidità o al momento del decesso. In caso contrario, per poter beneficiare di prestazioni d’invalidità o di morte secondo la legislazione di ogni Parte Contraente che subordina l’assegnazione di queste prestazioni al compimento di un periodo d’assicurazione, tali persone devono aver adempito in totale periodi d’assicurazione per una durata di cinque anni a norma della legislazione di due o più Parti Contraenti;
  2. per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, gli interessati devono aver adempito, come battellieri del Reno, un totale di periodi assicurativi pari a cinque anni a norma della legislazione di due o più Parti Contraenti.

La durata assicurativa, prevista al capoverso b) del paragrafo precedente, non è richiesta nel caso di trasformazione di una pensione d’invalidità in una di vecchiaia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 31.

Parte 2 Invalidità

Art. 25

Se una persona è stata sottoposta successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Parti Contraenti come battelliere del Reno e ha adempito i periodi assicurativi esclusivamente a norma di legislazioni, per cui l’importo delle prestazioni è indipendente dalla durata di questi periodi, essa beneficia delle prestazioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27.

Le legislazioni citate nel paragrafo precedente figurano, per ogni Parte Contraente, nell’Allegato 6.

Ogni Parte Contraente deve notificare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 97, le modifiche da apportare all’Allegato 6 in seguito all’adozione di una nuova legislazione. La notifica deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della legislazione o al momento della ratifica o dell’accettazione del presente Accordo, se la sua pubblicazione precede questa data.

Art. 26

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisto, la conservazione o il ricupero del diritto alle prestazioni all’adempimento dei periodi assicurativi, l’istituto che la applica deve calcolare anche i periodi compiuti a norma di un’altra legislazione, come se fossero stati compiuti a norma della sua.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di certe prestazioni alla condizione che siano stati adempiuti dei periodi assicurativi in professioni sottoposte a un regime speciale o eventualmente in professioni o impieghi determinati, i periodi adempiti a norma di un’altra legislazione sono calcolati in previsione dell’assegnazione di prestazioni, solo se essi sono stati adempiti a norma di un regime corrispondente, o, in mancanza di ciò, nella stessa professione o impiego. Se, calcolando i periodi, l’interessato non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono tenuti in considerazione per l’assegnazione di prestazioni di un regime applicabile ai battellieri del Reno.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il periodo, durante il quale è assegnata una pensione o una rendita, può essere preso in considerazione per l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni, l’istituto competente di questa Parte calcola il periodo durante il quale è stata versata una rendita o una pensione secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di prestazioni in contanti per la formazione scolastica o professionale e per la riformazione professionale ai membri della famiglia del battelliere, a un disoccupato, a un richiedente o a un titolare di una pensione o di una rendita e ai membri delle loro famiglie, alla condizione che essi siano assicurati personalmente, queste persone possono beneficiare delle prestazioni solo se sono affiliate personalmente a un istituto della Parte che le concede. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni dei capoversi a), b) o c) ii) del paragrafo 1 dell’articolo 16 e il capoverso b) del paragrafo 1 dell’articolo 17.

Art. 27

L’istituto della Parte Contraente, la cui legislazione era applicabile al momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro e della conseguente invalidità, determina se, secondo le disposizioni di questa legislazione, l’interessato soddisfa le condizioni richieste per l’ottenimento delle prestazioni, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 26.

L’interessato che soddisfa queste condizioni riceve le prestazioni unicamente da questo istituto, secondo le disposizioni della propria legislazione.

L’interessato che invece non soddisfa queste condizioni beneficia di quelle prestazioni a cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 26.

Se la legislazione, applicabile al momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro e della conseguente invalidità, non prevede l’assegnazione di prestazioni in caso d’invalidità, l’interessato beneficia di quelle prestazioni a cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 26.

Se la legislazione, secondo la quale si devono assegnare delle prestazioni conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, prevede che l’importo delle prestazioni vari con il numero dei membri della famiglia, l’istituto competente prende in considerazione anche quei membri che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se vivessero su quello dello Stato competente.

Art. 28

Se una persona è stata soggetta successivamente o al ternativamente alle legislazioni di due o più Parti Contraenti come battelliere del Reno, e almeno una di queste legislazioni non è del tipo citato al paragrafo 1 dell’articolo 25, questa persona beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni della Parte terza del presente capitolo, applicabili per analogia.

Tuttavia l’interessato, che è colpito da un’incapacità di lavoro e dall’invalidità che ne consegue nel periodo in cui è soggetto a una delle legislazioni figuranti nell’allegato 6, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 a condizione:

  1. che soddisfi le condizioni richieste da questa legislazione, o da altre simili, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 26, ma senza che ci si debba appellare a periodi d’assicurazione adempiti a norma di una legislazione non figurante nell’Allegato 6, e
  2. che non soddisfi le condizioni richieste, in base a una legislazione non figurante nell’Allegato 6, per il riconoscimento del diritto a prestazioni.
  3. a) Per determinare il diritto alle prestazioni secondo la legislazione di una Parte Contraente, figurante nell’Allegato 6, che subordina l’assegnazione di prestazioni d’invalidità alla condizione che l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in contanti o sia stato inabile al lavoro durante un certo periodo, se il battelliere del Reno, che è stato soggetto a questa legislazione, è colpito da un’incapacità di lavoro e dalla conseguente invalidità in un periodo in cui è soggetto alla legislazione di un’altra Parte Contraente, si tiene conto, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25:i)di ogni periodo durante il quale egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in contanti o, in loro sostituzione, ha continuato a ricevere il suo salario, a causa dell’incapacità di lavoro;ii)di ogni periodo durante il quale egli ha ricevuto prestazioni d’invalidità, a causa dell’invalidità conseguente all’incapacità di lavoro,
  4. secondo la legislazione della seconda Parte, come se si trattasse di un periodo durante il quale gli sono state assegnate prestazioni di malattia in contanti in virtù della legislazione della prima Parte o durante il quale egli era inabile al lavoro, conformemente a questa legislazione;
  5. Secondo la legislazione della prima Parte Contraente, il diritto alle prestazioni d’invalidità esiste dal momento in cui termina il periodo di indennizzo preliminare della malattia o dell’incapacità iniziale di lavoro prescritto da questa legislazione e, al più presto, nel momento in cui, secondo la legislazione della seconda Parte, esiste il diritto a prestazioni d’invalidità oppure quando si estingue il diritto a prestazioni di malattia in contanti.

Art. 29

Nel caso di un aggravamento dell’invalidità, che aveva dato luogo all’assegnazione di prestazioni, in virtù della legislazione di una sola Parte Contraente, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. se, da quando beneficia delle prestazioni, l’interessato non è stato soggetto alla legislazione di un’altra Parte Contraente, l’istituto competente della prima Parte deve assegnare le prestazioni, tenendo conto dell’aggravarsi dell’invalidità, secondo le disposizioni della legislazione da esso applicata;
  2. se da quando beneficia delle prestazioni, l’interessato è stato soggetto alle legislazioni di una o più Parti Contraenti, le prestazioni gli sono assegnate, tenendo conto dell’aggravarsi dell’invalidità, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25 o dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 28, secondo i casi;
  3. nei casi citati al capoverso precedente, la data fissata come inizio dell’aggravarsi dell’invalidità è considerata come data di realizzazione dell’eventualità;
  4. se, nei casi citati al capoverso b) del presente paragrafo, l’interessato non ha diritto all’assegnazione di prestazioni da parte dell’istituto di un’altra Parte Contraente, l’istituto competente della prima Parte deve concedergli le prestazioni, tenendo conto dell’aggravarsi dell’invalidità ed eventualmente delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 26, secondo le disposizioni della propria legislazione.

Nel caso di un aggravamento dell’invalidità, che aveva dato luogo all’assegnazione di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Parti Contraenti, le prestazioni che tengono conto dell’aggravarsi dell’invalidità sono concesse conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 28. Le disposizioni del capoverso c) del paragrafo precedente sono applicabili per analogia.

Art. 30

Se si deve riprendere la distribuzione di prestazioni dopo una sospensione, essa è assicurata dal o dagli istituti che ne erano debitori al momento della sospensione, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 31.

Se lo stato dell’interessato giustifica l’assegnazione di nuove prestazioni dopo una sospensione, esse sono concesse conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25 o dei paragrafi 1 o 2 dell’articolo 28, secondo i casi.

Art. 31

Le prestazioni d’invalidità possono essere eventualmente trasformate in prestazioni di vecchiaia alle condizioni previste dalla o dalle legislazioni in virtù delle quali esse sono state assegnate e conformemente alle disposizioni della Parte terza di questo capitolo.

Se, nel caso citato all’articolo 36, il beneficiario di prestazioni d’invalidità concesse in virtù della legislazione di una o più Parti contraenti può rivendicare il diritto a prestazioni di vecchiaia, ogni istituto debitore di prestazioni d’invalidità, che non possono ancora essere trasformate in prestazioni di vecchiaia, continua ad assegnare a questo beneficiario le prestazioni d’invalidità a cui egli ha diritto secondo la propria legislazione, finché le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili nei riguardi di questo istituto.

Tuttavia se, nel caso citato al paragrafo precedente, le prestazioni d’invalidità sono state concesse conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, l’istituto debitore di queste prestazioni può applicare le disposizioni del capoverso 1 dell’articolo 36, come se il beneficiario soddisfacesse le condizioni richieste dalla legislazione della Parte Contraente interessata per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, sostituendo all’importo teorico citato al paragrafo 2 dell’art. 33 quello delle prestazioni d’invalidità dovute da questo istituto.

Parte 3 Vecchiaia e morte (pensioni)

Art. 32

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni all’adempimento di periodi d’assicurazione, l’istituto che la applica tiene in considerazione, per il calcolo totale, i periodi d’assicurazione adempiti a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente, come se fossero stati adempiuti a norma d quella della prima Parte.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di certe prestazioni alla condizione che i periodi d’assicurazione siano stati adempiti in una professione o in un impiego determinati, i periodi che lo sono stati a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente sono tenuti in considerazione per l’assegnazione di queste prestazioni solo se l’adempimento è stato effettuato a norma di un regime corrispondente o, in caso contrario, nella stessa professione o eventualmente nello stesso impiego. Se, calcolando i periodi così adempiti, l’interessato non soddisfa le condizioni richieste per poter beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono tenuti in considerazione per l’assegnazione di prestazioni del regime applicabile ai battellieri del Reno.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di prestazioni alla condizione che l’interessato o il defunto, se si tratta di prestazioni per i superstiti, siano stati sottoposti a questa legislazione al momento della realizzazione dell’eventualità, si considera che questa condizione è soddisfatta se l’interessato o il defunto, secondo i casi, era sottoposto in quel momento alla legislazione di un’altra Parte Contraente o, in caso contrario, se l’interessato o i superstiti possono rivendicare dei diritti a prestazioni corrispondenti, in virtù della legislazione di un’altra Parte Contraente. Tuttavia quest’ultima condizione deve essere soddisfatta nei casi citati al paragrafo 1 dell’articolo 35.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il periodo durante il quale è stata assegnata una pensione o una rendita può essere preso in considerazione per l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni, l’istituto competente di questa Parte tiene conto anche del periodo durante il quale è stata assegnata una pensione o una rendita in virtù della legislazione di un’altra Parte contraente.

Art. 33

L’istituto di ogni Parte Contraente, alla cui legislazione è soggetto il battelliere del Reno, determina, secondo le disposizioni della propria legislazione, se l’interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenendo eventualmente conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 28 e dell’articolo 32.

Nel caso in cui l’interessato soddisfa queste condizioni, tale istituto calcola l’importo teorico delle prestazioni che egli potrebbe rivendicare se tutti i periodi d’assicurazioni, adempiti sotto le legislazioni delle Parti contraenti in causa, e considerati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, fossero stati adempiti sotto la propria legislazione. Tuttavia, in caso di prestazioni, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi adempiti, quest’ultimo è considerato come l’importo teorico citato nel presente paragrafo.

Tale istituto determina poi l’importo effettivo delle prestazioni dovute all’interessato, sulla base dell’importo teorico calcolato secondo le disposizioni del paragrafo precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi assicurativi adempiti prima della realizzazione dell’eventualità a norma della propria legislazione, in rapporto alla durata totale dei periodi d’assicurazione adempiti prima della realizzazione dell’eventualità a norma delle legislazioni di tutte le Parti in causa.

Se la durata dei periodi d’assicurazione, adempiti a norma delle legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa prima del realizzarsi dell’eventualità, è superiore alla durata massima richiesta dalla legislazione di una di queste Parti per poter beneficiare delle prestazioni complete, l’istituto competente di questa Parte prende in considerazione la durata massima, invece di quella totale, per l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, senza che questo metodo di calcolo possa imporre a questo istituto l’onere di prestazioni il cui importo è superiore a quello delle prestazioni previste dalla propria legislazione.

Nei casi in cui la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni o di certi loro elementi sia proporzionale alla durata dei periodi d’assicurazione adempiti, l’istituto competente di questa Parte può calcolare direttamente queste prestazioni o elementi, unicamente sulla base dei periodi adempiti a norma della legislazione da esso applicata, malgrado le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 34

Calcolo dell’importo teorico citato al paragrafo 2 dell’articolo 33:

  1. se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni sia basato su un guadagno medio, una quota media, una maggiorazione media o sulla relazione esistente tra il guadagno lordo dell’interessato e la media dei salari lordi di tutti gli assicurati salvo gli apprendisti durante i periodi d’assicurazione, queste cifre medie o proporzionali sono determinate dall’istituto competente di questa Parte unicamente in funzione dei periodi d’assicurazione adempiti sotto la legislazione di questa Parte o del guadagno lordo percepito dall’interessato unicamente in questi periodi;
  2. se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni sia basato sull’ammontare dei guadagni, delle quote o delle eventuali maggiorazioni, questi importi, che sono presi in considerazione dall’istituto competente di questa Parte, a titolo di periodi d’assicurazione adempiti a norma delle legislazioni di altre Parti Contraenti, sono determinati unicamente in funzione della media dei salari, delle quote o delle maggiorazioni constatate per i periodi d’assicurazione adempiti sotto la legislazione della prima Parte;
  3. se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni sia basato su un guadagno o un importo forfettario, queste cifre, che devono essere considerate a titolo di periodi d’assicurazione adempiti sotto le legislazioni di altre Parti Contraenti dall’istituto competente della prima Parte, sono uguali al guadagno o all’importo forfettario oppure, eventualmente, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi d’assicurazione adempiti sotto la legislazione della prima Parte;
  4. se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni sia basato sull’ammontare dei guadagni per certi periodi e su un guadagno o un importo forfettario per altri, l’istituto competente di questa Parte prende in considerazione i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni dei capoversi b) o c) del presente paragrafo, secondo i casi, a titolo di periodi d’assicurazione adempiti a norma delle legislazioni di altre Parti Contraenti. Se, per tutti i periodi adempiti a norma della legislazione della prima Parte, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, il guadagno, che l’istituto competente di questa Parte deve prendere in considerazione a titolo di periodi d’assicurazione adempiti a norma delle legislazioni di altre Parti Contraenti, è uguale al guadagno fittizio corrispondente al guadagno o all’importo forfettari.

Se la legislazione di una Parte Contraente implica delle regole di rivalutazione di elementi considerati per il calcolo delle prestazioni, esse sono applicabili agli elementi presi in considerazione dall’istituto competente di questa Parte a titolo di periodi d’assicurazione adempiti a norma delle legislazioni di altre Parti contraenti, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’importo delle prestazioni vari con il numero dei membri della famiglia, l’istituto competente di questa Parte deve prendere in considerazione anche i membri della famiglia residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se risiedessero sul territorio della prima Parte.

Art. 35

Nonostante le disposizioni dell’articolo 33, se la durata totale dei periodi assicurativi, che devono essere presi in considerazione unicamente in virtù della legislazione di una Parte Contraente, non raggiunge un anno e se, tenendo conto solamente di questi periodi, non si ottiene nessun diritto a prestazioni, l’istituto di questa Parte non è tenuto all’assegnazione di prestazioni a titolo di questi periodi.

I periodi citati al paragrafo precedente sono invece presi in considerazione dall’istituto di ognuna delle Parti contraenti in causa per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 33, eccettuate quelle dei paragrafi 3 e 5.

Tuttavia, nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo avrebbe come effetto di discaricare tutti gli istituti delle Parti contraenti in causa dall’obbligo di assegnare le prestazioni, l’interessato riceve delle prestazioni esclusivamente a titolo dell’ultima Parte Contraente della quale egli soddisfa le condizioni, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 32, come se tutti i periodi citati nel paragrafo 1 del presente articolo fossero stati adempiti sotto la legislazione di questa Parte.

Art. 36

Se, in un certo momento, l’interessato non soddisfa le condizioni richieste dalle legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 32, ma realizza solo quelle di una o di qualcuna tra di esse, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. l’ammontare delle prestazioni dovute è calcolato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 o del paragrafo 5 dell’articolo 33, secondo i casi, da ognuno degli istituti competenti che applicano la legislazione e le cui condizioni sono soddisfatte;
  2. tuttavia, i)se l’interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni, senza che sia necessario ricorrere ai periodi d’assicurazione adempiti sotto le legislazioni, le cui condizioni non sono soddisfatte, questi periodi non sono presi in considerazione per l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 33;ii)se l’interessato soddisfa invece le condizioni di una sola legislazione, senza che sia necessario ricorrere alle disposizioni dell’articolo 32, l’ammontare delle prestazioni dovute è calcolato conformemente alle disposizioni di questa legislazione e tenendo unicamente conto dei periodi adempiti a norma di questa.

Le prestazioni concesse nei casi citati nel paragrafo precedente, secondo una o più legislazioni tra quelle in causa, sono ricalcolate d’ufficio conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, man mano che le condizioni richieste da una o più Parti, tra le altre in causa, sono soddisfatte, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 32.

Le prestazioni concesse secondo le legislazioni di due o più Parti Contraenti sono ricalcolate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sia d’ufficio, sia su richiesta degli interessati, quando le condizioni richieste da una o più legislazioni non sono più soddisfatte.

Art. 37

Se l’importo delle prestazioni, che l’interessato potrebbe rivendicare secondo la legislazione di una Parte Contraente, senza applicare le disposizioni degli articoli 32–36, è superiore all’importo totale delle prestazioni dovute conformemente a queste disposizioni, l’istituto competente deve versargli un complemento, uguale alla differenza tra i due importi. L’onere di questo complemento è totalmente a carico dell’istituto.

Se l’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente avrebbe come effetto l’attribuzione di complementi all’interessato da parte degli istituti di due o più Parti Contraenti, egli beneficerà solo di quello più elevato.

Il complemento citato nei paragrafi precedenti del presente articolo è determinato a titolo definitivo, salvo nel caso in cui si dovesse procedere a un nuovo calcolo di prestazioni, in applicazione delle disposizioni del presente capitolo. Questo complemento è considerato un elemento delle prestazioni versate dall’istituto debitore applicando le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 38.

Art. 38

Se, a causa dell’aumento del costo della vita, della variazione del livello dei guadagni o di altre ragioni d’adattamento, le prestazioni, dovute in virtù della legislazione di una Parte Contraente, sono modificate secondo una percentuale o di un importo determinato, le prestazioni dovute secondo questa legislazione, in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, sono modificate direttamente secondo la stessa percentuale e dello stesso importo, senza che si debba procedere a un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni degli articoli 32–37.

Invece, in caso di modifica del modo di determinazione o delle regole di calcolo delle prestazioni, si deve effettuare un nuovo calcolo, conformemente alle disposizioni degli articoli 32–37.

Art. 39

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 31 sono applicabili per analogia nei casi in cui le prestazioni al coniuge superstite sono trasformate in prestazioni di vecchiaia.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 40

Il battelliere del Reno vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

  1. che soggiorna sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, oppure
  2. che è autorizzato a trasferire la sua residenza sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente da parte dell’istituto competente, che sostiene gli oneri delle prestazioni di cui beneficia il battelliere, oppure
  3. che è autorizzato dall’istituto competente a recarsi sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente per ricevervi cure appropriate al suo stato,
  4. beneficia:i)delle prestazioni in natura da parte dell’istituto del luogo di soggiorno o di residenza, a carico dell’istituto competente, secondo le disposizioni della legislazione applicata dal primo, come se fosse un suo affiliato, nei limiti di tempo eventualmente fissati dalla legislazione dello Stato competente;ii)delle prestazioni in contanti versate dall’istituto competente secondo le disposizioni della propria legislazione, come se egli si trovasse ancora sul territorio dello Stato competente. Tuttavia le prestazioni in contanti possono anche essere pagate tramite l’istituto del luogo di soggiorno o di residenza per conto dell’istituto competente, dopo accordo tra i due.
  5. a) L’autorizzazione citata al capoverso b) del paragrafo precedente può essere rifiutata all’interessato solo se lo spostamento è di natura tale da compromettere il suo stato di salute o l’applicazione di un trattamento medico;
  6. l’autorizzazione citata al capoverso c) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo se le cure in questione possono essere dispensate all’interessato sul territorio della Parte Contraente dove egli risiede.

Art. 41

Il battelliere del Reno che risiede sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio o di una malattia professionale, beneficia, sul territorio della Parte Contraente di residenza:

  1. delle prestazioni in natura, versate, a carico dell’istituto competente, da parte dell’istituto del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione applicata da quest’ultimo, come se vi fosse affiliato;
  2. delle prestazioni in contanti versate dall’istituto competente, secondo le disposizioni della legislazione applicata da quest’ultimo, come se egli risiedesse sul territorio dello Stato competente. Tuttavia le prestazioni in contanti possono anche essere versate tramite l’istituto del luogo di residenza, per conto dell’istituto competente, dopo accordo tra i due istituti.

Se il battelliere del Reno, citato al paragrafo precedente, soggiorna sul territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, come se risiedesse sul suo territorio, anche se ha già beneficiato di tali prestazioni prima dell’inizio del suo soggiorno.

Se il battelliere del Reno, citato al paragrafo 1 del presente articolo, trasferisce la sua residenza sul territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se ha già beneficiato di tali prestazioni prima del trasferimento della sua residenza.

Art. 42

Le disposizioni dell’articolo 40 o 41, secondo i casi, sono applicabili a un battelliere che, pur essendo disoccupato, è vittima di un incidente che può essere considerato infortunio di lavoro, secondo la legislazione dello Stato competente che deve sopportare l’onere delle prestazioni di disoccupazione.

Art. 43

L’incidente di percorso avvenuto sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente è considerato come successo sul territorio dello Stato competente.

Art. 44

Se il battelliere del Reno, vittima di una malattia professionale, ha esercitato un’attività che poteva provocarla a norma della legislazione di due o più Parti Contraenti, le prestazioni rivendicabili dalla vittima o dai superstiti sono concesse esclusivamente a titolo della legislazione dell’ultima Parte di cui essi soddisfacevano le condizioni, tenendo eventualmente conto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata constatata da un medico per la prima volta sul suo territorio, si considera che questa condizione è realizzata anche quando la malattia è stata constatata per la prima volta sul territorio di un’altra Parte Contraente.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina, esplicitamente o implicitamente, il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia sia stata constatata entro un certo termine dopo la cessazione dell’ultima attività che avrebbe potuto provocarla, l’istituto competente di questa Parte, che esamina quando questa attività è stata esercitata, deve tenere in debito conto anche le attività simili esercitate a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente, come se fossero state effettuate a norma della legislazione della prima.

Se la legislazione di una Parte contraente, esplicitamente o implicitamente, subordina il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che sia stata esercitata per un certo tempo un’attività che può provocarla, l’istituto competente di questa Parte deve tenere in debito conto per la somma totale anche i periodi durante i quali quest’attività è stata svolta a norma della legislazione di un’altra Parte contraente.

Art. 45

Se in caso di aggravamento di una malattia professionale, un battelliere del Reno, che ha beneficiato o beneficia già di prestazioni a carico dell’istituto di una Parte Contraente, fa valere dei diritti a prestazioni nei confronti dell’istituto di un’altra Parte Contraente, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. se, dopo l’assegnazione di queste prestazioni, il battelliere non ha svolto un lavoro in grado di causare la malattia di cui si tratta o di aggravarla a norma della legislazione di quest’ultima Parte, l’istituto competente della prima Parte deve prendersi a carico le prestazioni in virtù delle disposizioni della propria legislazione, tenendo conto dell’aggravamento, anche se la vittima di questa malattia non è più soggetta a questa legislazione o non risiede più sul territorio di questa Parte;
  2. se, dopo l’assegnazione di queste prestazioni, il battelliere ha svolto, sul territorio di quest’ultima Parte, un lavoro in grado di causare la malattia di cui si tratta, l’istituto competente della prima Parte Contraente deve concedere le prestazioni conformemente alla propria legislazione senza tener conto del l’aggravamento; l’istituto competente dell’altra Parte Contraente concede al lavoratore il supplemento, il cui ammontare è stabilito secondo la legislazione di questa Parte ed è uguale alla differenza fra l’ammontare della prestazione dovuta dopo l’aggravamento e l’ammontare che avrebbe dovuta essere versato, se la malattia considerata fosse insorta a norma della sua legislazione;
  3. se, nei casi citati al paragrafo precedente, il battelliere non ha diritto a prestazioni secondo la legislazione della seconda Parte, l’istituto competente della prima deve assegnare le prestazioni secondo le disposizioni della propria legislazione, tenendo conto dell’aggravamento, anche se l’interessato non è più soggetto a questa legislazione o non risiede più sul territorio di questa Parte.

Art. 46

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in natura sia basato su un guadagno medio, l’istituto competente di questa Parte lo determina esclusivamente in funzione dei guadagni constatati durante i periodi d’assicurazione adempiti a norma di questa legislazione.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni vari con il numero dei membri della famiglia, l’istituto competente di questa Parte deve prendere in considerazione, come se vivessero sul suo territorio, anche quei membri della famiglia residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente.

Art. 47

Se la legislazione dello Stato competente prevede l’assunzione delle spese di trasporto della vittima fino alla sua residenza o fino all’istituto ospedaliero, le spese, causate dal trasporto della vittima fino al luogo corrispondente sul territorio di un’altra Parte Contraente, dove essa risiede, sono a carico dell’istituto competente, secondo le disposizioni della propria legislazione, a condizione che egli, tenendo conto delle motivazioni che lo giustificano, abbia autorizzato il trasporto.

Se la legislazione di uno Stato competente prevede l’assunzione delle spese di trasporto del corpo della vittima fino al luogo dell’inumazione, le spese causate dal trasporto del corpo fino al luogo corrispondente sul territorio di un’altra Parte Contraente, dove risiedeva la vittima, sono a carico dell’istituto competente secondo le disposizioni della propria legislazione.

Art. 48

Se, nella Parte Contraente in cui si trova il battelliere del Reno, non esiste un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali oppure ne esiste una che non prevede istituti responsabili per il servizio di prestazioni in natura, quest’ultime sono assegnate dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza responsabile per le prestazioni in natura in caso di malattia, secondo il regime da cui dipendono i battellieri salariati.

Se la legislazione dello Stato competente prescrive un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro in materia di risarcimento di infortuni sul lavoro, le prestazioni in natura assegnate nei casi citati al paragrafo 1 dell’articolo 40 e al paragrafo 1 dell’articolo 41 sono considerate come distribuite su domanda dell’istituto competente.

Se la legislazione applicata dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza prescrive diversi regimi di risarcimento, le disposizioni applicabili all’assegnazione di prestazioni in natura, nei casi citati al paragrafo 1 dell’articolo 40 e al paragrafo 1 dell’articolo 41, sono quelle del regime da cui dipendono i battellieri salariati.

Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità delle prestazioni in natura all’utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura concesse nei casi citati al paragrafo 1 dell’articolo 40 e al paragrafo 1 dell’articolo 41 sono considerate come prestazioni assegnate da un tale servizio medico.

Se la legislazione di una Parte Contraente, esplicitamente o implicitamente, prevede che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali sopraggiunti anteriormente siano presi in considerazione per la costituzione del diritto a prestazioni o per l’accertamento del grado d’inabilità, l’istituto competente di questa Parte considera anche, a questo scopo, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciuti anteriormente secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente, come se fossero sopraggiunti a norma della propria legislazione.

Art. 49

L’istituto competente deve rimborsare l’importo integrale delle prestazioni in natura versate per suo conto dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 50, del paragrafo 1 dell’articolo 41 e dell’articolo 42.

Per il rimborso, citato nel paragrafo precedente, non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle previste dall’istituto creditore per l’assegnazione di prestazioni in natura ai cittadini della Parte Contraente, sul cui territorio egli si trova.

I rimborsi, di cui si tratta al paragrafo 1 del presente articolo, saranno determinati ed effettuati conformemente alle modalità previste dall’accordo amministrativo citato nel paragrafo 1 dell’articolo 96, sia su giustificazione delle spese effettive, sia sulla base di somme forfettarie.

Due o più Parti Contraenti o le loro autorità competenti possono convenire altre modalità di rimborso o rinunciare, di comune accordo, a tutti i rimborsi tra gli istituti da loro dipendenti.

Le Parti contraenti devono notificare al centro amministrativo, entro tre mesi, ogni accordo concluso tra loro in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente.

Capitolo 4 Assegni di morte

Art. 50

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, la conservazione o il ricupero del diritto agli assegni di morte all’adempimento di periodi d’assicurazione, l’istituto che la applica prende in considerazione per il calcolo totale, come se fossero stati adempiti a norma della propria legislazione, anche i periodi adempiti a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente.

Art. 51

Se un battelliere del Reno, un disoccupato, un richiedente o un titolare di pensione o rendita o un membro della loro famiglia, a cui si applica il presente Accordo, muore sul territorio di una Parte Contraente, che non sia quella competente, la morte è considerata avvenuta sul territorio di quest’ultima Parte.

L’istituto competente deve prendere a proprio carico l’assegno di morte, anche se il beneficiario si trova sul territorio di una Parte Contraente che non sia quella competente.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti dei presente articolo sono applicabili anche nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad un incidente sul lavoro o ad una malattia professionale.

Art. 52

In caso di decesso di un titolare di pensioni o di rendite, dovute in virtù della legislazione di una o più Parti Contraenti, gli assegni di morte previsti dalla legislazione di quella Parte Contraente, che doveva sostenere l’onere di prestazioni di malattia in natura, assegnate a questo titolare in virtù delle disposizioni dell’articolo 21, sono dovuti dall’istituto competente di questa Parte, anche se, al momento del decesso, il titolare non risiedeva più sul suo territorio.

Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili per analogia ai membri della famiglia del titolare di pensioni o di rendite.

Art. 53

Per ciò che concerne i membri della famiglia di un battelliere sottoposto alla legislazione di una Parte Contraente, di un disoccupato, di un richiedente o di un titolare di rendite o pensioni che ha diritto al beneficio di prestazioni di malattia in natura secondo questa legislazione, se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’assegnazione di assegni di morte per i membri della famiglia alla condizione che essi siano stati assicurati personalmente, le disposizioni degli articoli 51 e 52 sono applicabili solo se questi membri erano affiliati personalmente allo stesso istituto del battelliere, del disoccupato, del richiedente o titolare di pensioni o rendite oppure a un altro istituto della stessa Parte, che accorda prestazioni corrispondenti.

Capitolo 5 Disoccupazione

Art. 54

Le disposizioni del presente capitolo si applicano solo ai battellieri del Reno salariati.

Art. 55

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, la conservazione o il ricupero del diritto alle prestazioni all’adempimento di periodi d’assicurazione, l’istituto che la applica deve tenere in debito conto, per il calcolo totale, i periodi d’assicurazione o d’impiego adempiti sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente, come se lo fossero stati sotto la propria. Tuttavia i periodi d’impiego sono calcolati nel totale solo a condizione che sarebbero stati considerati periodi d’assicurazione secondo la legislazione della prima Parte, se fossero stati adempiti a norma di essa.

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, la conservazione o il ricupero del diritto alle prestazioni all’adempimento di periodi d’impiego, l’istituto che la applica deve tenere in debito conto, per il calcolo totale, i periodi d’impiego o d’assicurazione adempiti a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente, come se lo fossero stati a norma della propria. Tuttavia i periodi d’impiego sono calcolati nel totale solo a condizione che sarebbero stati considerati con lo stesso obiettivo secondo la legislazione della prima Parte, se fossero stati adempiti a norma di questa.

L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo è subordinata alla condizione che il battelliere del Reno disoccupato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione della Parte Contraente, secondo la quale sono rivendicate le prestazioni, eccettuato per il caso citato nell’articolo 57.

Art. 56

Il battelliere disoccupato che risiedeva, durante il suo ultimo periodo d’impiego, sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente e che resta a disposizione del suo datore di lavoro o dei servizi di collocamento dello Stato competente, secondo i casi, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato come se vi risiedesse, tenendo eventualmente conto delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 dell’articolo 55. Queste prestazioni sono versate dall’istituto competente.

Art. 57

Il battelliere, disoccupato totale, che, durante il suo ultimo periodo d’impiego, risiedeva sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente e che si mette a disposizione dei servizi di collocamento di questa Parte, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questa, come se vi fosse stato sottoposto durante l’ultimo impiego, tenendo eventualmente conto delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 dell’articolo 55. Queste prestazioni sono versate dall’istituto del luogo di residenza e a suo carico.

Art. 58

Se la legislazione di una Parte Contraente fissa una durata massima per l’assegnazione delle prestazioni, l’istituto che la applica può tener conto delle prestazioni che sono state eventualmente concesse dall’istituto di un’altra Parte contraente dopo l’ultima constatazione del diritto alle prestazioni.

Art. 59

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni sia basato sull’importo del salario anteriore, l’istituto che la applica tiene esclusivamente conto del salario percepito dall’interessato per l’ultimo impiego che egli ha occupato, immediatamente prima dell’inizio della disoccupazione a norma della legislazione di questa Parte, oppure, se l’interessato non ha occupato questo impiego almeno durante quattro settimane a norma di questa legislazione, al salario usuale del luogo dove si trova l’interessato sul territorio di questa Parte, corrispondente a un impiego equivalente o analogo a quello occupato da ultimo a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni vari con il numero dei membri della famiglia, l’istituto che la applica tiene conto anche dei membri della famiglia residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se vivessero sul territorio della prima. Tuttavia non si tiene conto di quei membri che sono già tenuti in considerazione per il calcolo di prestazioni di disoccupazione assegnate a un beneficiario della stessa famiglia in virtù della legislazione di un’altra Parte Contraente.

Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che la durata d’assegnazione delle prestazioni dipenda da quella dei periodi assicurativi adempiti, l’istituto che la applica determina la durata d’assegnazione delle prestazioni, tenendo eventualmente conto delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 dell’articolo 55.

Capitolo 6 Assegni familiari

Art. 60

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione del diritto agli assegni familiari all’adempimento dei periodi d’impiego o d’attività professionale, l’istituto competente che la applica tiene conto, nella misura necessaria, di tutti i periodi d’impiego o d’attività professionale adempiti a norma delle legislazioni di ciascun’altra Parte Contraente, come se lo fossero stati a norma di quella della prima.

Art. 61

Nell’Allegato 7 figurano le Parti competenti per le quali bisogna applicare la Parte Prima di questo capitolo e quelle che per le quali si applica la Seconda.

L’istituto competente della Parte Contraente, a cui è soggetto il battelliere del Reno, applica le disposizioni delle Parti Prima, Terza e Quarta di questo capitolo, se la Parte figura nell’Allegato 7 con l’annotazione (1) o le disposizioni delle Parti Seconda, Terza e Quarta se figura l’annotazione (2).

Ogni Parte Contraente deve notificare le modifiche da apportare all’Allegato 7, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 97.

Parte prima

Art. 62

Il battelliere del Reno, sottoposto alla legislazione di una Parte Contraente, ha diritto, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 60:

  1. alle prestazioni familiari previste dalla legislazione di questa Parte per i membri della sua famiglia, che si trovano con lui a bordo di un’imbarcazione, ai sensi del capoverso m) dell’articolo 1, come se essi risiedessero sul territorio di questa Parte;
  2. alle prestazioni familiari previste dalla legislazione di un’altra Parte per i membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di questa, come se il battelliere fosse soggetto alla sua legislazione.
  3. a) Nel caso citato al capoverso a) del paragrafo precedente, le prestazioni sono assegnate dall’istituto competente della Parte Contraente alla cui legislazione il battelliere è soggetto;
  4. nel caso citato al capoverso b) del paragrafo precedente, le prestazioni sono assegnate dall’istituto del luogo di residenza, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, a carico dell’istituto competente, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 70. Tuttavia se, applicando questa legislazione, le prestazioni dovrebbero essere assegnate al battelliere, queste prestazioni possono essere comunque assegnate alla persona fisica o morale che si assume l’onere effettivo dei membri della famiglia sul luogo di residenza o, eventualmente, direttamente a questi ultimi.

Art. 63

Il battelliere del Reno disoccupato che beneficia di prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di una Parte Contraente ha diritto, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 60, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione di un’altra Parte Contraente, come se egli vi fosse soggetto, per i membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di questa seconda Parte.

Nel caso citato al paragrafo precedente, le prestazioni sono assegnate dall’istituto del luogo di residenza dei membri della famiglia, secondo le disposizioni della propria legislazione, a carico dell’istituto competente, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 70. Tuttavia se, applicando questa legislazione, le prestazioni dovrebbero essere assegnate al battelliere, esse possono essere comunque assegnate alla persona fisica o morale che assume l’onere effettivo dei membri della famiglia sul luogo di residenza o, eventualmente, direttamente a questi ultimi.

Parte seconda

Art. 64

Il battelliere sottoposto alla legislazione di una Parte Contraente ha diritto, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 60, agli assegni familiari previsti da questa legislazione per i membri della sua famiglia che si trovano con lui a bordo di un’imbarcazione, citata al capoverso m) dell’articolo 1, o che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se risiedessero sul territorio della prima.

Nei casi citati al paragrafo precedente, gli assegni familiari sono assegnati secondo le disposizioni della legislazione della Parte Contraente, a cui è soggetto il battelliere. Se questi assegni non sono destinati al mantenimento dei figli possono essere assegnati, con effetto liberatorio, alla persona fisica o morale che assume l’onere effettivo di questi figli, tramite l’istituto del luogo della loro residenza oppure l’istituto o l’organismo determinato a tale scopo dall’autorità competente del Paese di loro residenza.

Art. 65

Il battelliere del Reno disoccupato, che beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di una Parte Contraente, ha diritto, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 60, agli assegni familiari previsti da questa legislazione per i membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se essi risiedessero sul territorio della prima.

Nel caso citato al paragrafo precedente, gli assegni familiari sono assegnati secondo la legislazione della Parte Contraente, in virtù della quale il battelliere beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Se questi assegni non sono destinati al mantenimento dei figli, essi possono essere assegnati, con effetto liberatorio, alla persona fisica o morale che si assume l’onere effettivo di questi figli, tramite l’istituto del luogo di loro residenza oppure l’istituto o l’organo determinato a tale scopo dall’autorità competente del Paese di loro residenza.

Parte terza

Art. 66

I titolari di pensioni o rendite, cui è applicabile il presente Accordo, beneficiano delle prestazioni o degli assegni familiari secondo le regole formulate nei paragrafi seguenti del presente articolo, a condizione che essi possano rivendicarli secondo la legislazione di una o di almeno una Parte Contraente in virtù della quale è dovuta la pensione o la rendita.

Il titolare di una pensione o di una rendita, dovuta secondo la legislazione di una sola Parte Contraente, beneficia delle prestazioni previste da questa legislazione per i membri della sua famiglia che risiedono su questo territorio e degli assegni familiari previsti da tale legislazione per i suoi figli che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, qualunque sia il luogo di residenza del titolare.

  1. a) Il titolare di pensioni o rendite, dovute secondo la legislazione di due o più Parti Contraenti, beneficia delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di quella Parte Contraente, sul cui territorio egli risiede, per i membri della sua famiglia residenti sullo stesso territorio e gli assegni familiari previsti da questa legislazione per i suoi figli residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se egli fosse stato soggetto solo a questa legislazione;
  2. se il titolare non acquisisce nessun diritto secondo la legislazione della Parte Contraente determinata al capoverso precedente o se il titolare risiede sul territorio di una Parte Contraente, la cui legislazione non concede pensioni o rendite, il titolare ha diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione di quella Parte Contraente a cui è stato soggetto più a lungo, come se egli fosse stato soggetto solo a questa legislazione, e ciò per i suoi figli residenti sul territorio di una Parte Contraente;
  3. se il titolare non acquisisce nessun diritto secondo la legislazione della Parte Contraente determinata al capoverso precedente, le condizioni di riconoscimento del diritto sono esaminate secondo le legislazioni delle altre Parti Contraenti cui il titolare è stato soggetto, in ordine decrescente rispetto alla durata dei periodi adempiti a norma delle legislazioni di queste Parti;
  4. se, applicando le regole dei capoversi b) e c) del presente paragrafo, il titolare acquisirebbe un diritto secondo la legislazione di due o più Parti Contraenti, egli beneficia degli assegni familiari previsti dalla legislazione della Parte, a cui è stato soggetto da ultimo.

Art. 67

Gli orfani di un battelliere beneficiano delle prestazioni o degli assegni familiari secondo le regole formulate nei paragrafi seguenti del presente articolo, a condizione che ne sia riconosciuto il diritto, tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell’articolo 60, secondo la legislazione di una o almeno una delle Parti Contraenti cui è stato soggetto questo battelliere.

L’orfano di un battelliere, che era stato soggetto alla legislazione di una sola Parte Contraente, beneficia delle prestazioni familiari previste da questa legislazione se risiede sul territorio di questa Parte o altrimenti degli assegni familiari previsti da questa legislazione.

  1. a) L’orfano di un battelliere, che era stato soggetto alla legislazione di due o più Parti Contraenti, beneficia delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di quella Parte, sul cui territorio egli risiede, come se il battelliere fosse stato sottoposto a questa sola legislazione;
  2. se non si acquisisce nessun diritto secondo la legislazione della Parte Contraente determinata al capoverso precedente o se l’orfano risiede sul territorio di una Parte Contraente alla cui legislazione il battelliere non era stato soggetto, l’orfano beneficia degli assegni familiari previsti dalla legislazione della Parte Contraente a cui il battelliere è stato sottoposto più a lungo, come se egli fosse stato soggetto solo a questa;
  3. se non si acquisisce nessun diritto secondo la legislazione della Parte Contraente determinata al capoverso precedente, le condizioni di riconoscimento del diritto sono esaminate secondo l’ottica delle legislazioni dele altre Parti Contraenti a cui è stato soggetto il battelliere, in ordine decrescente rispetto alla durata dei periodi adempiti secondo le legislazioni di queste Parti;
  4. se, applicando le regole formulate ai capoversi b) e c) del presente paragrafo si acquisisce un diritto secondo la legislazione di due o più Parti Contraenti, l’orfano beneficia degli assegni familiari previsti dalla legislazione della Parte Contraente a cui il battelliere è stato soggetto da ultimo.

Art. 68

Gli orfani del titolare di pensioni o rendite, a cui era applicabile il presente Accordo prima del decesso, beneficiano delle prestazioni o degli assegni familiari previsti dalla legislazione della Parte Contraente, in virtù della quale il titolare riceveva prestazioni o assegni familiari, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 66, a condizione che, secondo questa legislazione, essi abbiano diritto a tali prestazioni. Gli orfani beneficiano delle prestazioni familiari previste da questa legislazione se risiedono sul territorio di questa Parte o, in caso contrario, degli assegni familiari previsti.

Art. 69

Nei casi citati agli articoli 66–68, le prestazioni o gli assegni familiari sono assegnati, in base alle disposizioni della legislazione della Parte Contraente determinata in questi articoli, dall’istituto competente di questa Parte e a suo carico, anche se la persona fisica o morale a cui devono essere assegnate risiede o si trova sul territorio di un’altra Parte Contraente. In questo caso, se le prestazioni non sono destinate al mantenimento di membri della famiglia, esse possono essere assegnate, con effetto liberatorio, alla persona fisica o morale che assume l’onere effettivo dei membri, tramite l’istituto del loro luogo di residenza oppure l’istituto o l’organismo determinato a questo scopo dall’autorità competente del loro luogo di residenza.

Parte quarta

Art. 70

L’istituto competente deve rimborsare l’ammontare delle prestazioni assegnate per suo conto, secondo le disposizioni del presente capitolo, purché si tratti di prestazioni riconosciute dall’accordo amministrativo citato al paragrafo 1 dell’articolo 96 come corrispondenti a quelle previste dalla legislazione applicata da questo istituto.

I rimborsi, di cui si tratta nel paragrafo precedente, saranno determinati ed effettuati secondo le modalità previste dall’accordo amministrativo citato nel paragrafo 1 dell’articolo 96, sia su giustificazione delle spese effettive, sia sulla base di somme forfettarie.

Due o più Parti Contraenti, o le loro competenti autorità possono convenire altre modalità di rimborso o rinunciare, di comune accordo, a tutti i rimborsi tra gli istituti di loro competenza.

Le Parti Contraenti devono notificare entro tre mesi al Centro amministrativo ogni accordo concluso tra di loro secondo le disposizioni del paragrafo precedente.

Titolo IV Centro amninistrativo di sicurezza sociale per i battellieri del Reno

Art. 71

Il Centro amministrativo di sicurezza sociale per i battellieri del Reno è composto di due rappresentanti governativi, di un rappresentante dei datori di lavoro della flotta per la navigazione interna del Reno e di un rappresentante dei battellieri del Reno salariati, per ognuna delle Parti Contraenti. Esso emana un suo proprio regolamento. La presidenza è esercitata da uno de rappresentanti governativi.

I rappresentanti non governativi sono designati dai relativi governi, d’intesa con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro della flotta e dei battellieri del Reno salariati.

Il Centro amministrativo beneficia della collaborazione tecnica dell’Ufficio internazionale del Lavoro, nell’ambito degli accordi conclusi a questo scopo tra la Commissione centrale per la navigazione del Reno e l’Ufficio internazionale del Lavoro.

La sede del Centro amministrativo è stabilita presso la sede della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

La segreteria del Centro amministrativo è assicurata da quella della Commissione centrale per la navigazione del Reno. Il segretario, incaricato della segreteria del Centro amministrativo, è designato di comune accordo dal Centro amministrativo e dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno.

Art. 72

Il Centro amministrativo ha il compito:

  1. di trattare le questioni d’interpretazione o d’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, dell’accordo amministrativo citato al paragrafo 1 dell’articolo 96 e di ogni accordo che interverrà nell’ambito di questi strumenti, senza pregiudizio del diritto o dell’obbligo delle autorità, degli istituti o delle persone interessati a ricorrere alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni delle Parti Contraenti e dal presente Accordo;
  2. di aiutare le persone interessate, particolarmente i battellieri del Reno e i membri delle loro famiglie, per ciò che riguarda l’applicazione del presente Accordo, in vista del regolamento di situazioni individuali, congiuntamente alle autorità e gli istituti competenti delle Parti Contraenti in causa;
  3. di esercitare ogni altra funzione nell’ambito delle sue competenze, in virtù delle disposizioni del presente Accordo, dell’accordo amministrativo citato al paragrafo 1 dell’articolo 96 e di ogni altro accordo che interverrà nel quadro di questi strumenti;
  4. di presentare proposte alle autorità competenti delle Parti Contraenti per una revisione del presente Accordo e dell’accordo amministrativo citato nel paragrafo 1 dell’articolo 96.
  5. a) Le questioni d’interpretazione citate al capoverso a) del paragrafo precedente devono essere regolate all’unanimità;
  6. le questioni d’applicazione citate al capoverso a) del paragrafo precedente sono regolate a maggioranza, con l’accordo di tutte le Parti Contraenti.

Titolo V Disposizioni varie

Art. 73

Tranne per quanto concerne le prestazioni d’invalidità, di vecchiaia, di superstiti o di malattia professionale, liquidate dagli istituti di due o più Parti Contraenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 33 o del capoverso b) dell’articolo 45, il presente Accordo non può né conferire, né mantenere il diritto di beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi a un medesimo periodo d’assicurazione obbligatorio.

Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione, previste dalla legislazione di una Parte Contraente, in caso di cumulo d’una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale oppure con altri redditi o a motivo dell’esercizio di un’occupazione, sono opponibili al beneficiario, anche se si tratti di prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un’altra Parte Contraente o di redditi ottenuti, o di un’occupazione svolta sul territorio di un’altra Parte. Tuttavia per l’applicazione di questa regola non si tiene conto delle prestazioni di stessa natura in caso d’invalidità, di vecchiaia, di malattia professionale o in favore dei superstiti, liquidate dagli istituti di due o più Parti Contraenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 33 o del capoverso b) dell’articolo 45.

Art. 74

Nel caso in cui il beneficiario di una prestazione, dovuta in virtù della legislazione di una Parte Contraente, abbia diritto anche a prestazioni in virtù della legislazione di una o più altre Parti Contraenti, si applicano le regole seguenti:

  1. nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 73 implica la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante delle prestazioni, ognuna di esse non può essere ridotta, sospesa o soppressa di una somma superiore a quella ottenuta dividendo la somma, che deve essere ridotta, sospesa o soppressa in virtù della legislazione secondo la quale essa è dovuta, per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione alle quali il beneficiario ha diritto;
  2. tuttavia, se si tratta di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, liquidate dall’istituto di una Parte Contraente conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, quest’istituto tiene conto delle prestazioni, del redditi o delle rimunerazioni tali da implicare la riduzione, la sospensione o la soppressione della prestazione dovuta, esclusivamente per la riduzione, la sospensione o la soppressione della somma citata ai paragrafi 3 o 5 dell’articolo 33 e non per il calcolo dell’importo teorico, citato nel paragrafo 2 dell’articolo 33. Ciò nonostante queste prestazioni, questi redditi e queste remunerazioni sono calcolate solo per una frazione della loro somma, determinata proporzionalmente alla durata dei periodi adempiti, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 33.

Art. 75

Se un battelliere del Reno o un membro della sua famiglia possono rivendicare il beneficio di prestazioni di maternità secondo la legislazione di due o più Parti Contraenti, queste prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione della Parte, sul cui territorio è avvenuto il parto o, se esso non ha avuto luogo sul territorio di una di queste Parti, esclusivamente secondo la legislazione a cui il battelliere è stato soggetto da ultimo.

Art. 76

In caso di morte sopravvenuta sul territorio di una Parte Contraente, è mantenuto il diritto all’assegno di morte acquisito secondo la legislazione di questa Parte, mentre si estingue il diritto acquisito nei confronti della legislazione di tutte le altre Parti.

In caso di morte sopravvenuta sul territorio di una Parte Contraente, mentre il diritto all’assegno di morte è acquisito esclusivamente in virtù delle legislazioni di due o più altre Parti Contraenti, il diritto è mantenuto nei confronti della legislazione della Parte, a norma della quale il defunto ha compiuto il suo ultimo periodo assicurativo, mentre si estinguono i diritti acquisiti in virtù della legislazione di altre Parti.

In caso di morte sopravvenuta fuori dal territorio delle Parti Contraenti, mentre il diritto all’assegno di morte è acquisito secondo le legislazioni di due o più Parti Contraenti, è mantenuto il diritto acquisito in virtù della legislazione della Parte a cui il defunto è stato soggetto da ultimo, mentre si estinguono i diritti acquisiti in virtù della legislazione di altre Parti.

Art. 77

Il diritto alle prestazioni familiari, dovute secondo le disposizioni degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 o 68 è sospeso se, a causa dell’esercizio di un’attività professionale da parte di una persona che non sia il battelliere del Reno, sono dovute prestazioni familiari, durante lo stesso periodo e per gli stessi membri della famiglia, in virtù della legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiedono i membri della famiglia o gli orfani. In questo caso questi ultimi sono considerati membri della famiglia della persona che esercita l’attività professionale.

Il diritto alle prestazioni familiari, dovute secondo la legislazione di una Parte Contraente, che non subordina l’acquisto del diritto a una condizione di attività professionale, è sospeso se, durante lo stesso periodo e per i medesimi membri della famiglia:

  1. sono dovute delle altre prestazioni familiari secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente, applicando le disposizioni degli articoli 62, 63, 64 o 65. Tuttavia se una persona, che non sia il battelliere del Reno citato in questi articoli, esercita un’attività professionale sul territorio della prima Parte, il diritto alle prestazioni familiari, dovute applicando queste disposizioni, è sospeso, se i membri della famiglia del battelliere lo sono pure di questa persona. Sono perciò accordate solo le prestazioni previste dalla legislazione della prima Parte, a carico di questa;
  2. sono dovute altre prestazioni familiari secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente, applicando le disposizioni degli articoli 66, 67 o 68. Tuttavia se la somma degli assegni familiari dovuti secondo le disposizioni di questi articoli è inferiore alla somma di quelli dovuti secondo la legislazione della prima Parte, la differenza deve essere versata all’interessato a carico dell’istituto competente della seconda Parte.

Art. 78

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicano le notificazioni concernenti:

  1. i provvedimenti presi in applicazione del presente Accordo;
  2. le modificazioni alla legislazione, suscettibili di modificare l’applicazione dell’Accordo.

Per l’applicazione del presente Accordo, le autorità e gli istituti delle Parti Contraenti si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Di massima, l’assistenza amministrativa di dette autorità e istituti è prestata gratuitamente; tuttavia le autorità competenti delle Parti Contraenti possono convenire il rimborso di certe spese.

Gli istituti e le autorità di ciascuna Parte Contraente possono, per l’applicazione del presente Accordo, comunicare direttamente fra di loro, come pure con le persone interessate o i mandatari di quest’ultime.

Gli istituti, gli enti e le autorità di una Parte Contraente non possono rifiutare le richieste o altri documenti loro indirizzati, per il fatto che siano stesi nella lingua ufficiale di un’altra Parte.

Art. 79

Il beneficiario delle riduzioni o esenzioni da tasse, bolli, diritti di cancelleria e d’iscrizione, previste nella legislazione di una Parte Contraente per certificati e documenti da produrre, in applicazione della legislazione di questa Parte, è esteso ai documenti e certificati analoghi che devono essere presentati in applicazione della legislazione di un’altra Parte o del presente Accordo.

Tutti gli atti, documenti e certificati ufficiali da presentare per l’applicazione del presente Accordo sono dispensati dalla legalizzazione e da tutte le formalità simili.

Art. 80

Se il richiedente risiede sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, può presentare la sua domanda in modo valido all’istituto del luogo di residenza, che si rivolge all’istituto o agli istituti competenti indicati nella domanda.

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, secondo la legislazione di una Parte Contraente, entro un determinato termine a un’autorità, a un istituto o a un altro ente di questa Parte, sono ricevibili se depositati entro il medesimo termine presso un’autorità, istituto o ente assicurativo corrispondente di un’altra Parte Contraente. In tal caso, l’autorità, l’istituto o l’ente così designato deve trasmettere, senza indugio, domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, istituto od ente competente della prima Parte, sia direttamente, sia per il tramite delle autorità competenti delle Parti Contraenti interessate. La data nella quale sono state presentate le domande, le dichiarazioni o i ricorsi presso un’autorità, istituto o ente di un’altra Parte Contraente, è considerata la data di presentazione presso l’autorità, l’istituto o l’ente competente.

Art. 81

Le perizie mediche previste dalla legislazione di una Parte Contraente possono, a richiesta dell’istituto che la applica, essere effettuate sul territorio di un’altra Parte Contraente dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza, alle condizioni previste nell’accordo amministrativo citato al paragrafo 1 dell’articolo 96. In questo caso esse sono considerate come effettuate sul territorio della prima Parte.

Art. 82

Se l’istituto di una Parte Contraente ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma superiore a quella cui egli avrebbe diritto, quest’istituto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione, può chiedere all’istituto di un’altra Parte Contraente, debitore di prestazioni in favore di questo beneficiario, di dedurre la somma eccedente dagli importi versati. Quest’ultimo istituto opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti in cui una tale compensazione è autorizzata dalla propria legislazione, come se si trattasse di somme eccedenti versate da lui, e trasferisce l’importo all’istituto creditore.

Art. 83

Se l’istituto di una Parte Contraente è debitore in virtù del presente Accordo di prestazioni in contanti verso beneficiari che si trovano sul territorio d’un’altra Parte, il debito è espresso nella moneta della prima Parte e l’istituto lo converte nella moneta della seconda.

Se l’istituto di una Parte Contraente, secondo il presente Accordo, è debitore di somme destinate al rimborso di prestazioni assegnate dall’istituto di un’altra Parte Contraente, il debito è espresso nella moneta della seconda Parte. Il primo istituto lo salda con effetto liberatorio in questa moneta, a meno che le Parti in causa abbiano convenuto altre modalità.

I trasferimenti di somme, risultanti dall’esecuzione del presente Accordo, avranno luogo conformemente agli accordi in vigore fra le Parti Contraenti in causa al momento del trasferimento. Se tali accordi non esistessero, le misure necessarie saranno fissate di comune accordo tra queste Parti.

Art. 84

Per determinare l’ammontare dei contributi dovuti all’istituto di una Parte Contraente, si tiene eventualmente conto dei redditi ottenuti sul territorio di altre Parti.

La riscossione dei contributi, dovuti all’istituto di una Parte Contraente, può avvenire anche sul territorio di un’altra Parte, seguendo la procedura amministrativa e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti a un istituto corrispondente di quest’ultima Parte o, in assenza di tale procedura, con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione di fondi destinati al finanziamento della sicurezza sociale in questa Parte.

Le modalità d’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente saranno regolate in caso di bisogno nell’accordo amministrativo citato al paragrafo 1 dell’articolo 96 o tramite accordi bilaterali o multilaterali tra due o più Parti contraenti. Queste modalità d’applicazione possono concernere anche la procedura giudiziaria di riscossione.

Art. 85

Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di una Parte Contraente per un danno causato, verificatosi sul territorio di un’altra Parte, i diritti eventuali dell’istituto debitore nei riguardi di terzi sono regolati come segue:

  1. se l’istituto debitore è surrogato, in virtù della legislazione che gli è applicabile, nei diritti che il beneficiario detiene nei confronti dei terzi, ogni Parte Contraente riconosce una tale surrogazione;
  2. se l’istituto debitore ha un diritto diretto nei riguardi di terzi, ogni Parte Contraente lo riconosce.

Le regole applicabili in caso di responsabilità del datore di lavoro o dei suoi incaricati, in caso di infortunio professionale o di percorso, sopraggiunto sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, saranno determinate tramite accordi tra le Parti Contraenti interessate.

Art. 86

Tutte le difficoltà, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, dell’accordo amministrativo citato al paragrafo 1 dell’articolo 96 e di ogni altro accordo o arrangiamento futuro nell’ambito di questi strumenti, sorte tra due o più Parti contraenti, sono sottoposte al Centro amministrativo, che indirizzerà delle raccomandazioni alle Parti in contestazione.

Se queste Parti non accettano di seguire la raccomandazione del centro amministrativo, la controversia è sottoposta un collegio arbitrale permanente; esso stabilisce la propria procedura.

Ciascuna Parte Contraente designa un membro del collegio arbitrale. Un membro supplente, pure designato da ogni Parte Contraente, assume le funzioni del membro titolare, in caso di impedimento di quest’ultimo.

La sentenza del collegio arbitrale permanente, conforme ai principi del presente Accordo, è vincolante e inappellabile.

Art. 87

L’Allegato 8 segnala le modalità particolari d’applicazione della legislazione di ogni Parte Contraente interessata.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 97, ogni Parte Contraente interessata deve notificare tutte le modifiche che devono essere apportate all’Allegato 8. Se esse risultano dall’adozione di una nuova legislazione, la notificazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione di questa legislazione o al momento della ratifica o dell’accettazione del presente Accordo, se la pubblicazione è anteriore a questa data.

Art. 88

Gli allegati citati al capoverso b) dell’articolo 1, al paragrafo 1 dell’articolo 4, al paragrafo 3 dell’articolo 5, al paragrafo 3 dell’articolo 7, al paragrafo 3 dell’articolo 9, al paragrafo 2 dell’articolo 25, al paragrafo 1 dell’articolo 61 e al paragrafo 1 dell’articolo 87, come pure tutte le modifiche apportate, sono parte integrante del presente Accordo.

Ogni modifica apportata agli allegati citati nel paragrafo precedente è considerata adottata se, entro i tre mesi che seguono la notificazione prevista nel capoverso d) del paragrafo 2 dell’articolo 97, nessuna Parte Contraente o Stato firmatario non si è opposto con una notificazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

In caso di notifica di un’opposizione, la questione è sottoposta al Centro amministrativo che indirizza una raccomandazione alle Parti in causa. Se queste ultime non sono disposte a seguire la raccomandazione del Centro amministrativo, la controversia deve essere appianata secondo la procedura prevista ai paragrafi 2–4 dell’articolo 86.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 89

Il presente Accordo non permette la costituzione di nessun diritto per il periodo precedente alla sua entrata in vigore.

Tutti i periodi d’assicurazione ed eventualmente tutti i periodi d’impiego, d’attività professionale o di residenza, adempiti sotto la legislazione di una Parte Contraente prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti in virtù di questo.

Riservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si acquisisce un diritto in virtù del presente Accordo anche se esso si riferisce a un’eventualità verificatasi prima dell’entrata in vigore di questo.

Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a motivo della nazionalità o della residenza dell’interessato sul territorio di una Parte Contraente che non sia quella in cui si trova l’istituto debitore, sono liquidate o ripristinate, su domanda dell’interessato, a contare dal giorno dell’entrata in vigore del presente Accordo, con la riserva che le pretese precedentemente liquidate non abbiano già dato luogo ad una prestazione in contanti.

Le pretese degli interessati che, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o di una rendita, potranno essere revisionate, a richiesta, tenendo conto delle disposizioni di questo Accordo. La revisione può essere effettuata anche d’ufficio. In ogni caso, essa non deve avere come effetto la riduzione dei diritti anteriori degli interessati.

Se la richiesta citata ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo è presentata entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, i diritti riconosciuti conformemente alle disposizioni di questo Accordo sono considerati acquisiti da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di ogni Parte Contraente, relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti, siano opponibili agli interessati.

Se la richiesta, citata ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo, è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni, seguenti l’entrata in vigore del presente Accordo, i diritti non scaduti né prescritti sono acquisiti solo a partire dalla data della richiesta, tranne quando risultino applicabili le disposizioni Più favorevoli della Parte Contraente in causa.

In caso di revisione d’ufficio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i diritti riconosciuti in virtù dei presente Accordo sono acquisiti a partire dalla data dell’entrata in vigore di questo.

L’applicazione delle disposizioni del capitolo 6 del Titolo III non può avere come effetto la riduzione dei diritti di cui beneficiano gli interessati al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo. Se in questa data l’ammontare degli assegni familiari, dovuti secondo queste disposizioni, è inferiore a quello degli assegni familiari, dovuto secondo le disposizioni dell’Accordo del 13 febbraio 1961 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (riveduto), la differenza deve essere versata agli interessati a carico dell’istituto competente secondo queste ultime disposizioni e finché questo istituto rimane competente secondo le disposizioni del presente Accordo.

Art. 90

Il presente Accordo è aperto alla firma per gli Stati rappresentati nella Commissione centrale della navigazione renana e per il Lussemburgo.

Il presente Accordo è sottoposto a ratificazione o ad accettazione. Tutti gli strumenti di ratificazione o accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Art. 91

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà avvenuto il deposito dell’ultimo strumento di ratificazione o di accettazione delle Parti contraenti dell’Accordo del 13 febbraio 1961 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (riveduto).

Per ciascuno degli altri Stati firmatari che lo ratificheranno ulteriormente, o per ogni Stato che vi aderirà, l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà stato depositato il rispettivo strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. 92

Le disposizioni dell’Accordo del 13 febbraio 1961 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (riveduto) saranno abrogate dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 93

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, uno Stato, diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 90, potrà aderire all’Accordo, purché le Parti Contraenti siano unanimemente consenzienti. L’adesione all’Accordo conferirà gli stessi diritti e implicherà gli stessi obblighi di ratifica o di accettazione. Un protocollo d’adesione prevederà le disposizioni eventualmente necessarie a questo effetto.

Tutti gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Nei riguardi degli Stati che vi aderiranno, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà stato depositato lo strumento d’adesione.

Art. 94

Il presente Accordo è concluso per la durata d’un anno. Esso sarà in seguito rinnovato tacitamente di anno in anno, con riserva del diritto, per ciascuna Parte Contraente, di denunciarlo mediante atto notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento di tale atto.

Art. 95

In caso di disdetta del presente Accordo, è mantenuto ogni diritto acquisito in virtù delle sue disposizioni.

I diritti in corso di acquisizione, relativi a periodi assicurativi adempiti anteriormente alla data in cui la disdetta ha effetto, non si estinguono a motivo della medesima; la loro conservazione sarà regolata per il periodo posteriore da un successivo accordo o, in difetto, dalla legislazione vigente per l’istituto in causa.

Art. 96

Un accordo amministrativo fisserà le modalità d’applicazione del presente Accordo.

Le Parti Contraenti o le loro autorità competenti, se le disposizioni costituzionali di queste Parti lo permettono, prenderanno tutte le altre misure necessarie all’applicazione del presente Accordo.

Art. 97

Le notificazioni citate al capoverso b) dell’articolo 1, al paragrafo 2 dell’articolo 4, al paragrafo 4 dell’articolo 5, al paragrafo 2 dell’articolo 6, al paragrafo 4 dell’articolo 7, al paragrafo 4 dell’articolo 9, al paragrafo 3 dell’articolo 25, al paragrafo 3 dell’articolo 61 e al paragrafo 2 dell’articolo 87 saranno indirizzate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà alle Parti Contraenti e alla Commissione centrale per la navigazione del Reno:

  1. il deposito di ogni strumento di ratificazione o adesione;
  2. le date dell’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni degli articoli 91 e 93;
  3. ogni notificazione di disdetta ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 94 e la data a cui la disdetta avrà effetto;
  4. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 98

I testi in tedesco, francese e olandese del presente Accordo fanno ugualmente fede. Essi saranno depositati presso gli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Le copie certificate conformi dall’entrata in vigore del presente Accordo saranno comunicate, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, da parte del Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, affinché siano registrate.

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà egualmente le copie certificate conformi a ogni Stato rappresentato alla Commissione centrale per la navigazione del Reno, al Lussemburgo e a detta Commissione.

L’Ufficio internazionale del Lavoro preparerà una traduzione ufficiale in inglese e la manderà agli Stati interessati.

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché siano registrate, ogni ratificazione, adesione o disdetta di cui avrà avuto notificazione.

Fatto a Ginevra, il 30 novembre 1979, in tre esemplari originali, in tedesco, francese e olandese.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno fìrmato il presente Accordo.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Definizione dei territori e dei cittadini delle parti contraenti

(Art. 1, cpv. b))

Germania

Territorio:

Campo d’applicazione della legge fondamentale della Germania.

Cittadini:

I cittadini germanici ai sensi della legge fondamentale
della Germania.

Belgio

Territorio:

Il territorio del Belgio.

Cittadini:

Le persone di nazionalità belga.

Francia

Territorio:

Il territorio continentale della Francia.

Cittadini:

Le persone di nazionalità francese.

Lussemburgo

Territorio:

Il territorio del Granducato del Lussemburgo.

Cittadini:

Le persone di nazionalità lussemburghese.

Paesi Bassi

Territorio:

Il territorio del Regno in Europa.

Cittadini:

Le persone di nazionalità olandese.

Svizzera

Territorio:

Il territorio della Confederazione Svizzera.

Cittadini:

Le persone di nazionalità svizzera.

Allegato 2

Legislazioni e regimi ai quali si applica il presente accordo

(Art. 4, par. 1)

Germania

Legislazione concernente:

  1. l’assicurazione contro le malattie (malattia, maternità e morte);
  2. la protezione delle madri lavoratrici, purché si tratti di prestazioni dovute dall’istituto di assicurazione malattia durante la gravidanza e dopo il parto;
  3. l’assicurazione per le pensioni degli operai e degli artigiani;
  4. l’assicurazione per le pensioni degli impiegati;
  5. l’assicurazione per le pensioni dei minatori e, per la Saar, l’assicurazione complementare per le pensioni nella siderurgia, come pure il regime d’aiuto agli agricoltori anziani;
  6. l’assicurazione contro gli infortuni;
  7. l’assicurazione e l’assistenza in caso di disoccupazione;
  8. gli assegni familiari.

Belgio

Legislazione concernente:

  1. l’assicurazione malattia e invalidità (malattia, maternità, invalidità e morte):i)regime dei lavoratori salariati (operai, impiegati, minatori e personale del settore pubblico);ii)regime dei marinai della marina mercantile;iii)regime dei lavoratori indipendenti;
  2. le pensioni di quiescenza e in favore dei superstiti:i)regime dei lavoratori salariati (operai, impiegati, minatori e marinai della marina mercantile);ii)regime dei lavoratori indipendenti;
  3. il risarcimento di danni causati da infortuni sul lavoro:i)regime dei salariati in generale;ii)regime del personale marittimo;
  4. il risarcimento di danni causati da malattie professionali;
  5. l’organizzazione di assistenza ai disoccupati involontari;
  6. gli assegni familiari in favore dei salariati e quelli in favore dei lavoratori indipendenti.

Francia

Legislazione concernente:

  1. l’organizzazione della sicurezza sociale;
  2. le disposizioni generali che stabiliscono il sistema delle assicurazioni sociali applicabili agli assicurati delle professioni non agricole;
  3. la prevenzione e il risarcimento di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
  4. le prestazioni familiari
  5. l’assicurazione malattia e maternità per i lavoratori non salariati nelle professioni non agricole;
  6. l’assegno di vecchiaia e l’assicurazione vecchiaia per i lavoratori non salariati nelle professioni non agricole;
  7. l’aiuto ai lavoratori attivi disoccupati;
  8. l’assegno in favore dei salariati anziani, l’assegno in favore dei lavoratori anziani non salariati e il sussidio vitalizio.

Lussemburgo

Legislazione concernente:

  1. l’assicurazione contro le malattie (malattia, maternità, morte):–regime degli operai;–regime degli impiegati privati;–regime delle professioni indipendenti;
  2. l’assicurazione per le pensioni (invalidità, vecchiaia e morte):–regime degli operai;–regime degli impiegati privati;–regime degli artigiani, dei commercianti e degli industriali;
  3. l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  4. le indennità in caso di disoccupazione;
  5. gli assegni familiari.

Paesi Bassi

Legislazione concernente:

  1. le prestazioni in caso di malattia e maternità;
  2. le prestazioni in caso d’inabilità al lavoro (invalidità, infortuni sul lavoro e malattie professionali);
  3. le prestazioni di vecchiaia;
  4. le prestazioni in favore dei superstiti;
  5. le prestazioni in caso di disoccupazione;
  6. gli assegni familiari.

Svizzera

1. Legislazione federale concernente:

  1. l’assicurazione malattia, comprese le prestazioni di maternità;
  2. l’assicurazione invalidità;
  3. l’assicurazione vecchiaia e superstiti;
  4. le prestazioni complementari dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione invalidità;
  5. l’assicurazione obbligatoria in caso d’infortunio (comprese le malattie professionali);
  6. l’assicurazione in caso di disoccupazione.

2. Legislazioni cantonali relative agli assegni familiari in favore dei lavoratori non agricoli salariati dei Cantoni di Basilea‑Città e Basilea‑Campagna.

Allegato 3

Disposizioni mantenute in vigore nonostante le disposizioni
del paragrafo 2 dell’articolo 5

(Art. 5, par. 3)

Germania–Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, eccettuato l’articolo 27, e la Convenzione complementare del 9 settembre 1975.

Belgio–Svizzera

Le disposizioni relative all’assicurazione‑invalidità della Convenzione di sicurezza sociale del 24 settembre 1975.

Francia–Svizzera

Le disposizioni relative all’assicurazione‑invalidità della Convenzione di sicurezza sociale del 3 luglio 1975.

Paesi Bassi–Svizzera

Le disposizioni relative all’assicurazione‑invalidità della Convenzione di sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

Allegato 4

Prestazioni a cui si possono applicare le disposizioni
del paragrafo 2 dell’articolo 7

(Art. 7, par. 3)

Francia

  1. L’assegno per i salariati anziani;
  2. l’assegno per i lavoratori anziani non salariati;
  3. il sussidio vitalizio.

Svizzera

  1. Le rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti;
  2. le rendite straordinarie dell’assicurazione‑invalidità;
  3. gli assegni per grandi invalidi;
  4. le prestazioni complementari dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione‑invalidità.

Allegato 5

Prestazioni a cui non si possono applicare le disposizioni
del paragrafo 1 dell’articolo 9

(Art. 9, par. 3)

Svizzera

  1. Le rendite straordinarie dell’assicurazione‑invalidità;
  2. le rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti;
  3. le mezze rendite ordinarie dell’assicurazione‑invalidità concesse a invalidi, il cui grado d’invalidità è inferiore al 50%;
  4. gli assegni per grandi invalidi;
  5. le prestazioni complementari dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione‑invalidità.

Allegato 6

Legislazioni a cui si allude nel paragrafo 1 dell’articolo 25

(Art. 25, par. 2)

Belgio

  1. Legislazione relativa al regime generale d’invalidità;
  2. legislazione relativa all’assicurazione in caso d’inabilità al lavoro dei lavoratori indipendenti.

Francia

Legislazione sull’assicurazione‑invalidità dei lavoratori salariati.

Paesi Bassi

  1. Legislazione relativa all’assicurazione in caso d’inabilità al lavoro;
  2. legislazione relativa all’assicurazione generale in caso d’inabilità al lavoro.

Allegato 7

Applicazione della parte prima o seconda del capitolo 6
del titolo III

(Art. 61, par. 1)

1. Parte prima

  1. Germania
  2. Belgio
  3. Francia
  4. Lussemburgo

2. Parte seconda

  1. Paesi Bassi
  2. Svizzera

Allegato 85

Modalità particolari d’applicazione delle legislazioni
delle parti contraenti

(Art. 87, par. 1)

Applicazione della legislazione della Germania
  1. a) Se la legislazione tedesca in materia d’assicurazione contro gli infortuni non lo prescrive già, gli istituti tedeschi indennizzano, conformemente a questa legislazione, anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sopravvenuti anteriormente al 1°gennaio 1919 in Alsazia-Lorena, il cui onere non è stato assunto dagli istituti francesi secondo la decisione del Consiglio della Società delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289), finché la vittima o i superstiti risiedono sul territorio di una Parte Contraente.
  2. Le disposizioni dell’art. 9 del presente Accordo non contrastano con quelle della legislazione tedesca, in virtù delle quali gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sopravvenuti e i periodi adempiti fuori da questo territorio non danno luogo a prestazioni o lo fanno a certe condizioni, se i titolari si trovano fuori dal territorio della Germania.
  3. a) Per determinare se dei periodi considerati dalla legislazione tedesca come d’interruzione (Ausfallzeiten) o complementari (Zurechnungszeiten) devono essere considerati tali, le quote obbligatorie versate secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente e l’affiliazione all’assicurazione di un’altra Parte sono assimilate ai contributi obbligatori versati secondo la legislazione tedesca e all’affiliazione all’assicurazione tedesca per le pensioni. Al momento del calcolo del numero dei mesi civili trascorsi tra l’affiliazione all’assicurazione e l’avverarsi del rischio assicurato, i periodi assimilati secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente compresi tra queste due date non sono presi in considerazione, come pure i periodi duranti i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione o di una rendita.
  4. Le disposizioni del capoverso precedente non sono applicabili alla durata forfettaria d’interruzione (pauschale Ausfallzeit). Essa è determinata esclusivamente in funzione dei periodi d’assicurazione adempiti sotto la legislazione tedesca.
  5. Il conteggio di un periodo complimentare (Zurechnungszeit) in virtù della legislazione tedesca sull’assicurazione per le pensioni dei minatori è subordinato inoltre alla condizione che l’ultima quota versata secondo la legislazione tedesca lo sia stata all’assicurazione per le pensioni dei minatori.
  6. Per il conteggio dei periodi tedeschi di contribuzione figurativa (Ersatzzeiten) è applicabile solo la legislazione tedesca.
  7. Derogando alle disposizioni del capoverso precedente, le seguenti disposizioni si applicano agli affiliati di assicurazioni tedesche per le pensioni che durante il periodo che va dal 1° gennaio 1948 al 31 luglio 1963 hanno risieduto nei territori tedeschi sotto amministrazione olandese. Per il conteggio dei periodi tedeschi di contribuzione figurativa (Ersatzzeiten) in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 1251 del Codice delle assicurazioni sociali (RVO) o di disposizioni corrispondenti, il versamento dei premi all’assicurazione olandese durante questo periodo è assimilato all’esercizio di un impiego o di un’attività dipendente dall’assicurazione obbligatoria secondo la legislazione tedesca.

3. Se l’applicazione del presente Accordo implica oneri eccezionali per certi istituti d’assicurazione-malattia, essi possono essere compensati parzialmente o totalmente. L’Associazione federale delle casse malati locali, come organo di collegamento (assicurazione-malattia), decide di questa compensazione, di comune accordo con le altre associazioni centrali degli istituti d’assicurazione-malattia. Le risorse necessarie alla compensazione sono fornite da tasse imposte all’insieme degli istituti d’assicurazione-malattia, proporzionalmente al numero medio dei membri nell’anno precedente, esclusi i pensionati.

4. Gli istituti tedeschi d’assicurazione per le pensioni non applicano le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 33 del presente Accordo se

  1. può essere applicata la legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 1957 relativa al calcolo delle pensioni;
  2. un periodo complementare (Zurechnungszeit) deve essere preso in considerazione; oppure
  3. devono essere presi in considerazione un supplemento per i figli o una maggiorazione della pensione d’orfano.

5. Le disposizioni del Capitolo 2 del Titolo III del presente Accordo non sono applicabili all’assicurazione complementare per le pensioni dei lavoratori nella siderurgia e all’aiuto agli agricoltori anziani.

6. Le disposizioni dell’art. 1233 del Codice delle assicurazioni sociali (RVO) e all’art. 10 della legge sull’assicurazione degli impiegati (AVG), modificate dalla legge del 16 ottobre 1972 che riformava il regime delle pensioni, le quali regolano l’assicurazione volontaria nell’ambito dei regimi tedeschi d’assicurazione per le pensioni sono applicabili alle persone ammesse a beneficiare del presente Accordo, secondo le regole seguenti. Quando le condizioni generali sono soddisfatte, delle quote volontarie possono essere versate all’assicurazione tedesca per le pensioni, se

  1. l’interessato ha il suo domicilio o la sua residenza sul territorio della Germania;
  2. l’interessato ha il suo domicilio o la sua residenza sul territorio di un’altra Parte Contraente e, in un momento qualsiasi, è stato precedentemente affiliato all’assicurazione tedesca per le pensioni, volontariamente o obbligatoriamente;
  3. l’interessato ha il suo domicilio o la sua residenza sul territorio di uno Stato terzo, e ha versato le proprie quote all’assicurazione tedesca per le pensioni almeno durante sessanta mesi oppure avrebbe potuto essere ammesso all’assicurazione volontaria in virtù delle disposizioni transitorie precedentemente in vigore e non è assicurato volontariamente o obbligatoriamente in virtù della legislazione di un’altra Parte Contraente.

7. Per l’assicurazione obbligatoria, conforme alla legislazione tedesca relativa all’assicurazione malattia in favore dei pensionati, i periodi d’affiliazione all’assicurazione-malattia di un’altra Parte Contraente sono assimilati ai periodi d’affiliazione all’assicurazione-malattia tedesca e i periodi di matrimonio con il membro dell’assicurazione-malattia di un’altra Parte Contraente sono assimilati ai periodi di matrimonio con un membro dell’assicurazione-malattia tedesca.

  1. a) Per l’applicazione del presente Accordo, l’importo forfettario, assegnato in virtù della legislazione tedesca in occasione del parto, è considerato una prestazione in natura.
  2. Per l’assegnazione dell’importo forfettario per il parto, previsto dalla legislazione, sono presi in considerazione anche gli esami medici effettuati conformemente alla legislazione di un’altra Parte Contraente e volti ad assicurare sufficienti e appropriate cure mediche durante la gravidanza.

9. Non viene pregiudicata la regolamentazione in materia di oneri assicurati negli accordi conclusi dalla Germania con altri Stati.

10. Se, secondo la legislazione tedesca, oltre alle condizioni previste per l’applicazione del presente Accordo, sono realizzate le condizioni previste per l’applicazione di un altro accordo o di una regolamentazione superstatale, l’istituto tedesco non tiene conto di questi ultimi per l’applicazione del presente Accordo. Questa regola non è applicabile, se le disposizioni relative alla sicurezza sociale, dipendenti per la Germania da accordi internazionali o dal diritto superstatale oppure che mirano alla sua applicazione, implicano regolamentazioni in materia di oneri assicurativi.

11. I periodi d’assicurazione adempiti sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente non sono presi in considerazione nel numero minimo d’anni d’assicurazione necessario per il calcolo della pensione in funzione dei redditi minimi e previsto dalla legislazione tedesca.

12. Le prestazioni in favore degli orfani previste dalla legislazione tedesca non sono prestazioni familiari ai sensi del presente Accordo.

Applicazione della legislazione del Belgio

1. Se il battelliere del Reno, soggetto alla legislazione belga applicabile ai lavoratori indipendenti, esercita contemporaneamente un’attività professionale come lavoratore salariato sul territorio di un’altra Parte Contraente, quest’ultima attività è assimilata a un’attività salariata esercitata in Belgio, in vista della fissazione degli obblighi risultanti dalla legislazione belga relativa allo statuto sociale dei lavoratori indipendenti.

2. Per l’applicazione della legislazione belga si tiene conto di un periodo citato all’articolo 28, paragrafo 3, capoverso a) ii) del presente Accordo solo se, durante questo periodo, il battelliere del Reno era inabile la lavoro ai sensi della legislazione belga.

3. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 33 del presente Accordo, i periodi d’assicurazione-vecchiaia adempiti sotto la legislazione belga applicabile ai lavoratori indipendenti prima dell’entrata in vigore della legislazione belga relativa all’assicurazione in caso d’inabilità al lavoro dei lavoratori indipendenti, sono considerati periodi adempiti sotto quest’ultima legislazione.

4. Per l’applicazione delle disposizioni del capitolo 6 del Titolo III del presente Accordo da parte dell’istituto belga competente, il figlio è considerato allevato sul territorio della Parte Contraente dove risiede.

5. Le persone, il cui diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazone malattia dipende dalle disposizioni del regime belga di assicurazione obbligatoria contro le malattie e l’invalidità applicabile ai lavoratori indipendenti, benficiano delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III alle seguenti condizioni:

  1. in caso di soggiorno sul territorio di una Parte Contraente che no sia il Belgio, gli interessati beneficiano:i)delle prestazioni in natura previste dalla legislazione di questa Parte, per ciò che riguarda le cure della salute dispensate in caso d’ospedalizzazione;ii)del rimborso dell’importo delle altre prestazioni in natura da parte dell’istituto competente ai tassi previsti dalla legislazione di questa Parte;
  2. in caso di residenza sul territorio di una Parte Contraente che non sia il Belgio, gli interessati beneficiano delle prestazioni in natura previste dalla legislazione di questa Parte, a condizioni di versare all’istituto belga competente la quota supplementare prevista dalla legislazione belga.
Applicazione della legislazione della Francia

1. L’assegno ai lavoratori salariati anziani è concesso, alle condizioni previste dalla legislazione francese per i salariati francesi, a tutti i salariati che possono beneficiare del presente Accordo e che risiedono sul territorio francese al momento della formulazione della richiesta.

2. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano quelle della legislazione francese secondo le quali, per il riconoscimento del diritto all’assegno per i salariati anziani, sono presi in considerazione unicamente i periodi di lavoro salariato, o quelli che sono loro assimilati, adempiti sul territorio dei dipartimenti europei e d’oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

3. Le modalità previste ai paragrafi 1 e 2 per l’attribuzione dell’assegno per salariati anziani sono applicabili, mutatis-mutandis, all’assegno per i lavoratori non salariati anziani.

Applicazione della legislazione del Lussemburgo

1. Derogando alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 89 del presente Accordo, i periodi d’assicurazione e quelli che sono loro parificati, adempiti anteriormente al 1° gennaio 1946 a norma della legislazione lussemburghese d’assicurazione per le pensioni (invalidità, vecchiaia e morte), saranno presi in considerazione per l’applicazione di questa legislazione soltanto nella misura in cui i diritti in caso d’acquisizione saranno stati mantenuti in data del 1° febbraio 1970 o ricuperati ulteriormente conformemente a questa legislazione oppure a convenzioni bilaterali concluse o in via di conclusione da parte del Lussemburgo. Nel caso in cui debbano intervenire più convenzioni bilaterali saranno presi in considerazione i periodi assicurativi e quelli loro assimilati a partire dalla data meno recente.

2. Per l’attribuzione della parte fondamentale nelle pensioni lussemburghesi, i periodi d’assicurazione adempiti sotto la legislazione di questo Stato da lavoratori che non risiedono sul suo territorio sono assimilati a periodi di residenza.

3. Derogando alle disposizioni dell’articolo 33 del presente Accordo, la parte fondamentale delle pensioni lussemburghesi, a carico dello Stato e dei Comuni, è calcolata secondo la legislazione di questo Stato.

4. Il complemento eventualmente dovuto per completare la pensione minima, il supplemento per i figli e le maggiorazioni speciali sono concesse nella stessa proporzione della parte fondamentale delle pensioni, a carico dello Stato e dei Comuni.

Applicazione della legislazione dei Paesi Bassi6

1. Assicurazione malattia

  1. Per quanto concerne il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dei Paesi Bassi, l’espressione «aventi diritto» indica, ai fini dell’applicazione del Titolo III, Capitolo 1, del presente Accordo, le persone assicurate o coassicurate nell’ambito del regime assicurativo retto dalla legge dei Paesi Bassi sulle casse d’assicurazione malattia.
  2. Ai fini dell’applicazione degli articolo 21 e 22 del presente Accordo, le prestazioni enumerate qui appresso sono considerate pensioni pagabili in virtù delle disposizioni legali menzionate nell’articolo 3, paragrafo 1, capoverso b) («prestazioni in caso d’invalidità») e capoverso c) («prestazioni per la vecchiaia») del presente Accordo:–le pensioni previste dalla legge del 6 gennaio 1966 (Staatsblad 6) che modifica le disposizioni regolamentari in materia di pensioni dei funzionari e delle persone a loro carico (legge generale sulle pensioni nella pubblica funzione);–le pensioni previste dalla legge del 6 ottobre 1966 (Staatsblad 6) che modifica le disposizioni regolamentari in materia di pensioni dei militari e delle persone a loro carico (legge generale sulle pensioni dell personale militare);–le pensioni previste dalla legge del 15 febbraio 1967 (Staatsblad 138) che modifica le disposizioni regolamentari in materia di pensioni dei membri del personale di N.V. Nederlandse Spoorwegen (Ferrovie olandesi) e delle persone a loro carico (legge sulle pensioni nelle ferrovie);–le pensioni previste da disposizioni regolamentari in materia di condizioni d’impiego nelle Ferrovie olandesi (RDV 1964 NS);o–le prestazioni abbinate alla concessione di una pensione di vecchiaia prima dei 65 anni, conformemente alle disposizioni regolamentari in materia di pensioni, volte a proteggere i lavoratori e gli ex lavoratori anziani, o–le prestazioni abbinate a un pensionamento anticipato, conformemente alle disposizioni regolamentari in materia di pensionamento anticipato adottate dallo Stato, o alle disposizioni di un contratto collettivo oppure a un’altra regolamentazione, le quali devono essere identificate dal Consiglio delle casse d’assicurazione malattia.

2. Assicurazione generale di vecchiaia

  1. La riduzione giusta l’articolo 13 capoverso 1 della legge sull’assicurazione generale di vecchiaia non si applica agli anni civili, completi o parziali, anteriori al 1° gennaio 1957, nel corso dei quali il titolare di una pensione giusta l’articolo 7 dell’assicurazione generale di vecchiaia che non riunisce le condizioni richieste per l’assimilazione di questi anni a periodi di assicurazione è stato residente nei Paesi Bassi tra l’età di quindici e sessantacinque anni o durante i quali, pur risiedendo sul territorio di un’altra Parte Contraente, ha esercitato un’attività salariata nei Paesi Bassi o su un’imbarcazione, citata nell’articolo 1 m) dell’Accordo, per un datore di lavoro stabilito in questi Paesi.
  2. La riduzione giusta l’articolo 13 capoverso 1 della legge sull’assicurazione generale di vecchiaia non si applica neppure agli anni civili, completi o parziali, anteriori al 1° aprile 1985, nel corso dei quali la donna sposata, o che è stata sposata, era residente sul territorio di una Parte Contraente diversa dai Paesi Bassi e non era assicurata giusta la legge precitata, nella misura in cui si tratti di anni civili, completi o parziali, coincidenti con periodi d’assicurazione adempiuti dal marito sotto la legislazione menzionata, durante il matrimonio, o con anni civili completi o parziali, giusta il capoverso a). La donna per cui la situazione corrisponde all’enunciato del periodo precedente è autorizzata a riscuotere una pensione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 7 della legge sull’assicurazione generale di vecchiaia.
  3. La riduzione giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge sull’assicurazione generale di vecchiaia non si applica agli anni civili, completi o parziali, anteriori al 1° gennaio 1957, nel corso dei quali la moglie del titolare che non riunisce le condizioni richieste per l’assimilazione di questi anni a periodi d’assicurazione è stata residente nei Paesi Bassi tra l’età di quindici e di sessantacinque anni o durante i quali, pur risiedendo sul territorio di un’altra Parte Contraente, ha esercitato un’attività salariata nei Paesi Bassi o su un’imbarcazione citata nell’articolo 1 m) dell’Accordo per un datore di lavoro stabilito in questi Paesi.
  4. La riduzione giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge sull’assicurazione generale di vecchiaia non si applica neppure agli anni civili, completi o parziali, anteriori al 1° aprile 1985, nel corso dei quali la moglie è stata residente, tra l’età di quindici anni e di sessantacinque anni, sul territorio di una Parte Contraente diversa dai Paesi Bassi, senza essere assicurata sotto la legislazione citata, nella misura in cui si tratti di anni civili, completi o parziali, coincidenti con periodi assicurativi adempiuti dal marito, sotto la legislazione menzionata, durante il matrimonio, o con anni civili, completi o parziali, giusta il capoverso a).
  5. Le disposizione dei capoversi a), b), c) e d) si applicano soltanto se il titolare è stato residente durante sei anni sul territorio di una o di più Parti Contraenti dopo l’età di cinquantanove anni compiuti, e unicamente sinché sarà residente sul territorio di una di queste parti.
  6. In deroga alle disposizioni dell’articolo 45 capoverso 1 della legislazione sull’assicurazione generale di vecchiaia e dell’articolo 47 capoverso 1 della legislazione sull’assicurazione generale delle vedove e degli orfani, il coniuge, residente sul territorio di una parte contraente diversa dai Paesi Bassi, di un lavoratore salariato o indipendente sottoposto all’assicurazione obbligatoria giusta le legislazioni citate, è autorizzato al versamento facoltativo di contributi in virtù di dette legislazioni, ma unicamente per i periodi anteriori al 1° aprile 1985, nel corso dei quali il lavoratore salariato o indipendente è assoggettato all’assicurazione obbligatoria sotto le legislazioni citate. Questo diritto scade il giorno in cui finisce l’assicurazione obbligatoria del lavoratore salariato o indipendente. È per contro mantenuto se l’assicurazione obbligatoria finisce in seguito a decesso e la vedova può beneficiare di una pensione soltanto giusta l’assicurazione generale delle vedove e degli orfani. Il diritto di versare contributi facoltativi finisce in ogni caso il giorno in cui la persona coperta da un’assicurazione facoltativa compie il sessantacinquesimo anno. Il contributo da versare in questo senso all’assicurazione facoltativa è stabilito, per il conigue di un lavoratore salariato o indipendente sottoposto all’assicurazione obbligatoria, in virtù della legislazione sull’assicurazione generale di vecchiaia e della legislazione sull’assicurazione generale delle vedove e degli orfani, in funzione delle disposizioni relative al calcolo dei contributi all’assicurazione obbligatoria secondo queste leggi, essendo inteso che il reddito è considerato speso nei Paesi Bassi. Per il coniuge di un lavoratore salariato o indipendente che è passato all’assicurazione obbligatoria il 1° aprile 1985 o dopo questa data, il contributo è calcolato in funzione delle disposizioni relative alla determinazione del contributo all’assicurazione facoltativa sotto le legislazioni surriferite.
  7. Il diritto giusta il capoverso f) è accordato soltanto se un anno al più tardi dopo l’inizio dell’assicurazione obbligatoria di un lavoratore salariato o indipendente, il coniuge informa la banca d’assicurazione sociale del suo desiderio di aderire all’assicurazione facoltativa. Per i coniugi di lavoratori salariati o indipendenti, sottoposti all’assicurazione obbligatoria il 1° aprile 1985, o poco prima, il termine di un anno comincia a decorrere tre mesi dopo la notifica giusta l’articolo 97 paragrafo 2 d ) del presente Accordo.
  8. Le disposizioni dei capoversi a), b), c), d) e f) qui sopra non si applicano ai periodi coincidenti con quelli che possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo di una pensione conformemente alle disposizioni regolamentari in materia di pensioni di vecchiaia di uno Stato che non sia quello dei Paesi Bassi, né a quelli riguardo ai quali l’interessato ha ricevuto una pensione in virtù di tali disposizioni.
  9. Soltanto i periodi d’assicurazione compiuti dopo i 15 anni d’età conformemente alla legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni di vecchiaia saranno considerati periodi d’assicurazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafi 2–5, del presente Accordo.

3 . Assicurazione generale per le vedove e gli orfani

  1. i) Soltanto i periodi d’assicurazione compiuti dopo i 15 anni d’età conformemente alla legge generale dei Paesi Bassi sulle vedove e sugli orfani saranno considerati periodi d’assicurazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafi 2–5, del presente Accordo.
  2. ii) Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 33 del presente Accordo, sono considerati periodi d’assicurazione adempiti a norma della legislazione olandese sull’assicurazione generale per le vedove e gli orfani anche i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il defunto ha risieduto sul territorio dei Paesi Bassi dopo il compimento dei quindici anni, o durante i quali, pur risiedendo sul territorio di un’altra Parte Contraente, egli ha esercitato un’attività salariata nei Paesi Bassi o su un’imbarcazione citata all’articolo 1 m) dell’Accordo per un datore di lavoro stabilito in questo Paese.

b) Non si deve invece tener conto dei periodi, da considerare secondo il capoverso precedente, se essi coincidono con periodi d’assicurazione adempiti a norma della legislazione relativa alle prestazioni per i superstiti di uno stato diverso dai Paesi Bassi.

4. Assicurazione in caso d’inabilità al lavoro

Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 33 del presente Accordo, gli istituti olandesi applicheranno le seguenti disposizioni:

  1. se, quando si è verificata l’inabilità al lavoro e la conseguente invalidità, il battelliere del Reno era un lavoratore salariato, l’istituto competente fissa l’importo delle prestazioni in contanti conformemente alle disposizioni della legge del 18 febbraio 1966 relativa all’assicurazione in caso d’inabilità al lavoro (WAO), tenendo conto:–dei periodi assicurativi adempiti secondo questa legge (WAO);–dei periodi assicurativi adempiti dopo i quindici anni secondo la legge dell’11 dicembre 1975 relativa all’inabilità al lavoro (AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi assicurativi adempiti secondo la legge del 18 febbraio 1966 (WAO) e–dei periodi di lavoro salariato e di quelli loro assimilati adempiti anteriormente al 1° luglio 1967 nei Paesi Bassi o su un’imbarcazione, citata all’art. 1 m) del presente Accordo, per un datore di lavoro stabilito in questo Paese;
  2. se, quando si è verificata l’inabilità al lavoro e la conseguente invalidità, il battelliere del Reno era un lavoratore indipendente, l’istituto competente fissa l’importo delle prestazioni in contanti conformemente alle disposizioni della legge dell’11 dicembre 1975 relativa all’inabilità al lavoro (AAW), tenendo conto –dei periodi assicurativi adempiti dall’interessato dopo i quindici anni secondo questa legge (AAW);–dei periodi assicurativi adempiti secondo la legge del 18 febbraio 1966 relativa all’assicurazione in caso d’inabilità al lavoro (WAO), nella misura in cui non coincidono con quelli adempiti secondo la legge dell’11 dicembre 1975 (AAW) e–dei periodi di lavoro salariato e quelli loro assimilati adempiti anteriormente al 1° luglio 1967 nei Paesi Bassi o su un’imbarcazione, citata all’articolo 1m) del presente Accordo, per un datore di lavoro stabilito in questo Paese.
  3. Nel caso della fissazione delle prestazioni olandesi d’invalidità in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 del presente Accordo, le istituzioni olandesi non tengono conto dell’eventuale maggiorazione che la legge sui supplementi accorda al titolare. Il diritto a questa maggiorazione, nonché il suo ammontare sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.

5. …

Applicazione della legislazione svizzera

1. Il principio d’uguaglianza di trattamento esposto all’articolo 7 del presente Accordo non si applica alle disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti e sull’assicurazione‑invalidità relative:

  1. all’assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri all’estero;
  2. alle prestazioni assistenziali versate a cittadini svizzeri residenti all’estero.

2. I provvedimenti d’ordine professionale, di formazione scolastica speciale e quelli in favore di minorenni grandi invalidi previsti dalla legislazione federale sull’assicurazione‑invalidità costituiscono prestazioni in contanti.

3. Per ciò che riguarda i provvedimenti di reintegrazione previsti dalla legislazione federale sull’assicurazione‑invalidità:

  1. i battellieri del Reno possono rivendicare il beneficio di questi provvedimenti, purché abbiano esercitato in modo permanente un impiego a tempo pieno su un imbarcazione registrata in Svizzera immediatamente prima del momento in cui dovrebbero beneficiare di questi provvedimenti;
  2. le mogli e le vedove che non esercitano un attività lucrativa e i figli minorenni del battelliere possono rivendicare il beneficio di questi provvedimenti per tutto il tempo in cui conservano il loro domicilio in Svizzera, purché vi abbiano risieduto in modo continuato per almeno un anno, immediatamente prima del momento in cui dovrebbero beneficiare di questi provvedimenti. La durata di residenza è considerata continuata se il soggiorno fuori dal territorio svizzero non supera i due mesi ogni anno;
  3. i figli minorenni di battellieri del Reno possono inoltre rivendicare il beneficio di questi provvedimenti, se essi hanno il loro domicilio in Svizzera, vi sono nati invalidi o vi hanno risieduto in modo continuato dalla loro nascita.

4. Le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 3, del presente Accordo si applicano solo in caso d’invalidità, secondo le seguenti modalità: il battelliere, che è costretto a cessare la sua attività su un imbarcazione registrata in Svizzera a causa di una malattia o di un incidente, ma il cui stato d’invalidità è constatato in questo Paese, è considerato come assicurato ai sensi della legislazione svizzera per un anno a partire dalla data dell’interruzione del lavoro e della conseguente invalidità.

5. Per ciò che riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2 del presente Accordo:

  1. i battellieri del Reno hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione-invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri per tutto il tempo durante il quale essi conservano il loro domicilio in Svizzera se, immediatamente prima della data a partire da cui essi richiedono la rendita, essi hanno risieduto in Svizzera in modo continuato durante cinque anni;
  2. i battellieri del Reno, rispettivamente i loro superstiti, hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, per tutto il tempo durante il quale essi conservano il loro domicilio in Svizzera, se, prima della data a partire da cui essi richiedono la rendita, essi hanno risieduto in Svizzera durante dieci anni, di cui cinque consecutivi immediatamente prima di questa data, se si tratta di una rendita di vecchiaia, oppure durante i cinque anni consecutivi che precedono questa data, se si tratta di una rendita in favore dei superstiti o di una rendita di vecchiaia che ne sostituisce una d’invalidità o in favore dei superstiti,
  3. i battellieri del Reno, rispettivamente i loro superstiti, hanno diritto alle prestazioni complementari dell’assicurazione vecchiaia e superstiti o dell’assicurazione‑invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, per tutto il tempo durante il quale essi conservano il loro domicilio in Svizzera, se, immediatamente prima della data a partire da cui domandano le prestazioni complementari, essi hanno risieduto in Svizzera in modo continuato durante quindici anni;
  4. la durata della residenza citata ai capoversi a)–c) del presente paragrafo è considerata continuata, se il soggiorno fuori dal territorio svizzero non supera i tre mesi per ogni anno civile.

6. 7 Le prestazioni familiari sono accordate ai familiari, residenti in Svizzera, di un battelliere del Reno non salariato sottoposto alla legislazione di un’altra Parte contraente come se questi fosse un salariato a tenore dell’articolo 1, lettera m), dell’Accordo; queste prestazioni sono concesse, a carico dell’organismo assicuratore competente, conformemente alla legislazione svizzera.

Campo d’applicazione dell’Accordo il 1° dicembre 1987

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Belgio

23 settembre

1987

1° dicembre

1987

Francia

21 settembre

1984

1° dicembre

1987

Germania

20 dicembre

1983

1° dicembre

1987

Lussemburgo

17 febbraio

1983

1° dicembre

1987

Olanda

25 giugno

1981

1° dicembre

1987

Svizzera

30 novembre

1984

1° dicembre

1987