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0.831.108

Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori Conchiusa a Strasburgo il 6 maggio 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 15 settembre 1975 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 novembre 1975 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1977

RU 1977 916; FF 1974 II 1340

Traduzione1

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri, in particolare per favorire il loro progresso economico e sociale;

Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita degli esercenti agricoli, mediante provvedimenti appropriati, può contribuire al progresso sociale in Europa;

Tenuto conto che la Carta sociale europea, pure elaborata in seno al Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, persegue lo scopo di migliorare il livello di vita e di promuovere il benessere sociale di qualsiasi ceto delle loro popolazioni, siano esse rurali o urbane;

Considerando che le condizioni particolari e le peculiarità delle attività agricole come anche le mutazioni toccanti il settore agricolo esigono provvedimenti adeguati in favore degli esercenti agricoli allo scopo di favorire il loro benessere sociale;

Giudicando pertanto che occorre completare e rafforzare la protezione sociale degli esercenti agricoli, dei loro familiari e, ove occorra, dei salariati che impiegano, tenendo conto dei bisogni sociali di queste persone e delle condizioni particolari delle attività agricole,

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1

Qualsiasi Parte contraente si obbliga ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ai propri cittadini residenti sul suo territorio.

Art. 2

Secondo la presente Convenzione, per «esercente agricolo» si intende qualsiasi persona la quale, come lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attività ad una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, restando inteso che essa può essere coadiuvata nei suoi lavori da suoi familiari e/o da salariati.

Titolo II

Art. 3

Qualsiasi Parte contraente assicura agli esercenti agricoli, ai loro familiari e, ove occorra, ai salariati che impiegano una protezione sociale comparabile a quella di cui fruiscono altri ceti della popolazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 a 13 della presente Convenzione.

Art. 4

Qualsiasi Parte contraente applica adeguatamente agli esercenti agricoli e ai loro aventi diritto le norme sulla sicurezza sociale, previste nella sua legislazione per altre categorie protette della popolazione.

Salve restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi Parte contraente accorda agli esercenti agricoli, in condizioni e termini appropriati, la protezione di sicurezza sociale per almeno quattro degli eventi seguenti: malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni del lavoro, malattie professionali e oneri familiari.

Art. 5

Qualsiasi Parte contraente provvede, nel caso in cui un esercente agricolo cessi la sua attività agricola per motivi d’ordine strutturale o altre ragioni che essa determina, affinché questo esercente, i suoi familiari e, ove occorra, i salariati che impiega, beneficino di adeguati provvedimenti.

Questi provvedimenti comprendono:

  1. la concessione di agevolazioni allo scopo di permettere loro l’assunzione di una nuova attività, preferibilmente nella loro regione, in particolare di agevolazioni inerenti all’orientazione, alla formazione e alla reintegrazione professionale;
  2. il pagamento di indennità temporanee allo scopo di permettere la preparazione ad un’altra attività;
  3. il mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in corso d’acquisizione in materia di sicurezza sociale;
  4. il pagamento di indennità eque o di premi appropriati a un esercente agricolo il quale, per motivi d’età, ha difficoltà ad esplicare un’altra attività, a condizione che la cessazione dell’attività agricola arrechi un miglioramento strutturale.

Giusta il presente articolo, la mozione di cessazione d’attività non dev’essere interpretata come se escludesse la possibilità per l’esercente di conservare un terreno agricolo di superficie limitata ai bisogni personali.

Qualsiasi Parte contraente provvede, nel caso in cui un esercente agricolo cessi parzialmente la sua attività per motivi d’ordine strutturale o altre ragioni che essa stabilisce, affinchè quest’esercente, i suoi familiari e, ove occorra, i salariati che impiega beneficino dei provvedimenti indicati negli alinea a), b) e c) del paragrafo 1 precedente, adeguati ai loro bisogni.

Art. 6

Qualsiasi Parte contraente prende adeguati provvedimenti allo scopo di informare gli esercenti agricoli riguardo agli scopi della sua politica agricola, di consultare, se necessario, le cerchie agricole su questa politica e di orientare gli esercenti agricoli sugli sviluppi internazionali che li interessano nel settore agricolo.

Art. 7

Nella formulazione della sua politica di sistemazione territoriale, qualsiasi Parte contraente tiene conto dei problemi posti dalla sparizione di impieghi nelle zone agricole, segnatamente facilitando la creazione di nuovi impieghi.

Art. 8

Qualsiasi Parte contraente adotta adeguate misure allo scopo di:

  1. assicurare, nelle zone agricole, un apparato socioculturale adeguato;
  2. promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e d’igiene nelle aziende agricole, in favore dell’esercente agricolo, dei suoi familiari e, ove occorra, dei salariati che impiega;
  3. accordare taluni vantaggi come mutui a lungo termine, sussidi o saggi d’interesse ridotti agli esercenti agricoli per agevolare tra l’altro l’attuazione dei provvedimenti di cui all’alinea b) precedente.

Qualsiasi Parte contraente prende parimente adeguati provvedimenti al fine di permettere agli esercenti agricoli, nelle zone che essa stabilisce, di continuare l’attività agricola e di contribuire, nello stesso tempo, alla salvaguardia e alla protezione del paesaggio, alla conservazione della natura, allo sviluppo delle possibilità di svago e al mantenimento di un equilibrio demografico adeguato in queste zone.

Art. 9

Qualsiasi Parte contraente prende o promuove ogni adeguato provvedimento allo scopo d’assicurare ai bambini viventi nelle zone agricole una formazione e un’educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Questi provvedimenti concernono segnatamente.

  1. la concessione d’aiuti intesi a permettere la costruzione dei locali scolastici necessari per abolire progressivamente l’insegnamento in classe unica;
  2. il servizio di trasporto degli allievi;
  3. l’assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale docente qualificato, in numero sufficiente.

Art. 10

Qualsiasi Parte contraente prende o promuove provvedimenti in favore dei giovani delle zone agricole allo scopo in particolare

  1. di garantire loro un orientamento professionale adeguato ai bisogni e curato da persone qualificate, già prima della fine della scolarità;
  2. di assicurare una formazione generale e professionale adeguata, fornendo loro possibilità uguali a quelle offerte ad altri giovani, per quanto concerne il loro inserimento nella vita professionale;
  3. d’istituire o sistemare, se necessario, scuole professionali, centri di formazione e perfezionamento professionali o scuole superiori d’agricoltura;
  4. di accordare loro borse di studio in modo di parificare le loro possibilità a quelle di cui fruiscono altri giovani.

Art. 11

Qualsiasi Parte contraente s’adopera affinchè alla popolazione delle zone agricole siano messi a disposizione servizi d’informazione e di consulenza riguardo alle questioni agricole e all’evoluzione del mercato dell’impiego in altri settori economici.

Art. 12

Per assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro possibilmente favorevoli, qualsiasi Parte contraente agevola e promuove diverse forme di cooperazione, d’assistenza fra esercenti agricoli e, ove occorra, di messa a disposizione di manodopera sostitutiva.

Art. 13

Per agevolare l’esecuzione dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, qualsiasi Parte contraente promuove

  1. l’impiego d’equipaggiamenti destinati a semplificare ed alleviare i lavori domestici;
  2. la messa a disposizione di servizi d’assistenza familiare a domicilio.

Art. 14

Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano le disposizioni d’altre convenzioni o accordi internazionali che sono od entreranno in vigore e che fossero più favorevoli per le persone menzionate nella presente Convenzione.

Titolo III

Art. 15

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata, accettata od approvata. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.

Essa entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà, l’accetterà o l’approverà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.

Art. 16

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione.

L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, d’uno strumento d’adesione che prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 17

Qualsiasi Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

Qualsiasi Stato può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione comunicata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è autorizzato a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione pertinente da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 18

Qualsiasi Stato può, al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare, mediante dichiarazione comunicata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente Convenzione o di quelle sue disposizioni che esso stabilirà, a persone diverse dai suoi cittadini, residenti sul o sui territori definiti conformemente all’articolo 17 e designati nella dichiarazione.

Art. 19

Qualsiasi Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve menzionate nell’allegato alla presente Convenzione. Non è ammessa nessun altra riserva.

Qualsiasi Stato può ritirare, in tutto o in parte, una riserva espressa da lui stesso in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, la quale avrà effetto alla data della ricezione.

Art. 20

Nessuna Parte contraente può disdire la presente Convenzione prima della scadenza di un periodo di quattro anni, dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per quanto la concerne, oppure prima della scadenza di qualsiasi altro periodo successivo di tre anni.

La disdetta avviene mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa ed ha effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Art. 21

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. qualsiasi firma;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  3. qualsiasi data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 15;
  4. qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17;
  5. qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 18;
  6. qualsiasi riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 19;
  7. il ritiro di qualsiasi riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19;
  8. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Riserve

(Articolo 19 paragrafo 1)

Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva:

1. d’escludere dal campo d’applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone:

  1. le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, ma che da questa attività non traggono la parte principale del loro reddito;
  2. le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla selvicoltura;

2. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 1 alinea b),

3. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 1 alinea c);

4. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 1 alinea d);

5. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 3.

Campo d’applicazione della Convenzione il 1° luglio 1989

Stato partecipante

Ratificazione

Entrata in vigore

Austria*

15 febbraio

1983

16 maggio

1983

Belgio*

24 settembre

1976

17 giugno

1977

Gran Bretagna*

7 agosto

1981

8 novembre

1981

Italia*

22 aprile

1982

23 luglio

1982

Liechtenstein*

27 gennaio

1983

28 aprile

1983

Lussemburgo*

16 marzo

1977

17 giugno

1977

Paesi Bassi*

11 maggio

1979

12 agosto

1979

Spagna*

9 dicembre

1987

10 marzo

1988

Svizzera*

21 novembre

1975

17 giugno

1977

*

Riserve e dichiarazioni, vedere qui appresso.

Riserve e dichiarazioni

Austria

Conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica d’Austria dichiara che non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettera d e dell’articolo 5 paragrafo 3.

Belgio

Il Belgio, facendo uso del diritto conferito dall’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori,

esclude dal campo d’applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone:

  1. le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, ma che da questa attività non traggono la parte principale del loro reddito;
  2. le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla selvicoltura;

e non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3.

Gran Bretagna

La Gran Bretagna, facendo uso dei diritto conferito dall’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori,

  1. esclude dal campo d’applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone:–le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, senza trarre da questa attività, la parte principale del loro reddito;–le persone che dedicano la loro attività esclusivamente alla selvicoltura;
  2. non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere e) e d).

Italia

Premessa la reciprocità, il Governo italiano estende l’applicazione della Convenzione a tutti i cittadini delle altre parti contraenti residenti in Italia.

Liechtenstein

Conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 della convenzione, il Principato del Liechtenstein dichiara che non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere b, c e d e dell’articolo 5 paragrafo 3.

Lussemburgo

Il Granducato del Lussemburgo si riserva di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione.

Paesi Bassi

I Paesi Bassi, facendo uso del diritto conferito dall’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori,

  1. escludono dal campo d’applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone:–le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, senza trarre, da questa attività, la parte principale del loro reddito;–le persone che dedicano la loro attività esclusivamente alla selvicoltura;
  2. non applicheranno le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3.

Spagna

La Spagna non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 capoversi b, c e d.

La Spagna esclude dal campo d’applicazione di questa convenzione le persone che, quali lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, senza trarne la parte principale del loro reddito.

Svizzera

La Svizzera, facendo uso del diritto conferito dall’articolo 19 della Convenzione, dichiara di non applicare le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere b), c), d) e paragrafo 3 dello stesso articolo.