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Primo accordo completivo della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania Conchiusa il 9 settembre 1975 Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 1976 Strumenti di ratifica scambiati il 30 settembre 1976 Entrata in vigore il 1o novembre 1976

RU 1976 2048; FF 1975 II 2117

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica federale di Germania

hanno deciso di modificare e completare la convenzione di sicurezza sociale, conclusa dai due Stati il 25 febbraio 1964 2 – qui di seguito «convenzione» – e a tale scopo hanno designato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

Art. 1

L’articolo 1 numero 4 della convenzione riceve il tenore seguente: … 3

L’articolo 10 della convenzione è abrogato. 4

L’articolo 11 della convenzione riceve il tenore seguente: … 5

L’articolo 12 della convenzione riceve il seguente tenore: … 6

L’articolo 15 numero 1 della convenzione riceve il tenore seguente: … 7

L’articolo 16 della convenzione riceve il tenore seguente: 8

L’articolo 17 della convenzione è abrogato.

L’articolo 18 della convenzione riceve il tenore seguente: … 9

L’articolo 19 della convenzione riceve il tenore seguente: … 10

L’articolo 21 numero 3 della convenzione riceve il tenore seguente: … 11

L’articolo 22 della convenzione riceve il tenore seguente: … 12

L’articolo 24 della convenzione è modificato come segue: … 13

I numeri 2 e 3 dell’articolo 27 della convenzione sono abrogati.

L’articolo 30 primo periodo della convenzione riceve il tenore seguente: … 14

Dopo l’articolo 32 della convenzione, è inserito l’articolo 32a del tenore seguente: … 15

L’articolo 35 numeri 2 e 3 della convenzione riceve il seguente tenore: 1617

L’articolo 42 numero 4 secondo periodo della convenzione riceve il tenore seguente: … 18

L’articolo 43 della convenzione è abrogato.

L’articolo 44 della convenzione è modificato come segue: … 19

Il punto 2 del protocollo finale della convenzione riceve il tenore seguente: … 20

Il punto 3 primo periodo del protocollo finale della convenzione riceve il tenore seguente: 21

Il punto 4 del protocollo finale della convenzione è completato con il periodo seguente: … 22

Il punto 5 del protocollo finale della convenzione riceve il tenore seguente: … 23

Il punto 7 del protocollo finale della convenzione riceve il tenore seguente: 24

Dopo il punto 8 del protocollo finale della convenzione, è inserito il punto 8a del seguente tenore: 25

Il punto 10 del protocollo finale della convenzione riceve il tenore seguente: 26

Dopo il punto 10 del protocollo finale della convenzione, sono inseriti i punti 10a a 10g 27 del tenore seguente: … 28

Dopo il punto 12 del protocollo finale della convenzione, è inserito il punto 12a del tenore seguente: … 29

Il punto 14 del protocollo finale della convenzione riceve il tenore seguente: 30

Art. 2

I contributi pagati all’assicurazione continuata dell’assicurazione per le pensioni germanica e assegnati all assicurazione completiva, secondo l’articolo 43 della convenzione, abrogato dal presente accordo completivo, sono considerati contributi all’assicurazione facoltativa dell’assicurazione per le pensioni germanica.

A domanda, possono essere posteriormente versati i contributi volontari all’assicurazione per le pensioni germanica, per periodi allargantisi fra il 1 o gennaio 1956 e il giorno dell’entrata in vigore del presente accordo completivo, nella misura in cui, durante questi periodi, abbia esistito un’affiliazione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti svizzera e se, per gli stessi periodi, non siano già stati versali contributi all’assicurazione per le pensioni germanica. La circostanza secondo cui l’evento assicurato in caso di vecchiaia sia insorto prima che sia trascorso un anno dall’entrata in vigore del presente accordo completivo, non si oppone al versamento posteriore. La domanda di versamento posteriore deve essere presentata, entro un termine di tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo completivo, all’ente di collegamento competente per il ramo dell’assicurazione per le pensioni al quale è stato pagato l’ultimo contributo. Qualora l’ultimo contributo sia stato pagato all’assicurazione per le pensioni dei minatori, la domanda deve essere presentata, secondo il genere dell’occupazione svolta da ultimo, sia all’ente di collegamento competente in materia di assicurazione per le pensioni degli operai, sia all’ente di collegamento competente in materia di assicurazione per le pensioni degli impiegati. I contributi possono essere pagati soltanto direttamente agli enti di collegamento e agli istituti dell’assicurazione per le pensioni menzionati nell’articolo 35 numero 3 della convenzione. Per l’applicazione del presente numero, occorre fondarsi inoltre sulle disposizioni legali, vigenti a contare dal 19 ottobre 1972, concernenti il pagamento posteriore di contributi volontari. Le disposizioni legali germaniche, secondo le quali le rendite non sono considerate come tali, giusta l’assicurazione malattia dei redditieri, si applicano per analogia alle rendite per il cui versamento è tenuto conto di contributi in virtù del presente numero.

Art. 3

Il presente accordo completivo entrerà in vigore, con riserva delle disposizioni seguenti, il primo giorno del secondo mese seguente quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

L’articolo 1 numeri 9, 17, 19, 22 e 27, come anche l’articolo 2 numero 1 sono parimente applicabili agli eventi assicurati insorti dopo il 30 aprile 1966. L’articolo 12 numero 1 secondo periodo della convenzione, nel tenore dell’articolo 1 numero 4, è parimente applicabile agli eventi assicurati insorti dopo il 18 ottobre 1972.

Il presente accordo completivo non apre alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Le decisioni anteriori non ostano all’applicazione del presente accordo completivo.

Le rendite stabilite innanzi l’entrata in vigore del presente accordo completivo sono, a domanda, riesaminate. Esse possono pure essere esaminate d’ufficio. Se l’ammontare della rendita risultante dal riesame è inferiore a quello della rendita pagata anteriormente, continua a essere pagato quest’ultimo ammontare.

Art. 4

Il presente accordo completivo è parimente applicabile al «Land» di Berlino, a meno che il governo della Repubblica federale di Germania comunichi al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo completivo.

Art. 5

Il presente accordo completivo sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Bonn non appena possibile.

Il presente accordo completivo è applicabile per la stessa durata e alle stesse condizioni della convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo completivo e l’hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 9 settembre 1975.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

C. Motta

J. Diesel