(Art. 5)
Estensione del campo d’applicazione delle convenzioni bilaterali
1. Germania – Liechtenstein
Questa estensione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 10 della Convenzione di sicurezza sociale del 7 aprile 1977, come anche ai punti 3 lettera k) e 9 paragrafi 1 e 3 del suo Protocollo finale, con riserva che:
- l’estensione della disposizione dell’articolo 4 in connessione con l’articolo 3 si applica soltanto alle disposizioni legali germaniche concernenti il pagamento delle rendite in caso di soggiorno all’estero e a quelle liechtensteinesi sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero,
- il punto 3 lettera k) del Protocollo finale è applicabile:aa)se le persone di cui si tratta non sono cittadini austriaci, fintanto che abitano sul territorio di uno Stato contraente cui non si applica la presente Convenzione per quanto concerne la Germania,bb)se le persone di cui si tratta sono cittadini austriaci, anche se esse abitano fuori del territorio degli Stati contraenti.
2 . Germania – Austria
Questa estensione è inerente all’articolo 3 della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966, nel tenore della prima Convenzione completiva del 10 aprile 1969, della seconda Convenzione completiva del 29 marzo 1974 e della terza Convenzione completiva del 29 agosto 1980, con riserva che
- l’estensione dell’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali germaniche concernenti il versamento delle rendite in caso di soggiorno all’estero, restando inteso che le disposizioni legali germaniche subordinanti a condizioni particolari il versamento delle rendite per infortuni del lavoro (malattie professionali), esulanti dal campo d’applicazione della presente Convenzione per la Germania e delle rendite fondate su periodi compiuti fuori di questo territorio sono incluse solo fintanto che le persone di cui si tratta abitano sul territorio di uno Stato contraente cui la presente Convenzione non si applica per la Germania,
- l’estensione della disposizione dell’articolo 4 in connessione con l’articolo 3 si applica unicamente alle disposizioni legali austriache sulla concessione di prestazioni in caso di soggiorno all’estero.
3. Germania – Svizzera
Questa estensione è inerente agli articoli 1 numero 4, 3, 19 paragrafo 1 lettera a ) e 28 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 nel tenore della Convenzione completiva del 9 settembre 1975, come anche ai punti 10c, 10f, 10g del suo Protocollo finale, con la riserva che:
- l’estensione della disposizioni dell’articolo 4 in connessione con l’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali germaniche concernenti il versamento delle rendite in caso di soggiorno all’estro e alle disposizioni legali svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero,
- l’articolo 28 è applicabile:aa)se le persone di cui si tratta non sono cittadini austriaci, fintanto che abitano sul territorio di uno Stato contraente cui non si applica la presente Convenzione per quanto concerne la Germania.bb)se le persone di cui si tratta sono cittadini austriaci, anche se esse abitano fuori del territorio degli Stati contraenti,
- è riservato l’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione completiva.
4. Liechtenstein – Austria
Questa estensione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 17 della Convenzione di sicurezza sociale del 26 settembre 1968, nel tenore della Convenzione completiva del 16 maggio 1977, come anche al punto 9 lettera b) del suo Protocollo finale, con riserva che l’estensione della disposizione dell’articolo 4 paragrafo 1 in connessione con l’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali liechtensteinesi sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero.
5. Liechtenstein – Svizzera
Questa estensione è inerente agli articoli 2, 3 e 4 lettera d), 5 e 10 della Convenzione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 3 settembre 1965 , con riserva che l’estensione dell’articolo 2 si applica solo alle disposizioni legali liechtensteinesi e svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero.
6 . Austria – Svizzera
Questa disposizione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 23 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale del 15 novembre 1967 , nel tenore della prima Convenzione completiva del 17 maggio 1973 e della seconda Convenzione completiva del 30 novembre 1977 , come anche ai punti 8a e 9 lettera c) del suo Protocollo finale, con riserva che l’estensione della disposizione dell’articolo 4 paragrafo 1 in connessione con l’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero.
Protocollo finale
relativo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania,
il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria
All’atto della firma odierna della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria, i plenipotenziari degli Stati contraenti costatano il loro accordo sulle disposizioni seguenti:
I. Articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione
Se, oltre alle condizioni per l’applicazione della Convenzione, sono parimente adempiute le condizioni per l’applicazione di un’altra convenzione o di un disciplinamento sovrannazionale, l’istituzione germanica non tiene conto, per l’applicazione della presente Convenzione, dell’altra convenzione o del disciplinamento sovrannazionale, in quanto essi non contengano ordinamenti contrari.
II. Articolo 4 della Convenzione
Per i cittadini germanici, i periodi di servizio compiuti durante la guerra e i periodi assimilati, secondo la Convenzione bilaterale tra la Germania e l’Austria di cui all’Allegato n. 4, sono considerati periodi assicurativi, giusta la legislazione austriaca.
III. Articolo 6 della Convenzione
Per quanto concerne l’istituzione germanica, sono applicabili le norme seguenti:
- L’assegnazione dei periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni degli altri Stati contraenti avviene conformemente alle convenzioni bilaterali, che entrano in considerazione giusta l’articolo 7 della Convenzione.
- Dei periodi assicurativi liechtensteinesi è tenuto conto se sono adempiute le condizioni dell’articolo 9 numeri 1 e 6 della Convenzione bilaterale di cui all’Allegato n. 4 punto 1 e del punto 8 lettera d) del suo Protocollo finale. Dei periodi assicurativi svizzeri è tenuto conto se sono adempiute le condizioni degli articoli 11 paragrafo 1 e 13 della Convenzione bilaterale, di cui all’Allegato n. 4 punto 3 e del punto 10 del suo Protocollo finale.
IV. Articoli 6 e 8 della Convenzione
Per quanto concerne le istituzioni austriache, sono applicabili le norme seguenti:
- Se, secondo la legislazione liechtensteinese o svizzera, una rendita di vecchiaia è sostituita a una rendita vedovile o qualora una rendita semplice di vecchiaia (invalidità) sia sostituita con una rendita di vecchiaia (invalidità) per coniugi, gli articoli 6 e 8 si applicano come se esistesse un diritto a una rendita corrispondente alla pensione austriaca, secondo la legislazione liechtensteinese o svizzera.
- Per determinare l’assegnazione a un sistema e la competenza del medesimo, è tenuto conto soltanto dei periodi assicurativi austriaci.
- Le disposizioni degli articoli 6 e 8 non sono applicabili per l’apertura del diritto all’indennità di fedeltà in favore dei minatori, pagata dall’ assicurazione pensioni dei minatori, né per la fornitura di questa prestazione.
- Se le disposizioni legali austriache subordinano la concessione di prestazioni dell’assicurazione pensioni dei minatori ad attività essenzialmente minerarie, giusta la legislazione austriaca, svolte in determinate imprese, è tenuto conto soltanto dei periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di altri Stati contraenti, durante i quali un impiego è stato esercitato in un’impresa simile ad attività simile.
- Per l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1, è tenuto conto dei periodi assicurativi che devono essere considerati secondo le legislazioni degli altri Stati contraenti, senza applicare le disposizioni legali austriache concernenti il computo dei periodi assicurativi.
- Per l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettere b) e c), è tenuto conto della durata effettiva dei periodi che si sovrappongono , al riguardo non è tenuto conto dei periodi compiuti nell’assicurazione pensioni facoltativa liechtensteinese o svizzera.
- Per l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b), valgono le seguenti norme:a)La base determinante è costituita soltanto dai periodi assicurativi austriaci.b)Non è tenuto conto dei contributi versati all’assicurazione completiva, del supplemento di prestazione in favore dei minatori, dell’ indennità di grande invalido e delle indennità compensative.
- Per l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera c), valgono le seguenti norme:a)Se la durata complessiva dei periodi assicurativi, di cui può essere tenuto conto in virtù delle disposizioni legali degli Stati contraenti, supera il numero massimo stabilito nelle disposizioni legali austriache per la determinazione dell’importo progressivo, la prestazione dovuta è calcolata in base al rapporto esistente tra i periodi assicurativi di cui dev’essere tenuto conto secondo le disposizioni legali austriache e il numero massimo suindicato di mesi d’assicurazione.b)L’indennità di grande invalido dev’essere calcolata, secondo le disposizioni legali austriache, sul fondamento della prestazione austriaca, nel quadro degli importi limite proporzionatamente ridotti. Se però esiste un diritto alla pensione unicamente sul fondamento dei periodi assicurativi di cui dev’essere tenuto conto secondo le disposizioni legali austriache, l’indennità di grande invalido è dovuta proporzionatamente a tale pensione, a meno che, secondo la legislazione di un’altro Stato contraente, sia concesso un corrispondente aumento della prestazione.
- L’importo calcolato secondo l’articolo 8 paragrafo 1 lettera c) è aumentato, se necessario, di somme progressive per i contributi pagati all’assicurazione completiva, del supplemento di prestazione in favore dei minatori, dell’indennità per grande invalido e dell’indennità compensativa.
- I pagamenti straordinari sono dovuti proporzionatamente alla pensione parziale austriaca; l’articolo 10 della Convenzione è applicabile per analogia.
- Non risultano infirmati i diritti spettanti, conformemente alle disposizioni legali austriache, a una persona che, per motivi politici, religiosi o di origine, abbia subito svantaggi nella sua situazione, quanto al diritto della sicurezza sociale.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale.
Fatto in quattro esemplari a Vienna, il 9 dicembre 1977.
Per la Confederazione Svizzera:
Adelrich Schuler
Per la Repubblica federale di Germania:
Herbert Ehrenberg
Per il Principato del Liechtenstein:
Hans Gassner
Per la Repubblica d’Austria:
Gerhard Weissenberg
Campo d’applicazione della Convenzione il 1o novembre 1980