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0.831.109.345.1

Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Finlandia

RU1986 1538; FF1985 III 465

Traduzione1

Conclusa il 28 giugno 1985
Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 19862
Ratificata con strumenti scambiati il 19 agosto 1986
Entrata in vigore il 1° ottobre 1986

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Finlandia,

animati dal desiderio di regolare, nell’interesse dei loro cittadini, i rapporti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale,

hanno risolto di concludere la convenzione seguente:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente convenzione,

  1. «territorio»
    designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne la Finlandia, il territorio della Repubblica di Finlandia;
  2. «cittadino»
    designa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne la Finlandia, una persona di nazionalità finlandese;
  3. «legislazione»
    designa gli atti legislativi e regolamentari dell’uno o dell’altro Stato contraente, citati all’articolo 2;
  4. «assicurazione pensioni» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti come pure l’assicurazione federale per l’invalidità, per quanto concerne la Finlandia, i sistemi di pensioni delle persone attive dei settori pubblico e privato, l’ordinamento nazionale d’assicurazione pensioni e l’assicurazione pensioni familiare generalizzata;
  5. «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto concerne la Finlandia, il Ministero degli affari sociali e della sanità;
  6. «istituto»
    designa l’organismo o l’autorità incaricati dell’applicazione delle legislazioni indicate all’articolo 2;
  7. «periodi d’assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, nonché i periodi loro assimilati, definiti o riconosciuti quali periodi d’assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati assolti;
  8. «prestazioni in contanti» o «rendita» («pensione») designa una prestazione in contanti o una rendita (pensione), compresi tutti i complementi, supplementi e maggiorazioni;
  9. «dimorare»
    significa avere la propria dimora abituale;
  10. «domicilio»
    designa, ai sensi del Codice civile svizzero3, il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  11. «lavoratore salariato» designa, per principio, tutti i salariati del settore privato e gli agenti dei servizi pubblici ai sensi delle disposizioni del diritto finlandese.

Art. 2

La presente convenzione si applica:

A. In Svizzera:

  1. Alle legislazioni federali relative:
  2. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  3. all’assicurazione per l’invalidità;
  4. all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;
  5. agli assegni familiari nell’agricoltura;
  6. all’assicurazione contro le malattie.

B. In Finlandia:

  1. Alle legislazioni relative:
  2. all’assicurazione pensioni compresi i sistemi di pensioni delle persone attive dei settori pubblico e privato come pure l’ordinamento nazionale d’assicurazione pensioni e l’assicurazione pensioni familiare generalizzata;
  3. all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  4. agli assegni per figli;
  5. all’assicurazione contro le malattie e l’aiuto alla maternità come pure alle prestazioni in natura della sanità pubblica e degli ospedali,
  6. alla previdenza in caso d’invalidità e agli assegni d’invalidità.

La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia essa si applica:

  1. agli atti legislativi o regolamentari che riguardano un settore nuovo della sicurezza sociale solamente se si addiviene a un accordo in questo senso fra gli Stati contraenti;
  2. agli atti legislativi o regolamentari che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari solo se non vi sia, a questo riguardo, opposizione da parte dello Stato che ha modificato la sua legislazione notificata all’altro Stato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti.

Art. 3

Con riserva di disposizioni contrarie della presente convenzione, essa è applicabile ai cittadini dei due Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano da un cittadino.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, come pure i membri della loro famiglia e i loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e messi a beneficio della legislazione dell’altro Stato alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei loro superstiti.

Art. 5

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione, le persone citate nell’articolo 3, aventi diritto a prestazioni in contanti in applicazione delle legislazioni enumerate all’articolo 2, ricevono queste prestazioni finché esse dimorano sul territorio di uno degli Stati contraenti.

Con le stesse riserve, le prestazioni in contanti dovute in applicazione delle legislazioni elencate nell’articolo 2 sono accordate da uno degli Stati contraenti ai cittadini dell’altro Stato residenti in un terzo Paese, nonché ai membri della loro famiglia e ai loro superstiti in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei propri cittadini, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei superstiti dimoranti in questo terzo Paese.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 6

Con riserva degli articoli 7 a 9, l’assoggettamento all’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 è determinato conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio queste persone dimorano o esercitano un’attività lucrativa.

Art. 7

I lavoratori salariati di un’azienda avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato, rimangono sottoposti, durante i primi ventiquattro mesi, alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’azienda.

I lavoratori salariati di un’impresa di trasporti avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, occupati sul territorio dei due Stati contraenti, sono assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’azienda come se fossero occupati solamente su questo territorio. Tuttavia, se tale lavoratore è domiciliato sul territorio dell’altro Stato contraente o se vi è occupato in modo durevole presso una succursale o una rappresentanza permanente della detta impresa, è sottoposto alla legislazione di quest’ultimo Stato contraente.

Il paragrafo 2 si applica per analogia al personale navigante delle imprese di trasporto aereo dei due Stati contraenti.

I lavoratori salariati di un servizio ufficiale trasferiti da uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alla legislazione dello Stato che li ha trasferiti.

I cittadini svizzeri e i cittadini finlandesi facenti parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.

Le disposizioni dei paragrafi 1 a 4 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori salariati assicurati in uno dei due Stati contraenti qualunque sia la loro nazionalità.

Art. 8

I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una commissione diplomatica o di una rappresentanza consolare di questo Stato contraente sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alla legislazione del primo Stato contraente.

I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo la legislazione del secondo Stato contraente. Essi possono optare per la legislazione del primo Stato contraente entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio del loro impiego o dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione,

Se una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti occupa persone che, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sono assicurate secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente dalla legislazione del secondo Stato contraente ai datori di lavoro.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano analogicamente ai cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati al servizio personale di una delle persone di cui al paragrafo 1 o 2, quando hanno la medesima nazionalità di quest’ultime.

I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai membri onorari di rappresentanze consolari e ai loro impiegati.

Art. 9

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno la facoltà di prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6 a 8.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Malattia

Art. 10

L’accesso all’assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente:

  1. Se una persona trasferisce la sua residenza dalla Finlandia in Svizzera ed esce dall’assicurazione malattia legale finlandese, dev’essere ammessa indipendentemente dall’età in una delle casse malattie svizzere riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le cure medico‑farmaceutiche a condizione che:–soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione;–domandi l’ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi dalla fine dell’affiliazione all’assicurazione finlandese, e–non cambi dimora unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo.
  2. La moglie e i figli d’età inferiore a 20 anni della persona summenzionata beneficiano del medesimo diritto all’ammissione in una cassa malati riconosciuta per cure medico‑farmaceutiche se soddisfano le condizioni sopraccitate.
  3. I periodi d’assicurazione adempiti nell’assicurazione malattia legale finlandese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni conformemente agli statuti delle casse malati a condizione tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni di maternità, che l’assicurata sia stata affiliata da tre mesi a una cassa malati svizzera.

Art. 11

I periodi d’assicurazione malattia adempiti conformemente agli statuti delle casse malati svizzere riconosciute sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto all’assegno di maternità previsto della legislazione finlandese in materia d’assicurazione contro le malattie.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e morte

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 12

I cittadini finlandesi domiciliati in Svizzera possono esigere i provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità se, immediatamente prima del momento in cui è insorta l’invalidità, hanno pagato i contributi all’assicurazione pensioni svizzera durante almeno un anno intero.

Le moglie e le vedove che non esplicano un’attività lucrativa, come pure i figli minorenni di nazionalità finlandese, possono esigere i provvedimenti reintegrativi dell’assicurazione federale per l’invalidità se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, erano domiciliati in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono pretendere inoltre tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno dimorato in modo ininterrotto dalla nascita.

Art. 13

I cittadini finlandesi hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, restano riservati i paragrafi 2 e 3.

Se il diritto a una rendita ordinaria dipende, secondo la legislazione svizzera, dall’adempimento di una clausola d’assicurazione, sono pure considerati come assicurati ai sensi di questa legislazione i cittadini finlandesi che, alla data della realizzazione dell’evento assicurato secondo la legislazione svizzera, dimorano in Finlandia o sono affiliati all’assicurazione pensioni finlandese.

Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al cinquanta per cento sono assegnate ai cittadini solo se essi conservano il loro domicilio in Svizzera.

Art. 14

I cittadini finlandesi e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri dei loro superstiti. I paragrafi 2 a 4 restano riservati.

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti che può esigere un cittadino finlandese o il suo superstite non residente in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, questi ha diritto solo a un’indennità unica pari al valore attuale della rendita dovutagli al momento della manifestazione dell’evento assicurato giusta la legislazione svizzera. Il cittadino finlandese o il suo superstite che ha beneficiato di tale rendita parziale e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve pure una simile indennità, pari al valore attuale di questa rendita al momento della partenza.

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al dieci per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, il cittadino finlandese che non dimora in Svizzera o che la lascia definitivamente può scegliere tra il versamento della rendita o quello d’una indennità unica. Il cittadino finlandese deve effettuare questa scelta durante la procedura di fissazione della rendita se risiede fuori dalla Svizzera all’insorgenza del caso d’assicurazione, o quando lascia questo Paese, se ha già beneficiato d’una rendita in Svizzera.

Quando l’indennità unica è stata versata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti non possono più far valere nei confronti di quest’assicurazione diritti basati sui contributi già pagati fino allora.

Art. 15

I cittadini finlandesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione pensioni svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a contare dalla quale la rendita è richiesta, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia e durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita per superstiti, di una rendita d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

La rifusione dei contributi pagati all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti effettuata prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, come pure le indennità uniche versate conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 14, non ostacolano l’assegnazione delle rendite straordinarie, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo; in questi casi tuttavia, l’importo dei contributi rimborsati o dell’indennità pagata è imputato su quello delle rendite da versare.

Art. 16

Le rendite straordinarie, gli assegni per grandi invalidi e i mezzi ausiliari previsti dall’assicurazione pensioni svizzera sono assegnati soltanto se l’avente diritto è domiciliato in Svizzera.

B. Applicazione della legislazione finlandese

Art. 17

I cittadini svizzeri hanno diritto alle prestazioni della previdenza in caso d’invalidità e agli assegni d’invalidità finlandese alle stesse condizioni dei cittadini finlandesi.

Art. 18

Se, all’insorgenza dell’invalidità, una persona non adempie le condizioni relative ai periodi di dimora fissati dal sistema finlandese di pensioni delle persone attive, i periodi durante i quali essa è stata sottoposta all’assicurazione pensioni svizzera a causa della sua attività sono assimilati a periodi di dimora in Finlandia, a condizione che non si sovrappongano a quest’ultimi.

Art. 19

I cittadini svizzeri beneficiari in Finlandia di una pensione di vecchiaia o d’invalidità conformemente alla legge finlandese sulle pensioni familiari conservano, quando trasferiscono la loro dimora in Svizzera, il diritto alla loro pensione, alle medesime condizioni dei cittadini finlandesi che trasferiscono la loro residenza in Svizzera.

Un cittadino svizzero residente in Svizzera, considerato inabile al lavoro ai sensi della legge finlandese sull’ordinamento nazionale delle pensioni e che riceve una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità, ha diritto all’importo base della pensione d’invalidità prevista dalla legge finlandese sull’ordinamento nazionale delle pensioni, se ha dimorato ininterrottamente in Finlandia durante almeno cinque anni dopo aver compiuto i 16 anni.

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera o in Finlandia che non soddisfano le condizioni relative al domicilio previste dalla legge finlandese sull’ordinamento nazionale delle pensioni per quanto concerne la pensione di vecchiaia hanno diritto, se tutte le altre condizioni sono adempite, all’importo base della pensione di vecchiaia se hanno dimostrato ininterrottamente in Finlandia durante almeno cinque anni dopo il compimento dei sedicesimo anno d’età.

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera o in Finlandia, che non adempiono le esigenze relative al domicilio previste dalla legge finlandese sulle pensioni familiari per quanto concerne la pensione per vedova hanno diritto, se tutte le altre condizioni sono adempite, all’ammontare base della pensione per vedova se hanno dimorato ininterrottamente in Finlandia durante almeno cinque anni dopo aver compiuto i 16 anni e se il defunto aveva dimorato in modo ininterrotto in Finlandia durante almeno cinque anni dopo il compimento del sedicesimo anno d’età e se, alla sua morte, aveva dimorato, come cittadino svizzero, in Svizzera o in Finlandia.

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera o in Finlandia, che non soddisfano le condizioni relative al domicilio previste dalla legge finlandese sulle pensioni familiari per quanto concerne la pensione d’orfano hanno diritto, se tutte le altre condizioni sono adempite, alla pensione d’orfano, se il defunto aveva dimorato ininterrottamente in Finlandia durante almeno cinque anni dopo aver compiuto i 16 anni e se, alla sua morte, aveva dimorato, in qualità di cittadino svizzero, in Svizzera o in Finlandia.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 20

Le persone assicurate in applicazione della legge di uno degli Stati contraenti, vittime di un infortunio sul lavoro o che contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altro Stato contraente, possono domandare all’istituto del luogo di dimora di assegnare loro tutte le prestazioni in natura necessarie.

Le persone che possono pretendere le prestazioni in natura in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di questi vantaggi quando trasferiscono la loro dimora sul territorio dell’altro Stato durante il trattamento medico. Il trasferimento di dimora dev’essere tuttavia dapprima autorizzato dall’istituto debitore: questa autorizzazione è accordata se non viene formulata nessuna obiezione d’ordine medico.

Le prestazioni in natura che possono esigere le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnate conformemente alla legislazione applicabile all’istituto del luogo di dimora.

L’istituto debitore rimborsa l’importo delle prestazioni assegnate in applicazione dei paragrafi 1 a 3 del presente articolo all’istituto che le ha pagate in anticipo, escluse le spese amministrative. Le autorità competenti hanno la facoltà di concordare un’altra procedura.

Art. 21

Se una malattia professionale dev’essere presa a carico secondo la legislazione dei due Stati contraenti, le prestazioni sono assegnate solo conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio è stata esercitata per ultimo un’attività suscettibile di cagionare tale malattia professionale.

Le disposizioni seguenti sono applicabili in caso d’aggravamento di una malattia professionale per la quale sono state assegnate prestazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:

  1. se la persona non ha più esercitato un’attività suscettibile di provocare la malattia o di aggravarla, o se la persona ha esercitato tale attività solo sul territorio dello Stato contraente debitore delle prestazioni, le prestazioni che la persona può esigere a causa dell’aggravamento di detta malattia sono assegnate soltanto conformemente alla legislazione dello Stato debitore;
  2. se una persona pretende prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti a causa dell’aggravamento di una malattia professionale risultante dall’attività esercitata sul territorio di questo Stato contraente e che la legislazione di questo Stato riconosce questa attività suscettibile di provocare l’aggravamento, l’istituto competente di questo Stato contraente è tenuto ad assegnare prestazioni solo a causa dell’aggravamento della malattia professionale conformemente alla legislazione vigente per questo Stato.

Art. 22

Per determinare il diritto alle prestazioni e il grado di riduzione della capacità di guadagno in caso d’infortunio sul lavoro secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, sono presi in considerazione gli infortuni riconosciuti come infortuni sul lavoro secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.

Nei casi d’infortuni sul lavoro successivi che comportano l’assegnazione di prestazioni da parte delle assicurazioni dei due Stati contraenti, le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni in contanti calcolate secondo il grado di riduzione della capacità al guadagno:

  1. le prestazioni in contanti per un infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente continuano ad essere assegnate. Se il diritto alle prestazioni è acquisito solo in virtù dell’applicazione del paragrafo 1, l’istituto competente versa le prestazioni in contanti conformemente al grado di riduzione della capacità di guadagno risultante da questo infortunio sul lavoro;
  2. per il nuovo infortunio sul lavoro, l’istituto competente determina la prestazione secondo il grado di riduzione della capacità di guadagno risultante dall’infortunio sul lavoro che deve prendere in considerazione giusta la legislazione ad esso applicabile.

I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle malattie professionali.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 23

Le autorità competenti:

  1. concludono gli accordi amministrativi indispensabili all’applicazione della presente convenzione;
  2. s’informano reciprocamente sulle modificazioni della loro legislazione;
  3. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra gli istituti dei due Stati contraenti.

Art. 24

Per l’applicazione della presente convenzione, gli istituti e le autorità degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito; le autorità competenti possono tuttavia concordare la rifusione di determinate spese.

Per la valutazione del grado d’invalidità, gli istituti di ciascun Stato contraente tengono conto, all’occorrenza, delle informazioni e costatazioni mediche fornite dagli istituti dell’altro Stato contraente. Essi conservano comunque il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico scelto da loro.

Art. 25

Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo o delle tasse previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per gli atti e documenti da presentare in applicazione della legislazione di questo Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altro Stato.

Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e documenti da produrre in applicazione della presente convenzione.

Art. 26

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere inoltrati entro un determinato termine ad un’autorità amministrativa, a un tribunale o a un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se presentati entro lo stesso termine ad un’autorità, a un tribunale o a un istituto corrispondente dell’altro Stato. In tali casi, l’autorità, il tribunale o l’istituto in possesso del documento vi appone la data di ricezione e lo trasmette, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, all’autorità, al tribunale o all’istituto competente del primo Stato contraente.

Art. 27

Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.

Quando un istituto d’uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un istituto dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta di quest’ultimo Stato.

Nel caso in cui uno degli Stati contraenti dovesse decretare disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente di comune accordo misure atte ad assicurare il trasferimento delle somme dovute d’ambo le parti in applicazione della presente convenzione.

Art. 28

Se un istituto d’uno Stato contraente ha indebitamente assegnato prestazioni in contanti, l’importo indebito può essere ritenuto a favore del detto istituto su una prestazione corrispondente per la quale esiste un diritto secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che la legislazione di questo Stato lo permetta.

Il paragrafo 1 si applica per analogia quando l’assegnazione di un’indennità di malattia secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti coincide con l’erogazione di una rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.

Quando l’istituto d’uno Stato contraente ha concesso un anticipo, tenuto conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, l’importo pagato è ritenuto a favore di questo istituto sul pagamento di arretrati.

Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale le sono state erogate prestazioni d’assistenza, o sono state assegnate ai membri della sua famiglia da un istituto assistenziale dell’altro Stato, questa prestazione in contanti dev’essere, su richiesta dell’istituto assistenziale che ha diritto alla restituzione, ritenuta a suo favore come se si trattasse d’un istituto assistenziale avente sede sul territorio del primo Stato.

Art. 29

Quando una persona che può pretendere prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato ha diritto di esigere da un terzo il risarcimento di questo danno, in virtù della legislazione di quest’ultimo Stato, l’istituto debitore di prestazioni del primo Stato contraente è surrogato nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione che gli è applicabile, l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione a condizione che le disposizioni della sua legislazione nazionale applicabile allo stesso ramo assicurativo prevedano pure un trasferimento del diritto al risarcimento.

Quando in applicazione del paragrafo 1, gli istituti dei due Stati contraenti hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno, a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, essi sono creditori solidali e son tenuti a procedere fra loro alla ripartizione degli importi ricuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di loro.

Art. 30

Le difficoltà risultanti dall’applicazione della presente convenzione sono appianate di comune intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Se in tal modo non fosse possibile giungere a una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta d’uno Stato contraente, a un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso; a tal scopo, ogni Stato contraente designa un rappresentante e i due rappresentanti propongono di comune accordo, fra i cittadini d’uno Stato terzo, un presidente designato dai governi dei due Stati contraenti. I rappresentanti devono essere designati entro il termine di due mesi, il presidente entro tre mesi a far tempo dal giorno in cui uno degli Stati contraenti ha comunicato all’altro Stato la sua intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.

Se i termini previsti al paragrafo 3 non sono rispettati, ogni Stato contraente può, a difetto d’un altro accomodamento, invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino d’uno Stato contraente o se è impedito per altro motivo, il vice-presidente s’incarica delle nomine. Se il vice presidente è pure cittadino d’uno Stato contraente o se è impedito, il membro della Corte di giustizia, che occupa il rango successivo più alto e non è cittadino d’uno Stato contraente, procede alle nomine.

Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti fra le parti e del Diritto delle genti in generale. Le sue sentenze sono vincolanti. Ogni Stato contraente sostiene le spese del suo rappresentante in seno al tribunale arbitrale, come pure quelle inerenti alla sua rappresentanza nella procedura. Le spese della presidenza nonché le altre spese sono sostenute in parti uguali dagli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di stabilire un’altra ripartizione delle spese. Inoltre, esso regola la sua procedura.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

La presente convenzione si applica pure agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, le rendite dell’assicurazione federale contro gli infortuni sono assegnate, in caso d’infortuni non professionali, solo agli assicurati stessi o alle loro vedove o orfani.

La presente convenzione non dà diritto alcuno a prestazioni per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore.

I periodi d’assicurazione assolti secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore della presente convenzione sono parimenti presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni conformemente a questa convenzione.

I contributi versati all’assicurazione pensioni d’uno Stato contraente che sono stati rimborsati ai cittadini dell’altro Stato contraente e ai loro superstiti non possono più essere trasferiti alla detta assicurazione. Non ne deriva più nessun diritto nei confronti di quest’assicurazione.

La presente convenzione non si applica ai diritti estinti dall’assegnazione di un’indennità forfettaria o dal rimborso dei contributi.

Art. 32

Decisioni anteriori non fanno ostacolo all’applicazione della convenzione.

I diritti degli interessati la cui rendita è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione sono riesaminati su loro richiesta secondo questa convenzione. Questi casi possono essere riesaminati d’ufficio. Tuttavia, la revisione non deve in nessun caso avere per effetto la riduzione dei diritti anteriori degli interessati.

Art. 33

I termini per far valere dei diritti in ragione d’eventi anteriori, conformemente alle disposizioni dell’articolo 32 paragrafo 2, come pure i termini di prescrizione previsti dalle legislazioni degli Stati contraenti cominciano a decorrere dall’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 34

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.

Art. 35

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Helsinki.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Art. 36

La presente convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta dell’uno o dell’altro degli Stati contraenti che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza dei termine.

Se la convenzione cessa di produrre i suoi effetti in seguito a rescissione le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora; le disposizioni legali restrittive concernenti la soppressione d’un diritto o la sospensione o il ritiro delle prestazioni a causa della dimora all’estero non influiscono sui diritti acquisiti.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato e siglato la presente convenzione.

Fatto a Berna, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua finlandese, le due versioni facenti parimente fede, il 28 giugno 1985.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Finlandia:

J.‑D. Baechtold

Richard Tötterman

Protocollo finale
relativo alla Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Finlandia

All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia (detta qui di seguito «la convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

  1. La convenzione non si applica alle pensioni di disoccupazione previste dalla legislazione finlandese sull’assicurazione pensioni.
  2. Dipendono pure dalle legislazioni ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera B della convenzione le disposizioni relative all’obbligo di versare i contributi ai sistemi menzionati nell’articolo suddetto.
  3. La convenzione si applica pure ai rifugiati ai sensi della Convenzione internazionale del 28 luglio 19514 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19675 relativo allo statuto dei rifugiati, come pure agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19546 relativa allo statuto degli apolidi, se dimorano sul territorio di uno dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti, nella misura in cui fondano i loro diritti su quelli dei detti rifugiati o apolidi. Restano riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
  4. L’articolo 4 non si applica alle disposizioni legali svizzere a.sull’assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all’estero;b.sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero per il conto d’un datore di lavoro in Svizzera e che sono rimunerati da questo datore di lavoro; resta riservato l’articolo 7 paragrafo 5 della convenzione;c.sulle prestazioni d’assistenza ai cittadini svizzeri all’estero.
  5. Se, in virtù degli articoli 6 a 9 della convenzione, una persona è assicurata obbligatoriamente in applicazione della legislazione svizzera a causa dell’esercizio d’una attività professionale, l’obbligo d’assicurazione e di contribuzione contenuto nella legislazione finlandese, che risulta dal salario proveniente dall’attività professionale, suddetta, non viene applicato se la persona dimora in Finlandia.
  6. Nei casi previsti all’articolo 7 paragrafo 2 della convenzione, le imprese di trasporti aerei di uno degli Stati contraenti comunicano all’istituto competente dell’altro Stato le persone trasferite temporaneamente.
  7. I cittadini svizzeri occupati in Finlandia dall’Ufficio nazionale svizzero del turismo come pure i cittadini finlandesi occupati in Svizzera dalla Centrale finlandese del turismo sono assimilati ai lavoratori salariati impiegati in un servizio ufficiale, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 4 della convenzione.
  8. Se i lavoratori finlandesi occupati in Svizzera – esclusi quelli al beneficio d’un permesso di dimora – non usufruiscono già d’una assicurazione per cure medico‑farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 19117 sull’assicurazione contro le malattie, il loro datore di lavoro deve badare a che essi stipulino tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderne una per essi. Il datore di lavoro può dedurre dal loro salario i contributi necessari a questa assicurazione. Le parti interessate possono tuttavia concordare modalità differenti.
  9. I cittadini finlandesi dimoranti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo non interrompono la loro dimora in Svizzera ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 3 della convenzione.
  10. I cittadini finlandesi che devono abbandonare la loro occupazione o la loro attività in Svizzera in seguito a infortunio o a malattia, sono considerati, per tutto il tempo che beneficiano di provvedimenti reintegrativi dell’assicurazione per l’invalidità svizzera o che dimorano in Svizzera, come assicurati nell’assicurazione pensioni per quanto concerne il riconoscimento del diritto alle prestazioni e sono assoggettati all’obbligo contributivo come persone senza attività lucrativa.
  11. I cittadini finlandesi domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di tre mesi al massimo per anno civile non interrompono la loro dimora in Svizzera ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1 della convenzione. I periodi d’esenzione dall’assicurazione pensioni svizzera non sono calcolati nella durata di dimora.
  12. Per il calcolo di un aumento degli importi regressivi di rendite e d’indennità conformemente alla legislazione finlandese, la domanda è considerata presentata se è pervenuta all’istituto d’assicurazione finlandese corredata dei documenti necessari.
  13. Il capitolo 3 della convenzione si applica parimenti alla legislazione svizzera sull’assicurazione contro gli infortuni non professionali.
  14. L’articolo 20 della convenzione non si applica ai provvedimenti di reintegrazione professionale assegnati dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali finlandese.
  15. Si rileva che tutti i Cantoni svizzeri hanno istituito un ordinamento d’assegni familiari a favore dei lavoratori salariati e che, secondo le disposizioni attualmente in vigore, i lavoratori salariati, qualunque sia la loro nazionalità, occupati in Svizzera hanno ugualmente diritto agli assegni familiari per i loro figli che vivono fuori dalla Svizzera.

Fatto a Berna, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua finlandese, le due versioni facenti parimente fede, il 28 giugno 1985.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Finlandia:

J.‑D. Baechtold

Richard Tötterman