Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 31 lettera a), della Convenzione, In Svizzera In Francia
- la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa svizzera») per conto dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
- l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, le malattie professionali, e gli infortuni non professionali,
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie e gli assegni familiari.
- il «Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants», in Parigi (detto in seguito il «Centro»),
- tuttavia, alla «Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines» in Parigi spetta il ruolo di organismo di collegamento per quanto riguarda gli assicurati del sistema minerario in materia di trasferta, di rendite d’invalidità e di vecchiaia, d’indennità di decesso.
Le autorità competenti svizzere e francesi si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.