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Accordo amministrativo
per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

RU 2021 126

Traduzione

Concluso il 30 giugno 2011

Entrato in vigore il 1° marzo 2012

(Stato 1° marzo 2012)

In conformità all’articolo 20 paragrafo 1 lettera (a) della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone, siglata il 22 ottobre 2010 1 a Berna, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e del Giappone, ossia

per il Giappone
l’Agenzia Nazionale della Polizia,
il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni,
il Ministero delle Finanze,
il Ministero dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza
e della Tecnologia e
il Ministero della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali,

per la Svizzera
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo amministrativo, «Convenzione» designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone firmata a Berna il 22 ottobre 2010.

Tutti gli altri termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 Organismi di collegamento

In conformità all’articolo 20 paragrafo 1 lettera (b) della Convenzione, sono designati i seguenti organismi di collegamento:

  1. per il Giappone:(a)per la pensione nazionale e l’assicurazione pensionistica per i lavoratori dipendenti, il Ministro della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali e l’Ente pensionistico giapponese,(b)per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici nazionali, la Federazione delle Associazioni di mutuo soccorso dei funzionari pubblici nazionali,(c)per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici locali e del personale a essi equiparato, l’Associazione dei fondi pensione dei funzionari pubblici locali, e(d)per la pensione mutualistica del personale delle scuole private, la Corporazione di promozione e mutuo soccorso delle scuole private del Giappone;
  2. per la Svizzera:(a)per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra,(b)per l’assicurazione per l’invalidità, l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), e(c)per la legislazione applicabile, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 3 Istituzioni competenti

Le istituzioni competenti di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera (e) della Convenzione sono:

  1. per il Giappone:(a)per la pensione nazionale e l’assicurazione pensionistica per i lavoratori dipendenti, il Ministro della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali e l’Ente pensionistico giapponese,(b)per l’assicurazione malattie, le istituzioni di assicurazione malattie a cui sono o erano affiliati i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli a cui sono applicabili le lettere (c)–(e) del presente paragrafo, o i lavoratori indipendenti,(c)per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici nazionali, la Federazione delle Associazioni di mutuo soccorso dei funzionari pubblici nazionali e ognuna delle Associazioni di mutuo soccorso dei funzionari pubblici nazionali,(d)per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici locali e del personale a essi equiparato, l’Associazione dei Fondi pensione per i funzionari pubblici locali e ognuno dei Fondi pensione per i funzionari pubblici locali, e(e)per la pensione mutualistica del personale delle scuole private, la Corporazione di promozione e mutuo soccorso delle scuole private del Giappone;
  2. per la Svizzera:(a)per l’assicurazione malattie, l’assicuratore malattie competente,(b)per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cassa di compensazione o l’ufficio AI competente, e(c)per la legislazione applicabile, la cassa di compensazione competente.

Parte II Disposizioni concernenti la legislazione applicabile

Art. 4 Copertura dei lavoratori dipendenti e indipendenti

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti è applicabile a un lavoratore dipendente o indipendente ai sensi dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9 paragrafo 2 o dell’articolo 10 della Convenzione, l’istituzione competente o l’organismo di collegamento di quello Stato rilascia, su richiesta delle persone interessate, un attestato che certifichi che il lavoratore dipendente o indipendente è soggetto alla legislazione di quello Stato e che rechi la durata di validità dell’attestato stesso. L’attestato comprova che il lavoratore dipendente o indipendente è esonerato dall’applicazione della legislazione in materia di copertura obbligatoria dell’altro Stato contraente.

Parte III Disposizioni sulle prestazioni

Art. 5 Richieste, ricorsi e dichiarazioni

Se un’autorità o istituzione competente giapponese riceve una richiesta di prestazioni, un ricorso o una qualsiasi dichiarazione che rientra nel campo d’applicazione della legislazione svizzera, provvede a inoltrare senza indugio alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, tramite l’organismo di collegamento giapponese, la richiesta, il ricorso o la dichiarazione, indicando la data di ricevimento. Nel caso di una richiesta di prestazioni, l’istituzione competente giapponese fornisce alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, tramite l’organismo di collegamento giapponese, tutte le informazioni disponibili in suo possesso, incluse le informazioni sui periodi di assicurazione, di cui può necessitare la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra per determinare il diritto alle prestazioni.

Se la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra riceve una richiesta di prestazioni, un ricorso o una qualsiasi dichiarazione che rientra nel campo d’applicazione della legislazione giapponese, inoltra senza indugio la richiesta, il ricorso o la dichiarazione all’organismo di collegamento giapponese, indicando la data di ricevimento. Nel caso di una richiesta di prestazioni, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra fornisce all’istituzione competente giapponese tutte le informazioni disponibili in suo possesso, incluse le informazioni sui periodi di assicurazione, di cui quella istituzione può necessitare per determinare il diritto alle prestazioni.

L’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui la richiesta è stata ricevuta deve verificare i dati personali del richiedente contenuti nella richiesta di prestazioni e confermare che sono comprovati da prove documentali. Il tipo di dati a cui il presente paragrafo fa riferimento e tutte le pertinenti procedure saranno decisi di comune accordo dagli organismi di collegamento degli Stati contraenti.

In aggiunta alla richiesta e alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui la richiesta è stata ricevuta invia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente un modulo di collegamento in lingua inglese.

Art. 6 Attestazione di conformità rilasciata da un’istituzione competente

Un documento la cui conformità all’originale è stata attestata dall’istituzione competente di uno Stato contraente è accettato come copia conforme all’originale anche dall’istituzione competente dell’altro Stato contraente, senza ulteriori attestazioni.

Art. 7 Attestato dei periodi di assicurazione compiuti e scambio
di informazioni

Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo amministrativo, in caso di applicazione degli articoli 13 e 17 della Convenzione, su richiesta dell’organismo di collegamento di uno Stato contraente, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente rilascia un attestato sui periodi di assicurazione compiuti da una persona secondo la propria legislazione.

Salvo disposizioni diverse del presente Accordo amministrativo, su richiesta dell’organismo di collegamento o dell’istituzione competente di uno Stato contraente, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente fornisce, nei limiti concessi dalla propria legislazione, tutte le informazioni disponibili in suo possesso oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 8 Indennità uniche svizzere

Se cittadini giapponesi, persone che hanno il diritto di residenza permanente sul territorio giapponese in virtù delle leggi e delle ordinanze giapponesi relative al controllo dell’immigrazione o i loro superstiti hanno la facoltà di scegliere fra il versamento di una rendita e di un’indennità unica conformemente all’articolo 18 della Convenzione, l’organismo di collegamento svizzero comunica loro l’importo dell’indennità unica versabile al posto della rendita, fornendo inoltre dettagli sui periodi di assicurazione presi in considerazione per il calcolo.

Parte IV Disposizioni diverse

Art. 9 Scambio di dati statistici

Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si scambiano annualmente dati statistici relativi al rilascio di attestati ai sensi dell’articolo 4 del presente Accordo amministrativo e ai versamenti effettuati da ciascuno di loro conformemente alla Convenzione, inclusi il numero di beneficiari e il totale delle prestazioni per i vari tipi di prestazione. I dati statistici sono forniti nella forma decisa dagli organismi di collegamento degli Stati contraenti.

Art. 10 Modulistica e procedure dettagliate

Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti decidono di comune accordo e in collaborazione con le autorità competenti sulla modulistica e sulle procedure dettagliate necessarie per l’applicazione della Convenzione.

Art. 11 Informazioni mediche

Se una persona presenta una richiesta di rendita d’invalidità conformemente alla legislazione svizzera presso un’istituzione competente giapponese, quest’ultima inoltra la richiesta all’organismo di collegamento svizzero, corredata delle informazioni mediche disponibili e della documentazione in suo possesso. L’istituzione competente informa inoltre il richiedente dell’obbligo di presentare, mediante l’apposito modulo, anche un rapporto medico con cui determinare il grado d’invalidità. Dopo aver ricevuto il rapporto medico e verificato che esso è stato redatto da un medico, l’istituzione competente giapponese lo inoltra all’organismo di collegamento svizzero per il tramite dell’organismo di collegamento giapponese.

Art. 12 Notifiche

L’istituzione competente comunica direttamente al richiedente la decisione presa in merito alla richiesta di prestazioni soggette alla legislazione che essa è tenuta ad applicare e lo informa dei rimedi giuridici.

Parte V Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore il giorno in cui entra in vigore la Convenzione e rimane in vigore per la stessa durata di quest’ultima.

Le autorità competenti possono informarsi vicendevolmente per scritto su eventuali modifiche dei nomi degli organismi di collegamento o delle istituzioni competenti senza che ne risulti l’obbligo di modificare il presente Accordo amministrativo. Fatto il 30 giugno 2011, in due originali in lingua inglese.

Per l’autorità
competente della Confederazione Svizzera:

L’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali
Yves Rossier

Per le
autorità competenti del Giappone:

L’Agenzia Nazionale della Polizia
Yukinori Morita

Il Ministero degli Affari Interni
e delle Comunicazioni
Tsuyoshi Takahara

Il Ministero delle Finanze
Tetsuro Shigeto

Il Ministero dell’Istruzione,
della Cultura, dello Sport,
della Scienza e della Tecnologia
Yorihiko Katsuno

Il Ministero della Salute,
del Lavoro e degli Affari sociali
Akio Koide