- I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
0.831.109.573.11
Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e
il Montenegro
RU 2019125
Traduzione
Concluso il 7 ottobre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2019
(Stato 1° gennaio 2019)
In applicazione dell’articolo 26 numero 1 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro 1 , detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per il Montenegro,
il Ministero del lavoro, della salute e dell’assistenza sociale
hanno concordato le disposizioni seguenti:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Organismi di collegamento e istituzioni competenti
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 26 numero 2 della Convenzione:
- nel Montenegro [tab]il Ministero competente in materia di assicurazioni sociali;
- in Svizzera 2.1per l’assicurazione malattiel’Istituzione comune LAMal a Soletta,2.2per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (qui di seguito denominata «Cassa svizzera di compensazione»),2.3per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e per le malattie professionalil’Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni a Lucerna (qui di seguito denominato «INSAI»),2.4per gli assegni familiari nell’agricoltural’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.
Le istituzioni competenti sono:
- nel Montenegro 1.1per l’assicurazione malattieil Fondo per l’assicurazione malattie del Montenegro,1.2per l’assicurazione pensionistica e d’invaliditàil Fondo per l’assicurazione pensionistica e d’invalidità del Montenegro,1.3per gli infortuni e le malattie professionaliil Fondo per l’assicurazione pensionistica e d’invalidità del Montenegro e il Fondo per l’assicurazione malattie del Montenegro,1.4per gli assegni per i figli e per la maternitài centri di assistenza sociale competenti;
- in Svizzera 2.1per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstitila cassa di compensazione competente,2.2per l’assicurazione invaliditàl’ufficio AI competente,2.3per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e per le malattie professionalil’assicuratore contro gli infortuni competente,2.4per gli assegni familiari nell’agricolturala cassa di compensazione competente,2.5per l’assicurazione malattiel’assicuratore malattie competente.
Art. 3 Moduli e scambio elettronico di dati
Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento, stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione.
Per facilitare l’applicazione della Convenzione gli organismi di collegamento possono concordare misure volte a istituire e garantire lo scambio elettronico di dati.
Titolo II Norme giuridiche applicabili
Art. 4 Distacchi
Nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel capoverso 2, le cui norme giuridiche restano applicabili, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottoposta a tali norme giuridiche.
L’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull’apposito modulo:
- nel Montenegro dall’istituzione competente per l’assicurazione malattie;
- in Svizzera, dalla cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità competente.
Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione all’autorità competente dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata inviata. Se approva la domanda, detta autorità si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità dell’altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.
Art. 5 Persone occupate presso una rappresentanza diplomatica o consolare
Le persone di cui all’articolo 8 capoverso 1 della Convenzione forniscono la prova che continuano ad essere sottoposte alla legislazione dello Stato d’invio, presentando un certificato in conformità con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.
Per esercitare il diritto di opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta:
- se sono impiegati nel Montenegro, alla Cassa federale di compensazione a Berna e all’agenzia di Berna dell’INSAI;
- se sono impiegati in Svizzera, all’istituzione competente per l’assicurazione malattie del Montenegro.
Se i lavoratori di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, l’istituzione competente o le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano loro un’attestazione da cui risulta che sono sottoposti a queste norme giuridiche. L’attestazione va inoltrata agli organismi competenti dello Stato contraente in cui sono occupati.
Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 6 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi all’istituzione competente dello Stato in cui sono occupate, quando iniziano la loro attività lucrativa oppure quando entra in vigore la Convenzione, se in quel momento esercitano già un’attività lucrativa ma non sono assicurate.
Art. 6 Familiari al seguito
Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
Titolo III Disposizioni particolari
Capitolo 1 Malattia e maternità
Art. 7 Totalizzazione dei periodi di assicurazione da parte della Svizzera
Per l’applicazione dell’articolo 11 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale richiede di affiliarsi un’attestazione che indichi la data dell’uscita dall’assicurazione malattie del Montenegro nonché i periodi di assicurazione ivi assolti.
L’attestazione è rilasciata dall’istituzione competente per l’assicurazione malattie del Montenegro su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, per ottenerla l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi, direttamente oppure tramite l’Istituzione comune LAMal, alle istituzioni competenti per l’assicurazione malattie del Montenegro.
Art. 8 Totalizzazione dei periodi di assicurazione da parte del Montenegro
Per l’applicazione dell’articolo 12 della Convenzione, la persona interessata presenta all’istituzione competente per l’assicurazione malattie del Montenegro un’attestazione indicante la data d’uscita dall’assicurazione malattie svizzera nonché i periodi di assicurazione ivi assolti.
L’attestazione è rilasciata dall’assicuratore svizzero su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, per ottenerla l’istituzione competente per l’assicurazione malattie del Montenegro può rivolgersi, direttamente oppure tramite l’organismo di collegamento per l’assicurazione malattie, all’assicuratore svizzero.
Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso
Art. 9 Inoltro ed esame delle richieste di prestazioni
Le persone residenti in Svizzera che chiedono prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti in virtù delle leggi in materia di assicurazioni sociali del Montenegro inoltrano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. Quest’ultima appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Quindi trasmette la richiesta con i documenti e gli atti allegati all’istituzione competente o, nel caso in cui quest’ultima non fosse conosciuta, all’organismo di collegamento del Montenegro menzionato nell’articolo 2. L’istituzione competente può chiedere altre informazioni e attestazioni alla Cassa svizzera di compensazione, direttamente ai richiedenti o, per il tramite dell’organismo di collegamento del Montenegro, ai datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.
Le persone residenti nel Montenegro che chiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità presentano la loro richiesta direttamente all’istituzione menzionata nell’articolo 2 capoverso 2 numero 1.2. Quest’ultima appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Quindi trasmette la richiesta con i documenti e gli atti allegati alla Cassa svizzera di compensazione. Quest’ultima può chiedere altre informazioni e attestazioni sia all’istituzione del Montenegro menzionata nell’articolo 2 capoverso 2 numero 1.2, sia direttamente ai richiedenti o ai datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.
In deroga ai capoversi 1 e 2 del presente articolo le persone possono presentare la richiesta anche direttamente alle istituzioni competenti degli Stati contraenti.
Le persone residenti in uno Stato terzo che richiedono prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità o i superstiti in virtù delle leggi in materia di assicurazioni sociali del Montenegro oppure dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità si rivolgono direttamente all’istituzione competente.
Per le richieste di prestazioni devono essere utilizzati i moduli previsti dall’articolo 3 capoverso 1.
Art. 10 Indennità unica in caso di rendita esigua
Quando, in virtù dell’articolo 15 capoversi 3 e 5 della Convenzione, i cittadini del Montenegro o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe loro eventualmente versato in vece della rendita. Essa indica loro parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione.
L’avente diritto deve esercitare il diritto di opzione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.
Se l’avente diritto non esercita il diritto d’opzione entro il termine previsto, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.
Questa conseguenza giuridica va segnalata all’assicurato nella comunicazione di cui al capoverso 2.
Art. 11 Notifica della decisione
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’istituzione competente dell’altro Stato contraente di cui all’articolo 2.
Art. 12 Versamento delle prestazioni
Le prestazioni sono versate direttamente all’avente diritto dall’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalle norme giuridiche ad essa applicabili.
Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Prestazioni in natura
Art. 13 Prova del diritto alle prestazioni
Nei casi di cui all’articolo 20 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse nel Montenegro dall’istituzione competente per l’assicurazione malattie e in Svizzera dall’INSAI, a condizione che il richiedente comprovi il suo diritto alle prestazioni.
Se il richiedente non dispone di alcuna attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni, l’istituzione del luogo di dimora chiede all’istituzione competente di inviarle tale attestazione.
Art. 14 Trasferimento del luogo di dimora
- Per l’applicazione dell’articolo 20 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della dimora. L’attestazione può essere inviata anche all’istituzione del luogo di dimora.
Art. 15 Rimborso delle spese
Gli importi dovuti dalle istituzioni degli Stati contraenti giusta l’articolo 20 capoverso 5 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un conteggio dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda di rimborso.
Art. 16 Inoltro delle richieste di prestazioni
Le persone residenti in Svizzera che richiedono prestazioni secondo le norme giuridiche del Montenegro in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale inoltrano la loro richiesta, direttamente o per il tramite dell’INSAI, all’istituzione competente menzionata all’articolo 2 capoverso 2 o, nel caso in cui quest’ultima non fosse conosciuta, all’organismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 capoverso 1 numero 1.
Le persone residenti nel Montenegro che richiedono prestazioni secondo le norme giuridiche svizzere in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale inoltrano la loro richiesta, direttamente o tramite l’istituzione corrispondente del Montenegro e dell’INSAI, al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni.
Art. 17 Notifica delle decisioni
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici.
Art. 18 Rimedi giuridici
Le persone residenti in Svizzera possono fare opposizione contro le decisioni delle istituzioni competenti del Montenegro presso le medesime e interporre ricorso contro le decisioni su opposizione presso il competente tribunale del Montenegro.
Le persone residenti nel Montenegro possono fare opposizione contro le decisioni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso il medesimo e interporre ricorso contro le decisioni su opposizione presso il tribunalecantonale delle assicurazioni menzionato nei rimedi giuridici. Contro la sentenza emanata dal tribunale cantonale delle assicurazioni può successivamente essere interposto un ricorso di diritto pubblico presso la Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi devono essere presentati direttamente o tramite l’organismo di collegamento del Montenegro di cui all’articolo 2 capoverso 1 numero 1. L’organismo di collegamento annota la data di ricevimento sull’atto scritto.
Art. 19 Infortuni non professionali
Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali coperti dalle norme giuridiche svizzere.
Titolo IV Disposizioni diverse
Art. 20 Risarcimento di danni
Nei casi menzionati nell’articolo 32 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo l’intero importo del credito se l’istituzione dell’altro Stato contraente ne fa richiesta.
Art. 21 Statistiche
Gli organismi di collegamento dei due Stati contraenti si scambiano ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche, suddivise per tipo di prestazione, danno indicazioni sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Art. 22 Obbligo d’informare
I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento menzionati nell’articolo 2, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità al lavoro e al guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti od obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Convenzione e alle disposizioni della Convenzione.
Le istituzioni si informano reciprocamente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento di cui all’articolo 2 capoverso 1, su qualsiasi modifica ai sensi del capoverso 1 loro comunicata.
Art. 23 Documenti ed esami medici
L’istituzione di uno degli Stati contraenti trasmette gratuitamente a quella dell’altro Stato contraente tutta la documentazione medica di cui dispone in relazione all’invalidità della persona che ha richiesto o percepisce una prestazione.
Se l’istituzione di uno Stato contraente chiede un rapporto medico dettagliato (modulo concordato) per una persona che ha richiesto o che percepisce una prestazione, l’istituzione dell’altro Stato contraente organizza l’esame richiesto sul territorio in cui risiede l’interessato conformemente alle norme giuridiche cui è soggetta e alle tariffe applicabili nello Stato di residenza.
Le spese menzionate nel capoverso 2 vengono rimborsate dall’istituzione richiedente su presentazione di un conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.
Art. 24 Ulteriori esami e informazioni
Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questo Stato contraente menzionato nell’articolo 2 di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste dalle proprie norme giuridiche. L’istituzione competente è libera di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.
Art. 25 Spese amministrative
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Art. 26 Entrata in vigore e validità
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane valido per la sua stessa durata.
Il presente Accordo amministrativo può essere completato o modificato di comune accordo dalle competenti autorità dei due Stati contraenti. Fatto a Podgorica il 7 ottobre 2010, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua montenegrina, le due versioni facenti parimenti fede.
Per l’Ufficio federale Erwin Hofer | Per il Ministero del lavoro, Suad Numanović |