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Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Repubblica di Turchia Conchiusa ad Ankara il 1° maggio 1969 Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 1970 Ratificata con strumenti scambiati l’11 novembre 1971 Entrata in vigore il 1° gennaio 1972 con effetto dal 1° gennaio 1969

RU 1971 1772; FF 1969 II 1085

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero ed
il Governo della Repubblica di Turchia

animati dal desiderio di disciplinare la situazione dei cittadini dei due Stati alla luce delle legislazioni turche e svizzere concernenti le assicurazioni sociali, hanno convenuto di conchiudere una Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari,

(se ne onzettono i nomi)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

La presente convenzione si applica

A. In Turchia:
  1. alle legislazioni concernenti le assicurazioni sociali dei lavoratori salariati (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, decessi, infortuni sul lavoro e malattie professionali);
  2. alle legislazioni concernenti la Cassa pensione dei funzionari e degli impiegati dello Stato;
  3. 2 alle legislazioni concernenti le assicurazioni sociali degli indipendenti;
  4. 3 alle legislazioni concernenti le casse pensioni delle banche, delle camere di commercio e d’industria, delle società d’assicurazione e delle borse;
B. In Svizzera:
  1. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
  2. alla legislazione federale sull’assicurazione invalidità;
  3. alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
  4. alla legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.

La presente Convenzione è applicabile anche a tutte le leggi ed ordinanze che codificano, modificano o integrano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

La presente Convenzione è parimenti applicabile:

  1. alle disposizioni legali che danno origine a un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreché un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
  2. alle disposizioni legali intese ad estendere a nuove categorie di beneficiari i regimi in vigore, soltanto se il Governo delle Parti interessate non notifichi al Governo dell’altra Parte la sua opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di questi atti.

Art. 2

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente Convenzione e del Protocollo finale, i cittadini di una Parte contraente, nonché i loro familiari e superstiti, i cui diritti siano fondati su detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi ed ammessi ai benefici della legislazione dell’altra Parte, alle stesse condizioni che valgono per i cittadini di questa Parte.

Il principio dell’uguaglianza di trattamento enunciato al paragrafo 1 non è applicabile per quanto riguarda le disposizioni legali svizzere relative all’assicurazione pensioni facoltativa dei cittadini svizzeri all’estero, all’assicurazione pensioni dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera ed alle prestazioni di soccorso versate a persone anziane ed a invalidi svizzeri residenti all’estero.

Art. 3

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini turchi e svizzeri che hanno diritto a prestazioni di sicurezza sociale in applicazione delle legislazioni menzionate all’articolo 1, ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve, dette prestazioni sono accordate dall’una delle Parti ai cittadini dell’altra Parte residenti in un terzo Paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo Paese.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 4

I cittadini di una Parte contraente che svolgono un’attività professionale soggiaciono alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio esercitano la loro attività.

Qualora, in virtù dei principio enunciato al paragrafo 1, una persona è affiliata alle assicurazioni pensioni delle due Parti per attività svolta sul territorio delle due Parti, alle assicurazioni di ognuna delle due Parti i contributi sono dovuti soltanto in funzione dell’attività svolta nel loro territorio rispettivo.

Art. 5

In deroga all’articolo 4 paragrafo 1 i cittadini svizzeri sono affiliati alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e decesso turche solo se ne fanno domanda.

Il principio enunciato all’articolo 4 paragrafo 1 comporta le eccezioni seguenti:

  1. I lavoratori salariati di un’azienda, la quale abbia la sede sul territorio di una delle Parti contraenti, inviati sul territorio dell’altra Parte per svolgere un’attività temporanea, soggiaciono, per un periodo iniziale di 24 mesi, alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’azienda.
  2. Se il soggiorno oltrepassa detto termine, l’assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che sarà convenuto, di comune accordo, dalle competenti autorità delle due Parti.
  3. I lavoratori salariati di imprese di trasporto aventi la loro sede sul territorio di una delle Parti sono sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio l’impresa ha la sua sede come se fossero occupati su questo territorio. Tuttavia, quando l’impresa ha, sul territorio dell’altra Parte, una succursale od una rappresentanza permanente, i lavoratori che vi sono occupati soggiaciono alla legislazione della Parte in cui si trovano, tranne coloro che vi sono inviati a titolo non permanente.
  4. I lavoratori salariati di un servizi o ufficiale distaccati da una delle Parti nell’altra sono sottoposti alle disposizioni legali della Parte dalla quale sono distaccati.
  5. I capoversi a e b si applicano a tutti i lavoratori salariati senza distinzione di cittadinanza.

Art. 6

I cittadini di una delle Parti contraenti inviati come membri di missioni diplomatiche e sedi consolari di questa Parte sul territorio dell’altra soggiaciono alla legislazione della prima Parte.

I cittadini di una delle Parti assunti sul territorio dell’altra presso una missione diplomatica od una sede consolare della prima Parte, soggiaciono alla legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per l’applicazione della legislazione della prima Parte entro 6 mesi dall’inizio della loro attività o dall’entrata in vigore della presente convenzione.

Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia ai cittadini di una Parte contraente impiegati al servizio personale di una persona di cui al paragrafo 1 quando hanno la stessa cittadinanza di quest’ultima.

I paragrafi da 1 a 3 non sono applicabili ai membri onorari delle sedi consolari ed ai loro impiegati.

Art. 7

Le competenti autorità delle Parti contraenti possono accordarsi per ammettere eccezioni alle norme stabilite negli articoli da 4 a 6.

Titolo III Disposizioni particolari

Capo 1 Invalidità, vecchiaia e decesso

Sezione A: Applicazione della legislazione svizzera

Art. 8

I cittadini turchi hanno diritto alle rendite ordinarie ed agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.

Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritto un cittadino turco che non risiede in Svizzera non raggiunga il dieci percento della rendita ordinaria completa, detto cittadino turco ha solo diritto ad un’indennità unica uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino turco che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità. Qualora l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al dieci percento ma inferiore al venti percento della rendita ordinaria completa, il cittadino turco che non risiede in Svizzera o che la lascia definitivamente può scegliere fra il versamento della rendita o dell’indennità unica. Nel caso in cui l’assicurato non risieda in Svizzera, questa scelta deve effettuarsi quando domanda la rendita o quando lascia la Svizzera, se ha già beneficiato di una rendita in Svizzera. Qualora l’indennità unica sia stata versata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti non possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.

Art. 9

I cittadini turchi residenti in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera se, immediatamente prima dei verificarsi dell’invalidità, hanno pagato i contributi dell’assicurazione svizzera almeno per un anno intero.

Le mogli e le vedove di cittadinanza turca che non esercitano una attività lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza residenti in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando risiedono in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.

Art. 10

I cittadini turchi hanno diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.

Le rendite ordinarie degli assicurati con un grado d’invalidità inferiore al cinquanta percento non possono essere versate ai cittadini turchi che lasciano definitivamente la Svizzera. Qualora un cittadino turco beneficiario di una semi‑rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera risiede all’estero, questa rendita continua ad essergli versata senza modifiche se l’invalidità di cui soffre si aggrava.

Per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino turco o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali turche sono considerati come periodi contributivi svizzeri, in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzioni compiuti secondo le legislazione turca indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.

Le rendite ordinarie di vecchiaia o per superstiti dell’assicurazione svizzera che sostituiscono una rendita d’invalidità, fissata secondo il paragrafo precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere tenendo conto esclusivamente dei periodi contributivi svizzeri. I periodi turchi d’assicurazione, visto l’articolo 12, che non dessero eccezionalmente diritto ad una prestazione turca analoga, sono però tenuti in considerazione per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo delle rendite svizzere summenzionate.

Art. 10a4

In deroga agli articoli 8 e 12 della Convenzione, i cittadini turchi hanno la facoltà di chiedere il trasferimento alle assicurazioni turche dei contributi versati a loro favore all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, a patto tuttavia che essi non abbiano ancora beneficiato di nessuna prestazione delle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzere e che abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Turchia o in uno Stato terzo. Quando dei contributi sono stati versati all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera a favore di ambedue i coniugi, essi possono chiedere individualmente il trasferimento dei contributi versati a loro favore. Tuttavia, se è stato effettuato solamente il trasferimento dei contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto a una rendita semplice dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

I cittadini turchi i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali turche in applicazione dei paragrafo primo, nonché ai loro superstiti, non possono più far valere diritto alcuno nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera in virtù dei suddetti contributi.

I contributi vengono trasferiti all’Istituto turco delle assicurazioni sociali che li attribuisce all’organismo assicuratore competente giusta la legislazione turca. Questi contributi e i periodi relativi sono assimilati a dei contributi e a dei periodi turchi per l’apertura del diritto a una pensione turca e per il suo calcolo. Qualora, dai contributi trasferiti, non risultasse nessun vantaggio per l’assicurato o i suoi superstiti nelle assicurazioni pensioni turche, l’organismo competente precitato rimborsa agli interessati i contributi trasferiti a suo tempo.

Art. 11

I cittadini turchi hanno diritto, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri, alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione invalidità fino a quando mantengono il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima della data in cui domandano la rendita, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno dieci anni quando si tratta di una rendita di vecchiaia e d’invalidità o di una rendita di vecchiaia, e per almeno cinque anni quando si tratta di una rendita di superstiti e d’invalidità o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Sezione B: Applicazione della legislazione turca

Art. 12

I periodi contributivi compiuti nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono totalizzati con i periodi compiuti secondo la legislazione turca per l’apertura del diritto ad una pensione di vecchiaia o per superstiti secondo quest’ultima legislazione, in quanto non si sovrappongono. Questa disposizione si applica soltanto se la durata di contribuzione è, in base alla legislazione turca, almeno di 360 giorni o di 12 mesi, a seconda dei casi.

Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di contribuzione siano stati compiuti in un’attività soggetta ad un regime speciale, per l’ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svizzera nella stessa attività. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l’assicurato noti adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l’ammissione al beneficio delle prestazioni dei regime generale.

Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione turca è concessa tenendo conto dei periodi contributivi svizzeri, essa è calcolata come segue:

  1. Il competente istituto assicurativo turco determina anzitutto l’ammontare della prestazione cui potrebbero aver diritto l’assicurato o i suoi superstiti se tutti i periodi contributivi di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2 fossero stati compiuti secondo la legislazione che questo organismo deve applicare. Tuttavia il salario da prendere in considerazione si determina soltanto sulla base dei salari soggetti ai contributi durante il periodo d’assicurazione compiuto in Turchia.
  2. In base a questo ammontare elevato, ove occorra, fino all’importo della pensione minima garantito dalla legislazione turca, l’organismo competente determina la prestazione dovuta prorata della durata dei periodi compiuti secondo la legislazione che applica, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti sulla base delle legislazioni delle due Parti.

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Art. 13

Qualora, sulla base dei soli periodi contributivi compiuti secondo la legislazione turca, un assicurato non può far valere un diritto ad una pen. sione d’invalidità ai termini di questa legislazione, i periodi contributivi compiuti nel l’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono totalizzati nella misura in cui è necessario per l’apertura al diritto alla detta prestazione, in quanto questi periodi non si sovrappongano. Questa disposizione si applica soltanto se la durata di contribuzione è, in base alla legislazione turca, almeno di 360 giorni o di 12 mesi, a seconda dei casi.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se l’assicurato è al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità svizzera.

Art. 14

Qualora un assicurato, residente in Turchia, al beneficio di una semirendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera diventa invalido ai sensi della legislazione turca ed ha diritto ad una prestazione d’invalidità secondo la legislazione turca, tenendo conto dei soli periodi contributivi compiuti sulla base della legislazione turca, escludendo quelli considerati per determinare la semi‑rendita svizzera, beneficia pure di quella prestazione.

Art. 15

Per l’applicazione degli articoli da 12 a 14,

  1. Quando una persona è stata assoggettata all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera prima d’essere soggetta alla legislazione turca, l’inizio del suo assoggettamento alla predetta assicurazione svizzera è considerato come inizio dell’assoggettamento alla legislazione turca indicata all’articolo 1 paragrafo 1 alinea A lettera a.
  2. Per la totalizzazione dei periodi contributivi e la determinazione dell’ammontare delle prestazioni prorata, un mese intero di contribuzione al l’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera è considerato come 30 giorni od un mese di contribuzione compiuto conformemente alla legislazione turca, a seconda dei casi.

Art. 16

I periodi contributivi compiuti sulla base delle disposizioni legali svizzere sono presi in considerazione per essere ammessi al l’assicurazione facoltativa continuata turca.

Capo 2 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 17

I cittadini turchi e svizzeri, come pure i cittadini di un paese terzo assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, vittime di un infortunio sul lavoro o contraenti una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono domandare all’istituto assicurativo competente di quest’ultima Parte tutte le prestazioni in natura necessarie.

Se i cittadini turchi e svizzeri, come pure i cittadini d’un paese terzo, hanno diritto, secondo le disposizioni legali di una delle Parti contraenti, a prestazioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, essi fruiscono parimenti di tali prestazioni, ove abbiano trasferito la loro residenza, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto assicurativo competente. Il consenso al trasferimento del domicilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione d’ordine medico e se la persona si reca dai propri familiari.

Le prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accordate conformemente alle disposizioni legali applicabili all’istituto assicurativo del luogo di residenza designato dalle autorità competenti.

Protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza devono essere concesse salvo per casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto assicurativo debitore.

Art. 18

Eccettuate le rendite, le indennità per spese funerarie e gli aumenti per terze persone, le prestazioni in contanti pagabili a cittadini turchi e svizzeri giusta le disposizioni legali di una delle parti contraenti sono versate nei casi previsti all’articolo 17 paragrafi 1 e 2 dall’istituto assicurativo competente, su richiesta dell’istituto assicurativo debitore e conformemente alla legislazione applicabile a quest’ultimo.

L’istituto assicuratore debitore comunica, su domanda, l’ammontare e la durata massima delle prestazioni in contanti cui l’interessato ha diritto.

Art. 19

L’istituto assicurativo debitore rifonde le spese delle prestazioni fornite giusta gli articoli 17 e 18 all’istituto assicurativo che le ha anticipate, ad eccezione delle spese d’amministrazione. Per quel che riguarda le prestazioni indicate all’articolo 17, il rimborso può essere a forfait, secondo una procedura che deve essere concordata fra le autorità competenti.

Art. 20

In caso di malattia professionale, i competenti istituti d’assicurazione delle Parti contraenti applicano la propria legislazione.

Art. 21

Per determinare il diritto alle prestazioni ed il grado di riduzione della capacità di guadagno in caso d’infortunio sul lavoro / malattia professionale secondo le disposizioni legali di una delle Parti, si prendono in considerazione gli infortuni/malattie riconosciute come infortuni/malattic professionali in base alle disposizioni di legge dell’altra Parte.

Nel caso d’infortunio sul lavoro / malattie professionali successive coperti dalle assicurazioni delle due Parti, le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni in contanti calcolate in funzione del grado di riduzione della capacità di guadagno.

  1. Per l’infortunio sul lavoro/malattia professionale prodottasi anteriormente, si continuano a versare le prestazioni in contanti. Se il diritto alle prestazioni è acquisito solo in applicazione del paragrafo 1, il competente istituto assicurativo versa le prestazioni in contanti conformemente al grado di riduzione della capacità di guadagno risultante da questo infortunio sul lavoro/malattia professionale.
  2. Per il nuovo infortunio sul lavoro/malattia professionale, il competente istituto assicurativo determina la prestazione sulla base del grado di riduzione della capacità di guadagno risultante dall’infortunio sul lavoro/malattia professionale che deve prendere in considerazione conformemente alla legislazione nazionale che gli è applicabile.

Art. 22

Ove una persona cui spetti una prestazione secondo le disposizioni legali di una Parte per un danno cagionato sul territorio dell’altra ed abbia il diritto di esigere, rispetto ad un terzo il risarcimento del danno, sono applicabili le disposizioni seguenti:

  1. da lato turco è riconosciuta la surrogazione dell’istituto assicurativo svizzero nel diritto dell’assicurato giusta la legislazione svizzera;
  2. da lato svizzero è riconosciuto il diritto proprio dell’istituto assicurativo turco nei riguardi del terzo giusta la legislazione turca.

Se istituti assicurativi delle due Parti, in applicazione al paragrafo 1, hanno diritto al risarcimento circa prestazioni assegnate per lo stesso evento, sono considerati creditori solidali e l’importo ricuperato deve essere diviso fra loro, proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di essi.

Capo 3 Assegni familiari

Art. 23

I lavoratori agricoli turchi i cui figli non vivono in Svizzera hanno diritto, per tutta la durata dei loro impiego in Svizzera, agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale svizzera.

Titolo IV Diversi

Art. 24

Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:

  1. Il Ministero della Sicurezza sociale e i ministeri incaricati, ciascuno nell’ambito che li concerne, dell’applicazione delle legislazioni enumerate all’articolo 1 paragrafo 1 lettera A della Convenzione;
  2. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.6

Le autorità competenti:

  1. concludono gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione;
  2. si comunicano tutte le informazioni relative alle misure prese per l’applicazione della presente Convenzione;
  3. si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione;
  4. possono in particolare convenire che ogni Parte contraente designi enti di collegamento;
  5. fissano di comune accordo disposizioni relative alla modifica d’atti giudiziari.

Art. 25

Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità e gli istituti assicurativi competenti si prestano i loro buoni uffici come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.

Per valutare il grado d’invalidità, gli istituti assicurativi di ogni Parte contraente si servono, se è il caso, di constatazioni mediche e di informazioni attinte presso istituti assicurativi dell’altra Parte, pur riservandosi il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di loro scelta.

Art. 26

Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questa Parte è esteso ai documenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altra Parte.

Le autorità o gli istituti assicurativi competenti delle due Parti dispensano dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari tutti gli atti, certificati e documenti da produrre per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 27

I documenti da prodursi in applicazione della presente Convenzione possono essere stesi in una delle lingue ufficiali dalle Parti contraenti.

Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti assicurativi delle due parti possono corrispondere fra loro nella loro lingua ufficiale, sia direttamente, sia con la mediazione di istituti di collegamento, secondo modalità da fissare per accordo amministrativo.

Art. 28

Le domande, le dichiarazioni od i ricorsi da presentarsi entro un termine prefisso a un’istituzione di una delle Parti contraenti, sono reputati tempestivi ancorché siano stati presentati entro quel termine a un’istituzione analoga dell’altra Parte. In tal caso, questa istituzione li trasmette senza indugio all’istituzione competente della prima Parte precisando la data in cui furono ricevuti.

Art. 29

Le istituzioni debitrici di prestazioni in applicazione della presente Convenzione se ne liberano validamente pagando nella moneta del loro Paese, al corso di cambio vigente il giorno del trasferimento.

I trasferimenti che attengono all’esecuzione della presente Convenzione e del suo Protocollo finale non possono essere sottoposti alle disposizioni limitanti il commercio delle divise.

Art. 30

Tutte le difficoltà concernenti l’applicazione della presente Convenzione sono appianate di concerto dalle autorità competenti delle due Parti.

Quando le difficoltà non potessero essere composte per questa via, la controversia sarà sottoposta ad un tribunale arbitrale che dovrà risolverla secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Le Parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, la composizione e la procedura di questa istituzione.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

La presente Convenzione non dà diritto alcuno per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Ogni periodo assicurativo come pure ogni periodo di residenza compiuto sotto la legislazione delle Parti contraenti prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione è considerato per la determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un diritto è giustificato, in virtù della presente convenzione, se è riferito all’evento della vecchiaia o dei decesso, anche se questo evento si è realizzato anteriormente all’entrata in vigore della detta Convenzione. Tuttavia le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono concesse, giusta le disposizioni della presente convenzione, solo per eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 1959, sempreché le quote non siano state rimborsate, in ossequio all’articolo 18 paragrafo 3 della legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti. 7

La presente Convenzione non è applicabile ai diritti tacitati mediante pagamento di un’indennità globale o rimborso delle quote.

Art. 32

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 33

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica con effetto retroattivo al primo gennaio 1969.

Art. 34

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, denuncia che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

In caso di denuncia della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione in base alle disposizioni della detta Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto ad Ankara il 1° maggio 1969, in due esemplari, nelle lingue francese e turca, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Si omettono le firme)

Protocollo finale
concernente la Convenzione di sicurezza sociale
fra la Svizzera e la Turchia

All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Turchia (chiamata qui di seguito Convenzione), i plenipotenziari delle due Parti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

  1. Ogni Parte dichiara di non volere frapporre ostacolo alcuno all’applicazione dell’assicurazione facoltativa o continuata dell’altra sul suo territorio.
  2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 della Convenzione, l’articolo 90 della legge del 13 giugno 19118 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni che prevede una riduzione delle prestazioni pagate agli stranieri non è applicabile né ai cittadini turchi né ai loro superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza.
  3. Ai sensi della Convenzione, il termine «risiedere» significa dimorare abitualmente.
  4. Nel caso dell’articolo 5 paragrafo 2 lettera b della Convenzione, le imprese di trasporto di una delle Parti contraenti designano all’istituto assicurativo competente dell’altra Parte le persone distaccate a titolo non permanente.
  5. L’indennità unica prevista all’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione è pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dell’evento assicurato in base al diritto svizzero od al valore attuale di detta rendita al momento in cui l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera, qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita.
  6. I cittadini turchi domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo che non superi tre mesi all’anno civile non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione. D’altra parte, i periodi durante i quali i cittadini turchi residenti in Svizzera sono stati esonerati dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non verranno considerati nel computo dei termini previsti al detto articolo.
  7. I cittadini turchi non domiciliati in Svizzera che, a seguito di una malattia o di un infortunio, hanno dovuto abbandonare la loro attività in Svizzera rimanendovi però fino al verificarsi dell’invalidità, sono considerati come assicurati nell’assicurazione invalidità svizzera.
  8. I rimborsi dei contributi pagati all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti effettuati prima dell’entrata in vigore della Convenzione non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione dell’articolo 11 della Convenzione; in questi casi però, l’ammontare dei contributi è scontato su quello delle rendite da versare.
  9. I contributi versati nell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti che sono stati rimborsati ai cittadini turchi non possono più essere ritrasferiti all’assicurazione svizzera. Nessun diritto non può più derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.
  10. Le disposizioni della convenzione concernenti la collaborazione amministrativa e medica come pure gli articoli 22 e 29 si applicano in Turchia anche agli infortuni non professionali coperti dal competente istituto assicurativo svizzero.
  11. In applicazione delle legislazioni attualmente in vigore nei Cantoni svizzeri, i lavoratori turchi in Svizzera non occupati nell’agricoltura hanno un diritto agli assegni per i figli in favore dei figli che non vivono in Svizzera.
  12. Da lato turco si assicura che in caso d’introduzione di una legislazione sugli assegni familiari, la Turchia è pronta a concludere con la Svizzera un accordo complementare in merito sulla base del principio dell’uguaglianza di trattamento.
  13. I trasferimenti indicati all’articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione comprendono tra l’altro le prestazioni d’assicurazione, i contributi all’assicurazione facoltativa o continuata ed i versamenti derivanti dalla riparazione di danni, conformemente all’articolo 22 della Convenzione.
  14. Circa l’invalidità, l’articolo 31 paragrafo 3 della Convenzione, si applica pure nel caso in cui l’assicurato risieda ancora sul territorio della Parte in cui s’è prodotta l’invalidità al momento dell’entrata in vigore della Convenzione.
  15. Tuttavia le prestazioni che erano state accordate da una delle Parti ed il cui versamento era stato sospeso in applicazione della legislazione di questa Parte, essendo l’avente diritto partito per l’estero, saranno versate a partire dal momento in cui la Convenzione entrerà in vigore e sotto riserva delle sue disposizioni.
  16. Qualora i lavoratori turchi non godano già di un’assicurazione per le cure medico‑farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli può detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate.
  17. L’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera è facilitata nel seguente modo:a.quando un cittadino di una Parte trasferisca la propria residenza dalla Turchia alla Svizzera ed esce dall’assicurazione malattia turca, deve essere accettato, indipendentemente dalla sua età, da una cassa malati svizzera designata dalla competente autorità svizzera; egli può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le spese mediche e farmaceutiche, a condizione:–che soddisfi le altre prescrizioni d’ammissione,–che, prima di trasferire la residenza, sia stato affiliato ad un istituto d’assicurazione malattia turca,–che, entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Turchia, faccia domanda d’ammissione ad una cassa svizzera, e–che il cambiamento di residenza non avvenga al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo;b.la moglie ed i figli d’età inferiore a 20 anni di un cittadino di una Parte, che soddisfano le condizioni sopraenunciate, beneficiano del medessimo diritto d’ammissione, per le cure mediche e farmaceutiche, ad una cassa malati riconosciuta, la co‑assicurazione essendo assimilata all’affiliazione;c.per le prestazioni di maternità, i periodi d’assicurazione compiuti presso l’assicurazione malattia turca vengono computati unicamente ove l’assicurato sia stato affiliato da 3 mesi ad una cassa malati svizzera.
  18. 16. a. Quando un cittadino di una Parte che è stato affiliato ad una cassa malati svizzera riconosciuta trasferisce la propria residenza in Turchia e va a lavorare in un’azienda soggetta alle assicurazioni malattia e maternità, i periodi d’assicurazione compiuti nella predetta cassa svizzera sono computati per l’acquisizione del diritto alle prestazioni in contanti ed in natura per, sé e per i membri della sua famiglia nelle assicurazioni turche summenzionate. b.I cittadini turchi o svizzeri residenti in Turchia al beneficio di una pensione o di una rendita turca parziale oppure completa, come pure i membri della loro famiglia, hanno diritto alle prestazioni in natura, secondo la legislazione turca, in caso di malattia.

Fatto ad Ankara, il 1° maggio 1969, in due esemplari, nelle lingue francese e turca, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Si omettono le firme)