La presente convenzione si applica
A. In Turchia:- alle legislazioni concernenti le assicurazioni sociali dei lavoratori salariati (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, decessi, infortuni sul lavoro e malattie professionali);
- alle legislazioni concernenti la Cassa pensione dei funzionari e degli impiegati dello Stato;
- 2 alle legislazioni concernenti le assicurazioni sociali degli indipendenti;
- 3 alle legislazioni concernenti le casse pensioni delle banche, delle camere di commercio e d’industria, delle società d’assicurazione e delle borse;
- alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- alla legislazione federale sull’assicurazione invalidità;
- alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
- alla legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.
La presente Convenzione è applicabile anche a tutte le leggi ed ordinanze che codificano, modificano o integrano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.
La presente Convenzione è parimenti applicabile:
- alle disposizioni legali che danno origine a un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreché un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
- alle disposizioni legali intese ad estendere a nuove categorie di beneficiari i regimi in vigore, soltanto se il Governo delle Parti interessate non notifichi al Governo dell’altra Parte la sua opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di questi atti.