Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la detta Convenzione, che saranno vittime di infortuni del lavoro avvenuti sul suo territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento ch’esso assicura a’ suoi propri sudditi in materia di riparazione di danni cagionati da infortuni del lavoro.
Questa parità di trattamento sarà assicurata ai lavoratori esteri e ai loro aventi diritto, senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti che, in virtù di questo principio, un Membro o i suoi sudditi dovessero fare fuori del territorio di detto Membro, le disposizioni da prendere saranno regolate, se è necessario, da accordi speciali conchiusi con i Membri interessati.