L’autorità competente in ogni Paese può concedere deroghe temporanee al tenore stabilito nell’articolo 1 capoverso b e alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente convenzione, entro i limiti e i termini da stabilire dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, qualora esistano.
In siffatti casi, il membro interessato indica, nei propri rapporti sull’applicazione della presente convenzione, di essere tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro , lo stato della propria legislazione e della propria prassi riguardo ai problemi oggetto di tale deroga nonché i progressi realizzati in vista dell’applicazione completa delle disposizioni dell’applicazione.
Scaduto che sia un triennio dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza un rapporto speciale concernente l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 e contenenti quelle proposte ritenute opportune per introdurre provvedimenti in proposito.