Nel caso in cui i lavoranti dell’uno dei due Stati, regolarmente ammessi a lavorare nell’altro Stato, cadessero disoccupati, essi dovranno rivolgersi al servizio pubblico di collocamento più vicino alla loro residenza. Questi lavoranti fruiranno delle prestazioni a cui hanno diritto gli attinenti dello Stato di residenza da parte delle istituzioni d’assicurazione contro la disoccupazione propriamente dette o di quelle di soccorso in caso di disoccupazione.
Le prestazioni di cui al presento articolo sono:
- Nella Svizzera:
- Le prestazioni ordinarie e straordinarie delle casse d’assicurazione contro la disoccupazione riconosciute dalla Confederazione, e le indennità di crisi versato ai disoccupati nel bisogno dai Cantoni e dai comuni con l’aiuto finanziario della Confederazione.
- In Francia:
- Le prestazioni delle casse mutue e sindacali di disoccupazione e delle istituzioni pubbliche d’assistenza ai disoccupati di qualsiasi genere, sussidiate dallo Stato.