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Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 Fatto a Ginevra il 20 marzo 1992 Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 1993 Applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera dal 20 gennaio 1993 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 gennaio 1994

RU 1994 1804 ; FF 1993 II 317

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2025)

Capitolo I Obiettivi

Art. 1 Obiettivi

Gli obiettivi dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (in seguito denominato «il presente Accordo»), alla luce delle disposizioni della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, sono:

  1. favorire la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente lo zucchero nel mondo;
  2. fornire un quadro per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e sui mezzi atti a migliorare l’economia zuccheriera mondiale;
  3. facilitare il commercio dello zucchero mediante la raccolta e la diffusione di informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti;
  4. incoraggiare l’aumento della domanda di zucchero, segnatamente per nuove utilizzazioni.

Capitolo II Definizioni

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione internazionale dello zucchero di cui all’articolo 3;
  2. Per «Consiglio» s’intende il Consiglio internazionale dello zucchero di cui all’articolo 3 paragrafo 3;
  3. Per «membro» s’intende una Parte al presente Accordo;
  4. Per «votazione speciale» s’intende una votazione che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai Membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi da almeno la metà dei Membri presenti e votanti;
  5. Per «votazione a maggioranza semplice» s’intende una votazione che richiede più della metà del totale dei voti espressi dai Membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi da almeno la metà dei Membri presenti e votanti;
  6. Per «anno» s’intende l’anno civile;
  7. Il termine «zucchero» indica lo zucchero in tutte le forme commerciali riconosciute, ottenuto dalla canna da zucchero o dalla barbabietola da zucchero, comprese le melasse commestibili o meno, gli sciroppi e qualsiasi altra forma di zucchero liquido, ma non le melasse finali, né gli zuccheri non centrifugati di qualità inferiore prodotti con metodi primitivi;
  8. «Entrata in vigore» indica la data alla quale il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 40;
  9. Per «mercato libero» s’intende il totale delle importazioni nette del mercato mondiale, ad eccezione di quelle che risultano dall’applicazione di accordi speciali come quelli definiti al capitolo IX dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1977;
  10. Per «mercato mondiale» s’intende il mercato internazionale dello zucchero, che comprende lo zucchero commercializzato sul mercato libero o in base ad accordi speciali come quelli definiti al capitolo IX dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1977.

Capitolo III Organizzazione internazionale dello zucchero

Art. 3 Continuazione, sede e struttura dell’Organizzazione internazionale dello zucchero

L’Organizzazione internazionale dello zucchero, istituita con l’Accordo internazionale sullo zucchero del 1968 e prorogata in virtù degli accordi internazionali sullo zucchero del 1973, del 1977, del 1984 e del 1987 1 , continua ad esistere allo scopo di garantire l’attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne l’applicazione. La sua composizione, i suoi poteri e le sue funzioni sono definiti nel presente Accordo.

L’Organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione del Consiglio adottata con votazione speciale.

L’Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del Consiglio internazionale dello zucchero, del comitato amministrativo, del direttore esecutivo e del personale.

Art. 4 Membri dell’Organizzazione

Ogni Parte al presente Accordo è membro dell’Organizzazione.

Art. 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative

Ogni riferimento, nel presente Accordo, al termine «governo» o «governi» s’intende applicabile anche alla Comunità economica europea o a qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità nel negoziato, nella conclusione e nell’applicazione di accordi internazionali riguardanti in particolare i prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente Accordo a firma, ratifica, accettazione o approvazione, oppure a notifica di applicazione a titolo provvisorio o ad adesione, va interpretato, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, come riferentesi alla firma, alla ratifica, all’accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio o all’adesione da parte di tali organizzazioni intergovernative.

Art. 6 Privilegi e immunità

L’Organizzazione è dotata della personalità giuridica internazionale.

L’Organizzazione può stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili e ha la capacità di stare in giudizio.

Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione nel territorio del Regno Unito continuano ad essere regolati dall’Accordo sulla sede, sottoscritto a Londra il 29 maggio 1969 dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dall’Organizzazione internazionale dello zucchero, con gli emendamenti che risultino necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.

Se la sede dell’Organizzazione è trasferita in un Paese Membro dell’Organizzazione, tale Paese stipulerà al più presto un accordo con quest’ultima, che dovrà essere approvato dal Consiglio, riguardante lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti nonché dei rappresentanti dei Paesi membri che si trovano in questo Paese per l’esercizio delle loro funzioni.

Qualora, in virtù dell’accordo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, si applichino altre disposizioni fiscali e in attesa della conclusione di tale accordo, il nuovo membro ospitante è tenuto a:

  1. esentare da qualsiasi imposta le retribuzioni versate dall’Organizzazione ai propri dipendenti, fermo restando che tale esenzione non si applica necessariamente ai suoi cittadini; e
  2. esonerare da qualsiasi imposta il patrimonio, i redditi e altri beni dell’Organizzazione.

In caso di trasferimento della sede dell’Organizzazione in un Paese non membro, il Consiglio deve, prima del trasferimento, ottenere dal governo di questo Paese una conferma scritta con la quale esso s’impegna a:

  1. concludere il più presto possibile un accordo con l’Organizzazione come quello previsto al paragrafo 4 del presente articolo; e
  2. concedere, in attesa della conclusione di tale accordo, le esenzioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Il Consiglio si impegna a concludere, prima del trasferimento della sede, l’accordo di cui al paragrafo 4 del presente articolo con il governo del Paese nel quale l’Organizzazione trasferirà la sua sede.

Capitolo IV Consiglio internazionale dello zucchero

Art. 7 Composizione del Consiglio internazionale dello zucchero

L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale dello zucchero, di cui fanno parte tutti i membri dell’Organizzazione.

Ogni Membro ha un rappresentante in seno al Consiglio e, se lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ogni Membro può inoltre aggiungere al proprio rappresentante o ai suoi supplenti uno o più consiglieri.

Art. 8 Poteri e funzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita tutti i poteri ed adempie, o si adopera per adempiere, tutte le funzioni necessarie all’applicazione delle disposizioni previste dal presente Accordo e al proseguimento della liquidazione del fondo di finanziamento delle giacenze, creato in virtù dell’articolo 49 dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1977, conformemente alla delega da parte del Consiglio del predetto Accordo al Consiglio dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1984 e a quello dell’Accordo internazionale del 1987, in virtù dell’articolo 8 paragrafo 1 di quest’ultimo.

Il Consiglio approva con votazione speciale i regolamenti necessari per l’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e con esso compatibili, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e lo statuto del personale dell’Organizzazione. Il Consiglio può prevedere, nel suo regolamento interno, una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche, senza riunirsi.

Il Consiglio raccoglie e conserva la documentazione necessaria per l’adempimento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo, e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Il Consiglio pubblica una relazione annuale e qualsiasi altra informazione giudicata idonea.

Art. 9 Presidente e vicepresidente del Consiglio

Ogni anno il Consiglio elegge fra le delegazioni un presidente e un vicepresidente, che possono essere rieletti e non vengono retribuiti dall’Organizzazione.

In assenza del presidente, le funzioni connesse a tale carica sono assunte dal vicepresidente. In caso di assenza temporanea simultanea del presidente e del vicepresidente o di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il Consiglio può eleggere tra le delegazioni nuovi titolari di queste cariche, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

Né il presidente né alcun altro membro dell’esecutivo che presiede una riunione ha diritto di voto. Essi possono tuttavia incaricare un’altra persona di esercitare i diritti di voto del Membro che rappresentano.

Art. 10 Sessioni del Consiglio

Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni anno.

Inoltre, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se decide in tal senso o su richiesta:

  1. di cinque membri;
  2. di due o più Membri che detengano, complessivamente, almeno 250 voti ai sensi dell’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25;
  3. o del Comitato amministrativo.

Le sessioni del Consiglio devono essere annunciate ai Membri con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza dove il preavviso sarà almeno di dieci giorni.

Le sessioni si svolgono nella sede dell’Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio presa con votazione speciale. Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi in una sede diversa dalla sede dell’Organizzazione e il Consiglio acconsente, le spese supplementari che ne derivano sono a carico di tale Paese membro.

Art. 11 Voti

Ai fini dell’esercizio del diritto di voto nel quadro del presente Accordo, i Membri dispongono in totale di 2000 voti ripartiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

Qualora i diritti di voto siano sospesi in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 2 del presente Accordo, tali voti sono ripartiti tra gli altri Membri, proporzionalmente alle quote da essi possedute conformemente all’articolo 25. La medesima procedura viene applicata quando sono ristabiliti i diritti di voto del Membro interessato, che è allora incluso nella distribuzione.

Art. 12 Procedura di voto del Consiglio

Ogni Membro dispone per il voto del numero di voti che gli spettano in virtù dell’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25. Non è autorizzato a frazionarli.

Qualsiasi Membro può autorizzare, informandone per iscritto il presidente, qualsiasi altro Membro a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i suoi voti nelle riunioni del Consiglio. Una copia di tale autorizzazione è sottoposta all’esame di ogni commissione per la verifica delle credenziali istituita in applicazione del regolamento interno del Consiglio.

Un Membro autorizzato da un altro Membro ad esprimere i voti attribuiti a quest’ultimo in virtù dell’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, esercita il diritto di voto attenendosi a tale autorizzazione e in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 13 Decisioni del Consiglio

Il Consiglio prende tutte le decisioni e formula tutte le raccomandazioni, in linea di massima, per assenso. Mancando quest’ultimo, tutte le decisioni e raccomandazioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, sempre che il presente Accordo non prescriva una votazione speciale.

Nel calcolo del numero dei voti necessari per l’adozione di qualsiasi decisione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei Membri astenuti e detti Membri non sono considerati «votanti» ai sensi dell’articolo 2, definizioni 4 o 5 a seconda dei casi. Se un Membro fa riferimento alle disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 2 ed i suoi voti sono espressi in una riunione del Consiglio, esso è considerato presente e votante ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Tutte le decisioni adottate dal Consiglio in virtù del presente Accordo sono vincolanti per i Membri.

Art. 14 Cooperazione con altre organizzazioni

Il Consiglio prende tutte le disposizioni che ritiene opportune per la consultazione o la collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e, all’occorrenza, con le organizzazioni intergovernative.

In considerazione del particolare ruolo conferito alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nell’ambito del commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio informa all’occorrenza questo organismo sulle sue attività ed i suoi programmi di lavoro.

Il Consiglio può altresì adottare tutte le disposizioni necessarie per avere positivi contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di zucchero.

Art. 15 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

L’Organizzazione utilizza nel migliore dei modi i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

Per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’Organizzazione non svolge il ruolo di agente esecutivo e non assume alcun impegno finanziario a titolo di garanzie prestate dai Membri o da altre entità. L’appartenenza all’Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i Membri a seguito dei prestiti contratti o concessi da qualsiasi Membro o altra entità nell’ambito di tali progetti.

Art. 16 Ammissione di osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato Membro ad assistere alle sue riunioni in qualità d’osservatore.

Il Consiglio può altresì invitare alle sue riunioni qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 14 paragrafo 1 in qualità di osservatore.

Art. 17 Numero legale per le riunioni del Consiglio

Il numero legale richiesto per le riunioni del Consiglio è costituito dalla presenza di più dei due terzi dei Membri, purché i membri presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti di tutti i Membri ai sensi dell’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25. Se il giorno fissato per l’apertura di una sessione del Consiglio non si raggiunge il numero legale o se, nel corso di una sessione del Consiglio, non si raggiunge il numero legale in tre riunioni consecutive, il Consiglio è convocato sette giorni dopo; a quella data e per il resto della sessione, il numero legale è costituito dalla presenza di più della metà dei Membri, purché i Membri presenti rappresentino più della metà del totale dei voti di tutti i Membri ai sensi dell’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25. Ogni Membro rappresentato giusta l’articolo 12 paragrafo 2 è considerato come presente.

Capitolo V Comitato amministrativo

Art. 18 Composizione del Comitato amministrativo

Il Comitato amministrativo si compone di 18 Membri. Dieci di essi sono in linea di principio i Membri che versano ogni anno i contributi finanziari più importanti, mentre otto Membri sono eletti fra gli altri Membri del Consiglio.

Se uno o più dei dieci Membri che ogni anno versano i contributi finanziari più importanti non desiderano essere nominati automaticamente in seno al Comitato amministrativo, si porrà rimedio a questa lacuna nominando altri importanti contribuenti che accettano di far parte del Comitato. Quando questi dieci Membri del Comitato amministrativo sono stati nominati, gli altri otto Membri del Comitato sono eletti tra gli altri Membri del Consiglio.

L’elezione degli otto Membri supplementari ha luogo ogni anno sulla base dei voti indicati all’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25. I Membri nominati in seno al Comitato amministrativo secondo le disposizioni dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo non prendono parte a questa elezione.

Nessun Membro può far parte del Comitato amministrativo se non ha versato completamente i suoi contributi conformemente all’articolo 26.

Ogni Membro del Comitato amministrativo nomina un rappresentante e può parimenti nominare uno o più supplenti e consiglieri. Inoltre, tutti i Membri del Consiglio possono assistere alle riunioni del Comitato in qualità d’osservatori ed essere invitati a prendere la parola.

Il Comitato amministrativo elegge ogni anno il suo presidente e vicepresidente. Il presidente non ha diritto di voto e può essere rieletto. In assenza del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Il Comitato amministrativo si riunisce di regola tre volte all’anno.

Il Comitato amministrativo si riunisce nella sede dell’Organizzazione, sempre che non decida altrimenti. Se un Membro invita il Comitato a riunirsi in una sede diversa dalla sede dell’Organizzazione e il Comitato acconsente a tale invito, le spese supplementari che ne derivano sono a carico di questo Membro.

Art. 19 Elezione in seno al Comitato amministrativo

I Membri scelti tra i Membri che ogni anno versano i contributi finanziari più importanti sono, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18 paragrafi 1 o 2, nominati in seno al Comitato amministrativo.

L’elezione degli otto Membri supplementari del Comitato amministrativo si svolge in seno al Consiglio. Ogni Membro eleggibile conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 paragrafi 1, 2 e 3 esprime tutti i voti di cui ha diritto in virtù dell’articolo 11 e giusta le disposizioni dell’articolo 25 in favore di un unico candidato. Ogni Membro può esprimere in favore di un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare a norma dell’articolo 12 paragrafo 2. Gli otto candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono eletti.

In caso di sospensione del diritto di voto a carico di un Membro del Comitato amministrativo in virtù di una delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, i Membri che hanno votato a suo favore o che gli hanno attribuito i loro voti conformemente al presente articolo possono, durante il periodo di sospensione, attribuire i loro voti a qualsiasi altro Membro del Comitato.

Se un Membro, che è stato nominato nel Comitato conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 1 o 2, cessa di essere Membro dell’Organizzazione, è sostituito dal successivo contribuente più importante che accetta di far parte del Comitato e, se necessario, una votazione ha luogo per eleggere un membro supplementare del Comitato. Se un Membro eletto in seno al Comitato cessa di essere Membro dell’Organizzazione, si procede ad un’elezione per sostituirlo. Ogni Membro, che abbia votato per il Membro che ha cessato di far parte dell’Organizzazione o che gli ha abbia attribuito i propri voti, e che non voti a favore del Membro eletto al posto vacante in seno al Comitato, può attribuire i propri voti a un altro membro del Comitato.

In casi speciali e previa consultazione del membro del Comitato amministrativo a favore del quale ha votato o al quale ha attribuito i propri voti conformemente alle disposizioni del presente articolo, un Membro può ritirare i propri voti a suo favore per il resto dell’anno. Egli può attribuirli ad un altro Membro del Comitato amministrativo, al quale non può però ritirarli durante il resto dell’anno. Il Membro del Comitato amministrativo al quale sono stati ritirati i voti conserva il proprio seggio nel Comitato per il resto dell’anno. Qualsiasi provvedimento preso in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è valido dopo che il presidente del Comitato amministrativo ne è stato informato per iscritto.

Art. 20 Delega dei poteri del Consiglio al Comitato amministrativo

Il Consiglio può, con votazione speciale, delegare al Comitato amministrativo l’esercizio di tutti o di parte dei suoi poteri, ad eccezione dei seguenti:

  1. scelta della sede dell’Organizzazione conformemente all’articolo 3 paragrafo 2;
  2. nomina del Direttore esecutivo e degli altri funzionari a norma dell’articolo 23;
  3. approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi a norma dell’articolo 25;
  4. richiesta del segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo di convocare una conferenza di negoziazione conformemente all’articolo 35 paragrafo 2;
  5. raccomandazione di un emendamento conformemente all’articolo 44;
  6. proroga o termine del presente Accordo in virtù dell’articolo 45.

Il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega dei poteri al Comitato amministrativo.

Art. 21 Procedura di voto e decisioni del Comitato amministrativo

Ogni Membro del Comitato amministrativo dispone, per la votazione, del numero di voti attribuitigli a norma dell’articolo 19; non è autorizzato a frazionarli.

Le decisioni prese dal Comitato amministrativo richiedono la stessa maggioranza che richiederebbero le decisioni prese dal Consiglio e devono essere comunicate al Consiglio.

Qualsiasi Membro ha il diritto di appellarsi al Consiglio, alle condizioni da quest’ultimo definite nel regolamento interno, contro qualsiasi decisione del Comitato amministrativo.

Art. 22 Numero legale per le riunioni del Comitato amministrativo

Il numero legale per le riunioni del Comitato amministrativo è costituito dalla presenza di più della metà dei membri del Comitato, purché i Membri presenti rappresentino almeno i due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Comitato.

Capitolo VI Direttore esecutivo e personale

Art. 23 Direttore esecutivo e personale

Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo con votazione speciale e ne fissa le condizioni d’assunzione.

Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell’Organizzazione; egli è responsabile dell’adempimento dei compiti che gli spettano ai fini dell’applicazione del presente Accordo.

Il Consiglio, previa consultazione del Direttore esecutivo, nomina con votazione speciale gli altri alti funzionari e ne fissa le condizioni d’assunzione.

Il Direttore esecutivo nomina gli altri Membri del personale conformemente ai regolamenti e alle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, adotta i regolamenti che disciplinano le condizioni d’impiego, i diritti, gli obblighi e i compiti fondamentali di tutti i Membri della segreteria.

Il Direttore esecutivo e il personale non devono avere interessi finanziari nell’industria o nel commercio dello zucchero.

Nello svolgimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente Accordo, il Direttore esecutivo e i Membri del personale non possono sollecitare né ricevere istruzioni da alcun membro o da alcuna autorità esterna all’Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali responsabili unicamente verso l’Organizzazione. I Membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e non devono cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Capitolo VII Finanze

Art. 24 Spese

Le spese delle delegazioni in seno al Consiglio, al Comitato amministrativo o ai comitati del Consiglio o del Comitato amministrativo sono a carico dei Membri interessati.

Per la copertura delle spese necessarie all’applicazione del presente Accordo, i Membri versano un contributo annuo come stabilito all’articolo 25. Tuttavia, se un Membro richiede servizi speciali, il Consiglio può imporgli di pagarli.

Una contabilità appropriata è tenuta per l’amministrazione del presente Accordo.

Art. 25 Adozione del bilancio amministrativo e contributi dei Membri

Ai fini del presente articolo, ai Membri sono attribuiti 2000 voti.

  1. a) Ciascun Membro detiene il numero di voti specificati nell’allegato, come indicato nel paragrafo d) più sotto.
  2. Ciascun Membro detiene almeno 6 voti.
  3. Non sono ammesse le frazioni di voto. Le cifre possono essere arrotondate nel corso dei calcoli e per controllare che il numero totale dei voti sia ripartito.
  4. I voti indicati nell’allegato, che non sono attribuiti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, verranno ripartiti tra i Membri che detengono più di sei voti, come indicato nell’allegato. I voti non attribuiti sono ripartiti secondo il rapporto esistente tra il numero dei loro voti indicati nell’allegato e il numero totale di voti di tutti i Membri che detengono più di sei voti.

I voti sono esaminati ogni anno secondo la procedura indicata di seguito:

  1. Ogni anno, compreso quello dell’entrata in vigore del presente Accordo, al momento della pubblicazione dell’Annuario dello zuccheroda parte dell’Organizzazione internazionale dello zucchero, è calcolata una base composita di tonnellaggio per ciascun membro, la quale comprende:
  2. 35 per cento delle esportazioni di questo Membro sul mercato libero;
  3. più 15 per cento delle esportazioni complessive di questo Membro in virtù di Accordi speciali;
  4. più 35 per cento delle importazioni di questo membro provenienti dal mercato libero;
  5. più 15 per cento delle importazioni complessive di questo Membro in virtù di Accordi speciali.
  6. I dati utilizzati per calcolare la base composita di tonnellaggio di ciascun Membro sono, per ogni categoria summenzionata, la media di questa categoria riferita ai tre anni più forti dell’ultimo quadriennio considerato dall’edizione più recente dell’Annuario dello zuccherodell’Organizzazione. La parte di ciascun Membro nel totale delle basi composite di tonnellaggio di tutti i Membri è calcolata dal Direttore esecutivo. Tutti i dati menzionati più sopra sono comunicati ai Membri al momento in cui si effettuano i calcoli.
  7. Per il secondo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo e per gli anni successivi, i voti di ciascun Membro sono attribuiti in funzione dell’evoluzione della sua parte nel totale delle basi composite di tonnellaggio di tutti i Membri, rispetto all’anno precedente.
  8. I Membri che detengono 6 voti beneficiano di un adeguamento verso l’alto in virtù delle disposizioni del paragrafo b) più sopra, unicamente se la loro parte nel totale delle basi composite di tonnellaggio di tutti i membri supera lo 0,3 per cento.

In caso di adesione di un Membro o di Membri dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, i voti di questo Membro o di questi Membri sono determinati conformemente all’allegato adeguato in funzione dei paragrafi 2 e 3 qui sopra. Se detto Membro o detti Membri non figurano nell’allegato del presente Accordo, il Consiglio decide il numero di voti che saranno attribuiti. Dopo l’accettazione, da parte del Membro o dei Membri in questione che non figurano nell’allegato, del numero di voti attribuiti dal Consiglio, i voti dei membri esistenti sono ricalcolati in modo che il totale dei voti sia ancora 2000.

Nel caso in cui uno o più Membri si ritirino, i voti di questo o questi Membri sono ripartiti tra i Membri rimasti proporzionalmente alla loro parte nel totale dei voti, in modo che quest’ultimo sia ancora 2000.

Accordi transitori:

  1. Le disposizioni seguenti si applicano solo ai Membri dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987 al 31 dicembre 1992 e sono limitate ai primi due anni civili che seguono l’entrata in vigore del presente Accordo (vale a dire sino al 31 dicembre 1994).
  2. Il numero totale di voti attribuiti a ciascun Membro nel 1993 non deve superare il numero di voti detenuti da questo Membro nel 1992 in virtù dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987, moltiplicato per 1,33 e, nel 1994, il numero di voti detenuti da questo Membro nel 1992 in virtù dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987, moltiplicato per 1,66.
  3. Per stabilire l’importo del contributo per voto, i voti non attribuiti in applicazione del paragrafo 6b) più sopra non sono ripartiti tra gli altri Membri. Di conseguenza, il contributo per voto è determinato in funzione del totale diminuito di questi voti.

Le disposizioni dell’articolo 26 paragrafo 2, concernenti la sospensione dei diritti di voto in caso di non esecuzione degli obblighi, non sono applicabili al presente articolo.

Nella seconda metà di ogni anno, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio successivo e stabilisce l’ammontare del contributo dovuto dai Membri per ogni voto per finanziare tale bilancio, dopo aver tenuto conto nel corso dei primi due anni delle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

Il contributo di ogni Membro al bilancio amministrativo è calcolato moltiplicando il contributo per voto per il numero di voti detenuto da tale Membro ai sensi del presente articolo, ossia:

  1. per coloro che sono Membri al momento dell’adozione definitiva del bilancio amministrativo, il numero di voti da essi detenuto a quel momento;
  2. per coloro che diventano Membri dopo l’adozione del bilancio amministrativo, il numero di voti ad essi attribuito al momento della loro adesione, adattato proporzionalmente al rimanente periodo di applicazione del bilancio o dei bilanci. I contributi stabiliti per gli altri Membri restano invariati.

Se il presente Accordo entra in vigore più di otto mesi prima dell’inizio del primo anno completo, il Consiglio adotta, nel corso della sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all’inizio di questo primo anno completo. Negli altri casi il primo bilancio amministrativo copre sia il periodo iniziale che il primo anno completo.

Il Consiglio può prendere, con votazione speciale, i provvedimenti che ritiene opportuni per attenuare gli effetti che un’eventuale partecipazione limitata al presente Accordo al momento dell’adozione del bilancio di gestione per il primo esercizio del presente Accordo o una diminuzione rilevante dei partecipanti all’Organizzazione potrebbero avere sui contributi dei membri.

Art. 26 Versamento dei contributi

I membri versano i loro contributi al bilancio amministrativo di ogni esercizio, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell’esercizio; i contributi dei membri relativi all’esercizio nel corso del quale essi entrano a far parte dell’Organizzazione sono esigibili alla data di adesione.

Se, allo scadere di quattro mesi a decorrere dalla data alla quale il suo contributo è esigibile conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, un Membro non ha versato per intero il proprio contributo al bilancio di gestione, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuare il pagamento il più presto possibile. Se, allo scadere di due mesi dalla richiesta del Direttore esecutivo, il Membro non ha ancora versato il proprio contributo, i suoi diritti di voto in seno al Consiglio e al Comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento integrale del contributo.

Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, che un Membro che non ha pagato il suo contributo da due anni sia privato dei diritti riconosciuti ai Membri e cessi di essere considerato ai fini del bilancio. Questo Membro sarà sempre tenuto a versare il proprio contributo e a far fronte a qualsiasi altro obbligo finanziario che gli incombe in virtù del presente Accordo. Quando procede al pagamento degli arretrati, i suoi diritti vengono ripristinati. I versamenti tardivi effettuati dai membri sono dedotti anzitutto dai loro arretrati e non dai contributi correnti.

Art. 27 Verifica e pubblicazione dei conti

Il più presto possibile dopo la fine di ciascun esercizio, i conti finanziari dell’Organizzazione per tale esercizio, certificati da un controllore indipendente, sono presentati al Consiglio per essere approvati e pubblicati.

Capitolo VIII Impegno generale dei membri

Art. 28 Impegno dei Membri

I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per poter adempiere gli obblighi imposti dal presente Accordo e a cooperare pienamente per raggiungere i suoi obiettivi.

Art. 29 Condizioni di lavoro

I Membri si adoperano affinché l’industria zuccheriera dei rispettivi Paesi offra buone condizioni di lavoro e, per quanto possibile, si sforzano di migliorare il tenore di vita dei lavoratori agricoli e industriali nei vari settori della produzione di zucchero, nonché dei coltivatori di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero.

Art. 30 Aspetti ecologici

I Membri tengono debitamente conto degli aspetti ecologici a tutti gli stadi della produzione di zucchero.

Art. 31 Obblighi finanziari dei Membri

Gli obblighi finanziari di ogni Membro nei confronti dell’Organizzazione e degli altri Membri riguardano unicamente i contributi ai bilanci amministrativi adottati dal Consiglio nell’ambito del presente Accordo.

Capitolo IX Informazione e studi

Art. 32 Informazione e studi

L’Organizzazione funge da centro per la raccolta e la pubblicazione di dati statistici e di studi su produzione, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di zucchero (sia greggio che raffinato) e di altri edulcoranti, nonché sulle imposte gravanti lo zucchero e gli altri edulcoranti su scala mondiale.

I Membri si impegnano a fornire all’Organizzazione, entro i termini eventualmente fissati dal regolamento interno, tutti i dati statistici e le informazioni disponibili che, ai sensi di tale regolamento, sono necessari per svolgere le funzioni attribuite dal presente Accordo. All’occorrenza, l’Organizzazione utilizza le informazioni pertinenti che può ottenere da altre fonti. L’Organizzazione non pubblica alcuna informazione che consenta di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano e commercializzano lo zucchero.

Art. 33 Situazione del mercato, consumo e statistiche

Il Consiglio istituisce un Comitato della situazione del mercato dello zucchero, del consumo e delle statistiche, composto di tutti i Membri e presieduto dal Direttore esecutivo.

Il Comitato esamina costantemente i problemi che riguardano l’economia mondiale dello zucchero e degli altri edulcoranti e comunica le sue conclusioni ai membri. A tal fine, si riunisce di regola due volte all’anno. Il Comitato tiene conto in tale esame delle informazioni pertinenti raccolte dall’Organizzazione conformemente all’articolo 32.

Il Comitato è incaricato dei compiti seguenti:

  1. elaborazione di statistiche sullo zucchero e analisi statistica della produzione, del consumo, delle scorte, del commercio internazionale e del prezzo dello zucchero;
  2. analisi dell’andamento del mercato e dei fattori che incidono su di esso, con particolare riferimento alla partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al commercio mondiale;
  3. analisi della domanda di zucchero e degli effetti che l’impiego di prodotti di sostituzione naturali o artificiali, sotto qualunque forma, ha sul consumo e sul commercio mondiale di zucchero;
  4. studio di altri problemi approvati dal Consiglio.

Il Consiglio esamina ogni anno un progetto relativo ad un programma di lavoro, accompagnato da valutazioni concernenti le risorse necessarie e stabilito dal Direttore esecutivo.

Capitolo X Ricerca e sviluppo

Art. 34 Ricerca e sviluppo

Per raggiungere gli obiettivi enunciati all’articolo 1, il Consiglio può fornire la necessaria assistenza sia per la ricerca nell’ambito dell’economia zuccheriera che per la diffusione di risultati ottenuti in questo settore. A tal fine, il Consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali e con organismi di ricerca, a condizione che non debba assumere alcun obbligo finanziario supplementare.

Capitolo XI Preparazione di un nuovo accordo

Art. 35 Preparativi per un nuovo accordo

Il Consiglio può studiare la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale sullo zucchero, compreso un eventuale accordo che contenga disposizioni economiche, riferire in merito ai Membri ed elaborare le raccomandazioni che ritiene opportune.

Il Consiglio può, quando lo ritiene opportuno, invitare il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo a riunire una conferenza di negoziazione.

Capitolo XII Disposizioni finali

Art. 36 Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario del presente Accordo.

Art. 37 Firma

Il presente Accordo sarà aperto alla firma dei governi invitati alla Conferenza sullo zucchero del 1992 delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 31 dicembre 1992, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 38 Ratifica, accettazione e approvazione

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati al più tardi il 31 dicembre 1992 presso il depositario. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i propri strumenti entro tale data.

Art. 39 Notifica di applicazione a titolo provvisorio

Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha fissato delle condizioni di adesione, ma non è stato in grado di depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio al momento della sua entrata in vigore come previsto dall’articolo 40 oppure, se è già in vigore, ad una data determinata.

Un governo che abbia notificato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo al momento della sua entrata in vigore o, se è già in vigore, ad una data determinata, diventa da quel momento Membro provvisorio, fino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o d’adesione, diventando in tal modo Membro.

Art. 40 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà definitivamente in vigore il 1° gennaio 1993, o ad un’altra data, se a tale data i governi, che detengono il 60 per cento dei voti conformemente alla ripartizione indicata nell’allegato del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione approvazione o adesione.

Se non sarà entrato in vigore il 1° gennaio 1993 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio, sempre che a tale data siano stati depositati gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione, o le notifiche di applicazione provvisoria a nome di governi che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

Se il 1° gennaio 1993 non saranno raggiunte le percentuali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi, che hanno depositato il loro strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione o una notifica di applicazione provvisoria, a decidere se il presente Accordo entrerà in vigore tra loro, in via definitiva o provvisoria, integralmente o in parte, alla data che essi fisseranno. Se l’Accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio in conformità delle disposizioni del presente paragrafo, esso entrerà in vigore successivamente in via definitiva quando saranno adempiute le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, senza che sia necessaria un’ulteriore decisione.

Per ogni governo che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o una notifica di applicazione provvisoria dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento sarà valido alla data del deposito e la notifica di applicazione provvisoria secondo le disposizioni dell’articolo 39 paragrafo 1.

Art. 41 Adesione

I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio. Con la sua adesione, uno Stato viene iscritto nell’allegato del presente Accordo, con l’indicazione del numero dei voti di cui dispone sulla base delle sue condizioni d’adesione. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono attestare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio.

Art. 42 Recesso

Qualsiasi Membro può recedere in ogni momento dal presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica scritta al depositario. Questo Membro è tenuto ad informare contemporaneamente, per scritto, il Consiglio della decisione presa.

Il recesso di cui al presente articolo è valido 30 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Art. 43 Liquidazione dei conti

Il Consiglio procede, secondo le condizioni che giudica eque, alla liquidazione dei conti di un Membro che si è ritirato dal presente Accordo o che, in altro modo, ha cessato di essere parte al presente Accordo. L’Organizzazione conserva le somme già versate da tale Membro. Quest’ultimo è tenuto a corrispondere le somme dovute all’Organizzazione.

Alla fine del presente Accordo, un Membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del ricavo della liquidazione, né degli altri averi dell’Organizzazione. Egli non può essere nemmeno chiamato a coprire alcuna parte del disavanzo eventuale dell’Organizzazione.

Art. 44 Emendamento

Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai Membri un emendamento al presente Accordo. Può fissare la data a partire dalla quale ogni Membro notificherà al depositario l’accettazione dell’emendamento. Quest’ultimo avrà validità 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione da Membri che detengono almeno i due terzi del totale di voti di tutti i Membri ai sensi dell’articolo 11 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 o ad una data successiva fissata dal Consiglio mediante votazione speciale. Il Consiglio può fissare un termine entro il quale ciascun Membro è tenuto a notificare al depositario l’accettazione dell’emendamento; qualora non sia entrato in vigore entro tale data, l’emendamento è considerato ritirato. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se le notifiche d’accettazione ricevute sono sufficienti affinché l’emendamento abbia validità.

Un Membro, che abbia notificato l’accettazione di un emendamento alla data in cui esso è valevole, cessa a contare da tale data di essere Parte al presente Accordo, sempre che tale Membro provi al Consiglio di non aver potuto far accettare l’emendamento in tempo utile a causa di difficoltà incontrate nell’espletamento delle proprie procedure costituzionali e il Consiglio decida di prorogare il termine d’accettazione per tale Membro. Per quest’ultimo, l’emendamento non è vincolante fino a quando esso non ha notificato la sua accettazione.

Art. 45 Durata, proroga e risoluzione

Il presente Accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 1995, sempre che non sia prorogato giusta il paragrafo 2 del presente articolo o non vi si ponga fine prima conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare il presente Accordo oltre il 31 dicembre 1995, per periodi successivi non superiori a due anni. 2 I Membri che non accettino la proroga decisa ne informano il Consiglio per scritto e cessano di essere parte al presente Accordo a contare dall’inizio del periodo di proroga.

Il Consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine al presente Accordo alla data e alle condizioni da esso decise.

Alla fine del presente Accordo, l’Organizzazione continua ad esistere per il periodo necessario alla sua liquidazione; essa esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.

Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa giusta il paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

Art. 46 Misure transitorie

Qualora, in conformità dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987 3 , le conseguenze derivanti da qualsiasi misura presa, da prendere o omessa si ripercuotano, ai fini del funzionamento del predetto Accordo, in un anno successivo, esse avranno lo stesso effetto, nell’ambito del presente Accordo, come se al riguardo vigessero ancora le disposizioni dell’Accordo del 1987.

Il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per il 1993 sarà approvato provvisoriamente dal Consiglio dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987 nel corso della sua ultima sessione ordinaria del 1992, con riserva di approvazione definitiva da parte del Consiglio del presente Accordo nel corso della sua prima sessione del 1993.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente Accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il venti marzo millenovecentonovantadue.

I testi del presente Accordo in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno tutti egualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

Attribuzione dei voti ai sensi dell’articolo 25

Algeria

38

Guayana

6

Argentina

22

Honduras*

6

Australia

117

India

38

Austria

14

Indonesia

18

Barbados

6

Madagascar

6

Belize

6

Malawi

6

Bielorussia

11

Marocco

14

Bolivia

6

Mauritius

15

Brasile

94

Messico

49

Bulgaria

18

Nicaragua

6

Camerun

6

Norvegia

19

Colombia

18

Panama1)

6

Unione europea

332

Papuasia Nuova Guinea*

6

Congo*

6

Perù

9

Costa d’Avorio

6

Repubblica di Corea

59

Costa Rica*

6

Repubblica dominicana

23

Cuba

151

Romania

18

Ecuador

6

Stati Uniti

178

Eswatini

13

Sudafrica

46

Egitto

37

Svezia

15

El Salvador

6

Svizzera

18

Federazione russa

135

Eswatini

13

Figi

12

Tailandia

85

Filippine

12

Tanzania

6

Finlandia

16

Turchia

21

Ghana

6

Uganda

6

Giamaica

6

Ungheria

9

Giappone

176

Uruguay

6

Guatemala

16

Zimbabwe

8

Totale

2000

  1. Non partecipa alla Conferenza sullo zucchero 1992 delle Nazioni Unite, ma è incluso nella sua qualità di Membro dell’Organizzazione internazionale dello zucchero creata in virtù dell’Acc. internazionale sullo zucchero del 1987.

0.916.113.1

Campo d’applicazione il 13 settembre 20244

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Arabia Saudita

17 ottobre

2022 A

17 ottobre

2022

Argentina

9 luglio

2009

9 luglio

2009

Australia

24 dicembre

1992

10 dicembre

1996

Barbados

27 marzo

2007 A

27 marzo

2007

Belarus

27 settembre

1993 A

10 dicembre

1996

Belize

24 gennaio

1994 A

10 dicembre

1996

Brasile

10 dicembre

1996

10 dicembre

1996

Camerun

20 febbraio

2006 A

20 febbraio

2006

Ciad

11 dicembre

2007 A

11 dicembre

2007

Colombia

13 dicembre

1996

13 dicembre

1996

Congo (Brazzaville)

26 aprile

2007 A

26 aprile

2007

Corea (Sud)

15 aprile

1993

10 dicembre

1996

Costa Rica

11 ottobre

1996 A

10 dicembre

1996

Côte d’Ivoire

23 marzo

1993 A

10 dicembre

1996

Croazia

3 marzo

2008 A

3 marzo

2008

Cuba

14 ottobre

1994

10 dicembre

1996

Dominicana, Repubblica

19 marzo

1998

19 marzo

1998

Ecuador

29 dicembre

1993 A

10 dicembre

1996

Egitto

20 ottobre

1998 A

20 ottobre

1998

El Salvador

12 dicembre

2023 A

12 dicembre

2023

Emirati Arabi Uniti

11 maggio

2007 A

11 maggio

2007

Eswatini

23 dicembre

1992

10 dicembre

1996

Etiopia

8 agosto

2002 A

8 agosto

2002

Figi

21 dicembre

1992

10 dicembre

1996

Filippine

14 novembre

1996 A

10 dicembre

1996

Ghana

28 agosto

2008 A

28 agosto

2008

Giamaica

23 marzo

1993

10 dicembre

1996

Guatemala

31 maggio

2006

31 maggio

2006

Guyana

24 dicembre

1992

10 dicembre

1996

Honduras

27 ottobre

1998 A

27 ottobre

1998

India

20 gennaio

1993

10 dicembre

1996

Iran

29 aprile

2002 A

29 aprile

2002

Kenya

6 novembre

1995 A

10 dicembre

1996

Lettonia

7 luglio

1994 A

10 dicembre

1996

Madagascar

29 aprile

2014 A

29 aprile

2014

Malawi

13 settembre

1993 A

10 dicembre

1996

Marocco

8 aprile

2009 A

8 aprile

2009

Maurizio

18 dicembre

1992

10 dicembre

1996

Messico

16 giugno

1997 A

16 giugno

1997

Mozambico

18 gennaio

2005 A

18 gennaio

2005

Nicaragua

29 gennaio

2010 A

29 gennaio

2010

Nigeria

19 ottobre

1999 A

19 ottobre

1999

Pakistan

22 gennaio

2002 A

22 gennaio

2002

Regno Unito

1° gennaio

2021 A

1° gennaio

2021

Romania

10 dicembre

1999 A

10 dicembre

1999

Russia

7 gennaio

2003 A

7 gennaio

2003

Serbia

14 maggio

2002 A

14 maggio

2002

Sri Lanka

6 agosto

2013 A

6 agosto

2013

Sudafrica

22 dicembre

1992

10 dicembre

1996

Sudan

26 giugno

2024 A

26 giugno

2024

Svizzera

27 gennaio

1994

10 dicembre

1996

Tanzania

31 ottobre

2002 A

31 ottobre

2002

Thailandia

8 aprile

1993

10 dicembre

1996

Tunisia

11 gennaio

2007 A

11 gennaio

2007

Turchia

21 gennaio

1998 A

21 gennaio

1998

Ucraina

28 ottobre

1994 A

10 dicembre

1996

Uganda

9 marzo

2007 A

9 marzo

2007

Ungheria

19 marzo

1993

10 dicembre

1996

Unione europea (UE)

20 novembre

1992

10 dicembre

1996

Vietnam

16 novembre

2000 A

16 novembre

2000

Zambia

21 giugno

2000

21 giugno

2000

Zimbabwe

14 dicembre

1994 A

10 dicembre

1996

Gli Stati seguenti applicano l’accordo a titolo provvisorio, secondo l’articolo 39:

Panama