L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’O.I.V. In questa sede, vengono discussi e adottati i disciplinamenti relativi all’organizzazione e al funzionamento dell’O.I.V., le proposte di risoluzione di portata generale, scientifica, tecnica, economica e giuridica, come pure quelle relative all’istituzione o allo scioglimento di commissioni e sottocommissioni. Viene decretato il bilancio delle entrate e delle uscite nell’ambito delle risorse disponibili, controllate e approvate le presentazioni dei conti e adottati i protocolli relativi alle cooperazioni e alle collaborazioni nel settore della vigna e dei prodotti della viticoltura che l’O.I.V. può concludere con altre organizzazioni internazionali. L’Assemblea generale si riunisce una volta l’anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell’O.I.V.
La presenza effettiva alle sessioni dei delegati di un terzo dei membri che rappresentano almeno la metà dei voti ponderati è richiesta per la validità delle deliberazioni. La rappresentanza di uno Stato membro può essere affidata alla delegazione di un altro membro, sebbene una delegazione possa esercitare una sola rappresentanza al di fuori della propria.
- a) Le decisioni dell’Assemblea federale in merito alle proposte di risoluzione di portata generale, scientifica, tecnica, economica e giuridica, come pure a quelle per l’istituzione o lo scioglimento di commissioni e sottocommissioni sono prese, di regola, in modo consensuale. Lo stesso principio si applica al Comitato esecutivo per quanto concerne l’esercizio delle sue attribuzioni in questo settore.
- Il principio del consenso non si applica all’elezione del Presidente dell’O.I.V., dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, nonché del direttore generale, come pure all’approvazione del bilancio e dei contributi finanziari dei membri. Non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal Regolamento interno.
- Qualora l’Assemblea generale o il Comitato esecutivo non riescano a raggiungere un consenso in occasione della prima presentazione di un progetto di risoluzione o di decisione, il presidente si adopera affinché siano consultati i membri al fine di far convergere le posizioni nel periodo che precede l’Assemblea generale o il Comitato esecutivo successivo. Se tutti i tentativi volti a raggiungere un consenso sono falliti, il presidente può indire una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi più uno dei membri presenti o rappresentati, in cui ogni membro ha diritto a un voto. Tuttavia, qualora un membro ritenga che i suoi interessi nazionali fondamentali siano pregiudicati, la votazione è rinviata di un anno. Se tale posizione è successivamente confermata per scritto dal ministro degli esteri o da un’altra autorità politica competente dello Stato membro, non seguirà una nuova votazione.
- a) L’elezione del presidente dell’O.I.V., dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, del direttore generale avviene in una votazione a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si siano pronunciati a favore del candidato. Se queste condizioni non sono adempiute, è convocata un’Assemblea generale straordinaria entro un termine che non superi i tre mesi. Durante tale periodo, il presidente, i presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni e il direttore generale in carica conserva (conservano) le sue (loro) responsabilità.
- La durata del mandato del presidente dell’O.I.V., dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni è di tre anni . La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest’ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che reggevano il suo primo mandato. L’Assemblea generale può revocare in qualsiasi momento il mandato del direttore generale alle stesse condizioni di maggioranze combinate che reggevano la sua elezione.
L’approvazione del bilancio e dei contributi finanziari dei membri avviene a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati. L’Assemblea generale nomina un revisore dei conti alle stesse condizioni, su proposta congiunta del direttore generale e del Direttorio dell’O.I.V, con il preavviso favorevole del Comitato esecutivo.
Le lingue ufficiali sono il francese, lo spagnolo e l’inglese. Il loro finanziamento è determinato nell’allegato 2 del presente Accordo. L’Assemblea generale può tuttavia adeguarlo, all’occorrenza, alle condizioni definite nell’articolo 5 paragrafo 3a). Su domanda di uno o più membri, sono aggiunte altre lingue, segnatamente l’italiano e il tedesco, secondo le stesse modalità di finanziamento, al fine di migliorare la comunicazione tra i membri. Gli utenti interessati dovranno dapprima accettare formalmente il loro nuovo contributo finanziario derivante dalla loro domanda. Oltre un totale di cinque lingue, ogni nuova domanda è sottoposta all’Assemblea generale, che decide alle condizioni stabilite nell’articolo 5 paragrafo 3a). Il francese rimane la lingua di riferimento in caso di controversie con terzi non membri dell’Organizzazione.
Gli organi costitutivi dell’O.I.V. operano in modo aperto e trasparente.