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0.916.202

Convenzione per l’istituzione dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante Versione consolidata

RU 2005 915

Traduzione1

Conclusa a Parigi il 18 aprile 1951

Firmata dalla Svizzera il 18 aprile 19512

Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 1951

(Stato 2 marzo 2011)

Art. I Obiettivi

Si istituisce un’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (qui di seguito Organizzazione), in qualità di organizzazione regionale per la protezione dei vegetali, secondo le disposizioni della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19513 per la protezione dei vegetali, stabilita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)4. L’Organizzazione persegue i seguenti obiettivi:

  1. sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per assicurare una protezione adeguata dei vegetali, preservando nel contempo la salute degli esseri umani, degli animali e l’ambiente;
  2. continuare e sviluppare, attraverso la cooperazione tra gli Stati membri, la protezione dei vegetali contro gli organismi nocivi nonché le misure preventive contro la loro diffusione a livello internazionale e, in particolare, contro la loro introduzione in zone minacciate;
  3. sviluppare misure fitosanitarie e altre misure ufficiali concernenti la protezione dei vegetali armonizzate a livello internazionale e, se necessario, elaborare normative a questo scopo;
  4. presentare norme internazionali, se del caso anche opinioni collettive degli Stati membri, alla FAO, all’OMC, ad altre organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali, e a qualsiasi altra istanza con responsabilità simili.

Art. II Definizioni

Nella presente Convenzione, i termini qui appresso sono definiti come segue: «Analisi del rischio fitosanitario» – processo durante il quale si sottopongono a valutazione le prove biologiche o altri dati scientifici o economici che permettono di determinare se un organismo nocivo deve essere soggetto a regolamentazione, nonché il grado di severità delle eventuali misure fitosanitarie da adottare per scongiurare il pericolo da esso rappresentato; «Introduzione» – entrata di un organismo nocivo, a cui fa seguito il suo insediamento; «Misura fitosanitaria» – qualsiasi legislazione, regolamentazione o metodo ufficiale volto a prevenire l’introduzione o la diffusione di organismi nocivi; «Norme internazionali» – norme internazionali stabilite conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; «Norme regionali» – norme stabilite da un’organizzazione regionale per la protezione dei vegetali e rivolte ai suoi membri; «Organismo di quarantena» – organismo nocivo che riveste un’importanza potenziale per l’economia della zona minacciata e che non è ancora presente in essa o che, pur essendovi presente, non è ancora diffuso su larga scala ed è oggetto di una lotta ufficiale; «Organismo nocivo» – ogni specie, ceppo o biotipo di vegetale, d’animale o d’agente patogeno nocivo per i vegetali o per i prodotti vegetali; «Organismo nocivo regolamentato» – organismo di quarantena o organismo soggetto a regolamentazione non di quarantena; «Organismo regolamentato non di quarantena» – organismo nocivo che non è un organismo di quarantena, la cui presenza nei vegetali destinati alla piantagione disturba l’uso previsto per questi vegetali, con un’incidenza economica inaccettabile e che è dunque soggetto a regolamentazione nel territorio del Paese importatore; «Prodotti vegetali» – prodotti d’origine vegetale non lavorati (comprese le granaglie), come pure prodotti lavorati che, data la loro natura o la natura della loro lavorazione, possono costituire un rischio d’introduzione o di diffusione di organismi nocivi; «Vegetali» – piante viventi e parti di piante viventi, comprese le sementi e il materiale genetico; «Zona minacciata» – zona dove i fattori ecologici sono favorevoli all’insediamento di un organismo nocivo la cui presenza comporterebbe perdite importanti sotto il profilo economico.

Art. III Membri

  1. Aderendo alla presente Convenzione secondo l’articolo XX, possono diventare membri dell’Organizzazione:1.gli Stati indicati nell’allegato II;2.qualsiasi altro Stato che il Consiglio dell’Organizzazione decida di invitare ad aderire.
  2. Qualsiasi territorio per cui è stata presentata una dichiarazione secondo i termini dell’articolo XXI può essere ammesso come membro dal Consiglio dell’Organizzazione, ma ciò unicamente su proposta dello Stato membro che presenta la dichiarazione. L’ammissione di siffatti territori necessita dell’approvazione dei due terzi dei votanti. I territori ammessi in questo modo devono essere in grado di fornire un contributo preciso e ben determinato ai lavori dell’Organizzazione.

Art. IV Sede

  1. La sede dell’Organizzazione è a Parigi.
  2. In linea di principio, le riunioni dell’Organizzazione a carattere amministrativo hanno luogo presso la sede.

Art. V Attribuzioni

Le attribuzioni dell’Organizzazione sono le seguenti:

  1. sviluppare 1.i principi di una buona prassi per l’applicazione delle misure fitosanitarie e la protezione dei vegetali in generale,2.norme regionali;
  2. promuovere 1.l’armonizzazione delle misure fitosanitarie, e altre misure ufficiali concernenti la protezione dei vegetali;2.la semplificazione e l’unificazione dei regolamenti e dei certificati fitosanitari;
  3. consigliare gli Stati membri su 1.le misure tecniche necessarie per prevenire l’introduzione e la diffusione degli organismi nocivi regolamentati, segnatamente le misure per le ispezioni, le analisi, la certificazione, i trattamenti, le prospezioni e le eradicazioni,2.le misure amministrative e legislative necessarie per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi regolamentati, segnatamente l’analisi del rischio fitosanitario e l’allestimento e l’aggiornamento delle liste di organismi nocivi regolamentati,3.le misure necessarie per l’omologazione o l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e per il controllo della loro commercializzazione e del loro impiego sui loro territori, nel rispetto dell’applicazione dei principi di buona prassi fitosanitaria come pure, ogni volta che sarà possibile, quelli della lotta integrata;
  4. coordinare e promuovere, se possibile, campagne internazionali tra gli Stati membri contro gli organismi nocivi;
  5. facilitare la cooperazione nelle ricerche sugli organismi nocivi e sui metodi di lotta e favorire lo scambio delle relative informazioni scientifiche;
  6. favorire lo scambio di conoscenze 1.ottenendo da Stati membri informazioni sull’esistenza, l’apparizione o l’estensione di organismi nocivi, e trasmettendole agli altri Stati membri,2.garantendo lo scambio di informazioni sulle legislazioni nazionali concernenti la regolamentazione fitosanitaria, sulle liste di organismi nocivi regolamentati e su altre misure che concernono il libero movimento dei vegetali e dei prodotti vegetali,3.allestendo un servizio di documentazione e di informazione e pubblicando, nella forma desiderata, i documenti rilevanti per il progresso tecnico e scientifico;
  7. in generale, adottare tutte le misure utili e necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Organizzazione.

Art. Vl Obblighi degli Stati membri

  1. Gli Stati membri fanno tutto quanto è in loro potere per fornire all’Organizzazione le informazioni di cui essa può ragionevolmente aver bisogno per svolgere le sue funzioni, in particolare le informazioni indicate all’articolo V capoversi f.1 e f.2.
  2. Ogni Stato membro farà il possibile per conformarsi alle raccomandazioni adottate dal Consiglio dell’Organizzazione, in particolare alle norme regionali.

Art. VII Rapporti con le altre organizzazioni

L’Organizzazione collabora, al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione, con la FAO e con le altre organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali. Essa può collaborare, nell’organizzazione di attività pertinenti, con l’OMC e altre istanze investite dello stesso tipo di responsabilità. Queste attività consistono nella definizione di norme per le misure fitosanitarie e per altre misure ufficiali concernenti la protezione dei vegetali nonché nell’eventuale trasformazione di norme regionali dell’Organizzazione in norme internazionali. L’Organizzazione fa tutto il suo possibile per evitare i doppioni.

Art. VIII Struttura dell’Organizzazione

L’Organizzazione comprende:

  1. il Consiglio;
  2. l’amministrazione, ossia il Comitato esecutivo, il Direttore generale e il personale;
  3. la Commissione di verifica dei conti;
  4. gli organi che il Consiglio decide di istituire conformemente all’articolo XIII capoverso a.5

Art. IX Il Consiglio

  1. Il Consiglio dell’Organizzazione si compone dei rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato membro ha il diritto di nominare un rappresentante al Consiglio e un supplente. I rappresentanti e i supplenti designati dagli Stati membri possono essere accompagnati da assistenti e consiglieri.
  2. Ogni Stato membro dispone di un voto al Consiglio.

Art. X Sessioni del Consiglio

  1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno.
  2. Una sessione straordinaria del Consiglio deve essere convocata quando un terzo almeno degli Stati membri ne fa domanda scritta al Presidente.

Art. XI Regolamenti

Il Consiglio stabilisce il Regolamento interno dell’Organizzazione, nonché il suo Regolamento finanziario.

Art. XII Osservatori

Previo consenso del Consiglio, ogni Stato che non fa parte dell’Organizzazione e ogni organismo intergovernativo con un’attività analoga a quella dell’Organizzazione può farsi rappresentare a tutte le sessioni del Consiglio da uno o più osservatori con diritto di voto consultivo.

Art. XIII Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio:

  1. si pronuncia dopo attento esame su:1.il rapporto del Direttore generale e le attività svolte dall’Organizzazione dopo l’ultima sessione ordinaria del Consiglio,2.l’orientamento e il programma d’attività dell’Organizzazione;3.il preventivo,4.i conti e il bilancio annuali,5.la creazione o lo scioglimento di organi ad hoco permanenti, istituiti per garantire il lavoro dell’Organizzazione,6.i rapporti di questi organi,7.le proposte sottopostegli dal Comitato esecutivo;
  2. procede alle elezioni statutarie;
  3. nomina il Direttore generale e ne stabilisce le condizioni d’assunzione.

Art. XIV Presidenza e Vicepresidenza

  1. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vicepresidente scelti tra i rappresentanti degli Stati membri.
  2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
  3. Il Presidente e il Vicepresidente esercitano la stessa funzione in seno al Consiglio e in seno al Comitato esecutivo.
  4. Una volta eletti, il Presidente e il Vicepresidente non rappresentano più il loro Paese.

Art. XV Il Comitato esecutivo

  1. Il Comitato esecutivo si compone del Presidente, del Vicepresidente e di sette rappresentanti degli Stati membri eletti dal Consiglio.
  2. Il mandato dei membri del Comitato esecutivo dura normalmente tre anni ed è rinnovabile.
  3. Nel caso in cui un seggio del Comitato esecutivo diventasse vacante prima della normale scadenza del mandato, il Comitato esecutivo invita uno Stato membro a mettere a disposizione un rappresentante durante il periodo di mandato restante.
  4. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. XVI Attribuzioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo

  1. propone al Consiglio le direttive come pure il programma d’attività dell’Organizzazione;
  2. studia le raccomandazioni espresse dalle altre organizzazioni di cui all’articolo VII e formula relative proposte al Consiglio;
  3. si accerta che l’attività dell’Organizzazione sia conforme alle decisioni del Consiglio;
  4. sottopone al Consiglio un progetto di preventivo come pure i conti e il bilancio annuali; il Comitato esecutivo può adottare un preventivo provvisorio valevole fino all’esame del Consiglio;
  5. svolge qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla presente Convenzione o affidatigli dal Consiglio;
  6. adotta la propria procedura.

Art. XVII Il Direttore generale

Il Direttore generale:

  1. è alla testa del segretariato dell’Organizzazione, di cui è responsabile;
  2. esegue il programma approvato dal Consiglio, nonché i compiti affidatigli dal Comitato esecutivo;
  3. presenta, ad ogni sessione ordinaria del Consiglio, un rapporto sull’attività dell’Organizzazione e sulla sua situazione finanziaria.

Art. XVIII Questioni finanziarie

  1. Le spese dell’Organizzazione sono coperte con i contributi annuali degli Stati membri e con introiti di altra natura approvati dal Consiglio o dal Comitato esecutivo.
  2. I contributi degli Stati membri sono definiti in base ad un’apposita tabella di riferimento allestita secondo i criteri di cui all’allegato I.
  3. Aderendo alla Convenzione, i nuovi Stati membri già appartenenti alla FAO sono assegnati alla categoria di contributi loro corrispondente nella tabella di riferimento di cui all’allegato I. Nel caso di nuovi Stati membri che non appartengono alla FAO il Consiglio decide la categoria a cui assegnarli. L’allegato I e la categoria degli Stati membri nella tabella di riferimento dell’allegato I possono essere modificati solo con decisione del Consiglio, a maggioranza di due terzi degli Stati membri.
  4. Il Consiglio, su proposta del Comitato esecutivo, può correggere l’ammontare dei contributi di base di cui all’allegato I mediante un coefficiente d’adeguamento, così da adattarlo alle attività dell’Organizzazione o alla situazione economica del momento. La decisione è presa a maggioranza di due terzi degli Stati membri presenti e votanti.
  5. I contributi annuali sono esigibili all’inizio dell’esercizio finanziario dell’Organizzazione.
  6. Il Comitato esecutivo definisce le valute nelle quali sono versati i contributi, previo consenso degli Stati interessati.
  7. Ogni nuovo Stato membro versa per la prima volta il suo contributo annuale durante l’esercizio finanziario in cui la sua adesione diventa effettiva ai sensi dell’articolo XX.
  8. Contributi supplementari possono essere versati da uno Stato o da un gruppo di Stati nel cui interesse l’Organizzazione esegue progetti speciali o particolari campagne di lotta.
  9. Il Consiglio elegge una Commissione di verifica dei conti composta dai rappresentanti di tre Stati membri. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di tre anni. Il mandato non è rinnovabile durante il triennio successivo.
  10. Con l’approvazione del Consiglio, il Comitato esecutivo designa un Commissario dei conti incaricato di verificare ogni anno la contabilità dell’Organizzazione.
  11. La Commissione di verifica dei conti esamina ogni anno, assieme al Commissario dei conti, i conti e la gestione dell’Organizzazione. Essa fa rapporto al Consiglio.

Art. XIX Emendamenti

  1. Il Direttore generale fa pervenire il testo delle proposte di emendamento alla presente Convenzione e all’allegato I agli Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio.
  2. Gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore dopo l’adozione da parte del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti; gli emendamenti che comportano nuovi obblighi per gli Stati membri (fatti salvi gli emendamenti all’allegato I previsti al paragrafo c del presente articolo) entrano in vigore per ciascuno di loro solo dopo che essi li hanno accettati.
  3. Gli emendamenti all’allegato I sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli Stati membri.
  4. Gli Stati membri notificano al Governo francese di aver accettato gli emendamenti, che informa tutti gli Stati membri dell’avvenuta accettazione e dell’entrata in vigore degli emendamenti.

Art. XX Firma e adesione

  1. La presente Convenzione resta aperta alla firma o all’adesione degli Stati che ne diventano parte, secondo le disposizioni dell’articolo III, alle seguenti condizioni:1.per firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;2.per firma seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;3.per adesione.
  2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione come pure di adesione sono depositati presso il Governo francese. Quest’ultimo informa tutti gli Stati membri della data in cui ognuno di loro ha firmato o depositato uno strumento.

Art. XXI Estensione territoriale del campo d’applicazione

  1. Ogni Stato può dichiarare in qualsiasi momento che la sua partecipazione alla Convenzione comprende l’insieme o una parte dei territori le cui relazioni esterne sono sotto la sua responsabilità. La dichiarazione va notificata al Governo francese.
  2. Ogni dichiarazione fatta da uno Stato membro in virtù del capoverso precedente entra in vigore il trentesimo giorno dal ricevimento della notifica da parte del Governo francese.
  3. Il Governo francese informa immediatamente tutti gli Stati membri delle dichiarazioni fatte in virtù del presente articolo.

Art. XXII Recesso

  1. Ogni Stato membro può, dopo due anni di partecipazione, denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica di recesso indirizzata al Governo francese. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui tale notifica è stata ricevuta.
  2. In tempi normali, il mancato pagamento di due contributi annuali consecutivi comporta il recesso dalla Convenzione per lo Stato membro che in questo modo è venuto meno ai suoi impegni.
  3. L’applicazione della Convenzione a uno o più territori in virtù dell’articolo XXI può essere realizzata mediante una notifica indirizzata al Governo francese da parte dello Stato membro responsabile per le relazioni esterne di questo o di quei territori. La notifica diventa effettiva un anno dopo la data del suo ricevimento.
  4. Il Governo francese informa immediatamente tutti gli Stati membri delle notifiche effettuate in virtù del presente articolo.

Art. XXIII Entrata in vigore

Firmatari del testo originale

  1. La presente Convenzione entra in vigore alla data in cui almeno cinque Stati ne fanno parte conformemente ai termini dell’articolo XX.
  2. Il Governo francese informa immediatamente tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito della data dell’entrata in vigore.
  3. Per ogni Stato che ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, come pure di adesione, dopo l’entrata in vigore della Convenzione ai termini del paragrafo a. del presente articolo, la Convenzione entra in vigore alla data in cui questo Stato deposita i suoi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione come pure di adesione.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione e i suoi allegati.

Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo francese 5 .

Copia certificata conforme all’esemplare originale depositato negli archivi della Repubblica francese.

(Seguono le firme)

Allegato I

Tabella di riferimento per i contributi annuali

Valori espressi in franchi francesi e derivati dalla tabella di riferimento approvata dal Consiglio il 18 settembre 1968, sulla base della quota parte versata dagli Stati membri della FAO al budget FAO 1966–1967 (cfr. art. XVIII).

Categoria

Quota parte FAO in %

Contributi annuali in franchi francesi (bas)

1

meno dello 0,01

4 590

2

0,01– 0,15

9 180

3

0,16– 0,45

13 770

4

0,46– 0,75

18 360

5

0,76– 1,35

22 950

6

1,36– 2,00

27 540

7

2,01– 2,50

32 130

8

2,51– 5,00

36 720

9

5,01– 7,50

41 310

10

7,51–10,00

45 900

Allegato II

A. Paesi europei e della regione mediterranea invitati ad aderire alla Convenzione nel 1951

Albania

Austria

Belgio

Bielorussia
(Rep. socialista sovietica)

Bulgaria

Cecoslovacchia

Danimarca

Egitto

Finlandia

Francia (anche per Algeria, Tunisia e Marocco)

Gran Bretagna

Grecia

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Jugoslavia

Libano

Liechtenstein

Lussemburgo

Monaco

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Rep. Federale Tedesca

Romania

San Marino

Siria

Spagna

Svezia

Svizzera

Turchia

Ucraina (Rep. socialista sovietica)

Ungheria

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

B. Paesi invitati dal Consiglio ad aderire alla Convenzione nel 1996

Armenia

Azerbaigian

Bosnia Erzegovina

Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia

Georgia

Giordania

Jugoslavia (Repubblica federale di)

Kazakistan

Kirghizistan

Libia

Lituania

Moldavia

Tagikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante

Stati membri

il 14 settembre 1999

e categoria secondo l’allegato I

Paese

Categoria

Paese

Categoria

Albania

2

Lettonia

2

Algeria

2

Lituania

2

Austria

4

Lussemburgo

2

Belgio

6

Macedonia

2

Bulgaria

3

Malta

2

Cechia

3

Marocco

2

Cipro

2

Norvegia

4

Croazia

2

Paesi Bassi

6

Danimarca

5

Polonia

6

Estonia

2

Portogallo

3

Finlandia

4

Romania

4

Francia

10

Russia

9

Germania

10

Slovacchia

2

Giordania

2

Slovenia

2

Gran Bretagna

10

Spagna

5

Grecia

3

Svezia

6

Guernsey

2

Svizzera

5

Irlanda

3

Tunisia

2

Israele

3

Turchia

4

Italia

8

Ucraina

6

Jersey

2

Ungheria

3

0.916.202

Campo d’applicazione il 2 marzo 20036

Stati partecipanti

Albania

Lussemburgo

Algeria

Macedonia

Austriaa

Malta

Azerbaigian

Marocco

Belgio

Moldova

Bielorussia

Norvegia

Bosnia ed Erzegovina

Paesi Bassia

Bulgaria

Polonia

Ceca, Repubblica

Portogallo

Cipro

Regno Unitoa

Croazia

Guerneseya

Danimarcaa

Jerseya

Estonia

Romania

Finlandia

Russia

Franciaa

Serbia

Germania

Slovacchia

Giordania

Slovenia

Grecia

Spagnaa

Irlanda

Svezia

Israele

Svizzeraa

Italiaa

Tunisia

Kazakistan

Turchia

Kirghizistan

Ucraina

Lettonia

Ungheria

Lituania

Uzbekistan

  1. Firma senza riserva di ratifica.