Qualora sia possibile, il passaggio del confine avrà luogo a un ufficio di dogana o, almeno, al varco più prossimo allo stesso.
All’atto del passaggio del confine gli animali devono essere accompagnati da un certificato di sanità rilasciato, al massimo, 5 giorni prima, da veterinari ufficiali ed attestante che gli animali sono sani e che nel comune di provenienza, da almeno 40 giorni, non è stata accertata, per la specie di cui si tratta, alcuna malattia contagiosa, soggetta all’obbligo di denuncia.
L’apparizione sporadica del carbonchio amatico, del carbonchio sintomatico, della setticemia dei bovini o della selvaggina, della vaginite granulosa, del mal rossino e della rabbia, nonchè della tubercolosi, non ostacola il rilascio del certificato di sanità qualora tale epizoozie, la tubercolosi esclusa, non siano accertate nelle fattorie dalle quali gli animali provengono; tuttavia essa vi sarà menzionata. Gli animali provenienti da mandre soggette in Svizzera al trattamento contro la tubercolosi da parte dello Stato, potranno essere condotti all’alpeggio d’estate solo se sarà prestata garanzia che essi non entreranno in contatto nel paese vicino con altri animali o solo con animali esenti da tubercolosi.
Alla frontiera, gli animali saranno visitati dal competente veterinario di confine, il quale esaminerà il loro stato sanitario ed i certificati che li accompagnano.
Se i certificati sono trovati in ordine e il risultato della visita è favorevole sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda la polizia delle epizoozie, il veterinario di confine permetterà l’entrata degli animali. Egli apporrà il visto ai certificati di sanità, i quali saranno rimessi all’autorità competente. Qualora esistesse fondato pericolo che l’afta epizootica si dichiari durante il periodo d’alpeggio, potrà essere ordinata preventivamente la vaccinazione obbligatoria contro tale epizoozia.