Le operazioni sanitarie di confine dipendenti dal servizio di polizia veterinaria ed applicabili al bestiame vivo, alle carni e ai prodotti di animali trasportati dalla Svizzera in Francia o dalla Francia nella Svizzera, per le linee da Frasne a Vallorbe e da Pontarlier a Vallorbe, saranno eseguite negli scali e fabbricati a ciò destinati che si trovano alla stazione internazionale di Vallorbe.
0.916.443.934.92
Convenzione fra la Svizzera e la Francia che regola il servizio di polizia veterinaria (epizoozie) nella stazione internazionale di Vallorbe Conchiusa l’11 luglio 1914 Approvata dall’Assemblea federale il 9 aprile 1915 Strumenti di retifica scambiati il 26 aprile 1915
CS 14 184; FF 1914 IV 633 ediz. ted.
Traduzione1
Entrata in vigore il 26 aprile 1915
(Stato 26 aprile 1915)
Il Consiglio federale della Conlederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica Francese,
desiderando regolare con una Convenzione il servizio di polizia veterinaria (epizoozie) nella stazione internazionale di Vallorbe, in esecuzione della Convenzione internazionale del 18 giugno 1909 per le linee d’accesso al Sempione 2 , hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali (topo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma,
sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Art. 1
Art. 2
Ciascuno dei Governi contraenti terrà a sue spese, nella detta stazione, uno o più veterinari incaricati di dirigere il servizio secondo le leggi e le prescrizioni che regolano la materia nello Stato da cui dipendono.
Art. 3
In caso di malattia infettiva o contagiosa del bestiame, accertata o sospettata in occasione della visita veterinaria, si stenderà un processo verbale per cura del veterinario che avrà fatto la constatazione. Il processo verbale indicherà la malattia accertata o sospettata, la provenienza degli animali, i loro connotati, il nome e cognome dello speditore e del conduttore, il numero dei certificati d’origine e ogni altra circostanza degna di nota. Il veterinario che avrà compilato il processo verbale dovrà, nella giornata, consegnarne una copia al veterinario dell’altro Stato.
Art. 4
Se in occasione delle visite veterinarie, si constatano uno o più casi accertati o sospetti di malattia infettiva o contagiosa, gli animali malati o sospetti, come pure quelli che hanno viaggiato nello stesso vagone, o che, secondo l’apprezzamento del veterinario di confine di servizio, presentano per un altro motivo qualsiasi, un pericolo d’infezione, dovranno, se provengono dalla Francia, essere subito respinti su Frasne o su Pontarlier, a seconda della loro provenienza; se provengono dalla Svizzera, il veterinario svizzero di confine prenderà tutte le cautele necessarie per impedire il propagarsi della malattia. In caso di scaricamento, il vagone o i vagoni che hanno contenuto questi animali dovranno in pari tempo essere condotti sull’area della stazione destinata alle disinfezioni, per esservi subito sottoposti a una completa disinfezione. Si disinfetteranno pure i piani caricatori, le aree dove gli animali abbiano sostato per la visita, la via da essi percorsa nella stazione, i ponti mobili, gli attrezzi e quanto altro abbia servito al trasporto o al carico di detti animali; si procederà parimente ad una disinfezione appropriata del personale occupato in questi lavori nonchè degli abiti e degli utensili. L’esecuzione delle operazioni di disinfezione e dei provvedimenti di cui al capoverso secondo è affidata al veterinario svizzero, sotto la Sua responsabilità.
Art. 5
Le spese per le misure di disinfezione menzionate all’art. 4 saranno sopportate dallo Stato da cui provengono i trasporti respinti.
Art. 6
Le spese di impianto, riscaldamento ed illuminazione dell’ufficio occupato dai veterinari francesi nonchè degli altri locali destinati eventualmente al servizio francese di polizia veterinaria saranno sopportate dal Governo francese.
Il Governo francese abbonerà al Governo svizzero:
- gli interessi calcolati al 5 % l’anno sul capitale impiegato nei locali destinati al servizio francese della polizia veterinaria (epizoozie);
- le spese di mantenimento di questi locali.
Art. 7
I due Governi si riservano la facoltà di portare alla presente Convenzione, per semplice corrispondenza diplomatica, le modificazioni di cui l’esperienza avesse fatto riconoscere l’opportunità.
Art. 8
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o dall’altra delle alte Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio esemplare a Parigi l’11 luglio 1914.