Ai sensi della presente Convenzione l’espressione
- «Legge austriaca» indica la legge federale del 24 febbraio 1954 concernente il titolo degli oggetti di metalli preziosi (legge sulla marchiatura);
- «Legge svizzera» indica la legge federale del 20 giugno 19332 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi;
- «Cassa d’orologio» indica ogni involucro di un movimento di orologio, con o senza movimento, fabbricato con oro, argento o platino;
- «Marchio-nome» indica il marchio recante il nome o il contrassegno di fabbrica ufficialmente autorizzato del produttore, previsti al § 4 della legge austriaca; «marchio-titolo» indica il marchio recante il titolo, previsto al § 12 della stessa legge;
- «Marchio d’artefice» indica il marchio previsto dall’articolo 9 della legge svizzera; «marchio ufficiale» indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all’articolo 15 della stessa legge.