L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e delle condizioni della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza e consultarlo immediatamente.
L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.
L’assicuratore che, dopo il versamento di un’indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.
L’assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore.
L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.
L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.