0.946.291.361.1
Ventunesimo protocollo addizionale
del 13 settembre 1977
all’accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, del 2 dicembre 19542
RU 1978 755
Traduzione1
(Stato 13 settembre 1977)
I
La Commissione governativa mista germano-svizzera si è riunita a Berna il 13 settembre 1977 e, conformemente al mandato affidatole, ha esaminato gli scambi di merci fra i due Paesi.
II
In seguito alle consultazioni predette, è stata prorogata, per il 1977, la validità delle disposizioni seguenti:
- Nel caso in cui sia introdotto l’obbligo d’autorizzazione per i prodotti laminati e la ghisa grezza, il Governo della Repubblica federale di Germania è disposto ad accordare autorizzazioni proporzionatamente alla media degli acquisti svizzeri nella Repubblica federale di Germania durante i tre anni precedenti. Sarà pure tenuto conto della composizione delle forniture durante questo periodo. Tale accordo è unicamente valido per prodotti della CECA.
- Nel caso in cui sia introdotto l’obbligo d’autorizzazione per i combustibili fossili solidi, il Governo della Repubblica federale di Germania è disposto ad accordare autorizzazioni proporzionatamente alla media degli acquisti svizzeri nella Repubblica federale di Germania durante i tre anni precedenti.
- Se il fabbisogno svizzero dovesse superare la media dei tre anni precedenti, resterebbe assicurata l’assegnazione di licenze anche oltre la quantità predetta.
- Il Governo della Repubblica federale di Germania è disposto a mettersi tempestivamente in contatto con il Governo della Confederazione Svizzera non appena fosse previsto d’introdurre l’obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di prodotti petrolieri.
- Se la Repubblica federale di Germania istituisse l’obbligo d’autorizzazione per le esportazioni di gas naturale e di gas di città, il Governo delle Repubblica federale di Germania sarebbe disposto ad accordare autorizzazioni pro rata temporis fino al volume degli acquisti eseguiti durante i dodici mesi precedenti, se del caso nel rispetto della politica energetica ed economica esterna comune.
- Il Governo della Repubblica federale di Germania si obbliga a non ostacolare, in nessun modo e nemmeno nel caso di penuria, la libertà di transito delle forniture di petrolio greggio, di prodotti petrolieri di qualsiasi genere e di gas naturale e di città, siano essi trasportati per gasdotto, oleodotto, ferrovia o via d’acqua. Questa intesa si applica parimente ai trasporti stradali a lunga distanza nel quadro dell’accordo del 17 dicembre 19533 tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministero dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose con autoveicoli.
- Il Governo della Repubblica federale di Germania garantisce un’autorizzazione annua di 20 000 t di coke di petrolio (voce di tariffa doganale svizzera 2714.10), nel caso in cui sia reintrodotto l’obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di questa merce, di cui l’importazione in Svizzera è liberalizzata.
- I Governi della Repubblica federale di Germania e della Confederazione Svizzera confermano che, tenuto conto dell’abbattimento integrale dei dazi nel quadro dell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e le Comunità europee, non saranno più applicate limitazioni quantitative delle esportazioni di legname.
III
Le assicurazioni e le conferme di cui al numero «II» sono valide – indipendentemente dal rinnovo dell’accordo commerciale – oltre il 1977 e automaticamente per ogni anno seguente, purché non vengano ritirate il più tardi tre mesi prima della fine dell’anno.
Firmato a Berna il 13 settembre 1977 in due esemplari.
Per il F. Rothenbühler | Per il Governo della H. Freiherr von Stein |